§ 59.12.5 - R.D.L. 28 dicembre 1924, n. 2124 .
Modificazioni alla circoscrizione notarile


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:28/12/1924
Numero:2124


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.      Quando le sedi notarili di un distretto risultino, in tutto o in parte, aggregate ad uno o più distretti, i consigli dei corrispondenti distretti modificati debbono [...]
Art. 5.      Gli atti del consiglio e dell'archivio del distretto soppresso sono depositati, rispettivamente, presso il consiglio e l'archivio del distretto che lo sostituisce. Gli [...]
Art. 6.      Gli atti notarili depositati presso ciascun notaro sono in ogni caso destinati all'archivio competente per il distretto cui apparteneva la sede alla data di ricezione [...]
Art. 7.      Quando una sede notarile venga aggregata ad altro distretto, che non sostituisca il precedente, il notaro di quella sede deve, alla data di attuazione della nuova [...]
Art. 8.      Quando le sedi notarili di un distretto risultino comunque ripartite fra più distretti, anche per effetto di separazione di distretti già riuniti, i notari del distretto [...]
Art. 9.      I notari che aspirino al trasloco indicato nell'art. 8, debbono farne domanda al Ministero della giustizia, per il tramite del procuratore del Re competente per il [...]
Art. 10.      Il notaro, che sia traslocato in applicazione dell'art. 8, è temporaneamente assegnato, in soprannumero al comune capoluogo del distretto, mediante decreto ministeriale
Art. 11.      Il notaro traslocato ai sensi dell'articolo precedente deve, sotto pena di rimozione dall'esercizio, da dichiararsi con decreto reale, partecipare validamente al primo [...]
Art. 12.      Finché in un distretto si trovino in esercizio notari, i quali occupino posti soppressi, secondo la tabella formata o modificata ai sensi dell'art. 4 della legge 16 [...]
Art. 13.      Dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione ed entro un triennio dalla sua attuazione, i notari che abbiano ricevuto atti nelle [...]
Art. 14.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno, tranne quanto alle disposizioni per le quali sia altrimenti [...]


§ 59.12.5 - R.D.L. 28 dicembre 1924, n. 2124 [1] .

Modificazioni alla circoscrizione notarile

(G.U. 5 gennaio 1925, n. 3)

 

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4.

     Quando le sedi notarili di un distretto risultino, in tutto o in parte, aggregate ad uno o più distretti, i consigli dei corrispondenti distretti modificati debbono essere rinnovati per intero entro due mesi dalla data di attuazione della nuova circoscrizione, e i consigli dei distretti soppressi cessano dalla data medesima.

     Quando risulti cambiato il capoluogo del distretto, il consiglio notarile dalla data di attuazione del cambiamento s'intende sciolto, con le conseguenze stabilite dall'art. 95 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

 

          Art. 5.

     Gli atti del consiglio e dell'archivio del distretto soppresso sono depositati, rispettivamente, presso il consiglio e l'archivio del distretto che lo sostituisce. Gli atti dell'archivio sussidiario sono depositati con quelli dell'archivio distrettuale corrispondente.

     Il trasferimento dell'archivio notarile, che sia stato soppresso o cambiato di sede, è notificato nella forma prevista dall'art. 106, commi 3° e 4°, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

     Fino a che non possa avvenire il trasferimento dell'archivio soppresso, questo continuerà a funzionare, con la denominazione di archivio notarile sussidiario, per le sole operazioni attinenti agli atti che già vi si trovano depositati.

 

          Art. 6.

     Gli atti notarili depositati presso ciascun notaro sono in ogni caso destinati all'archivio competente per il distretto cui apparteneva la sede alla data di ricezione dell'atto.

     I notari in esercizio alla data di attuazione della nuova circoscrizione possono conservare i loro atti finché siano titolari di sedi esistenti nel territorio già compreso nel distretto precedente.

     I notari stessi, qualora vengano traslocati a sedi non comprese nel territorio di cui nel comma che precede, debbono, per essere iscritti a ruolo, dimostrare di aver depositato presso i rispettivi archivi notarili gli atti ricevuti quali titolari di sedi appartenenti ad altri distretti.

     I notari anzidetti, che in seguito a traslochi avvenuti in applicazione del presente decreto, abbiano depositato atti nei competenti archivi notarili, qualora, entro un triennio dall'attuazione della nuova circoscrizione conseguano sedi appartenenti al territorio indicato nel secondo comma, possono ottenere la riconsegna degli atti stessi, purché ne facciano domanda agli archivi depositari entro un mese dalla iscrizione a ruolo per tali sedi.

     Gli atti, che, ai sensi dei commi 2° e 4°, si trovino in deposito presso notari al momento della loro cessazione dall'esercizio, sono consegnati agli archivi rispettivamente competenti nelle forme e nei termini stabiliti per la normale consegna degli atti dei notari cessati.

 

          Art. 7.

     Quando una sede notarile venga aggregata ad altro distretto, che non sostituisca il precedente, il notaro di quella sede deve, alla data di attuazione della nuova circoscrizione, in base a certificato del presidente del consiglio notarile del distretto precedente, ottenere l'inscrizione a ruolo per il nuovo distretto e porre in uso nuovi repertori, vidimati dall'archivio del nuovo distretto medesimo, adottando nuove serie progressive dei numeri degli atti e dei repertori.

 

          Art. 8.

