§ 59.6.7 - Legge 23 dicembre 1970, n. 1140.
Adeguamento della legislazione sulla previdenza e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.6 commercialisti
Data:23/12/1970
Numero:1140


Sommario
Art. 1.      Le prestazioni previdenziali delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali consistono nella liquidazione di [...]
Art. 2.      Il contributo fisso personale obbligatorio annuo a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti [...]
Art. 3.      La percentuale prevista dagli articoli 20 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, relativa all'incarico di sindaco in enti o società, escluse comunque [...]
Art. 4.      Alla lettera a) dell'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "detto contributo va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale [...]
Art. 5.      La pensione diretta di vecchiaia è corrisposta ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e periti commerciali:
Art. 6.      L'ammontare della pensione di vecchiaia si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti di cui alla tabella 1, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul [...]
Art. 7.      La pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'albo, all'iscritto che per sopravvenuta malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente, e in misura non inferiore al 50 per [...]
Art. 8.      La pensione ai superstiti del pensionato è corrisposta al coniuge ed ai figli nei casi, con le condizioni e nelle misure stabilite per gli impiegati dello Stato.
Art. 9.      La misura delle pensioni già corrisposte dalle due Casse di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della [...]
Art. 10.      Gli importi delle pensioni di cui ai precedenti articoli, ivi compresi i trattamenti minimi, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento [...]
Art. 11.      L'indennità una tantum costituita dal montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto è corrisposta:
Art. 12.      I dottori commercialisti e i ragionieri e periti commerciali che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, numero 160, avevano compiuto il 40° anno di età e [...]
Art. 13.      Presso le rispettive Casse sono istituiti quattro distinti fondi:
Art. 14.      Ogni anno, dall'ammontare delle entrate previste dalle lettere b) e c) dell'art. 17 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, e dagli articoli 1 e 4 della [...]
Art. 15.      I miglioramenti delle prestazioni previsti dai precedenti articoli si applicano alle pensioni in corso di godimento, con decorrenza dal primo mese successivo a quello dell'entrata in vigore [...]
Art. 16.      Oltre a quanto previsto dall'art. 34 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori [...]
Art. 17.      Il servizio di assistenza sanitaria è prestato da uno degli enti pubblici che già provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a [...]
Art. 18.      Sono obbligatoriamente soggetti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che hanno diritto all'assistenza di malattia da parte di altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti [...]
Art. 19.      Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo sono considerati componenti la famiglia:
Art. 20.      Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie, le due Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono:
Art. 21.      Quando ambedue i coniugi sono iscritti nello stesso albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali per l'assistenza sanitaria è dovuto un solo contributo [...]
Art. 22.      Ai superstiti di iscritti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge spetta egualmente la pensione indiretta, secondo le norme contenute nella presente legge, [...]
Art. 23.      Sono abrogati il primo comma dell'art. 18 e gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 42 e 43 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160.
Art. 24.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 59.6.7 - Legge 23 dicembre 1970, n. 1140.

Adeguamento della legislazione sulla previdenza e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

(G.U. 15 gennaio 1971, n. 11)

 

Capo I

AUMENTO DELLE PENSIONI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

E DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

 

     Art. 1.

     Le prestazioni previdenziali delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali consistono nella liquidazione di pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità, di pensioni ai superstiti e di indennità una tantum, nella misura e con le norme stabilite negli articoli successivi.

     Per provvedere alla determinazione dell'importo delle prestazioni di cui al precedente comma è istituito per ciascun iscritto un conto individuale alimentato dai contributi fissi personali, dai versamenti volontari e dalle quote di riparto delle entrate di cui alle lettere b) e c) dell'art. 17 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, ed agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410, per le parti spettanti alle anzidette due Casse.

     Le pensioni annuali sono corrisposte in tredici ratei mensili posticipati di uguale misura.

 

          Art. 2.

