§ 67.1.3A - Legge 23 giugno 1970, n. 497.
Interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, recante [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:23/06/1970
Numero:497


Sommario
Art. unico.      Le agevolazioni previste dall'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, riguardanti il godimento gratuito non in esclusiva degli [...]


§ 67.1.3A - Legge 23 giugno 1970, n. 497.

Interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, recante provvedimenti speciali per la concessione dei servizi di trasporto aereo interni e internazionali di linea.

(G.U. 16 luglio 1970, n. 178)

 

     Art. unico.

     Le agevolazioni previste dall'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, riguardanti il godimento gratuito non in esclusiva degli aeroporti a gestione statale, prescelti come regolari scali di linea, comprendono il complesso delle infrastrutture, installazioni ed edifici adibiti ad uffici nei quali si svolgono attività direttamente ed immediatamente attinenti all'esercizio di aviolinee.

     Alla determinazione degli uffici di cui al comma precedente sarà provveduto con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.