     Quando le sedi notarili di un distretto risultino comunque ripartite fra più distretti, anche per effetto di separazione di distretti già riuniti, i notari del distretto precedente possono essere traslocati, in soprannumero, dal distretto cui appartiene la loro sede ad un altro distretto cui dette sedi siano state aggregate o siano rimaste assegnate. I richiedenti il trasloco debbono dimostrare di aver ricevuto, nel territorio aggregato o assegnato al distretto al quale aspirano, almeno un terzo di tutti gli atti iscritti a repertorio, e in ogni caso in numero non inferiore a 50, nell'anno solare anteriore a quello della data del provvedimento modificativo della circoscrizione. Tali traslochi non possono mai superare il numero dei posti già appartenenti al precedente distretto e poi aggregati o rimasti assegnati al distretto al quale i traslochi sono chiesti.

     Qualora, per effetto dei traslochi in soprannumero ad altro distretto, risultino posti vacanti nelle sedi aggregate o assegnate al distretto cui sono chiesti i traslochi stessi, questi, fino a raggiungere il numero di tali vacanze, ove non possano aver luogo in applicazione del primo comma, saranno disposti a favore dei richiedenti che abbiano ricevuto, nel luogo e nel termine previsti nel comma stesso, almeno un sesto di tutti gli atti, purché in numero non inferiore a 20.

     La preferenza tra gli aspiranti di cui nel presente articolo è determinata dal maggior numero di atti ricevuti nel territorio; a parità del numero degli atti, dall'anzianità di esercizio effettivo nel precedente distretto; a parità di anzianità dall'età.

     Per la prima attuazione del presente articolo si terrà conto degli atti ricevuti nell'anno 1924.

 

          Art. 9.

     I notari che aspirino al trasloco indicato nell'art. 8, debbono farne domanda al Ministero della giustizia, per il tramite del procuratore del Re competente per il capoluogo del precedente distretto, entro due mesi dalla pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione, allegando un certificato dell'archivio notarile per comprovare la quantità degli atti ricevuti giusta il disposto del detto art. 8. Il procuratore del Re rilascia ricevuta delle domande presentate e le trasmette, appena scaduto il termine al Ministero della giustizia.

     Qualora nessuna domanda sia stata presentata, il procuratore del Re competente per il capoluogo del distretto, le cui sedi risultino aggregate o assegnate a più distretti, trasmette al Ministero la corrispondente dichiarazione negativa.

     Quando il notaro, prima che sia avvenuta la assegnazione in soprannumero, consegua, in seguito a concorso, il trasloco ad una sede del distretto, al quale aveva chiesto tale assegnazione, la domanda si considera come non presentata.

     Per la prima applicazione del presente decreto, la domanda di assegnazione ad altro distretto non potrà essere presentata oltre il 31 gennaio 1925.

 

          Art. 10.

     Il notaro, che sia traslocato in applicazione dell'art. 8, è temporaneamente assegnato, in soprannumero al comune capoluogo del distretto, mediante decreto ministeriale.

     La cauzione prestata per la sede precedente si intende estesa per tutti gli effetti alla nuova sede temporanea, e, per il primo biennio di esercizio, alla sede successiva indicata nell'art. 11, comma secondo.

 

          Art. 11.

     Il notaro traslocato ai sensi dell'articolo precedente deve, sotto pena di rimozione dall'esercizio, da dichiararsi con decreto reale, partecipare validamente al primo concorso che sarà pubblicato, dopo il suo trasloco, per una sede vacante del distretto cui egli è stato assegnato.

     Il notaro stesso, è, d'ufficio, in base alla domanda e ai documenti prodotti, iscritto fra i concorrenti a tutte le sedi vacanti del distretto medesimo, dal primo concorso al quale avrà partecipato fino a che non abbia potuto conseguire il trasloco ad una sede effettiva.

     La limitazione stabilita dal regio decreto 24 settembre 1923, n. 2019, non è applicabile per l'assegnazione in soprannumero, per il trasloco previsto nel presente articolo e per il trasloco successivo. La limitazione stessa non è parimenti applicabile per i traslochi che abbiano luogo in esecuzione dell'art. 13 del presente decreto.

 

          Art. 12.

     Finché in un distretto si trovino in esercizio notari, i quali occupino posti soppressi, secondo la tabella formata o modificata ai sensi dell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, oppure siano stati traslocati al capoluogo in soprannumero, giusta il disposto dell'art. 10 del presente decreto, nei concorsi per tale distretto sarà data la preferenza, su ogni altro concorrente, ai notari in esercizio nel distretto medesimo alla data di pubblicazione del concorso. A parità di condizioni la preferenza spetta ai notari rimasti o aggiunti in soprannumero.

     L'art. 15 del R.D. 27 maggio 1923, n. 1324 è abrogato, fermo restando però per i concorsi pubblicati anteriormente alla data del presente decreto.

 

          Art. 13.

     Dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione ed entro un triennio dalla sua attuazione, i notari che abbiano ricevuto atti nelle circostanze indicate nel primo comma e nella misura prevista nel secondo comma dell'art. 8, ma non abbiano chiesto o comunque non abbiano ottenuto di essere traslocati in soprannumero ad altro distretto, avranno diritto di preferenza, nei concorsi per qualsiasi sede di tale distretto, su ogni altro aspirante se non concorrano notari in esercizio nel distretto medesimo, e insieme coi notari del distretto stesso se questi concorrano senza avere il diritto di preferenza di cui nell'art. 12.

     Il primo comma del presente articolo ha effetto anche per i concorsi i cui termini non siano ancora chiusi alla data indicata nel comma medesimo.

     Questo articolo, per la sua prima attuazione, è applicabile ai concorsi che saranno pubblicati dalla data del presente decreto fino a tutto il triennio decorrente dal 1° febbraio 1925.

 

          Art. 14.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno, tranne quanto alle disposizioni per le quali sia altrimenti stabilito, e sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.


[1]  Convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, n. 562.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 3 dicembre 1999, n. 491.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 3 dicembre 1999, n. 491.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 3 dicembre 1999, n. 491