§ 59.4.55 - D.M. 8 aprile 2004, n. 127.
Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:08/04/2004
Numero:127


Sommario
Art. 1.  1. Gli onorari, i diritti e le indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali sono determinati nelle tariffe [...]


§ 59.4.55 - D.M. 8 aprile 2004, n. 127.

Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali [1].

(G.U. 18 maggio 2004, n. 115 - S.O. n. 95)

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

Visto l'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente «Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382»;

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, recante «Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore»;

Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, recante «Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile»;

Visto il comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, concernente «Regolamento recante l'approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993 che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali»;

Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre 2002 concernente i criteri per la determinazione degli onorari dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 ottobre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004 le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi si è ritenuto di discostarsi per le seguenti ragioni:

in ordine ai criteri di arrotondamento a seguito di conversione, si è previsto un arrotondamento nella misura unica della cinquina di euro in eccesso per iminimi e in difetto, per i massimi; la finalità perseguita è stata quella della riconosciuta esigenza di semplificazione e razionalizzazione della tariffa, senza che ciò possa comportare un significativo scostamento rispetto al criterio di conversione, globalmente determinandosi un effetto di sostanziale compensazione in ragione della prevista alternanza degli arrotondamenti in eccesso e in difetto, per il che l'effetto del criterio di arrotondamento finisce per rivelarsi sostanzialmente neutro;

in ordine alla voce denominata «spese generali», disciplinata dagli articoli 14 tabella A, articolo 8 tabella B, articolo 12 tabella C, dove si è previsto un aumento nella misura del 25%, si è considerato l'incremento degli oneri locatizi, che le rilevazioni ISTAT testimoniano essere aumentati di oltre il 50% nel periodo dal dicembre 1993 all'ottobre 2003 e delle spese condominiali, anch'esse, com'è noto, notevolmente aumentate nel periodo di riferimento; oneri e spese comunque non valutati nella determinazione, da parte dell'ISTAT, dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota 870/U - UL 38/1-12 del 7 aprile 2004);

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

1. Gli onorari, i diritti e le indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali sono determinati nelle tariffe di cui ai capitoli I, II, III, allegate al presente decreto.

 

 

ALLEGATI

 

CAPITOLO I

TARIFFA DEGLI ONORARI, DEI DIRITTI E DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI PER LE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

 

Art. 1 Diritto dell'avvocato.

1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari ed i diritti indicati nelle allegate tabelle A e B.

 

Art. 2 Obbligo del cliente.

1. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

 

Art. 3 Giudizi non compiuti.

1. Nei giudizi iniziati ma non compiuti, il cliente deve all'avvocato gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

 

Art. 4 Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti.

1. Gli onorari minimi ed i diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato sono inderogabili.

2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purché la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.

 

Art. 5 Criteri generali per la liquidazione.

1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.

2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.

3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonché dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attività e, nelle cause di straordinaria importanza la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti, previo parere del Consiglio dell'Ordine.

4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.

5. Nella ipotesi in cui, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%.

6. La liquidazione dell'onorario prevista dall'art. 91 del codice di procedura civile deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.

7. Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale dei giudice di pace e nelle cause accessorie o di garanzia sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo II della tabella A, avuto riguardo al valore della controversia. Nelle cause di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 7, 2° comma, codice di procedura civile, eccedenti il valore di € 2.600,00 sono ugualmente dovuti gli onorari di cui al paragrafo II.

 

Art. 6 Determinazione del valore della controversia.

1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

2. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.

3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa, il valore è determinato secondo i criteri indicati dal comma 1 di questo articolo, quando l'oggetto della controversia o la natura dei rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione; ove ciò non sia possibile, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente va tenuto conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza. Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo III della tabella A in quanto analogicamente applicabili.

4. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti.

5. Per le cause di valore indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da € 25.900,01 a € 51.700,00, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore da € 51.700,01 a € 103.300,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia; qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere non patrimoniale, gli onorari possono essere liquidati fino al limite massimo previsto per le cause di valore fino a € 516.500,00.

6. Agli effetti della determinazione del diritto, le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente € 25.900,00 ma non € 103.300,00 a seconda dell'entità dell'interesse dedotto in giudizio.

 

Art. 7 Pluralità di difensori e società professionali.

1. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.

2. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati, si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

 

Art. 8 Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio.

