§ 5.1.3 - L. 5 marzo 1963, n. 366.
Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.1 ambiente marittimo
Data:05/03/1963
Numero:366


Sommario
Art. 1.      La laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo) ed è compreso [...]
Art. 2.      Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Magistrato alle acque procederà alla ricognizione dell'attuale tracciato della conterminazione lagunare e, sentito il proprio [...]
Art. 3.      Al Magistrato alle acque spettano la sorveglianza sull'intera laguna e la disciplina di tutto quanto abbia attinenza con il mantenimento del regime lagunare.
Art. 4.      La navigazione nella laguna di Venezia è sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'Amministrazione marittima.
Art. 5.      Per l'adempimento delle funzioni demandategli dalla presente legge il Magistrato alle acque si varrà anche dell'opera del Genio civile di Venezia il quale, agli effetti delle presenti norme, [...]
Art. 6.      Nei canali, siano essi navigabili o no, è proibito erigere traverse, pescaie od altro impedimento, sotto o fuor d'acqua, mobile o stabile, di qualunque natura e dimensione esso sia, senza [...]
Art. 7.      Oltre alle acque dolci, siano di fiume o di scolo, che entrano attualmente in laguna o per non essere mai state divertite da essa, o per esservi state condotte con apposite concessioni, è [...]
Art. 8.      Le opere di ogni genere o natura che vengano a modificare il perimetro conterminazione lagunare, non potranno essere eseguite, se non sia preventivamente intervenuto il decreto ministeriale con [...]
Art. 9.      Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree nell'interno o ai margini del perimetro lagunare, esso procede alle occorrenti [...]
Art. 10.      E' vietato di scaricare o di disperdere in qualsiasi modo rifiuti o sostanze che possono inquinare le acque della laguna.
Art. 11.      Qualora, per l'esercizio di officine, cantieri, depositi e simili, si renda impossibile, entro e fuori gli abitati, evitare interrimenti presso gli approdi e nei tronchi di canale fronteggianti, [...]
Art. 12.      Le disposizioni stabilite dai regolamenti municipali riguardanti la manutenzione e la disciplina dei canali e rivi in consegna ai Comuni devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge.
Art. 13.      E' vietato gettare in qualunque punto della laguna, e specialmente nei suoi canali, o di lasciarvi cadere, materie di qualunque specie anche se galleggianti.
Art. 14.      Chiunque intraprenda l'esecuzione dei lavori, con trasporto di materie di rifiuto, è obbligato a darne preavviso, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Genio civile, per [...]
Art. 15.      Le materie di rifiuto, qualora non depositate in orti, cortili, piazze e simili devono essere deposte nelle apposite sacche costruite e mantenute dal Magistrato alle acque oppure date in [...]
Art. 16.      Per le materie che devono trasportarsi nelle pubbliche sacche, ovvero in altri luoghi, in caso di speciale concessione, deve sempre essere conosciuto il carico che ha la barca quando si mette in [...]
Art. 17.      Se il sito dello scarico non sia una pubblica sacca, ma un luogo dove gli interessati abbiano ottenuto di poter trasportare materiale come all'art. 15, le somme da corrispondersi all'agente [...]
Art. 18.      Tutte le barche cariche di materiale di rifiuto dovranno circolare nell'interno della laguna munite della apposita bolletta.
Art. 19.      A chiunque occorra prelevare dalla laguna sabbia, fango ed altre materie, per interrimenti di carattere provvisorio, come per la costruzione di casseri, ture di asciugamento e simili, nonché [...]
Art. 20.      E' vietata la discarica in laguna delle acque di lavaggio delle petroliere. Il carico e lo scarico della zavorra delle navi e dei natanti e qualsiasi dispersione nella laguna di liquidi o di [...]
Art. 21.      Sono vietati i dissodamenti e le piantagioni di qualunque specie entro il perimetro lagunare, eccettuate le isole, senza il nulla-osta del Magistrato alle acque.
Art. 22.      Gli argini di conterminazione lagunare sono considerati pertinenze del Demanio marittimo, ai sensi dell'art. 29 del Codice della navigazione.
Art. 23.      Lo sfalcio delle erbe dei terreni sia privati che demaniali, siti entro il perimetro lagunare, dev'essere autorizzato dall'Ufficio del genio civile.
Art. 24.      La pesca nella laguna di Venezia è soggetta, oltre che alle norme vigenti sulla pesca in genere, a quelle previste dal capo IV del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito in [...]
Art. 25.      Tutte le opere, arginature, chiaviche, fatte in fregio o all'interno del perimetro lagunare devono essere autorizzate dal Magistrato alle acque, ivi comprese la regolazione e le derivazioni di [...]
Art. 26.      I contravventori alle norme della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire 300.000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
Art. 27.      L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è demandato, oltre che agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria, ai vigili comunali, al personale tecnico del Genio [...]
Art. 28.      Per le contravvenzioni alle presenti norme che alterino lo stato delle cose è in facoltà del presidente del Magistrato alle acque, inteso l'Ufficio del genio civile e, quando sussistano ragioni [...]
Art. 29.      La concessione dei beni demaniali marittimi compresi nell'interno della conterminazione lagunare rimane affidata al Magistrato alle acque in tutta la laguna, escluse le zone portuali di [...]
Art. 30.      Le disposizioni della presente legge sono applicabili, relativamente alle zone ed agli uffici di rispettiva pertinenza, alla laguna di Marano- Grado.
Art. 31.      Le norme previste dal regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191, sono abrogate, fatta eccezione per quelle contenute nel capo IV sull'esercizio [...]


