§ 59.12.3 - R.D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 .
Modificazione al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, sulla cassa nazionale del notariato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:27/05/1923
Numero:1324


Sommario
Art. 1.      Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai sono aumentati del 150 per cento e [...]
Art. 2.      La quinta parte degli onorari spettanti ai notai per gli originali degli atti da essi ricevuti o autenticati e una parte del diritto di iscrizione a repertorio, di cui all'art. 24 della tariffa, [...]
Art. 3.      La cassa nazionale del notariato ha per oggetto di corrispondere ai notai, nei limiti dei mezzi annualmente disponibili, un assegno supplementare, a complemento degli onorari loro spettanti per [...]
Art. 4.      L'assegno d'integrazione compete a tutti i notai che si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto, e viene a loro favore liquidato al principio di ogni anno per l'anno precedente
Art. 5.      Non avranno diritto alla integrazione
Art. 6.      Il controllo della liquidazione e la riscossione della parte degli onorari e dei diritti di repertorio devoluti alla cassa nazionale del notariato, a norma del precedente art. 2, sono affidati [...]
Art. 7.      Le penalità comminate dalla legge di registro per la tardiva registrazione degli atti, saranno nella stessa misura e con le stesse modalità applicate sulle somme assegnate alla cassa nazionale [...]
Art. 8.      Le somme riscosse in ciascun mese dai ricevitori del registro per conto della cassa nazionale del notariato, prelevato l'aggio del 2 per cento, saranno, a cura dei ricevitori stessi, versate [...]
Art. 9.      I notai, che trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente decreto, intendono valersi del diritto alla integrazione, devono presentare analoga domanda al consiglio notarile del distretto a [...]
Art. 10.  [3]
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.  [5]
Art. 13.      Tutti gli atti occorrenti per il funzionamento della cassa sono esenti da tassa di bollo o registro, salvi i ricorsi di cui agli articoli 7 e 11, che saranno stesi in bollo da lire 1
Art. 14.      La tassa annua imposta ai notai per supplire alle spese dei consigli notarili potrà essere, per deliberazione dei rispettivi collegi, aumentata oltre il limite stabilito dall'ultimo comma [...]
Art. 15.  [6]
Art. 16.  [7]
Art. 17.      Con decreto del ministro della giustizia saranno stabilite le norme regolamentari per la esecuzione del presente decreto
Art. 18.      Ferme rimanendo le date di attuazione stabilite dal decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, per le disposizioni di esso non modificate dal presente decreto, nonché quelle di abrogazione dei [...]
Art. 19.      Il presente decreto sostituisce il regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, e sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge


§ 59.12.3 - R.D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 [1] .

Modificazione al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, sulla cassa nazionale del notariato.

(G.U. 3 luglio 1923, n. 155)

 

     Art. 1.

     Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai sono aumentati del 150 per cento e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100 per cento, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349.

     Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notai sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8.

     Gli onorari stabiliti nell'art. 6 della tariffa si applicano con l'aumento sopra indicato, anche ai verbali di assemblee, ricevuti in forma pubblica per gli aumenti di capitale sociale e per la emissione di obbligazioni sull'importo rispettivo dell'aumento o della emissione.

 

          Art. 2.

     La quinta parte degli onorari spettanti ai notai per gli originali degli atti da essi ricevuti o autenticati e una parte del diritto di iscrizione a repertorio, di cui all'art. 24 della tariffa, fino a concorrenza di centesimi 50 per ogni atto, sono devoluti alla costituzione di una cassa nazionale del notariato per gli scopi e con le modalità indicate negli articoli seguenti.

     La cassa ha sede in Roma, essa è un ente morale, può ricevere lasciti, donazioni e qualsiasi altra liberalità ed è pure autorizzata ad acquistare i locali per la propria sede.

 

          Art. 3.

     La cassa nazionale del notariato ha per oggetto di corrispondere ai notai, nei limiti dei mezzi annualmente disponibili, un assegno supplementare, a complemento degli onorari loro spettanti per gli atti ricevuti o autenticati nell'anno, fino a raggiungere, gli onorari medesimi, le seguenti cifre:

     lire 5000 per i notai che abbiano fino a otto anni di effettivo esercizio;

     lire 6000 per i notai che abbiano da otto a sedici anni di effettivo esercizio;

     lire 7000 per i notai che abbiano da sedici a ventiquattro anni di effettivo esercizio;

     lire 8000 per i notai che abbiano oltre ventiquattro anni di effettivo esercizio.