     Il contributo fisso personale obbligatorio annuo a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali è elevato, a partire dal 1969, a lire 81.500, senza distinzione di età dell'iscritto.

     L'iscritto che non versa il contributo obbligatorio o interamente le quote di riscatto, entro l'anno cui si riferiscono, perde il diritto alla quota annua di riparto.

     In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 40 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, vale, per le riscossioni mediante ruoli esattoriali delle contribuzioni e percentuali dovute alle Casse anzidette, l'obbligo del "non riscosso come riscosso".

 

          Art. 3.

     La percentuale prevista dagli articoli 20 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, relativa all'incarico di sindaco in enti o società, escluse comunque quelle a forma cooperativa, è trattenuta dalle società stesse e versata entro trenta giorni alle rispettive Casse nazionali di previdenza ed assistenza, a seconda che il sindaco appartenga all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali.

 

          Art. 4.

     Alla lettera a) dell'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "detto contributo va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna".

     Alla lettera b) dell'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte, dopo le parole "su ogni delega di rappresentanza", le altre "relativa a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta" e, dopo le parole "su ogni delega o mandato di rappresentanza", le altre "relativi a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta".

     All'ultimo comma dell'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: "o dei funzionari che lo ricevono o ai quali è esibito o delle altre parti interessate".

     Al primo comma dell'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 410, le parole "nonchè al prelievo stabilito nel primo comma" sono sostituite con le seguenti "nonchè al prelievo ed alla ripartizione stabilita al primo ed al secondo comma".

 

          Art. 5.

     La pensione diretta di vecchiaia è corrisposta ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e periti commerciali:

     a) al compimento del 65° anno di età e dopo almeno 25 anni di contribuzione alle rispettive Casse;

     b) al compimento del 70° anno di età purchè abbiano maturato almeno venti anni di contribuzione.

 

          Art. 6.

     L'ammontare della pensione di vecchiaia si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti di cui alla tabella 1, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

     L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 1.300.000 annue, è integrato, dalle rispettive Casse, sino a tale importo.

 

          Art. 7.

     La pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'albo, all'iscritto che per sopravvenuta malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente, e in misura non inferiore al 50 per cento, la capacità all'esercizio della sua professione.

     Il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alle condizioni che il dottore commercialista o il ragioniere e perito commerciale sia stato iscritto ed abbia contribuito alla Cassa da almeno cinque anni all'atto della sopravvenuta invalidità.

     L'ammontare della pensione di invalidità si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti dell'allegata tabella 2, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

     L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 1.300.000 annue, è integrato sino a tale importo dalle rispettive Casse.

 

          Art. 8.

     La pensione ai superstiti del pensionato è corrisposta al coniuge ed ai figli nei casi, con le condizioni e nelle misure stabilite per gli impiegati dello Stato.

     La pensione ai superstiti dell'iscritto deceduto prima del pensionamento è corrisposta ai familiari di cui al comma precedente quando possono essere fatti valere almeno cinque anni effettivi di iscrizione e di contribuzione.

     L'ammontare della pensione di cui al comma precedente si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti dell'allegata tabella 3, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

     Qualora l'ammontare della pensione ai superstiti risulti inferiore a lire 650.000 annue, esso è integrato sino a tale importo dalle rispettive Casse.

 

          Art. 9.

     La misura delle pensioni già corrisposte dalle due Casse di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge è elevata a lire 1 milione e 300 mila lire annue per le pensioni dirette ed a lire 650.000 annue per le pensioni ai superstiti; per quelle corrisposte ai sensi dell'art. 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410, la misura è elevata a lire 520 mila annue.

 

          Art. 10.

     Gli importi delle pensioni di cui ai precedenti articoli, ivi compresi i trattamenti minimi, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

     Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1968 al giugno 1969.

     L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento. Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonchè a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

     La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.[Omissis]

 

          Art. 11.