§ 5.1.3 - L. 5 marzo 1963, n. 366.

Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado.

(G.U. 2 aprile 1963, n. 89).

 

Art. 1.

     La laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo) ed è compreso fra il mare e la terraferma.

     Essa è separata dal mare da una lingua naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte le bocche o porti, ed è limitata verso terraferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi.

     Tale linea delimita il territorio lagunare nel quale debbono essere osservate le norme e prescrizioni contenute nella presente legge a salvaguardia della laguna.

 

     Art. 2.

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Magistrato alle acque procederà alla ricognizione dell'attuale tracciato della conterminazione lagunare e, sentito il proprio Comitato tecnico amministrativo nonché la direzione marittima e l'Intendenza di finanza territorialmente competenti, ne proporrà al Ministero dei lavori pubblici le modifiche ritenute necessarie.

     Il nuovo tracciato della conterminazione lagunare sarà approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

     Le successive modifiche del perimetro lagunare che si renderanno in seguito necessarie verranno proposte e approvate con le modalità previste dai commi precedenti.

     La determinazione e l'aggiornamento della conterminazione lagunare dovranno salvaguardare, non solo la laguna, ma anche l'officiosità delle bocche portuali, cioè il porto lagunare di Venezia, classificato nella 1 categoria dei porti nazionali con regio decreto 30 luglio 1888, n. 5629. In sede di detta determinazione si provvederà alla distinzione dei canali marittimi.

     Il Magistrato alle acque rileverà il perimetro di tutte le isole e delle zone recinte comprese nell'ambito della laguna, come sopra determinato.

 

     Art. 3.

     Al Magistrato alle acque spettano la sorveglianza sull'intera laguna e la disciplina di tutto quanto abbia attinenza con il mantenimento del regime lagunare.

     Tutti gli Enti pubblici e privati, ivi compreso l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia, dovranno ottenere, prima di eseguire escavi od opere di qualsiasi natura entro il perimetro lagunare, il nulla-osta del Magistrato alle acque.

     Per i lavori di manutenzione da parte dell'Ufficio del genio civile per le opere pubbliche è sufficiente il preventivo avviso al Magistrato alle acque.

 

     Art. 4.

     La navigazione nella laguna di Venezia è sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'Amministrazione marittima.

     In detti canali e zone la navigazione è regolata dalle norme vigenti in materia di polizia marittima e portuale, e, nella rimanente laguna, da quelle che disciplinano la navigazione interna.

