§ 60.2.i - Legge 23 dicembre 1966, n. 1123.
Proroga di disposizioni in materia di locazioni urbane.


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.2 locazioni diverse
Data:23/12/1966
Numero:1123


Sommario
Art. 1.      Il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1966, n. 453, è prorogato al 30 giugno 1967 o alle successive scadenze [...]
Art. 2.      Gli Enti pubblici previsti dall'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 191, sono soltanto lo Stato, le regioni, le province e i comuni
Art. 3.      Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per tutti i contratti ancora in esecuzione alla data della sua entrata in vigore
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 60.2.i - Legge 23 dicembre 1966, n. 1123. [1]

Proroga di disposizioni in materia di locazioni urbane.

(G.U. 28 dicembre 1966, n. 326).

 

 

     Art. 1.

     Il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1966, n. 453, è prorogato al 30 giugno 1967 o alle successive scadenze consuetudinarie ricadenti nel secondo semestre dell'anno 1967.

     Fino alle date suddette continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, e di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395.

 

          Art. 2.

     Gli Enti pubblici previsti dall'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 191, sono soltanto lo Stato, le regioni, le province e i comuni.

     Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191, si applicano solo nel caso che il locatore sia persona fisica. La capacità professionale di cui all'articolo 6 della predetta legge deve essere accertata dal Ministero del turismo e dello spettacolo in relazione alla precedente attività svolta dal locatore, o dal figlio, che dovrà gestire direttamente l'azienda alberghiera.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per tutti i contratti ancora in esecuzione alla data della sua entrata in vigore.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.