     L'indennità una tantum costituita dal montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto è corrisposta:

     a) all'iscritto colpito da invalidità permanente, nella misura indicata al precedente art. 7, prima che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui allo stesso art. 7;

     b) al coniuge ed ai figli minori o invalidi, in caso di morte dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto a pensione da parte dei superstiti. In mancanza dei suddetti familiari la liquidazione del conto è devoluta alla Cassa, eccezione fatta di quanto accumulatosi con contributi volontari che spetta agli eredi;

     c) all'iscritto che abbia raggiunto il 70° anno di età senza aver maturato il diritto alla pensione diretta di vecchiaia e che non intenda proseguire nel versamento del contributo fisso personale annuo obbligatorio e delle quote di riscatto.

     Ove, nelle ipotesi previste dai punti a) e b), l'indennità liquidabile risulti inferiore ad un milione di lire, essa è integrata dalle rispettive Casse sino a tale importo.

 

          Art. 12.

     I dottori commercialisti e i ragionieri e periti commerciali che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, numero 160, avevano compiuto il 40° anno di età e risultavano iscritti ai rispettivi albi, sono ammessi (e gli ultracinquantenni alla stessa data riammessi) nei termini di iscrizione e di riscatto per conseguire il diritto alla pensione diretta di vecchiaia ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6 purchè presentino le relative domande alle rispettive Casse di previdenza nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e paghino, entro lo stesso termine ed in unica soluzione, i contributi personali obbligatori annui a partire dal 1963, nonchè le quote di riscatto previste dall'annessa tabella 4 in corrispondenza all'età compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Coloro che, già iscritti alla Cassa, hanno esercitato il diritto di riscatto, possono versare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il conguaglio del riscatto medesimo per conseguire il diritto alla pensione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 dopo il compimento del 65° anno di età.

     Le giunte esecutive rispettivamente della Cassa di previdenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa di previdenza a favore dei ragionieri e periti commerciali hanno facoltà di consentire, su domanda, la rateazione del dovuto, entro un periodo massimo di tre anni. Gli interessati sono tenuti a pagare gli interessi in ragione del 4,25 per cento annuo, a scalare.

     In tali casi la pensione non ha decorrenza anteriore alla data in cui il pagamento del dovuto sia stato completato, salvo che gli interessati non chiedano di fruire della pensione temporaneamente ridotta di cui all'ultimo comma del presente articolo.

     Gli iscritti ai rispettivi albi, che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 65° anno di età senza aver esercitato il diritto di riscatto, possono, con domanda di riammissione nei termini, fruire immediatamente della pensione di lire 1 milione e 300 mila annue, pagando, entro i sei mesi ed in unica soluzione, i contributi personali obbligatori annui e le quote di riscatto previste dall'annessa tabella 4 in base all'età che avevano nel 1963, oltre agli interessi scalari annui del 4,25 per cento per il periodo di ritardato pagamento.

     Coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, hanno compiuto il 76° anno di età, sono tenuti a versare il contributo personale obbligatorio per un solo anno e la quota di riscatto relativa al 69° anno di età, oltre agli interessi annui del 4,25 per cento per il periodo di ritardato pagamento. Anche a costoro le rispettive giunte delle due Casse di previdenza possono accordare, previo pagamento minimo del 20 per cento del dovuto, le facilitazioni di pagamento previste dal precedente terzo comma. In ogni caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all'effettuato pagamento di tutto il dovuto.

     In favore di coloro che esibiscono un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dal quale risultino tassati per imposta complementare, ivi compreso il reddito di RM C1, per un imponibile non superiore a lire 1 milione e che si trovino nell'impossibilità di pagare, anche ratealmente, il residuo dovuto, le giunte delle rispettive Casse di previdenza possono accreditare in un conto speciale intestato all'interessato la differenza, al netto del 4,25 per cento di interesse annuo scalare, tra l'ammontare della pensione immediatamente riconosciuta in lire 100 mila mensili e l'ammontare della pensione effettivamente corrisposta; quest'ultima, variabile di mese in mese, è proporzionale alle 100 mila lire mensili riconosciute, nello stesso rapporto esistente tra il saldo alla fine del mese precedente del conto speciale e l'ammontare di quanto dall'interessato originariamente dovuto.

