§ 59.15.5 - Legge 9 febbraio 1963, n. 160.
Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.15 ragionieri
Data:09/02/1963
Numero:160


Sommario
Art. 1.      E' istituita la "Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.
Art. 2.      Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i ragionieri e periti commerciali iscritti nell'Albo professionale, che esercitano la libera professione.
Art. 3.      Gli organi della Cassa sono:
Art. 4.      Il presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la [...]
Art. 5.  [1]
Art. 6.      Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:
Art. 7.      Il Comitato dei delegati è convocato, almeno due volte l'anno, dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, nonché [...]
Art. 8.  [2]
Art. 9.      Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:
Art. 10.      La Giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vicepresidente e da tre membri eletti tra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione.
Art. 11.      La Giunta ha le seguenti funzioni:
Art. 12.      Contro le deliberazioni della Giunta di cui alle lettere b), d) ed e) del precedente art. 11 è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata [...]
Art. 13.      Il Collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti, dei quali:
Art. 14.      I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci, che si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni per tre sedute consecutive decadono dalla [...]
Art. 15.  [5]
Art. 16.      Il patrimonio della Cassa è costituito:
Art. 17.      Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:
Art. 18.      (Omissis)
Art. 19.      Il contributo di cui alla lettera b) dell'art. 17 è corrisposto mediante applicazione dei seguenti tipi di marche:
Art. 20.      La percentuale sugli onorari per incarichi giudiziari o sindacali prevista dalla lettera c) dell'art. 17 è fissata nella misura del due per cento.
Art. 21.      L'iscritto alla Cassa può eseguire i versamenti volontari previsti dalla lettera d) dell'art. 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale.
Art. 22.      I redditi del patrimonio di cui alla lettera e) dell'art. 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili e immobili.
Art. 23.      Le eventuali entrate di cui alla lettera f) dell'art. 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale ed imprevisto provento.
Art. 24.  [11]
Art. 25.  [12]
Art. 26.  [13]
Art. 27.  [14]
Art. 28.  [15]
Art. 29.  [16]
Art. 30.      L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui alla lettera a), dell'art. 17, né gli eventuali versamenti [...]
Art. 31.      L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'albo, prima del conseguimento di diritto a pensione, ha facoltà di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale.
Art. 32.      L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi [...]
Art. 33.      Agli assegni ed alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro familiari, si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed [...]
Art. 34.      Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze o con la concessione di sussidi a favore degli iscritti che si trovino in stato di bisogno.
Art. 35.  [17]
Art. 36.  [18]
Art. 37.      L'esercizio finanziario della Cassa comincia col primo gennaio e termina col 31 dicembre.
Art. 38.  [19]
Art. 39.  [20]
Art. 40.      L'esazione del contributo per marche si effettua a cura del professionista al rilascio dell'atto. Le marche sono fornite dalla Cassa a mezzo di Istituti di credito di diritto pubblico. Il [...]
Art. 41.      Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate:
Art. 42.  [22]
Art. 43.  [23]
Art. 44.      Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti agli organi della Cassa sono esercitati da un commissario, nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza [...]
Art. 45.      Nel caso di ripetute violazioni di legge o di regolamento, ovvero qualora siano emerse gravi irregolarità o deficienze amministrative, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con [...]
Art. 46.      Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento di esecuzione che sarà emanato con decreto del Presidente della [...]
Art. 47.      La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 59.15.5 - Legge 9 febbraio 1963, n. 160.

Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

(G.U. 9 marzo 1963, n. 66)

 

Capo I

DELL'ISTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA

 

     Art. 1.

     E' istituita la "Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.

     La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 2.

     Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i ragionieri e periti commerciali iscritti nell'Albo professionale, che esercitano la libera professione.

     La iscrizione è facoltativa per coloro che abbiano compiuto il 60° anno di età.

     Il trattamento di pensione è cumulabile con qualunque altro goduto dal l'iscritto.

 

          Art. 3.

     Gli organi della Cassa sono:

     a) il presidente;

     b) il Comitato dei delegati;

     c) il Consiglio di amministrazione;

     d) la Giunta esecutiva;

     e) il Collegio dei sindaci.

 

          Art. 4.

     Il presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.

     Il presidente è coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal vicepresidente eletto dal Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 5. [1]

     1. Il Comitato dei delegati è composto dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede dei collegi professionali nel numero di un rappresentante per ogni 200, o frazione di 200 non inferiore a 100, ragionieri e periti commerciali che al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni risultano iscritti alla Cassa di previdenza.

     2. Le elezioni si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione.

 

          Art. 6.

     Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:

     a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

     b) elegge, tra gli iscritti alla Cassa, otto membri del Consiglio di amministrazione e due membri effettivi ed un membro supplente del Collegio dei sindaci;

     c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;

     d) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

     Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni.

 

          Art. 7.

     Il Comitato dei delegati è convocato, almeno due volte l'anno, dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

     L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

     L'adunanza è valida se interviene la maggioranza dei delegati.

     Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti.

     Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei componenti o dal Collegio sindacale per la materia di propria competenza.

 

          Art. 8. [2]

     1. Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è costituito da nove componenti di cui:

     a) otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'art. 6, lettera b). Ai fini dell'elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano di età;

     b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa o altrove, purché in Italia; può essere convocato in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi componenti nonché su richiesta del collegio dei sindaci per la materia di propria competenza.

     3. L'avviso di convocazione deve essere diramato con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato almeno cinque giorni prima della data suddetta.

     4. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

     5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     6. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

 

          Art. 9.

     Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

     a) elegge il presidente ed il vicepresidente;

     b) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;

     c) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla presente legge;

     d) delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;

     e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti la amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

     f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico del personale della Cassa;

     g) provvede alla nomina del direttore della Cassa;

     h) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta.

     Le delibere di cui alle lettere f) e g) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte al presidente nonché alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo [3] .

 

          Art. 10.

     La Giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vicepresidente e da tre membri eletti tra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 11.

     La Giunta ha le seguenti funzioni:

     a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

     b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'art. 2;

     c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

     d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni, o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di età e per le pensioni di reversibilità;

     e) amministra il personale;

     f) decide sui ricorsi a norma dell'art. 40;

     g) esercita le funzioni eventualmente ad esse delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti [4] .

 

          Art. 12.

     Contro le deliberazioni della Giunta di cui alle lettere b), d) ed e) del precedente art. 11 è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

 

          Art. 13.

     Il Collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti, dei quali:

     a) un membro effettivo ed uno supplente, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     b) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

     c) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

     d) due membri effettivi ed uno supplente, in rappresentanza degli iscritti alla Cassa, eletti dal Comitato dei delegati secondo le norme di cui al punto 1) dell'art. 8 della presente legge.

     Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili; intervengono alle sedute del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

     I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

 

          Art. 14.

     I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci, che si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni per tre sedute consecutive decadono dalla carica.

     In caso di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio per decadenza, dimissioni o decesso dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, il Comitato dei delegati elegge i membri per la loro sostituzione nella prima riunione successiva alla vacanza.

     Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'organo.

 

          Art. 15. [5]

     1. Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennità ed i compensi, nella misura e con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

     2. La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

Capo II

DEL PATRIMONIO

 

          Art. 16.

     Il patrimonio della Cassa è costituito:

     a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;

     b) dalle somme destinate a formare speciali accantonamenti.

 

          Art. 17.

     Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

     a) il contributo fisso personale annuo a carico degli iscritti;

     b) il contributo derivante dall'applicazione delle marche denominate "Luca Paciolo" a cura del ragioniere o perito commerciale su ogni atto che rilascia nell'esercizio della professione relativo a procedure concorrenziali, sui documenti emessi dai Collegi professionali, sulle relazioni di consulenza tecnica del giudice e perizie, sulle parcelle professionali [6] ;

     c) la percentuale sugli onorari percepiti negli incarichi giudiziari o di sindaco nelle società;

     d) i versamenti volontari degli iscritti;

     e) i redditi del patrimonio;

     f) ogni altra entrata.

 

          Art. 18.

     (Omissis) [7]

     Il primo contributo deve essere versato all'atto della iscrizione alla Cassa.

     Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sarà determinata la pensione di riversibilità e stabilita la tabella delle quote di maggiorazione del contributo personale annuo per la riversibilità della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori o invalidi.

     La deliberazione di cui al comma precedente deve essere sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 19.

     Il contributo di cui alla lettera b) dell'art. 17 è corrisposto mediante applicazione dei seguenti tipi di marche:

     1) [8]

     2) da lire 500 sulle liquidazioni delle parcelle, sui certificati emessi dai Collegi professionali a richiesta del ragioniere o perito commerciale e sulle parcelle professionali compilate dal ragioniere o perito commerciale;

     3) da lire 1.000 sulle relazioni di consulenze tecniche e di perizie [9] ;

     4) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali [10] .

     Il contributo di cui al presente articolo è a carico dei committenti per conto dei quali i ragionieri o periti commerciali prestano la loro opera.

 

          Art. 20.

     La percentuale sugli onorari per incarichi giudiziari o sindacali prevista dalla lettera c) dell'art. 17 è fissata nella misura del due per cento.

