§ 5.5.12 - L. 2 aprile 1968, n. 503.
Istituzione del Parco nazionale della Calabria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.5 parchi e aree protette
Data:02/04/1968
Numero:503


Sommario
Art. 1.      Ai fini della conservazione delle caratteristiche ambientali e della educazione e ricreazione dei cittadini è istituito il Parco nazionale della Calabria.
Art. 2.      Nell'interno del Parco sono costituite:
Art. 3.      Tutto il territorio del Parco è vincolato agli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4.      Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato di cui all'articolo 9, fissa con proprio decreto le norme del regolamento del Parco ai fini dell'attuazione delle disposizioni di [...]
Art. 5.      La delimitazione delle zone, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, ed all'articolo 2, è effettuata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, emanato previo parere del Consiglio [...]
Art. 6.      Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del comitato di cui all'articolo 9, sentito il comitato regionale per la [...]
Art. 7.      L'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria - in conformità dei compiti istituzionali, ha facoltà di costruire, nei territori del Parco nazionale della Calabria, le attrezzature ricettive e [...]
Art. 8.      Ai comuni, agli altri enti e ai privati proprietari di terreni compresi nel Parco, è corrisposto dall'amministrazione del Parco stesso un indennizzo nel caso di cessazione o di diminuzione del [...]
Art. 9.      L'amministrazione del Parco è affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali che si avvale della collaborazione di un «Comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria», così [...]
Art. 10.      Oltre a quanto previsto dagli articoli 1, 4, 5 e 6 della presente legge, il Comitato, di cui al precedente articolo, deve esprimere parere su:
Art. 11.      Le infrazioni ai divieti di cui alla presente legge sono punite ai sensi delle disposizioni - in quanto applicabili - contenuti negli articoli 7, 8 e 9 della legge 12 luglio 1923, n. 1511, [...]
Art. 12.      Nell'organico previsto dalla tabella I, allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, sono riservati 10 posti da conferire a seguito di pubblici concorsi a laureati in scienze naturali o in [...]
Art. 13.      Al servizio di guardiania nonché alla sorveglianza per la caccia e la pesca nel territorio del Parco, il corpo forestale dello Stato provvede con proprio personale.
Art. 14.      Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:
Art. 15.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 5.5.12 - L. 2 aprile 1968, n. 503.

Istituzione del Parco nazionale della Calabria.

(G.U. 4 maggio 1968, n. 112).

 

Art. 1.

     Ai fini della conservazione delle caratteristiche ambientali e della educazione e ricreazione dei cittadini è istituito il Parco nazionale della Calabria.

     Il Parco si estende in ciascuna delle province della Calabria e sarà costituito prevalentemente da terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali. Fanno parte del Parco anche i laghi e i corsi d'acqua in esso inclusi.

     Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà effettuata, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del comitato di cui all'articolo 9, sentito il comitato regionale della programmazione economica, la delimitazione dei terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali di cui al comma precedente.

     Potranno essere inclusi nel Parco anche i terreni che perverranno successivamente alla predetta azienda. La relativa delimitazione dovrà essere effettuata entro due anni dalla data di acquisto o di esproprio di tali terreni.

     La superficie complessiva delimitata ai sensi dei commi terzo e quarto del presente articolo non può essere superiore a 15 mila ettari.

     Tuttavia la superficie del Parco può essere ampliata, nel limite massimo del 20 per cento dell'indicata estensione, mediante l'inclusione nel Parco stesso di terreni adiacenti, a chiunque appartenenti, che fossero ritenuti indispensabili ai fini della valorizzazione e per la migliore gestione del Parco stesso.

 

     Art. 2.

     Nell'interno del Parco sono costituite:

     a) zone di riserva naturale integrale, nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

     b) zone di ripopolamento, produzione e allevamento di selvaggina a termini del testo unico sulla caccia di cui al regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, e centri di riproduzione ittica;

     c) zone di bosco-parco, con trattamento boschivo tendente alla formazione di classi arboree di elevata età;

     d) zone non boscate.

 

     Art. 3.