1. Ai praticanti avvocati autorizzati al patrocinio deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato.

 

Art. 9 Procedimenti davanti ad organi speciali.

1. Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

 

Art. 10 Procedimenti arbitrali rituali.

1. Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

 

Art. 11 Procedimenti speciali.

1. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.

2. Nel caso che nei procedimenti indicati al precedente comma sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II, IV della tabella A.

3. Per i procedimenti previsti dal libro IV, Titolo I, capo III, sez. 1, c.p.c., per quelli previsti dall'art. 669-quaterdecies c.p.c. e per quelli di cui all'art. 2409 c.c., sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II, e IV della tabella A, in quanto applicabili.

 

Art. 12 Cause in materia di rapporti di lavoro.

1. Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera € 500,00 gli onorari sono ridotti alla metà. Per l'assistenza in procedure conciliative, l'onorario dell'avvocato sarà liquidato in base alla tariffa stragiudiziale.

 

Art. 13 Cause di valore superiori a € 5.164.600,00.

1. Per le cause di valore superiore a € 5.164.600,00 gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della causa per i coefficienti precisati nella tabella A. Gli onorari non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.

 

Art. 14 Rimborso spese generali.

1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente.

 

TABELLA A - ONORARI GIUDIZIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - CAUSE AVANTI AI GIUDICI DI PACE 

 

 

fino a € 600,00 

 

PRESTAZIONE 

 

 

 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

1. Per l'intero giudizio 

55 

190 

 

 

 

 

 

 

da € 600,01 a 

da € 1.600,01 a 

 

 

€ 1.600,00 

€ 2.600,00 

 

 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

2. Studio della controversia 

55 

145 

75 

165 

 

 

 

 

 

 

 

3. Consultazioni con il cliente 

30 

70 

40 

80 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti 

20 

35 

25 

40 

 

 

 

 

 

 

 

5. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della  

 

 

 

 

 

comparsa di risposta 

45 

115 

60 

130 

 

 

 

 

 

 

 

6. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono 

 

 

 

 

 

disposti semplici rinvii 

20 

25 

25 

30 

 

 

 

 

 

 

 

7. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo 

 

 

 

 

 

istruttorio) 

35 

115 

60 

130 

 

 

 

 

 

 

 

8. Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni,  

 

 

 

 

 

per ogni memoria 

30 

60 

50 

80 

 

 

 

 

 

 

 

9. Redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche) 

150 

280 

155 

325 

 

 

 

 

 

 

 

10. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio 

45 

145 

75 

170 

 

 

 

 

 

 

 

11. Opera prevista la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale 

40 

115 

60 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - CAUSE AVANTI AL TRIBUNALE, AGLI ORGANI EQUIPARATI E AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 

 

 

da € 5.200,01 a 

da € 25.900,01 a 

da € 51.700,01 a 

da € 103.300,00 a 

 

fino a € 5.200,00 

€ 25.900,00 

€ 51.700,00 

€ 103.300,00 

€ 258.300,00 

PRESTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Studio della controversia 

80 

205 

105 

415 

210 

835 

420 

1.255 

630 

1.675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Consultazioni con il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cliente 

40 

105 

55 

210 

110 

420 

215 

630 

320 

840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Ispezione dei luoghi della 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

controversia - Ricerca dei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

documenti 

30 

50 

35 

105 

55 

215 

110 

325 

165 

430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Preparazione e redazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dell'atto introduttivo del  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giudizio o della comparsa 

70 

165 

85 

330 

170 

665 

335 

995 

500 

1.330 

di risposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Assistenza a ciascuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udienza di trattazione, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

escluse quelle in cui sono 

25 

40 

30 

80 

40 

165 

85 

245 

125 

330 

disposti semplici rinvii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Assistenza ai mezzi di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prova disposti dal giudice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(per ogni mezzo istruttorio) 

55 

165 

85 

330 

170 

665 

335 

995 

500 

1.330 

compreso l'interrogatorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

libero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Memorie depositate fino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

all'udienza di precisazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delle conclusioni, per ogni 

55 

95 

60 

190 

100 

385 

195 

580 

295 

770 

memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Redazione delle difese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(comparse conclusionali e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repliche) 

205 

405 

210 

810 

410 

1.625 

815 

2.440 

1.225 

3.250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Discussione in pubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udienza o in camera di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consiglio 