 

          Art. 21.

     L'iscritto alla Cassa può eseguire i versamenti volontari previsti dalla lettera d) dell'art. 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale.

     Le relative somme possono essere ritirate in qualsiasi momento, mediante preavviso di tre mesi in caso di comprovato bisogno.

 

          Art. 22.

     I redditi del patrimonio di cui alla lettera e) dell'art. 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili e immobili.

 

          Art. 23.

     Le eventuali entrate di cui alla lettera f) dell'art. 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale ed imprevisto provento.

 

Capo III

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

 

          Art. 24. [11]

 

          Art. 25. [12]

 

          Art. 26. [13]

 

          Art. 27. [14]

 

          Art. 28. [15]

 

          Art. 29. [16]

 

          Art. 30.

     L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui alla lettera a), dell'art. 17, né gli eventuali versamenti volontari di cui alla lettera d) dello stesso articolo e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

 

          Art. 31.

     L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'albo, prima del conseguimento di diritto a pensione, ha facoltà di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale.

     Alla data di cancellazione dall'albo il conto dell'iscritto cessa di produrre interessi. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.

 

          Art. 32.

     L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.

     L'iscritto moroso per oltre un biennio, senza giustificato motivo, perde, dopo intimazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di due mesi il diritto alle prestazioni della Cassa, salvo quanto disposto dall'art. 31.

 

          Art. 33.

     Agli assegni ed alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro familiari, si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

 

Capo IV

DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

 

          Art. 34.

     Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze o con la concessione di sussidi a favore degli iscritti che si trovino in stato di bisogno.

 

          Art. 35. [17]

 

Capo V

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

 

          Art. 36. [18]

 

          Art. 37.

     L'esercizio finanziario della Cassa comincia col primo gennaio e termina col 31 dicembre.

     Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione delibera entro novembre sul bilancio preventivo ed entro aprile sul bilancio consuntivo.

     I bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati entro trenta giorni dalla approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Alla fine di ogni quadriennio viene compilato il bilancio tecnico dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.

     Il primo bilancio tecnico deve essere redatto non oltre il quinto anno di esercizio.

 

          Art. 38. [19]

 

          Art. 39. [20]

 

          Art. 40.

     L'esazione del contributo per marche si effettua a cura del professionista al rilascio dell'atto. Le marche sono fornite dalla Cassa a mezzo di Istituti di credito di diritto pubblico. Il professionista preleva le marche anticipandone l'importo.

     La riscossione del contributo personale obbligatorio si effettua mediante ruoli annuali compilati dalla Giunta, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente per il territorio e trasmessi alla Esattoria comunale che provvede all'incasso con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la forma ivi previsti, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

     Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo di cui al comma precedente, gli interessati possono proporre ricorso nei soli casi di errori materiali o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva, nel termine di trenta giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta decide sui ricorsi nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del ricorso [21] .

     Il ricorso sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.

 

          Art. 41.

     Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate:

     1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

     2) in titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;

     3) in beni immobili;

     4) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il 40 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.

     In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati.

     Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 42. [22]

 

          Art. 43. [23]

 

          Art. 44.

     Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti agli organi della Cassa sono esercitati da un commissario, nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.

     Entro l'undicesimo mese il commissario è tenuto a indire le elezioni dei delegati.

 

          Art. 45.

     Nel caso di ripetute violazioni di legge o di regolamento, ovvero qualora siano emerse gravi irregolarità o deficienze amministrative, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Con lo stesso decreto è nominato per la durata massima di un anno un commissario straordinario coi poteri del predetto Consiglio.

 

          Art. 46.

     Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento di esecuzione che sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Fino a quando non sarà emanato il regolamento di cui al comma precedente, ferme restando le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'art. 5 della presente legge, le elezioni dei delegati si svolgono secondo le norme in vigore per l'elezione dei membri dei Consigli dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali, in quanto applicabili.

 

          Art. 47.

     La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

 

     Tabella A - Pensione base annua derivante dal contributo fisso personale di L. 60.000 annuo

Età all'iscrizione

Anni di contribuzione

Età al pensionamento

Pensione annua diretta di lire

25

40

65

690.873

26

39

65

656.134

27

38

65

622.812

28

37

65

590.828

29

36

65

560.188

30

35

65

529.872

31

34

65

500.609

32

33

65

475.405

33

32

65

449.547

34

31

65

424.647

35

30

65

400.760

36

30

66

414.348

37

30

67

428.787

38

30

68

444.271

39

30

69

460.526

40

30

70

478.342

41

29

70

450.996

42

28

70

424.624

43

27

70

399.601

44

26

70

374.565

45

25

70

352.314

46

24

70

330.105

47

23

70

308.802

48

22

70

288.367

49

21

70

267.763

50

20

70

249.963

51

20

71

259.749

52

20

72

270.301

53

20

73

281.319

54

20

74

293.329

55

20

75

305.952

56

20

76

319.279

57

20

77

332.931

58

20

78

346.809

59

20

79

361.053

60

20

80

375.615

     All'importo della pensione indicata nella presente tabella (pensione-base) vanno aggiunti: l'importo della pensione integrativa e l'importo della quota di pensione derivante dai versamenti volontari.