     Tutto il territorio del Parco è vincolato agli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Nel territorio del Parco è vietato:

     a) esercitare l'attività di disboscamento;

     b) modificare il regime delle acque;

     c) introdurre specie estranee di vegetali o di animali ovvero raccogliere specie vegetali o danneggiare specie vegetali o animali;

     d) esercitare la caccia o la pesca;

     e) effettuare utilizzazioni agrarie;

     f) eseguire lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;

     g) allestire attendamenti e campeggi;

     h) accendere fuochi all'aperto;

     i) praticare l'esercizio dello sport sciatorio organizzato o di altro sport organizzato;

     l) svolgere attività turistiche.

     Inoltre, nelle zone di cui alla lettera a) del precedente articolo, è vietata qualsiasi altra attività che possa arrecare modificazioni dell'ambiente stesso.

     Nelle zone, di cui alla lettera b) del precedente articolo, è consentito all'amministrazione del Parco introdurre specie animali ritenute idonee all'attività di produzione, riproduzione e allevamento della selvaggina.

     Nelle zone, di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo, sono consentite:

     a) costruzioni di opere di viabilità per il transito automobilistico e per le escursioni pedonali;

     b) l'impiego di mezzi adatti per la segnaletica toponomastica diretta alla valorizzazione di punti dominanti del territorio, di individui cospicui della compagine boschiva e di importanti formazioni vegetali e geomorfologiche.

     Nelle stesse zone di bosco-parco, fatte salve le prescrizioni contenute in altre disposizioni di legge, sono altresì consentite - previa autorizzazione dell'amministrazione del Parco - le seguenti attività:

     a) le utilizzazioni boschive che assicurino la perpetuità del bosco in conformità ai piani d'assestamento, compilati tenendo conto, oltre che delle finalità produttive anche di quelle naturalistiche e turistiche;

     b) quelle di cui alle lettere d), e), f), g), i) ed l) del secondo comma del presente articolo, fatte salve le esigenze della conservazione del bosco.

     L'autorizzazione, prevista dal comma precedente, è rilasciata dall'amministrazione del Parco sempre che l'esercizio delle attività da autorizzare non comporti pregiudizio al raggiungimento delle finalità del Parco e sia conforme al piano di cui all'articolo 6.

     Nelle zone non boscate, di cui alla lettera d) dell'articolo 2, sono consentite con l'osservanza della norma di cui al precedente comma tutte le attività indicate nel secondo comma del presente articolo, fatte salve le prescrizioni contenute in altre disposizioni di legge.

 

     Art. 4.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato di cui all'articolo 9, fissa con proprio decreto le norme del regolamento del Parco ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

     Il decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Art. 5.

     La delimitazione delle zone, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, ed all'articolo 2, è effettuata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, emanato previo parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e su proposta del comitato di cui all'articolo 9.

     Per ogni comune, sono indicati dal comitato, su di una mappa catastale ridotta a scala 1 : 10.000, i terreni comunali, di altri enti e di privati da comprendere eventualmente nel territorio del Parco nonché la ripartizione del medesimo nelle zone di cui all'articolo 2.

     Un esemplare della mappa deve essere affisso per 60 giorni all'albo pretorio del comune in cui ricadono i terreni delimitati; un secondo esemplare viene depositato presso gli uffici del comune. La pubblicazione mediante affissione ha valore di notificazione ai proprietari dei terreni da includere nel Parco.

I reclami avverso la proposta di inclusione di terreni nel Parco e di delimitazione delle zone, devono essere presentati a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni al comune al quale appartengono i terreni.

     Entro 15 giorni dalla scadenza del suindicato termine il sindaco trasmette - unitamente alla dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione - gli eventuali reclami, nonché l'esemplare della mappa al comitato, di cui all'articolo 9, che entro 30 giorni dalla ricezione inoltra gli atti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la emanazione del decreto del Ministro.

 

     Art. 6.

     Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del comitato di cui all'articolo 9, sentito il comitato regionale per la programmazione economica della Calabria ed il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce il piano di valorizzazione naturalistica e turistica del territorio del Parco, che è compilato a cura di un gruppo di esperti scelti dalla direzione del Parco stesso e composto da un funzionario dell'amministrazione forestale, un naturalista ed un urbanista.

     I comuni interessati territorialmente dovranno essere invitati dal comitato, di cui all'articolo 9, ad esprimere entro il termine di 60 giorni dalla notifica il proprio parere sullo schema del piano.

 

     Art. 7.