70 

210 

110 

425 

215 

855 

430 

1.285 

645 

1.710 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Opera prestata per la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conciliazione ove avvenga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in sede giudiziale 

55 

165 

85 

330 

170 

665 

335 

995 

500 

1.330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - CAUSE AVANTI AL TRIBUNALE, AGLI ORGANI EQUIPARATI E AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 

 

da € 258.300,01 a 

da € 516.500,01 a 

da € 1.549.400,01 a 

da € 2.582.300,01 a 

 

€ 516.500,00 

€ 1.549.400,00 

€ 2.582.300,00 

5.164.600,00 

PRESTAZIONE 

 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Studio della controversia 

840 

2.515 

1.260 

3.355 

1.680 

4.195 

2.100 

5.035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Consultazioni con il cliente 

425 

1.260 

635 

1.680 

845 

2.100 

1.055 

2.525 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Ispezione dei luoghi della 

 

 

 

 

 

 

 

 

controversia - Ricerca dei documenti 

220 

650 

330 

865 

435 

1.080 

545 

1.300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Preparazione e redazione dell'atto  

 

 

 

 

 

 

 

 

introduttivo del giudizio o della 

670 

1.995 

1.000 

2.665 

1.335 

3.330 

1.670 

3.995 

comparsa di risposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Assistenza a ciascuna udienza di  

 

 

 

 

 

 

 

 

trattazione, escluse quelle in cui sono 

170 

495 

250 

660 

335 

825 

415 

990 

disposti semplici rinvii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Assistenza ai mezzi di prova 

 

 

 

 

 

 

 

 

disposti dal giudice (per ogni mezzo  

670 

1.995 

1.000 

2.665 

1.335 

3.330 

1.670 

3.995 

istruttorio) compreso l'interrogatorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

libero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Memorie depositate fino all'udienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

di precisazione delle conclusioni, per 

390 

1.160 

585 

1.545 

775 

1.935 

970 

2.320 

ogni memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Redazione delle difese (comparse 

 

 

 

 

 

 

 

 

conclusionali e repliche) 

1.630 

4.880 

2.445 

6.505 

3.255 

8.130 

4.070 

9.760 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Discussione in pubblica udienza o in 

 

 

 

 

 

 

 

 

camera di consiglio 

860 

2.570 

1.290 

3.425 

1.715 

4.285 

2.145 

5.140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Opera prestata per la conciliazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

ove avvenga in sede giudiziale 

670 

1.995 

1.000 

2.665 

1.335 

3.330 

1.670 

3.995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - CAUSE AVANTI AL TRIBUNALE, AGLI ORGANI EQUIPARATI E AGLI ORGANI DI 

GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 

 

 

di valore 

di particolare 

 

oltre € 5.164.600,00 

indeterminabile 

importanza e 

 

 

 

indeterminabile 

PRESTAZIONE 

 

 

 

 

coeff. 

coeff. 

 

 

 

 

 

min.  

max 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

12. Studio della controversia 

0,000407 

0,000975 

210 

1.255 

210 

2.515 

 

 

 

 

 

 

 

13. Consultazioni con il cliente 

0,000204 

0,000489 

110 

630 

110 

1.260 

 

 

 

 

 

 

 

14. Ispezione dei luoghi della 

 

 

 

 

 

 

controversia - Ricerca dei documenti 

0,000106 

0,000252 

55 

325 

55 

650 

 

 

 

 

 

 

 

15. Preparazione e redazione dell'atto  

 

 

 

 

 

 

introduttivo del giudizio o della 

0,000323 

0,000774 

170 

995 

170 

1.995 

comparsa di risposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Assistenza a ciascuna udienza di  

 

 

 

 

 

 

trattazione, escluse quelle in cui sono 

0,000080 

0,000192 

45 

245 

45 

495 

disposti semplici rinvii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Assistenza ai mezzi di prova 

 

 

 

 

 

 

disposti dal giudice (per ogni mezzo  

0,000323 

0,000774 

170 

995 

170 

1.995 

istruttorio) compreso l'interrogatorio  

 

 

 

 

 

 

libero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Memorie depositate fino all'udienza 

 

 

 

 

 

 

di precisazione delle conclusioni, per 

0,000188 

0,000449 

100 

580 

100 

1.160 

ogni memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Redazione delle difese (comparse 

 

 

 

 

 

 

conclusionali e repliche) 

