§ 94.1.212 - Legge 15 dicembre 1954, n. 1322.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali: a) Convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 1883, per la protezione della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:15/12/1954
Numero:1322


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 94.1.212 - Legge 15 dicembre 1954, n. 1322.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali: a) Convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934; b) Accordo dl Madrid del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934.

(G.U. 4 febbraio 1955, n. 28)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali:

     a) Convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934;

     b) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.