§ 61.1.9 - L. 19 ottobre 1956, n. 1356.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande di brevetto, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.


Settore:Normativa nazionale
Materia:61. Marchi e brevetti
Capitolo:61.1 brevetti
Data:19/10/1956
Numero:1356


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande di brevetto, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 8 della Convenzione stessa.
Art. 3.      L'art. 92 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      In caso di rivendicazione di priorità derivante da un precedente deposito di domanda di brevetto effettuato all'estero, il richiedente, se tale rivendicazione non sia stata fatta nella domanda [...]


§ 61.1.9 - L. 19 ottobre 1956, n. 1356.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande di brevetto, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.

(G.U. 12 dicembre 1956, n. 312).

 

Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande di brevetto, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 8 della Convenzione stessa.

 

     Art. 3.

     L'art. 92 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     In caso di rivendicazione di priorità derivante da un precedente deposito di domanda di brevetto effettuato all'estero, il richiedente, se tale rivendicazione non sia stata fatta nella domanda stessa, può farla nel termine di due mesi dalla data del deposito in Italia della domanda medesima.

     In ogni caso detta rivendicazione dovrà essere effettuata entro il termine di dodici mesi, come previsto dall'art. 4 della Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934, alla quale l'Italia ha aderito per effetto della legge 15 dicembre 1954, n. 1322.

 

 

Convenzione

(Omissis)