     Agli effetti di questo articolo si calcolano solamente gli onorari spettanti a ciascun notaio per gli originali degli atti da esso ricevuti o autenticati, esclusa quella parte di essi, che, ai sensi del precedente art. 2, è devoluta alla cassa ed esclusi altresì i diritti accessori.

     Qualora, dopo avere provveduto alla integrazione degli onorari nei limiti sopra stabiliti, risultasse una eccedenza, questa sarà devoluta di anno in anno alla costituzione di una cassa pensioni a favore dei notai cessati dall'esercizio e delle loro famiglie, secondo le norme da stabilirsi con decreto del ministro della giustizia su proposta della commissione amministratrice della cassa nazionale del notariato, che ne avrà l'amministrazione [2] .

     Alla costituzione di detta cassa i notai concorreranno inoltre con contributi speciali nella misura e con le modalità, da determinarsi, come sopra, con decreto ministeriale in relazione ai bisogni della cassa medesima.

     Fino a che non sarà attivata la cassa pensioni, sarà provveduto ai notai cessati dall'esercizio e alle loro famiglie, con assegni da prelevarsi ogni anno sugli interessi delle somme destinate alla cassa pensioni nella misura e con le norme che saranno pure stabilite con decreto del ministro della giustizia.

 

          Art. 4.

     L'assegno d'integrazione compete a tutti i notai che si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto, e viene a loro favore liquidato al principio di ogni anno per l'anno precedente.

     Ai notai che abbiano esercitato soltanto per una parte dell'anno, l'integrazione è concessa in ragione della durata dell'effettivo esercizio.

     Questa limitazione non si applica però ai notai che fossero stati impediti dall'esercitare per malattia, per servizio militare o per altro impedimento legittimo.

 

          Art. 5.

     Non avranno diritto alla integrazione:

     a) i notai sospesi o inabilitati, per tutto il tempo per cui dura la sospensione o la inabilitazione;

     b) i notai per i quali la mancanza o l'insufficienza dei proventi professionali sia notoriamente da ascriversi ad abituale loro negligenza o ad altra causa comunque ad essi imputabile;

     c) i notai che ritraggano da impieghi privati o pubblici, stipendi e assegni o che fruiscano di pensione, non di guerra, che uniti agli onorari notarili, raggiungano in complesso l'annuo reddito rispettivamente di lire 5000, 6000, 7000, 8000, a seconda degli anni di effettivo esercizio. Qualora queste cifre non siano raggiunte, sarà provveduto alla integrazione per la differenza.

     I notai che, secondo l'art. 165 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono stati conservati in ufficio nelle sedi soppresse, non potranno godere dell'assegno per oltre sei anni dal 1° gennaio 1920.

 

          Art. 6.

     Il controllo della liquidazione e la riscossione della parte degli onorari e dei diritti di repertorio devoluti alla cassa nazionale del notariato, a norma del precedente art. 2, sono affidati ai ricevitori del registro della residenza di ciascun notaio, e saranno effettuati secondo le prescrizioni della legge di registro e con l'osservanza altresì delle seguenti altre norme:

     Per gli atti soggetti a registrazione i contributi dovuti alla cassa saranno riscossi contemporaneamente alla registrazione medesima e ne sarà data ricevuta dal ricevitore del registro sull'originale dell'atto, insieme con la tassa di registro e con le altre tasse da esso riscosse. A tale effetto il notaio apporrà sulla copia dell'atto presentato per la registrazione la distinta della quota degli onorari e dei diritti dovuti alla cassa. Sulle copie poi degli atti di pubblicazione dei testamenti aggiungerà anche, in base alle indicazioni, che avrà cura di procurarsi dalle parti, la dichiarazione del valore approssimativo dell'eredità, sul quale sarà liquidato il contributo dovuto alla cassa per l'onorario proporzionale previsto dall'art. 9 della tariffa.