0,000788 

0,001890 

410 

2.440 

410 

4.880 

 

 

 

 

 

 

 

20 Discussione in pubblica udienza o in 

 

 

 

 

 

 

camera di consiglio 

0,000415 

0,000995 

215 

1.285 

215 

2.570 

 

 

 

 

 

 

 

21. Opera prestata per la conciliazione 

 

 

 

 

 

 

ove avvenga in sede giudiziale 

0,000323 

0,000774 

170 

995 

170 

1.995 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - CAUSE AVANTI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI PRIMO GRADO 

 

 

fino a 

da € 5.200,01 a 

da € 25.900,01 a 

 

€ 5.200,00 

€ 25.900,00 

€ 51.700,00 

PRESTAZIONE 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

22. Studio della controversia 

80 

260 

135 

520 

265 

1.045 

 

 

 

 

 

 

 

23. Consultazioni con il cliente 

40 

130 

70 

260 

135 

520 

 

 

 

 

 

 

 

24. Ricerca documenti 

30 

65 

35 

135 

70 

270 

 

 

 

 

 

 

 

25 Redazione del ricorso introduttivo o 

 

 

 

 

 

 

della memoria di costituzione 

105 

355 

180 

710 

360 

1.420 

 

 

 

 

 

 

 

26. Istanza di sospensione 

30 

65 

35 

135 

70 

270 

 

 

 

 

 

 

 

27. Redazione motivi aggiuntivi 

105 

355 

180 

710 

360 

1.420 

 

 

 

 

 

 

 

28. Atto di intervento 

30 

65 

35 

135 

70 

270 

 

 

 

 

 

 

 

29. Assistenza ai mezzi di prova  

 

 

 

 

 

 

disposti dal giudice (per ogni mezzo 

55 

165 

85 

330 

170 

665 

istruttorio), compreso l'interrogatorio 

 

 

 

 

 

 

libero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Memorie difensive per ognuna 

210 

560 

285 

1.125 

565 

2.255 

 

 

 

 

 

 

 

31. Discussione in pubblica udienza o  

 

 

 

 

 

 

in camera di consiglio 

70 

290 

150 

585 

295 

1.170 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - CAUSE AVANTI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI 

PRIMO GRADO 

 

 

da € 51.700,01 a 

da € 103.300,01 a 

 

€ 103.300,00 

€ 258.300,00 

PRESTAZIONE 

 

 

 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

22. Studio della controversia 

525 

1.565 

785 

2.090 

 

 

 

 

 

23. Consultazioni con il cliente 

265 

785 

395 

1.045 

 

 

 

 

 

24. Ricerca documenti 

140 

405 

205 

540 

 

 

 

 

 

25 Redazione del ricorso introduttivo o 

 

 

 

 

della memoria di costituzione 

715 

2.130 

1.070 

2.840 

 

 

 

 

 

26. Istanza di sospensione 

140 

405 

205 

540 

 

 

 

 

 

27. Redazione motivi aggiuntivi 

715 

2.130 

1.070 

2.840 

 

 

 

 

 

28. Atto di intervento 

140 

405 

205 

540 

 

 

 

 

 

29. Assistenza ai mezzi di prova  

 

 

 

 

disposti dal giudice (per ogni mezzo 

335 

995 

500 

1.330 

istruttorio), compreso l'interrogatorio 

 

 

 

 

libero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Memorie difensive per ognuna 

1.130 

3.385 

1.695 

4.515 

 

 

 

 

 

31. Discussione in pubblica udienza o  

 

 

 

 

in camera di consiglio 

590 

1.760 

885 

2.345 

 

 

 

 

 

 

IV - CAUSE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO E ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

 

 

fino a 

da € 5.200,01 a 

da € 25.900,01 a 

da € 51.700,01 a 

 

€ 5.200,00 

€ 25.900,00 

€ 51.700,00 

€ 103.300,00 

PRESTAZIONE 

 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Studio della controversia 

125 

260 

135 

520 

265 

1.045 

525 

1.565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Consultazioni con il cliente 

65 

130 

70 

260 

135 

520 

265 

785 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Ispezione dei luoghi della  

 

 

 

 

 

 

 

 

controversia - Ricerca dei documenti 

55 

70 

60 

140 

75 

280 

145 

420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Preparazione e redazione dell'atto  

 

 

 

 

 

 

 