     Il Magistrato alle acque provvederà all'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, esclusi i canali marittimi. A questi ultimi, nonché agli ambiti portuali, provvederà l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia.

 

     Art. 5.

     Per l'adempimento delle funzioni demandategli dalla presente legge il Magistrato alle acque si varrà anche dell'opera del Genio civile di Venezia il quale, agli effetti delle presenti norme, estende la sua giurisdizione su tutta la laguna, anche sulla parte compresa nelle circoscrizioni provinciali limitrofe.

     Per la parte marittima il Magistrato alle acque si varrà anche dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia e potrà, pertanto, ai sensi dell'art. 4 ultimo comma, della legge 5 maggio 1907, n. 257, , e successive modificazioni, chiamare a partecipare alle sedute del Comitato tecnico amministrativo, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'Ufficio stesso.

 

     Art. 6.

     Nei canali, siano essi navigabili o no, è proibito erigere traverse, pescaie od altro impedimento, sotto o fuor d'acqua, mobile o stabile, di qualunque natura e dimensione esso sia, senza preventiva autorizzazione del Magistrato alle acque o dell'autorità marittima, secondo le rispettive competenze.

 

     Art. 7.

     Oltre alle acque dolci, siano di fiume o di scolo, che entrano attualmente in laguna o per non essere mai state divertite da essa, o per esservi state condotte con apposite concessioni, è vietato introdurne altre, siano torbide o chiare, senza un'apposita concessione del Magistrato alle acque il quale sentito il parere del medico provinciale, e salva l'osservanza delle norme sulle derivazioni delle acque pubbliche, prescriverà gli oneri da imporre al concessionario nei riguardi igienici e idraulici, per rendere la concessione il più possibile innocua alla laguna.

     Lo scarico delle acque che attualmente si versano in laguna dovrà essere gradualmente sistemato nei riguardi idraulici ed igienici, sentito il parere del medico provinciale.

 

     Art. 8.

     Le opere di ogni genere o natura che vengano a modificare il perimetro conterminazione lagunare, non potranno essere eseguite, se non sia preventivamente intervenuto il decreto ministeriale con il quale viene approvato il nuovo perimetro lagunare ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

     All'interno della conterminazione lagunare il Magistrato alle acque è autorizzato a rilasciare nulla-osta nel caso di richiesta di modifiche riconosciute dallo stesso non sostanziali; per le modifiche riconosciute di carattere sostanziale, si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 9.

     Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree nell'interno o ai margini del perimetro lagunare, esso procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilità, oppure, ove ne sia il caso, all'affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime.

     Nulla è dovuto se la modifica al perimetro lagunare è avvenuta per cause naturali.

 

     Art. 10.

     E' vietato di scaricare o di disperdere in qualsiasi modo rifiuti o sostanze che possono inquinare le acque della laguna.

     Entro l'ambito lagunare non possono esercitarsi industrie che refluiscano in laguna rifiuti atti ad inquinare o intorbidire le acque. Chi eserciti o intenda esercitare tali industrie è tenuto ad adottare idonei dispositivi di depurazione secondo le prescrizioni che saranno date dal Magistrato alle acque nell'atto di concessione, sentita l'autorità sanitaria.

     Per la concessione di scarichi di acque industriali nei canali di navigazione marittima, oltre il parere dell'autorità sanitaria, deve essere sentito il parere dell'autorità marittima.

 

     Art. 11.

     Qualora, per l'esercizio di officine, cantieri, depositi e simili, si renda impossibile, entro e fuori gli abitati, evitare interrimenti presso gli approdi e nei tronchi di canale fronteggianti, o sulle prossime zone lagunari, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido:

     a) a preavvertirne il Magistrato alle acque, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

     b) a provvedere in ogni caso almeno una volta l'anno, salvo termini più brevi imposti dal Magistrato alle acque, a far sgombrare il canale o la zona lagunare dagli interrimenti suddetti, trasportando le materie alle pubbliche sacche.