 

          Art. 13.

     Presso le rispettive Casse sono istituiti quattro distinti fondi:

     1) un fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi personali di cui alle lettere a) e d) dell'art. 17 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160;

     2) un fondo per le pensioni integrative alimentato dai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 17 rispettivamente delle precitate leggi e agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410;

     3) un fondo di riserva e di integrazione dei minimi di pensione e per l'adeguamento automatico delle pensioni stesse, alimentato dalle entrate di cui al precedente punto 2);

     4) un fondo per l'assistenza, alimentato dalle entrate di cui al precedente punto 2).

 

          Art. 14.

     Ogni anno, dall'ammontare delle entrate previste dalle lettere b) e c) dell'art. 17 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, e dagli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione delle Casse, ivi comprese quelle necessarie per colmare gli eventuali deficit tecnici che fossero rilevati dai bilanci tecnici quadriennali, nonchè le somme necessarie per l'accreditamento, nei conti individuali degli iscritti, degli interessi per la parte eventualmente non coperta dal reddito degli investimenti della rispettiva Cassa.

     Le rimanenti somme sono così ripartite:

     il 57 per cento al fondo per le pensioni integrative, da ripartire in parti uguali fra i conti individuali degli iscritti;

     il 36 per cento al fondo di riserva, di integrazione dei minimi e per l'adeguamento automatico;

     il 7 per cento al fondo per l'assistenza.

     Ove il fondo di riserva, di integrazione dei minimi e per l'adeguamento automatico risulti insufficiente per le occorrenze dei precedenti articoli, si provvederà al prelievo dell'eventuale differenza dal fondo per le pensioni integrative.

     Qualora si verifichi nel numero degli iscritti alle Casse una diminuzione superiore al dieci per cento rispetto agli iscritti risultanti alla data del 31 dicembre 1969, le percentuali di cui al secondo comma del presente articolo possono essere modificate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 15.

     I miglioramenti delle prestazioni previsti dai precedenti articoli si applicano alle pensioni in corso di godimento, con decorrenza dal primo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

 

Capo II

ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DEI DOTTORI

COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

 

          Art. 16.

     Oltre a quanto previsto dall'art. 34 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono all'attuazione dell'assistenza di malattia in favore dei propri iscritti e dei loro familiari, con gestioni e contabilità separate.

 

          Art. 17.

     Il servizio di assistenza sanitaria è prestato da uno degli enti pubblici che già provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sono singolarmente autorizzate a stipulare la relativa convenzione, che dovrà essere approvata dai rispettivi comitati dei delegati e dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Spetta pure ai rispettivi comitati dei delegati, in relazione alle possibilità finanziarie delle Casse, stabilire, con regolamento, quali prestazioni sanitarie debbono essere erogate ed il sistema da adottare per le stesse.

     In ogni caso dovranno essere garantite le cure ospedaliere, sia mediche che chirurgiche, e gli accertamenti diagnostici e di laboratorio.

     Eventuali convenzioni con ospedali, cliniche o case di cura e sanitarie in genere sono approvate dalle giunte esecutive delle predette Casse nazionali di previdenza ed assistenza.

 

          Art. 18.

     Sono obbligatoriamente soggetti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che hanno diritto all'assistenza di malattia da parte di altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti coloro che sono iscritti rispettivamente alle Casse di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, nonchè i dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e loro superstiti che fruiscono di pensione.

     Gli iscritti che abbiano in corso polizze di assistenza malattie con compagnie private potranno ritardare la loro iscrizione obbligatoria, di cui al presente articolo, sino alla data di scadenza della polizza contratta. A questo fine essi dovranno inoltrare alla Cassa, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fotocopia autenticata della polizza da essi come sopra contratta.

 

          Art. 19.

     Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo sono considerati componenti la famiglia:

     1) il coniuge;

     2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di età inferiore agli anni 21, o 26 se studenti, o di età superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro;

     3) gli ascendenti in linea retta conviventi a carico ed inabili al lavoro.

     Nel caso in cui soggetto del rapporto assicurativo sia la madre, le prestazioni sono dovute alla stessa per i figli, qualora per i medesimi non sussista alcun titolo all'assistenza di malattia per assicurazione obbligatoria del padre.

     Il diritto dei familiari dell'assicurato rimane in essere e cessa in una con quello dell'assicurato iscritto principale.

     Sono esclusi dalle prestazioni i familiari assistiti da altra forma obbligatoria di assistenza o assicurazione malattia.

 

          Art. 20.

     Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie, le due Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono:

     a) con un contributo personale annuo che è fissato dai rispettivi consigli di amministrazione e può essere modificato in relazione alle necessità finanziarie del servizio di assistenza sanitaria. La riscossione da parte delle anzidette due Casse di tale contributo personale annuo può essere effettuata tramite i ruoli esattoriali, rispettando i modi e i termini per l'esazione delle imposte dirette, nel qual caso le Casse sono autorizzate ad avvalersi delle ricevitorie provinciali, oppure direttamente tramite appositi conti correnti postali o con altre modalità ritenute opportune;

     b) con eventuale contributo da prelevarsi dalle somme destinate all'assistenza a norma dei precedenti articoli 13 e 14.

 

          Art. 21.

     Quando ambedue i coniugi sono iscritti nello stesso albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali per l'assistenza sanitaria è dovuto un solo contributo personale che è posto a carico del marito.

 

Capo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 22.

     Ai superstiti di iscritti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge spetta egualmente la pensione indiretta, secondo le norme contenute nella presente legge, previa restituzione, da attuarsi mediante conguaglio, delle somme già liquidate dalla Cassa a titolo di indennità una tantum a norma dell'art. 29 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a coloro che siano stati colpiti da invalidità prima della data di entrata in vigore della presente legge ed ai quali non sia stato riconosciuto il diritto a pensione di invalidità per difetto dei requisiti contributivi.

 

          Art. 23.

     Sono abrogati il primo comma dell'art. 18 e gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 42 e 43 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160.

     Al primo comma dell'art. 19 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è aggiunto il seguente punto: "3) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali".

 

          Art. 24.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Tabella 1

     Importo annuo della pensione di vecchiaia per ogni lira di capitale

     Coefficienti per i quali va moltiplicato il conto individuale (alla data del pensionamento)

     per determinare l'ammontare della pensione annua di vecchiaia

     Composizione del nucleo familiare

 

