§ 63.1.5c - Legge 30 novembre 1998, n. 416.
Modifiche alla legge 31 marzo 1998, n. 73, recante disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:30/11/1998
Numero:416


Sommario
Art. 1.      1. La documentazione di collaudo di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, deve, a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al [...]


§ 63.1.5c - Legge 30 novembre 1998, n. 416.

Modifiche alla legge 31 marzo 1998, n. 73, recante disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO.

(G.U. 4 dicembre 1998, n. 284)

 

     Art. 1.

     1. La documentazione di collaudo di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, deve, a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [1] .

     2. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996 di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, i lavori possono essere completati con presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [2] .

     3. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere, previa motivata e documentata richiesta, proroghe del termine previsto nel decreto di concessione per il completamento dei lavori, dandone comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini della emissione del decreto di accertamento finale della spesa, purché tale proroga non ecceda il termine precedentemente fissato".

     4. Per i progetti per i quali non sia stato presentato lo stato finale di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [3].

     5. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

     6. Le istanze di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, devono pervenire al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


[1]  Termine differito al 31 dicembre 2002 dall'art. 8–quinquies, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463.

[2]  Termine differito al 31 dicembre 2002 dall'art. 8–quinquies, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463.

[3] I termini di cui al presente comma, già differiti al 31 dicembre 2002 dall'art. 8 quinquies del D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, sono stati ulteriormente differiti al 30 giugno 2005 dall'art. 1 della L. 23 agosto 2004, n. 239.