     Ricevuto il preavviso di cui sopra, il Magistrato alle acque farà depositare una congrua cauzione a garanzia degli indicati obblighi per le spese occorrenti alla esecuzione d'ufficio nel caso di inadempienza.

     Ove il carico o lo scarico abbia recato danno alle rive o agli approdi, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido a ripararlo salva, in caso di inadempienza, l'esecuzione d'ufficio da parte del Magistrato alle acque.

 

     Art. 12.

     Le disposizioni stabilite dai regolamenti municipali riguardanti la manutenzione e la disciplina dei canali e rivi in consegna ai Comuni devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

     I Comuni stessi dovranno però rendere edotto l'Ufficio del genio civile di ogni scavo che sarà da essi intrapreso nei rivi e canali in loro consegna.

     Il trasporto e la cernita delle materie provenienti dalla spazzatura delle strade e delle abitazioni deve avvenire sotto l'osservanza delle norme igieniche, escludendo in ogni caso l'immissione di dette materie nelle acque lagunari.

 

     Art. 13.

     E' vietato gettare in qualunque punto della laguna, e specialmente nei suoi canali, o di lasciarvi cadere, materie di qualunque specie anche se galleggianti.

     Salvo quanto disposto dall'art. 14, lo scarico in mare di materiali provenienti dall'ambito lagunare, dev'essere effettuato a distanza stabilita dal Magistrato alle acque, di concerto con la competente capitaneria di porto, in modo da impedire il ritorno delle materie in laguna e gli interrimenti alle foci.

 

     Art. 14.

     Chiunque intraprenda l'esecuzione dei lavori, con trasporto di materie di rifiuto, è obbligato a darne preavviso, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Genio civile, per l'occorrente vigilanza: al preavviso sono tenuti in solido l'esecutore e il committente dei lavori.

 

     Art. 15.

     Le materie di rifiuto, qualora non depositate in orti, cortili, piazze e simili devono essere deposte nelle apposite sacche costruite e mantenute dal Magistrato alle acque oppure date in concessione ai privati in deroga all'art. 13 della presente legge.

 

     Art. 16.

     Per le materie che devono trasportarsi nelle pubbliche sacche, ovvero in altri luoghi, in caso di speciale concessione, deve sempre essere conosciuto il carico che ha la barca quando si mette in viaggio, in modo da poterne fare il riscontro nel luogo del deposito ed assicurarsi che le materie da trasportare non siano andate disperse nel percorso.

 

     Art. 17.

     Se il sito dello scarico non sia una pubblica sacca, ma un luogo dove gli interessati abbiano ottenuto di poter trasportare materiale come all'art. 15, le somme da corrispondersi all'agente delegato dal Genio civile per la sorveglianza gravano su chi fa lo scarico. Il relativo importo dovrà venire preventivamente versato su apposito conto speciale presso la Tesoreria dello Stato.

 

     Art. 18.

     Tutte le barche cariche di materiale di rifiuto dovranno circolare nell'interno della laguna munite della apposita bolletta.

     Dal tramonto all'alba non potranno circolare se non con apposita autorizzazione dell'Ufficio del genio civile.

 

     Art. 19.

     A chiunque occorra prelevare dalla laguna sabbia, fango ed altre materie, per interrimenti di carattere provvisorio, come per la costruzione di casseri, ture di asciugamento e simili, nonché estrarre argille o torbe dal fondo lagunare, anche se di pertinenza privata, a qualsiasi uso debbano servire, l'autorizzazione è data dal Magistrato alle acque sotto la disciplina delle presenti norme, e con l'indicazione del sito e della estensione delle cave di prestito.

     Cessato l'uso, l'interrimento artificiale deve essere disfatto interamente, riportando le materie dove viene prescritto.

     Compiuta l'estrazione di argille e torbe, le materie non utilizzabili escavate ed ammonticchiate intorno alle cave devono essere rimesse nelle cave stesse.

 

     Art. 20.

