§ 5.5.a - Legge 12 luglio 1923, n. 1511.
Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del parco nazionale d'Abruzzo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.5 parchi e aree protette
Data:12/07/1923
Numero:1511


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del parco nazionale d'Abruzzo, con le seguenti modificazioni


§ 5.5.a - Legge 12 luglio 1923, n. 1511. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del parco nazionale d'Abruzzo.

(G.U. 24 luglio 1923, n. 173).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del parco nazionale d'Abruzzo, con le seguenti modificazioni:

     Si riportano le sole modificazioni.

     All'art. 2 aggiungere:

     La commissione di cui all'art. 11 ha facoltà di estendere ai terreni limitrofi del parco particolari divieti di caccia.

     All'art. 3, primo capoverso, sostituire:

     Per la segnalazione dei divieti, agli effetti dell'art. 712 del codice civile e dell'art. 428 del codice penale, saranno sufficienti le tabelle con la semplice scritta: "Parco nazionale d'Abruzzo", che saranno apposte sul perimetro del territorio, nei punti di intersezione del perimetro con ciascuna delle strade di accesso, e l'affissione permanente in ciascuno dei centri abitati del territorio, di un avviso annunciante i divieti di cui al seguente art. 4.

     Le tabelle e gli avvisi apposti ai fini suddetti sono esenti da tasse di bollo.

     All'art. 4 sostituire le lettere a), b), e c) e aggiungere f) e g):

     a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche da determinarsi con il regolamento, per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778;

     b) la raccolta delle specie vegetali non espressamente autorizzata nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;

     c) l'esecuzione dei tagli boschivi non autorizzati come sopra;

     (... ... ...)

     f) l'accesso in particolari zone atte al ripopolamento di selvaggina, secondo le disposizioni che emanerà la commissione di cui all'art. 11;

     g) la fotografia di panorami, monumenti, costumi, animali, ecc. per farne cartoline illustrate o clichés di pubblicazioni, senza l'autorizzazione della commissione di cui all'art. 11.

     All'art. 7 sostituire la lettera a) ed aggiungere f) e g); alla lettera d) prima riga, leggere: di pascolo, e alla lettera e), quinta riga leggere: abbattuto, quando; all'ultima riga leggere: degli strumenti e del prodotto:

     a) per la raccolta non autorizzata di specie vegetali, non meno di lire 50 per ciascun esemplare;

     (... ... ...)

     f) per accesso non autorizzato in zone riservate lire 100 a persona;

     g) per riproduzioni non autorizzate di panorami, monumenti, costumi, animali, ecc., eseguite a mezzo di fotografia non autorizzata, lire 100 e la confisca delle riproduzioni, ovunque siano rinvenute.

     All'art. 10, prima riga, leggere: a taluni dei divieti.

     All'art. 11 sostituire la lettera i):

     i) da due rappresentanti dei comuni il cui territorio sia compreso, anche parzialmente, nel perimetro del parco, scelti dal ministro di agricoltura fra i designati dai suddetti comuni, in numero di uno per ciascuno;

     All'art. 14, quarta riga, leggere: d'alberghi e simili.

     Sostituire l'art. 15:

     Art. 15. - La direzione del parco sarà affidata a persona da nominarsi dalla commissione. Ai servizi forestali sarà preposto il titolare della condotta forestale marsicana, ed, in mancanza, un altro tecnico forestale. Il direttore del parco ed il tecnico forestale corrispondono con la commissione e col comitato. Essi interverranno alle adunanze della commissione e del comitato con voto consuntivo.

     La direzione ha sede nel territorio del parco, ma in mancanza di sede adeguata, munita di collegamenti telegrafici e telefonici, e che riesca anche comoda per le popolazioni interessate, il direttore e il tecnico forestale possono essere autorizzati a risiedere a Pescasseroli.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.