Età di pensiona- mento

Iscritto senza moglie

Iscritto con moglie

Iscritto con moglie e figlio minorenne

Iscritto con moglie e 2 figli minorenni

Iscritto con moglie e 3 figli minorenni

Iscritto con moglie e 4 o più figli minorenni

Iscritto con 1 figlio minorenni

Iscritto con 2 figli minorenni

Iscritto con 3 figli minorenni

Iscritto con 4 o più figli minorenni

65

0,09834

0,08135

0,08094

0,08076

0,08041

0,07976

0,09683

0,09669

0,09628

0,09550

66

0,10188

0,08428

0,08385

0,08366

0,08331

0,08263

0,10032

0,10017

0,09974

0,09893

67

0,10570

0,08743

0,08699

0,08769

0,08642

0,08572

0,10407

0,10392

0,10347

0,10264

68

0,10991

0,09092

0,09046

0,09025

0,08987

0,08914

0,10822

0,10806

0,10760

0,10673

69

0,11460

0,09480

0,09432

0,09411

0,09371

0,09295

0,11284

0,11268

0,11219

0,11129

70

0,11975

0,09906

0,09855

0,09834

0,09792

0,09712

0,11791

0,11774

0,11723

0,11629

71

0,12517

0,10354

0,10301

0,10279

0,10235

0,10152

0,12325

0,12307

0,12254

0,12155

72

0,13094

0,10831

0,10776

0,10752

0,10706

0,10620

0,12893

0,12874

0,12818

0,12715

73

0,13765

0,11386

0,11328

0,11303

0,11255

0,11164

0,13553

0,13533

0,13475

0,13366

74

0,14507

0,12000

0,11939

0,11913

0,11862

0,11766

0,14284

0,14263

0,14202

0,14087

75

0,15302

0,12657

0,10593

0,12565

0,12511

0,12410

0,15066

0,15044

0,14979

0,14859

76

0,16130

0,13343

0,13274

0,13245

0,13189

0,13082

0,15882

0,15859

0,15790

0,15663

77

0,17053

0,14107

0,14035

0,14003

0,13944

0,13831

0,16791

0,16767

0,16694

0,16560

78

0,18050

0,14931

0,14855

0,14822

0,14759

0,14639

0,17773

0,17747

0,17670

0,17528

79

0,19175

0,15862

0,15781

0,15746

0,15679

0,15552

0,18880

0,18853

0,18772

0,18620

80

0,20455

0,16921

0,16834

0,16797

0,16725

0,16590

0,20141

0,20111

0,20025

0,19863

     N.B. - Tali valori vanno moltiplicati per 0,89286 quando uno o più figli, tra quelli considerati nel nucleo familiare, siano invalidi.

 

     Tabella 2

     Importo annuo della pensione di invalidità per ogni lira di capitale

     Coefficienti per i quali va moltiplicato il conto individuale (alla data del pensionamento)

     per determinare l'ammontare della pensione annua di invalidità

     Composizione del nucleo familiare

 