     L'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria - in conformità dei compiti istituzionali, ha facoltà di costruire, nei territori del Parco nazionale della Calabria, le attrezzature ricettive e turistiche per la valorizzazione del territorio stesso con l'osservanza delle norme della presente legge.

 

     Art. 8.

     Ai comuni, agli altri enti e ai privati proprietari di terreni compresi nel Parco, è corrisposto dall'amministrazione del Parco stesso un indennizzo nel caso di cessazione o di diminuzione del reddito derivante dall'imposizione di limitazioni o vincoli sulla proprietà, che non siano già fissati da altre leggi.

     L'indennizzo è determinato dall'ispettore regionale delle foreste, sentito l'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

 

     Art. 9.

     L'amministrazione del Parco è affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali che si avvale della collaborazione di un «Comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria», così composto:

     1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con funzione di presidente;

     2) il direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali o un suo delegato;

     3) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche - Commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse;

     4) un rappresentante della Cassa del Mezzogiorno;

     5) un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

     6) due rappresentanti dell'opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria;

     7) il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste della Calabria o un suo delegato;

     8) il soprintendente ai monumenti della Calabria;

     9) il capo della sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche della Calabria;

     10) un rappresentante del CONI;

     11) tre rappresentanti eletti da ciascuno dei consigli provinciali di Cosenza, di Catanzaro e Reggio Calabria, di cui almeno uno per provincia espresso dalla minoranza;

     12) un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo di ciascuna delle province interessate;

     13) un docente universitario di botanica;

     14) un docente universitario di zoologia;

     15) un docente universitario di selvicoltura;

     16) un docente universitario di urbanistica;

     17) un rappresentante dell'associazione «Italia nostra»;

     18) un rappresentante dell'associazione della unione dei forestali d'Italia.

     Il direttore del Parco parteciperà ai lavori del Comitato con un voto consultivo.

     Il presidente ed i membri del Comitato di cui al presente articolo sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e durano in carica cinque anni.

     Ai membri del Comitato non spetta alcuna indennità di funzione.

 

     Art. 10.

     Oltre a quanto previsto dagli articoli 1, 4, 5 e 6 della presente legge, il Comitato, di cui al precedente articolo, deve esprimere parere su:

     a) la determinazione degli indirizzi e dei mezzi tecnici per realizzare le finalità del Parco;

     b) il bilancio ed il conto consuntivo annuale del Parco;

     c) l'organizzazione della difesa dagli incendi e la tutela fitosanitaria dei boschi;

     d) quanto altro riguarda la valorizzazione e la tutela del Parco.

     Fatte salve le disposizioni vigenti, il Comitato deve altresì essere sentito:

     a) sui piani di assestamento boschivo;

     b) sui piani regolatori, comprendenti territorio del Parco, e sui piani paesistici;

     c) sui piani di bonifica e trasformazione fondiaria;

     d) sui rimboschimenti e sulle ricostituzioni e migliorie boschive.

 

     Art. 11.

     Le infrazioni ai divieti di cui alla presente legge sono punite ai sensi delle disposizioni - in quanto applicabili - contenuti negli articoli 7, 8 e 9 della legge 12 luglio 1923, n. 1511, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 12.

     Nell'organico previsto dalla tabella I, allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, sono riservati 10 posti da conferire a seguito di pubblici concorsi a laureati in scienze naturali o in geologia da destinare ai Parchi nazionali.

 

     Art. 13.

     Al servizio di guardiania nonché alla sorveglianza per la caccia e la pesca nel territorio del Parco, il corpo forestale dello Stato provvede con proprio personale.

     Detto personale avrà in dotazione anche armi da caccia.

     Per la vigilanza ed i servizi di amministrazione, il Parco si può avvalere di personale dell'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria - distaccato in un numero non superiore a 10 unità e che rimane nei ruoli e a carico dell'Ente stesso.

 

     Art. 14.

     Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

     a) mediante un contributo annuo di lire 150 milioni a carico dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

     b) con eventuali contributi della Cassa per il Mezzogiorno sugli stanziamenti recati dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177, e sue integrazioni e modificazioni, e con ogni contributo erogato da enti, associazioni e privati.

     All'onere di cui alla lettera a) si provvede mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 530 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1968. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 15.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.