     Per gli atti non soggetti a registrazione la riscossione dei contributi medesimi avrà luogo in occasione del visto semestrale dei repertori prescritto dall'art. 116 della legge di registro, in base agli onorari indicati per ciascun atto nei repertori medesimi, sui quali sarà, dai ricevitori del registro, insieme col visto anzidetto, indicata la somma complessivamente riscossa.

     Nella stessa occasione sarà pure provveduto, in base ad analoga distinta presentata dal notaio, alla riscossione dei contributi per gli atti di ultima volontà prima della loro pubblicazione.

 

          Art. 7.

     Le penalità comminate dalla legge di registro per la tardiva registrazione degli atti, saranno nella stessa misura e con le stesse modalità applicate sulle somme assegnate alla cassa nazionale del notariato e il relativo importo sarà devoluto alla cassa medesima.

     Gli eventuali ricorsi contro l'operato del ricevitore del registro dovranno essere presentati nel termine perentorio di venti giorni dal seguìto pagamento alla commissione amministratrice della cassa nazionale del notariato, la quale deciderà su di essi inappellabilmente.

     La commissione amministratrice potrà disporre ispezioni ai notai quando abbia motivo di dubitare dell'esatto adempimento delle norme stabilite in questo articolo.

     Le norme contabili relative alle somme riscosse e versate per conto della cassa nazionale del notariato saranno stabilite di concerto fra i ministeri della giustizia e delle finanze e le verifiche saranno affidate agli ispettori del registro.

 

          Art. 8.

     Le somme riscosse in ciascun mese dai ricevitori del registro per conto della cassa nazionale del notariato, prelevato l'aggio del 2 per cento, saranno, a cura dei ricevitori stessi, versate entro i primi dieci giorni del mese successivo con vaglia del tesoro alla cassa depositi e prestiti e accreditate ad uno speciale conto corrente a disposizione della commissione amministratrice della cassa nazionale del notariato.

     Detto conto corrente è fruttifero d'interesse al tasso stabilito per i depositi volontari, e sarà regolato alla fine di ogni semestre con le norme generali in vigore per i conti correnti tenuti dalla cassa depositi e prestiti.

 

          Art. 9.

     I notai, che trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente decreto, intendono valersi del diritto alla integrazione, devono presentare analoga domanda al consiglio notarile del distretto a cui appartengono, entro il mese di gennaio di ciascun anno per l'anno precedente.

     Alla domanda dovrà essere unito un estratto autentico dei repertori notarili, tanto tra vivi che di ultima volontà, con l'indicazione del numero e della data di ogni atto da essi ricevuto e autenticato, della natura e del valore delle convenzioni in esso contenute o del valore presunto della eredità, se si tratta di atti di pubblicazione di testamenti, con l'indicazione altresì dei relativi onorari e del loro ammontare complessivo. Per il controllo di queste indicazioni il presidente del consiglio notarile potrà richiedere le opportune notizie, tanto all'archivio notarile, quanto ai ricevitori del registro e potrà anche invitare il notaio a produrre, per visione, gli originali degli atti, rettificando, se del caso, le indicazioni medesime, previo avviso al notaio interessato.

     Il consiglio notarile, esaminate le domande, accertata per ciascun notaio l'esistenza delle condizioni prescritte e tenuto conto degli altri redditi eventualmente da esso goduti, secondo il disposto della lettera c) dell'art. 5, formula le sue proposte per l'integrazione degli onorari dei richiedenti, nei limiti prescritti dal precedente art. 3.

     Le proposte dei consigli notarili saranno trasmesse entro il mese di marzo alla commissione amministratrice della cassa nazionale del notariato, la quale, accertata la regolarità delle proposte medesime e avuto riguardo all'ammontare complessivo delle somme raccolte nell'anno, in base al conto che sarà ad essa rimesso dalla cassa depositi e prestiti, determina la misura della integrazione da assegnarsi a ciascun notaio, che ne abbia fatto domanda.

     Il pagamento del relativo importo sarà eseguito col prelevamento dal conto corrente mediante mandati da emettersi dalla commissione amministratrice e da ammettersi a pagamento da parte della cassa depositi e prestiti.

 

          Art. 10. [3]

 

          Art. 11.