 

     Tabella B - Assegno vitalizio per ogni lira di capitale - Coefficiente per determinare l'ammontare della pensione annua secondo l'età in cui si chiede la liquidazione della pensione (art. 26).

Età

Pensione diretta

65

0,1142048

66

0,1180763

67

0,1221911

68

0,1266031

69

0,1312956

70

0,1363122

71

0,1416491

72

0,1474035

73

0,1534119

74

0,1599616

75

0,1668446

76

0,1741129

77

0,1815574

78

0,1891253

79

0,1968930

80

0,2048341

 

     Tabella C - Valore di 1 lira di assegno annuo vitalizio - Coefficiente per la determinazione del capitale necessario per la pensione di invalidità (art. 27).

Età

Pensione diretta

30

12,2489

31

12,3676

32

12,4721

33

12,5576

34

12,6271

35

12,6850

36

12,7172

37

12,7336

38

12,7287

39

12,7048

40

12,6641

41

12,9808

42

13,2975

43

13,6142

44

13,8304

45

13,9306

46

13,7229

47

13,4890

48

13,2582

49

13,0194

50

12,7775

51

12,5278

52

12,2711

53

12,0075

54

11,7373

55

11,4608

56

11,1781

57

10,8913

58

10,5996

59

10,3000

60

10,0017

61

9,6979

62

9,4016

63

9,0779

64

8,7604

65

8,4406

66

8,1210

67

7,8021

68

7,4834

69

7,1667

70

6,8519

71

6,5408

72

6,2334

73

5,9343

74

5,6447

75

5,3663

76

5,0962

77

4,8360

78

4,5828

79

4,3389

80

4,1052

 

     Tabella D - Quote suppletive a norma dell'articolo 46

Età

Quota supplettiva mensile a carico dell'iscritto

51

L.

170

per

19

anni

52

"

578

"

18

"

53

"

1.036

"

17

"

54

1.553

"

16

"

55

"

2.143

"

15

"

56

"

2.820

"

14

"

57

"

3.603

"

13

"

58

"

4.524

"

12

"

59

"

5.610

"

11

"

60

"

6.920

"

10

"

61

"

8.642

"

9

"

62

"

10.543

"

8

"

63

"

12.986

"

7

"

64

"

16.604

"

6

"

65

"

21.518

"

5

"

66

"

28.773

"

4

"

67

"

41.024

"

3

"

68

"

65.418

"

2

"

69

"

138.773

"

1

"

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 38 della L. 30 dicembre 1991, n. 414.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 39 della L. 30 dicembre 1991, n. 414.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 36 della L. 30 dicembre 1991, n. 414.

[4]  Lettera aggiunta dall'art. 36 della L. 30 dicembre 1991, n. 414.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 35 della L. 30 dicembre 1991, n. 414.

[6]  Lettera così modificata dall'art. 7 della L. 12 marzo 1968, n. 410.

[7]  Comma abrogato dall'art. 23 della L. 23 dicembre 1970, n. 1140.

[8]  Numero abrogato dall'art. 7 della L. 12 marzo 1968, n. 410.

[9]  Numero così modificato dall'art. 7 della L. 12 marzo 1968, n. 410.

[10]  Numero aggiunto dall'art. 23 della L. 23 dicembre 1970, n. 1140.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 23 dicembre 1970, n. 1140.

[12]  Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 23 dicembre 1970, n. 1140.

[13]  Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 23 dicembre 1970, n. 1140.

[14]  Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 23 dicembre 1970, n. 1140.

[15]  Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 23 dicembre 1970, n. 1140.

[16]  Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 23 dicembre 1970, n. 1140.

[17]  Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 23 dicembre 1970, n. 1140.

[18]  Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 23 dicembre 1970, n. 1140.

[19]  Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 23 dicembre 1970, n. 1140.

[20]  Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 23 dicembre 1970, n. 1140.

[21]  Per una modifica del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 20 della L. 30 dicembre 1991, n. 414.

[22]  Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 23 dicembre 1970, n. 1140.

[23]  Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 23 dicembre 1970, n. 1140.