§ 64.1.18 - D.P.R. 7 maggio 1958, n. 574.
Costituzione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:64. Miniere cave e torbiere
Capitolo:64.1 miniere cave e torbiere
Data:07/05/1958
Numero:574


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Sono organi dell'Ente
Art. 3.      Il presidente è nominato con decreto del Ministro per le partecipazioni statali
Art. 4.      Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'ente, dal vice presidente e da sette membri nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, tra cui un [...]
Art. 5.      Il Consiglio è preposto all'amministrazione dell'Ente. In particolare spetta al Consiglio deliberare
Art. 6. 
Art. 7.      Il Collegio sindacale è costituito da un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali che lo presiede, e da altri due sindaci, iscritti negli albi dei revisori dei conti
Art. 8.      I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Ente e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto; assistono alle adunanze del [...]
Art. 9.      Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259
Art. 10.      La vigilanza sulla gestione dell'Ente è esercitata dal Ministro per le partecipazioni statali
Art. 11.      L'esercizio dell'Ente è regolato ad anno solare
Art. 12.      Agli oneri di esercizio l'Ente fa fronte con i proventi della gestione
Art. 13.      I rapporti fra l'Ente e i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato


§ 64.1.18 - D.P.R. 7 maggio 1958, n. 574.

Costituzione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie.

(G.U. 13 giugno 1958, n. 140).

 

     Articolo unico.

     E' costituito, ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali previsto dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, l'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, e ne è approvato l'annesso statuto.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

STATUTO

DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER LE AZIENDE MINERARIE

 

Art. 1. [1]

     L'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche EGAM, con personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma, provvede a gestire, operando secondo criteri di economicità, le partecipazioni acquisite o ad esso trasferite a sensi di legge.

     Le direttive generali che l'ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti sono determinate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554.

     L'ente opera nei settori di cui al primo comma del presente articolo, nonché in quelli ad essi collegati da un rapporto di strumentalità, accessorietà e complementarietà.

     L'ente provvede inoltre a promuovere, sulla base delle direttive di cui al secondo comma, iniziative nel campo della ricerca mineraria.

 

     Art. 2.

     Sono organi dell'Ente:

     1) il presidente;

     2) il Consiglio di amministrazione;

     3) il Collegio sindacale.

 

     Art. 3.

     Il presidente è nominato con decreto del Ministro per le partecipazioni statali.

     Egli ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, dà esecuzione alle relative deliberazioni, impartisce le direttive e provvede al coordinamento dei settori di attività dell'ente [2].

 

     Art. 4.

     Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'ente, dal vice presidente e da sette membri nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, tra cui un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali ed uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica [3].

     Il consiglio dura in carica un triennio. Alla scadenza di ogni triennio almeno due dei sette membri devono essere scelti tra persone che non abbiano fatto parte del consiglio scaduto [3].

     Per gravi motivi di pubblico interesse il Consiglio può essere sciolto con decreto del Ministro per le partecipazioni statali. Nella stessa forma si provvede in tal caso alla nomina di un commissario straordinario.

     La gestione commissariate non può protrarsi oltre un anno.

 

     Art. 5.

     Il Consiglio è preposto all'amministrazione dell'Ente. In particolare spetta al Consiglio deliberare:

     a) sul bilancio e sul conto economico dell'Ente, promuovendone l'approvazione ministeriale;

     b) sul riparto degli utili;

     c) sull'emissione di obbligazioni e su ogni altra operazione di finanziamento a lungo termine [4];

     d) sull'acquisto, la vendita e la permuta di immobili;

     e) sulle proposte di modificazione dello statuto;

     f) sulla nomina e revoca, su proposta del presidente, di dirigenti con qualifica di direttore generale [4].

     Il consiglio può delegare al presidente quelle attribuzioni per le quali non sia espressa riserva in disposizioni legislative o statutarie [5].

     Il consiglio su proposta del presidente può, altresì, delegare al vice presidente e ad uno o più membri talune delle attribuzioni di cui al precedente comma [6].

 

     Art. 6. [7]

     Il consiglio è convocato dal presidente quando lo ritenga necessario e, in ogni caso, una volta al mese; deve altresì essere convocato ove ne facciano richiesta almeno 4 membri.

     Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno 5 membri.

     In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio è presieduto dal vice presidente o, in mancanza, dal più anziano dei membri presenti.

     Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

 

     Art. 7.

     Il Collegio sindacale è costituito da un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali che lo presiede, e da altri due sindaci, iscritti negli albi dei revisori dei conti.

     Sono nominati anche due sindaci supplementi.

     I sindaci sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali e durano in carica tre anni [8].

     Alla scadenza di ogni triennio almeno uno dei componenti del collegio sindacale sarà scelto tra persone che non abbiano fatto parte del collegio sindacale scaduto [9].

 

     Art. 8.

     I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Ente e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto; assistono alle adunanze del Consiglio di amministrazione; attestano la veridicità dei bilanci e dei prospetti di emissione delle obbligazioni.

     Possono, in ogni tempo, esaminare i libri contabili dell'Ente e le documentazioni relative a ciascuna scritturazione.

     Il Collegio sindacale esercita la sua funzione anche durante i periodi di gestione commissariale.

 

     Art. 9.

     Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

     Art. 10.

     La vigilanza sulla gestione dell'Ente è esercitata dal Ministro per le partecipazioni statali.

     Le deliberazioni del consiglio, indicate nella lettera e) del primo comma dell'art. 5, debbono essere comunicate al Ministro per le partecipazioni statali entro cinque giorni dalla loro adozione e rese esecutive nelle stesse forme richieste per l'approvazione del presente statuto.

 

     Art. 11.

     L'esercizio dell'Ente è regolato ad anno solare.

     Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato il bilancio comprendente la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite.

     Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale [10].

     Alla relazione del Consiglio di amministrazione dovrà essere unito anche un rapporto sulla situazione economica del settore nel quale l'Ente opera, e delle aziende inquadrate nell'Ente.

 

     Art. 12.

     Agli oneri di esercizio l'Ente fa fronte con i proventi della gestione.

     Gli utili netti annuali, risultanti dal conto profitti e perdite, sono destinati:

     il 20 per cento alla formazione di un fondo di riserva ordinario per l'ammortizzazione di eventuali perdite di esercizio;

     il 15 per cento per l'incoraggiamento di ricerche scientifiche e tecniche nel settore nel quale l'Ente opera, e per la preparazione di elementi da avviare alle carriere direttive e tecniche nel settore stesso.

     Il residuo 65 per cento al Tesoro dello Stato.

 

     Art. 13.

     I rapporti fra l'Ente e i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato.

     I dipendenti dell'Ente che ricoprono, per rappresentarne gli interessi, cariche di amministratori, sindaci e liquidatori di società o enti da esso controllati o nei quali esso abbia partecipazioni, hanno l'obbligo di riservare all'Ente gli emolumenti percepiti per le suddette cariche.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 31 marzo 1972, n. 195.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 31 marzo 1972, n. 195.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1972, n. 195.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1972, n. 195.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1972, n. 195.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1972, n. 195.

[5] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1972, n. 195.

[6] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1972, n. 195.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 31 marzo 1972, n. 195.

[8] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 31 marzo 1972, n. 195.

[9] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.P.R. 31 marzo 1972, n. 195.

[10] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 31 marzo 1972, n. 195.