§ 65.4.9 – L. 21 novembre 1957, n. 1141.
Fabbricazione ed emissione di monete d'argento da lire 500 da parte della Zecca.


Settore:Normativa nazionale
Materia:65. Moneta e valori bollati
Capitolo:65.4 emissioni
Data:21/11/1957
Numero:1141


Sommario
Art. 1.      La Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere monete d'argento da lire 500
Art. 2.      A decorrere dalla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro, saranno esclusi dalla facoltà di emissione, spettante alla Banca d'Italia a' sensi del [...]
Art. 3.      L'importo, al netto di tutte le spese per la fabbricazione delle monete d'argento da lire 500 emesse, a norma degli articoli precedenti, in sostituzione dei biglietti [...]
Art. 4.      La facoltà di cui all'art. 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1048, relativa all'autorizzazione per la Zecca di avvalersi di operai dell'Officina carte valori [...]
Art. 5.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con la Banca d'Italia per regolare tutti i rapporti, nascenti dall'attuazione della presente [...]


§ 65.4.9 – L. 21 novembre 1957, n. 1141. [1]

Fabbricazione ed emissione di monete d'argento da lire 500 da parte della Zecca.

(G.U. 9 dicembre 1957, n. 304).

 

     Art. 1.

     La Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere monete d'argento da lire 500.

     Con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro saranno determinati i contingenti, le caratteristiche ed il limite per il potere liberatorio delle monete di cui al precedente comma.

 

          Art. 2.

     A decorrere dalla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro, saranno esclusi dalla facoltà di emissione, spettante alla Banca d'Italia a' sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, i biglietti da lire 500 di cui all'art. 3 del testo unico sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno parimenti stabiliti la data dalla quale le monete d'argento da lire 500, di cui alla presente legge, avranno corso legale nonché il termini per la cessazione del corso legale dei biglietti di banca di pari taglio e per la loro sostituzione.

     Questi termini, anche in caso di ulteriori proroghe, non potranno essere successivi al 31 dicembre 1961.

     I biglietti di banca che non saranno stati presentati per il cambio entro il termine stabilito a' sensi del presente articolo, andranno prescritti a favore dell'Erario dello Stato.

 

          Art. 3.

     L'importo, al netto di tutte le spese per la fabbricazione delle monete d'argento da lire 500 emesse, a norma degli articoli precedenti, in sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia di pari taglio in circolazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà versato alla Banca medesima in diminuzione del debito del Tesoro per anticipazioni temporanee, di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 7.

 

          Art. 4.

     La facoltà di cui all'art. 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1048, relativa all'autorizzazione per la Zecca di avvalersi di operai dell'Officina carte valori dell'Istituto poligrafico dello Stato, è prorogata fino al 31 dicembre 1961 con il limite massimo di 50 unità.

     Alle spese per le occorrenze precisate nel primo comma di questo articolo nonché per le paghe ed altri assegni degli operai che saranno assunti dalla Zecca a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, si farà fronte nei modi e termini di cui al precedente art. 3.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con la Banca d'Italia per regolare tutti i rapporti, nascenti dall'attuazione della presente legge, tra il Tesoro dello Stato e l'istituto di emissione nonchè ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.