§ 67.1.10 - D.Lgs.C.P.S. 4 settembre 1946, n. 88 .
Provvedimenti speciali per la concessione dei servizi di trasporto aereo interni e internazionali di linea.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:04/09/1946
Numero:88


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la partecipazione dello Stato o dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) alla costituzione di società per azioni aventi lo scopo di [...]
Art. 2.      Le persone fisiche e giuridiche straniere possono partecipare alla sottoscrizione del capitale delle società per una parte non eccedente il 40% del capitale stesso e [...]
Art. 3.      I Ministri per le finanze e per il tesoro, d'intesa con il Ministro per l'aeronautica, hanno facoltà di concordare con i sottoscrittori stranieri le condizioni e le [...]
Art. 4.      Il Ministro per l'aeronautica è autorizzato a disporre, di concerto con i Ministri competenti, sentito il Consiglio dei Ministri, a favore delle società di cui all'art. [...]
Art. 5.      Le società di cui all'art. 1 si impegnano di consentire le agevolazioni d'uso per i viaggi dei dipendenti dello Stato
Art. 6.      L'atto costitutivo delle società, di cui all'art. 1 è soggetto alle normali imposte di registro e ipotecarie, ridotte al quarto e, per i conferimenti in natura, non è [...]
Art. 7.      Per gli scopi del presente decreto è autorizzato lo stanziamento di millecinquecento milioni di lire nel bilancio del Ministero del tesoro
Art. 8.      Le società, all'atto della loro costituzione e per i primi due anni di esercizio, nelle assunzioni di personale di volo, impiegatizio ed operaio, assorbiranno, [...]
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 67.1.10 - D.Lgs.C.P.S. 4 settembre 1946, n. 88 [1] .

Provvedimenti speciali per la concessione dei servizi di trasporto aereo interni e internazionali di linea.

(G.U. 14 settembre 1946, n. 208)

 

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la partecipazione dello Stato o dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) alla costituzione di società per azioni aventi lo scopo di esercitare linee di navigazione aerea interna e internazionale.

     Tale partecipazione potrà essere apportata sia in numerario che mediante il conferimento di beni in natura, anche in concorso con persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana di gradimento dello Stato.

 

          Art. 2.

     Le persone fisiche e giuridiche straniere possono partecipare alla sottoscrizione del capitale delle società per una parte non eccedente il 40% del capitale stesso e degli eventuali suoi successivi aumenti, nonché al finanziamento occorrente per l'attuazione dello scopo sociale, senza essere tenute all'osservanza delle disposizioni del regio decreto-legge 24 luglio 1942, n. 807.

 

          Art. 3.

     I Ministri per le finanze e per il tesoro, d'intesa con il Ministro per l'aeronautica, hanno facoltà di concordare con i sottoscrittori stranieri le condizioni e le modalità del rilievo delle loro partecipazioni azionarie e finanziarie. Il trasferimento nei Paesi di provenienza dei corrispettivi, nonché dei frutti dei capitali esteri investiti nelle imprese sarà consentito dal Ministro per il tesoro di intesa con il Ministro per l'aeronautica, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per l'aeronautica è autorizzato a disporre, di concerto con i Ministri competenti, sentito il Consiglio dei Ministri, a favore delle società di cui all'art. 1, la concessione per l'istituzione e l'esercizio di servizi di trasporto aereo di persone e di cose su determinate linee del territorio dello Stato.

     Alle società concessionarie può essere accordato, nella concessione, il godimento non in esclusiva degli aeroporti in uso all'Amministrazione aeronautica, prescelti come regolari scali di linea, nonché dei campi di fortuna, delle aviorimesse, dei depositi, delle attrezzature e delle stazioni radioelettriche terrestri; può anche essere accordato l'impianto e la gestione delle stazioni radioelettriche, che esse società riterranno necessarie, per la sicurezza del volo. [2]

 

          Art. 5.

     Le società di cui all'art. 1 si impegnano di consentire le agevolazioni d'uso per i viaggi dei dipendenti dello Stato.

 

          Art. 6.

     L'atto costitutivo delle società, di cui all'art. 1 è soggetto alle normali imposte di registro e ipotecarie, ridotte al quarto e, per i conferimenti in natura, non è necessaria la stima nella forma prevista dall'art. 2343 del Codice civile.

 

          Art. 7.

     Per gli scopi del presente decreto è autorizzato lo stanziamento di millecinquecento milioni di lire nel bilancio del Ministero del tesoro.

 

          Art. 8.

     Le società, all'atto della loro costituzione e per i primi due anni di esercizio, nelle assunzioni di personale di volo, impiegatizio ed operaio, assorbiranno, compatibilmente con la economia di esercizio, per una misura non inferiore all'85% per ogni categoria professionale, personale in servizio o che abbia prestato servizio presso le società che esercitavano servizi aerei civili nel 1940, in base alla competenza nella propria categoria professionale.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. unico della L. 23 giugno 1970, n. 497.