§ 63.1.52 - Legge 31 marzo 1998, n. 73.
Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:31/03/1998
Numero:73


Sommario
Art. 1.  Sanatoria degli effetti
Art. 2.  Norme accelerative del programma di metanizzazione
Art. 3.  Interventi urgenti tramite commissario ad acta
Art. 4.  Proroga di termine
Art. 5.  Procedure di spesa per i progetti FIO
Art. 6.  Programma di metanizzazione della Sardegna
Art. 7.  Comunicazione al Parlamento
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 63.1.52 - Legge 31 marzo 1998, n. 73.

Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO.

(G.U. 7 aprile 1998, n. 81)

 

     Art. 1. Sanatoria degli effetti

     1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 marzo 1996, n. 144, 17 maggio 1996, n. 277, 22 luglio 1996, n. 385, e 20 settembre 1996, n. 487, e dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.

 

          Art. 2. Norme accelerative del programma di metanizzazione

     1. I procedimenti relativi al programma di metanizzazione, già avviati sulla base delle disposizioni dei decreti-legge 22 luglio 1996, n. 385, e 20 settembre 1996, n. 487, sono conclusi applicando le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 487;

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì agli stati di avanzamento e finali presentati alla Cassa depositi e prestiti e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 dicembre 1996.

     3. I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunga una entità non inferiore al venti per cento del complesso dell'opera stessa.

     4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con propria deliberazione destina parte del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, assegnato con deliberazione dello stesso CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 1996, a interventi di metanizzazione, per un importo massimo di lire 30 miliardi a favore dei soggetti che, pur avendo presentato gli stati di avanzamento o finali nei termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non abbiano potuto provvedere ai pagamenti di propria competenza entro il 31 dicembre 1996. Tali somme sono destinate a copertura anche parziale della corrispondente quota parte residua del contributo comunitario non più riconoscibile dall'Unione europea.

     5. La documentazione di collaudo dovrà, a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro il 31 dicembre 1997.

     6. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996, i lavori possono essere completati con presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro il 30 giugno 1999. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere, previa motivata e documentata richiesta, proroghe del termine previsto nel decreto di concessione per il completamento dei lavori, dandone comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini della emissione del decreto di accertamento finale della spesa, purché tale proroga non ecceda il termine precedentemente fissato. Sono confermati i contributi nazionali previsti ove la corrispondente quota parte residua del contributo comunitario non più riconoscibile dall'Unione europea sia surrogata da mezzi finanziari propri dei soggetti responsabili degli interventi o sia assicurata da fondi regionali, con priorità per i comuni che abbiano espletato le gare e stipulato i relativi contratti, attraverso l'inserimento degli interventi in sede di riprogrammazione delle risorse, ai sensi dell'articolo 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il CIPE con propria deliberazione potrà coprire un terzo di tale quota residua, destinando parte del finanziamento di cui al comma 4. I comuni che realizzano le opere in gestione diretta ed hanno stipulato mutui con la Cassa depositi e prestiti possono utilizzare le eventuali risorse derivanti dal ribasso d'asta al fine della copertura finanziaria necessaria al completamento dell'opera, comprensiva della quota residua del contributo comunitario non più fruibile. Per i progetti per i quali non sia stato presentato entro il 30 giugno 1999 lo stato finale di spesa è dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 dicembre 1999 [1] .

     7. [2]

     8. I comuni che non hanno ancora iniziato i lavori possono mutare la gestione diretta in concessione e fare istanza al Ministero del tesoro per la variazione del decreto di finanziamento precedentemente ottenuto. Le istanze dovranno pervenire al Ministero del tesoro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta confermata l'entità dei contributi già decretati.

     9. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di restituzione dei contributi già concessi maggiorati dagli interessi al tasso legale.

     10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi relativi alla realizzazione degli adduttori di competenza ENI-SNAM.

 

          Art. 3. Interventi urgenti tramite commissario ad acta

     1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Nel caso in cui la mancata attuazione degli interventi dipenda da grave inadeguatezza strutturale, organizzativa e funzionale della pubblica amministrazione e l'urgenza sia tale da non consentire di procedere diversamente, il commissario ad acta può provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, tecnicamente idonei, salve restando l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento e le esigenze di concorrenzialità e trasparenza".

 

          Art. 4. Proroga di termine

     1. Il termine del 28 febbraio 1997 previsto dal comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1997, n. 24, è prorogato al 31 agosto 1997.

 

          Art. 5. Procedure di spesa per i progetti FIO

     1. In relazione alla deliberazione del CIPE dell'8 agosto 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 1995, concernente l'accelerazione del completamento dei progetti FIO, le autorizzazioni di spesa iscritte annualmente con legge finanziaria nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono destinate, nei limiti delle predette iscrizioni in bilancio, a rimborsare la Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni che la medesima è autorizzata a porre a disposizione per l'attuazione dei progetti in conseguenza del mancato cofinanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti. Le suddette anticipazioni sono versate dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per la parte di rispettiva competenza, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni interessate ed al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per le regioni. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6. Programma di metanizzazione della Sardegna

     1. Entro il 31 ottobre 1997 il Governo approva il programma di metanizzazione della regione Sardegna sulla base delle relative vigenti disposizioni di legge.

     2. A favore delle imprese che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di cui al comma 1, è concesso, tenendo conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, un credito d'imposta a valere nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, nel limite dello stanziamento di cui al comma 4.

     3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono fissati la misura, le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 2, da utilizzare per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7. Comunicazione al Parlamento

     1. Entro il 31 ottobre 1997 il Governo comunica al Parlamento il piano degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili, necessari al completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, e relativi alle reti di distribuzione nel territorio dell'obiettivo n. 1, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/1988, e successive modificazioni, non incluse nei programmi precedenti o i cui progetti non siano stati ancora approvati.

 

          Art. 8. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 30 novembre 1998, n. 416.

[2]  Comma abrogato dall'art. 1 della L. 30 novembre 1998, n. 416.