Età di pensiona- mento

Iscritto senza moglie

Iscritto con moglie

Iscritto con moglie e figlio minorenne

Iscritto con moglie e 2 figli minorenni

Iscritto con moglie e 3 figli minorenni

Iscritto con moglie e 4 o più figli minorenni

Iscritto con 1 figlio minorenni

Iscritto con 2 figli minorenni

Iscritto con 3 figli minorenni

Iscritto con 4 o più figli minorenni

30

0,07392

0,06736

0,06711

0,06704

0,06675

0,06621

0,08039

0,08027

0,07992

0,07928

31

0,07321

0,06671

0,06647

0,06640

0,06611

0,06558

0,07961

0,07950

0,07915

0,07852

32

0,07259

0,06615

0,06591

0,06584

0,06556

0,06503

0,07895

0,07883

0,07849

0,07486

33

0,07210

0,06570

0,06546

0,06539

0,06511

0,06458

0,07481

0,07829

0,07796

0,07733

34

0,07170

0,06534

0,06510

0,06503

0,06475

0,06423

0,07798

0,07786

0,07753

0,07690

35

0,07137

0,06504

0,06480

0,06473

0,06446

0,06394

0,07762

0,07751

0,07717

0,07655

36

0,07114

0,06483

0,06459

0,06452

0,06425

0,06373

0,07737

0,07725

0,07962

0,07630

37

0,07099

0,06469

0,06445

0,06439

0,06411

0,06359

0,07720

0,07709

0,07676

0,07614

38

0,07074

0,06447

0,06423

0,06416

0,06389

0,06337

0,07693

0,07682

0,07649

0,07587

39

0,07043

0,06418

0,06395

0,06388

0,06361

0,06309

0,07660

0,07648

0,07615

0,07554

40

0,07016

0,06394

0,06341

0,06334

0,06307

0,06256

0,07595

0,07584

0,07551

0,07490

41

0,06985

0,06308

0,06284

0,06278

0,06251

0,06200

0,07527

0,07516

0,07484

0,07424

42

0,06934

0,06215

0,06584

0,06175

0,06149

0,06099

0,07405

0,07394

0,07362

0,07303

43

0,06868

0,06070

0,06043

0,06032

0,06006

0,05959

0,07232

0,07222

0,07191

0,07133

44

0,06857

0,05981

0,05951

0,05937

0,05912

0,05864

0,07119

0,07109

0,07078

0,07121

45

0,06840

0,05938

0,05908

0,05895

0,05870

0,05822

0,07068

0,07058

0,07027

0,06971

46

0,07287

0,06028

0,05997

0,05984

0,05958

0,05910

0,07175

0,07165

0,07134

0,07076

47

0,07413

0,06128

0,06101

0,06084

0,06058

0,06009

0,07300

0,07284

0,07253

0,07194

48

0,07543

0,06239

0,06207

0,06194

0,06167

0,06117

0,07427

0,07416

0,07384

0,07324

49

0,07681

0,06354

0,06321

0,06307

0,06280

0,06229

0,07563

0,07552

0,07519

0,07459

50

0,07826

0,06474

0,06441

0,06427

0,06399

0,06347

0,07706

0,07695

0,07662

0,07600

51

0,07982

0,06603

0,06569

0,06555

0,06527

0,06474

0,07860

0,07848

0,07814

0,07751

52

0,08149

0,06741

0,06707

0,06692

0,06663

0,06609

0,08024

0,08012

0,07977

0,07913

53

0,08328

0,06889

0,06854

0,06839

0,06814

0,06754

0,08200

0,08188

0,08153

0,08087

54

0,08520

0,07048

0,07012

0,06996

0,06996

0,06910

0,08389

0,08377

0,08340

0,08273

55

0,08725

0,07218

0,07181

0,07165

0,07134

0,07077

0,08591

0,08579

0,08542

0,08473

56

0,08946

0,07400

0,07362

0,07346

0,07315

0,07256

0,08809

0,08796

0,08758

0,08687

57

0,09182

0,07595

0,07556

0,07540

0,07507

0,07447

0,08041

0,09027

0,08988

0,08916

58

0,09434

0,07804

0,07764

0,07747

0,07714

0,07652

0,09289

0,09276

0,09236

0,09161

59

0,09709

0,08031

0,07990

0,07972

0,07938

0,07874

0,09560

0,09546

0,09504

0,09428

60

0,09998

0,08271

0,08228

0,08210

0,08175

0,08109

0,09845

0,09830

0,09788

0,09709

61

0,10312

0,08530

0,08486

0,08467

0,08431

0,08363

0,10153

0,10138

0,10094

0,10013

62

0,10636

0,08798

0,08754

0,08734

0,08697

0,08626

0,10473

0,10458

0,10413

0,10329

63

0,11016

0,09112

0,09066

0,09046

0,09007

0,08934

0,10847

0,10831

0,10784

0,10697

64

0,11415

0,09443

0,09394

0,09373

0,09334

0,09258

0,11240

0,11223

0,11175

0,11085

65

0,11847

0,09800

0,09750

0,09729

0,09687

0,09609

0,11666

0,11648

0,11598

0,11505

66

0,12314

0,10186