     (Omissis) [4]

     Contro le decisioni della commissione, quando non si tratti dei casi previsti nell'art. 7, capoverso primo, è ammesso il ricorso al ministro della giustizia entro trenta giorni dalla comunicazione data dall'interessato con lettera raccomandata.

 

          Art. 12. [5]

     Le quote di integrazione, nonché le pensioni e gli assegni sui fondi della cassa nazionale del notariato non sono cedibili né soggetti a sequestro o pignoramento.

 

          Art. 13.

     Tutti gli atti occorrenti per il funzionamento della cassa sono esenti da tassa di bollo o registro, salvi i ricorsi di cui agli articoli 7 e 11, che saranno stesi in bollo da lire 1.

 

          Art. 14.

     La tassa annua imposta ai notai per supplire alle spese dei consigli notarili potrà essere, per deliberazione dei rispettivi collegi, aumentata oltre il limite stabilito dall'ultimo comma dell'art. 93 della legge notarile e sarà ripartita fra tutti i notai del distretto in proporzione dell'ammontare complessivo degli onorari loro spettanti per gli atti da essi ricevuti o autenticati nell'anno.

     A tale effetto i conservatori degli archivi notarili dovranno, entro il mese di febbraio di ogni anno, fornire ai rispettivi consigli la distinta degli onorari complessivamente percepiti da ciascun notaio nell'anno precedente desumendola dalle copie dei rispettivi repertori.

 

          Art. 15. [6]

 

          Art. 16. [7]

     [Per le contravvenzioni alla legge notarile punibili con la sospensione, se nel fatto imputato al notaio concorrano circostanze attenuanti, la pena della sospensione può essere sostituita con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000 [8].

     Questa disposizione non è applicabile alla sospensione con la quale è punito il notaio che non adempia all'obbligo prescritto dall'art. 128 della legge notarile.]

 

          Art. 17.

     Con decreto del ministro della giustizia saranno stabilite le norme regolamentari per la esecuzione del presente decreto.

 

          Art. 18.

     Ferme rimanendo le date di attuazione stabilite dal decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, per le disposizioni di esso non modificate dal presente decreto, nonché quelle di abrogazione dei decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1023, nella parte concernente la sospensione dei concorsi ai posti notarili e 29 aprile 1917, n. 879, sull'istituzione del fondo comune, le nuove disposizioni riguardanti il diritto all'assegno d'integrazione e la misura dell'assegno stesso s'intenderanno in vigore dal 1° gennaio 1922, e, in base ad esse, sarà fatta la liquidazione degli assegni per l'anno 1921.

     Da tale ultima data cessa l'obbligo per i notai di corrispondere alla cassa il contributo stabilito dall'art. 8 del citato regio decreto e saranno loro rimborsate le somme, che a detto titolo essi avessero versate nell'anno 1922 per l'anno 1921.

     Le disposizioni del precedente art. 10 andranno invece in vigore per la prima volta nell'anno 1924 e fino all'insediamento della nuova commissione amministratrice, resterà in carica quella attuale.

 

          Art. 19.

     Il presente decreto sostituisce il regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, e sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 17 aprile 1925, n. 473.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 26 ottobre 1981, n. 179, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che il trattamento di quiescenza ivi contemplato per i notai cessati dall'esercizio e per le loro famiglie, debba essere corrisposto, ricorrendo i medesimi presupposti, anche agli aspiranti al notariato, forniti dei requisiti necessari per la nomina, temporaneamente autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili in virtù dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1943, n. 89, cessati dall'esercizio, ed alle loro famiglie.

[3] Articolo abrogato dall'art. 26 della L. 27 giugno 1991, n. 220.

[4] Comma abrogato dall'art. 26 della L. 27 giugno 1991, n. 220.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 2 giugno 1977, n. 105, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari degli assegni di integrazione corrisposti ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. Successivamente, con sentenza 6 maggio 1987, n. 155, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. La Corte costituzionale, con sentenza 13 dicembre 2005, n. 444, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare della pensione erogata dalla Cassa nazionale del notariato, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

[6] Articolo abrogato dall'art. 12 del R.D.L. 28 dicembre 1924, n. 2124.

[7] Articolo abrogato dall'art. 52 del D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249.

[8] Comma già modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.