§ 60.2.h - Legge 27 giugno 1966, n. 453.
Proroga di disposizioni in tema di locazioni urbane.


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.2 locazioni diverse
Data:27/06/1966
Numero:453


Sommario
Art. 1.      Il termine del 30 giugno 1966, di cui alle disposizioni dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, ed alle disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge 17 [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 60.2.h - Legge 27 giugno 1966, n. 453. [1]

Proroga di disposizioni in tema di locazioni urbane.

(G.U. 30 giugno 1966, n. 159).

 

 

     Art. 1.

     Il termine del 30 giugno 1966, di cui alle disposizioni dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, ed alle disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395, è prorogato al 31 dicembre 1966, o alle successive scadenze consuetudinarie.

     La proroga di cui sopra ha efficacia per tutti i contratti ancora in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Fino alla data del 31 dicembre 1966 continuano ad osservarsi le disposizioni di cui al rispettivo art. 2 delle leggi indicate nel primo comma.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.