0,10134

0,10111

0,10068

0,09987

0,12125

0,12107

0,12069

0,11957

67

0,12817

0,10602

0,10548

0,10525

0,10480

0,10395

0,12620

0,12602

0,12547

0,12446

68

0,13363

0,11055

0,10997

0,10973

0,10926

0,10838

0,13158

0,13138

0,13082

0,12976

69

0,13953

0,11542

0,11483

0,11458

0,11409

0,11317

0,13739

0,13719

0,13660

0,13550

70

0,14594

0,12072

0,12011

0,11984

0,11933

0,11837

0,14370

0,14349

0,14287

0,14172

71

0,15289

0,12647

0,12582

0,12554

0,12501

0,12400

0,15054

0,15032

0,14967

0,14846

72

0,16043

0,13270

0,13203

0,13173

0,13118

0,13032

0,15796

0,15773

0,15705

0,15578

73

0,16851

0,13939

0,13868

0,13837

0,13779

0,13667

0,16592

0,16568

0,16496

0,16364

74

0,17716

0,14654

0,14580

0,14547

0,14485

0,14368

0,17443

0,17418

0,17343

0,17203

75

0,18635

0,15415

0,15336

0,15302

0,15237

0,15114

0,18349

0,18321

0,18243

0,18096

76

0,19622

0,16232

0,16149

0,16113

0,16044

0,15914

0,19321

0,19293

0,19209

0,19055

77

0,20678

0,17105

0,17018

0,16980

0,16908

0,16771

0,20361

0,20331

0,20243

0,20080

78

0,21821

0,18050

0,17958

0,17518

0,17842

0,17697

0,21486

0,21454

0,21362

0,21189

79

0,23047

0,19065

0,18967

0,18925

0,18845

0,18692

0,22693

0,22660

0,22562

0,22380

80

0,24359

0,20150

0,20047

0,20003

0,19918

0,19756

0,23985

0,23950

0,23846

0,23655

     N.B. - Tali valori vanno moltiplicati per 0,89286 quando uno o più figli, tra quelli considerati nel nucleo familiare, siano invalidi.

 

     Tabella 3

     Importo annuo della pensione ai superstiti di attivo per ogni lira di capitale

     Coefficienti per i quali va moltiplicato il conto individuale dell'iscritto deceduto

     per determinare l'ammontare della pensione annua ai superstiti

     (L'età indicata si riferisce all'iscritto deceduto)

 

Età

Coeffincienti

Età

Coefficienti

25

0,0470

48

0,0568

26

0,0472

49

0,0576

27

0,0474

50

0,0584

28

0,0477

51

0,0593

29

0,0480

52

0,0602

30

0,0483

53

0,0612

31

0,0486

54

0,0622

32

0,0489

55

0,0633

33

0,0492

56

0,0645

34

0,0495

57

0,0657

35

0,0499

58

0,0670

36

0,0503

59

0,0685

37

0,0507

60

0,0701

38

0,0511

61

0,0716

38

0,0516

62

0,0734

40

0,0520

63

0,0753

41

0,0525

64

0,0772

42

0,0531

65

0,0794

43

0,0536

66

0,0818

44

0,0542

67

0,0842

45

0,0548

68

0,0869

46

0,0554

69

0,0899

47

0,0561

 

 

 

     Tabella 4

     Quote suppletive di riscatto annue anticipate a carico dell'iscritto

 

Età

Per conseguire la pensione all'età di anni

 

70

69

68

67

66

65

47

-

9.400

14.113

22.194

31.265

42.662

48

-

13.176

18.589

28.134

38.636

51.814

49

-

17.354

23.565

34.768

46.924

62.155

50

-

22.000

29.121

42.226

56.290

73.926

51

6.341

27.187

35.368

50.653

66.950

87.439

52

13.415

33.018

42.427

60.246

79.188

109.585

53

21.369

39.608

50.461

71.259

99.245

121.436

54

30.367

47.109

59.686

89.307

109.977

143.176

55

40.602

55.767

74.820

98.940

129.693

169.302

56

52.363

70.254

92.902

121.777

158.969

170.367

57

65.966

87.232

114.345

149.267

194.856

255.420

58

81.908

107.366

140.157

182.964

239.831

317.147

59

100.813

131.603

171.797

225.194

297.791

399.615

60

123.571

161.312

211.450

279.616

375.225

515.267

61

151.467

198.544

262.550

352.324

483.819

689.002

62

186.427

246.526

330.821

454.290

646.950

978.890

63

231.480

310.630

426.564

607.465

919.146

1.559.164

64

291.671

400.530

570.390

863.048

1.464.004

3.301.010

65

376.085

535.577

810.374

1.374.652

3.099.540

 

66

502.889

760.915

1.290.753

2.910.366

 

 

67

714.474

1.211.975

2.732.738

 

 

 

68

1.138.005

2.565.951

 

 

 

 

69

2.409.344