     E' vietata la discarica in laguna delle acque di lavaggio delle petroliere. Il carico e lo scarico della zavorra delle navi e dei natanti e qualsiasi dispersione nella laguna di liquidi o di sostanze solide trasportati da navi o natanti devono essere autorizzati dall'Ufficio del genio civile o dalle capitanerie di porto per le zone di rispettiva competenza, su presentazione di apposita domanda nella quale deve essere indicata la località di prelevamento o di deposito delle materie.

 

     Art. 21.

     Sono vietati i dissodamenti e le piantagioni di qualunque specie entro il perimetro lagunare, eccettuate le isole, senza il nulla-osta del Magistrato alle acque.

 

     Art. 22.

     Gli argini di conterminazione lagunare sono considerati pertinenze del Demanio marittimo, ai sensi dell'art. 29 del Codice della navigazione.

     Le disposizioni che provvedono alla tutela degli argini pubblici si estendono agli argini di conterminazione lagunare.

 

     Art. 23.

     Lo sfalcio delle erbe dei terreni sia privati che demaniali, siti entro il perimetro lagunare, dev'essere autorizzato dall'Ufficio del genio civile.

 

     Art. 24.

     La pesca nella laguna di Venezia è soggetta, oltre che alle norme vigenti sulla pesca in genere, a quelle previste dal capo IV del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191, in quanto compatibili con la presente legge. Sono fatte salve le limitazioni di carattere igienico contenute nei regolamenti locali.

     La pesca stabile si esegue entro le valli da pesca arginate e individuate a termini dell'art. 2.

 

     Art. 25.

     Tutte le opere, arginature, chiaviche, fatte in fregio o all'interno del perimetro lagunare devono essere autorizzate dal Magistrato alle acque, ivi comprese la regolazione e le derivazioni di acqua marina.

 

     Art. 26.

     I contravventori alle norme della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire 300.000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

 

     Art. 27.

     L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è demandato, oltre che agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria, ai vigili comunali, al personale tecnico del Genio civile, Servizio generale, Servizio idrografico e opere marittime, nonché agli ufficiali ed agenti indicati nell'art. 1235 del Codice della navigazione.

 

     Art. 28.

     Per le contravvenzioni alle presenti norme che alterino lo stato delle cose è in facoltà del presidente del Magistrato alle acque, inteso l'Ufficio del genio civile e, quando sussistano ragioni di competenza, anche l'autorità militare e quella marittima, di ordinare la riduzione al primitivo stato, o effettuare scavi di compenso, stabilendo il termine in cui tali lavori devono essere compiuti.

     Sorso inutilmente il termine stabilito, i lavori sono eseguiti, per conto dell'interessato, dall'Ufficio del genio civile.

     In caso d'urgenza il presidente del Magistrato alle acque, può, nella stessa ordinanza di cui al primo comma di questo articolo, disporre che i lavori siano immediatamente eseguiti d'ufficio.

     Per il rimborso delle spese sostenute dall'Erario, nelle ipotesi previste dal secondo e dal terzo comma del presente articolo, si applica l'art. 378 della legge sui lavori pubblici.

 

     Art. 29.

     La concessione dei beni demaniali marittimi compresi nell'interno della conterminazione lagunare rimane affidata al Magistrato alle acque in tutta la laguna, escluse le zone portuali di competenza dell'autorità marittima, secondo gli speciali accordi già stabiliti o da stabilirsi.

 

     Art. 30.

     Le disposizioni della presente legge sono applicabili, relativamente alle zone ed agli uffici di rispettiva pertinenza, alla laguna di Marano- Grado.

     La laguna di Marano-Grado è costituita dal bacino demaniale marittimo l'acqua salsa che si estende dalla foce del Tagliamento alla foce del canale Primero ed è compresa fra il mare e la terraferma.

 

     Art. 31.

     Le norme previste dal regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191, sono abrogate, fatta eccezione per quelle contenute nel capo IV sull'esercizio della pesca in laguna, secondo quanto disposto dal precedente art. 24.

     Le norme della presente legge sostituiscono quelle della legge sopra indicata, nelle citazioni che figurano nel Codice della navigazione (art. 1269) e nel relativo regolamento per la navigazione marittima (art. 515).