§ 66.4.3 – L. 10 febbraio 1956, n. 55.
Vendita alle industrie di tutti i tipi di sale prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.4 sale
Data:10/02/1956
Numero:55


Sommario
Art. unico.      Alle industrie prevedute dall'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sostituito dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, possono essere venduti a [...]


§ 66.4.3 – L. 10 febbraio 1956, n. 55. [1]

Vendita alle industrie di tutti i tipi di sale prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(G.U. 28 febbraio 1956, n. 49).

 

     Art. unico.

     Alle industrie prevedute dall'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sostituito dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, possono essere venduti a prezzo industriale, da stabilire con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, tutti i tipi di sale prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e destinati ad uso industriale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.