 

introduttivo dei giudizio o della 

110 

235 

120 

475 

240 

950 

480 

1.425 

comparsa di risposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Assistenza a ciascuna udienza di 

 

 

 

 

 

 

 

 

trattazione escluse quelle in cui sono 

40 

55 

45 

115 

60 

235 

120 

355 

disposti semplici rinvii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Assistenza ai mezzi di prova 

 

 

 

 

 

 

 

 

disposti dal giudice (per ogni mezzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

istruttorio), compreso l'interrogatorio  

85 

230 

120 

460 

235 

925 

465 

1.390 

libero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Memorie depositate fino all'udienza  

 

 

 

 

 

 

 

 

di precisazione dalle conclusioni, per  

80 

125 

85 

255 

130 

515 

260 

770 

ogni memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Redazione delle difese (comparse 

 

 

 

 

 

 

 

 

conclusionali e repliche) 

295 

560 

300 

1.125 

565 

2.255 

1.130 

3.385 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Discussione in pubblica udienza o  

 

 

 

 

 

 

 

 

in camera di consiglio 

105 

290 

150 

585 

295 

1.170 

590 

1.760 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Opera prestata per la conciliazione,  

 

 

 

 

 

 

 

 

ove avvenga in sede giudiziale 

85 

230 

120 

460 

235 

925 

465 

1.390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV - CAUSE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO E ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

 

 

da € 103.300,01 a 

da € 258.300,01 a 

da € 516.500,01 a 

da € 1.549.400,01 a 

 

€ 258.300,00 

€ 516.500,00 

€ 1.549.400,00 

€ 2.582.300,00 

PRESTAZIONE 

 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Studio della controversia 

785 

2.090 

1.050 

3.135 

1.570 

4.180 

2.095 

5.225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Consultazioni con il cliente 

395 

1.045 

525 

1.570 

790 

2.095 

1.050 

2.620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Ispezione dei luoghi della  

 

 

 

 

 

 

 

 

controversia - Ricerca dei documenti 

215 

560 

275 

810 

410 

1.080 

545 

1.355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Preparazione e redazione dell'atto  

 

 

 

 

 

 

 

 

introduttivo dei giudizio o della 

715 

1.900 

1.425 

4.260 

2.135 

5.680 

2.845 

7.100 

comparsa di risposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Assistenza a ciascuna udienza di 

 

 

 

 

 

 

 

 

trattazione escluse quelle in cui sono 

180 

475 

275 

810 

410 

1.080 

545 

1.355 

disposti semplici rinvii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Assistenza ai mezzi di prova 

 

 

 

 

 

 

 

 

disposti dal giudice (per ogni mezzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

istruttorio), compreso l'interrogatorio  

700 

1.855 

1.425 

4.260 

2.135 

5.680 

2.845 

7.100 

libero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Memorie depositate fino all'udienza  

 

 

 

 

 

 

 

 

di precisazione dalle conclusioni, per  

390 

1.030 

275 

810 

410 

1.080 

545 

1.355 

ogni memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Redazione delle difese (comparse 

 

 

 

 

 

 

 

 

conclusionali e repliche) 

1.695 

4.515 

670 

1.995 

1.000 

2.665 

1.335 

3.330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Discussione in pubblica udienza o  

 

 

 

 

 

 

 

 

in camera di consiglio 

885 

2.345 

2.260 

6.775 

3.390 

9.035 

4.520 

11.295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Opera prestata per la conciliazione,  

 

 

 

 

 

 

 

 

ove avvenga in sede giudiziale 

700 

1.855 

1.175 

3.520 

1.765 

4.695 

2.350 

5.870 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV - CAUSE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO E ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

 

 

da € 2.582.300,01 a 

oltre 

di valore 

di particolare 

 

€ 5.164.600,00 

€ 5.164.600,00 

indeterminabile 

importanza e 

 

 

 

 

indeterminabile 

PRESTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

coeff. 

coeff. 

 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

min.  

max 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Studio della controversia 

2.615 

6.275 

0,000506 

0,001215 

265 

1.565 

265 

3.135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Consultazioni con il cliente 

1.315 

3.145 

0,000255 

0,000609 

135 

785 

135 

1.570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Ispezione dei luoghi della  

 

 

 

 

 

 

 

 

controversia - Ricerca dei documenti 

680 

1.625 

0,000132 

0,000315 

70 

405 

70 

810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Preparazione e redazione dell'atto  

 

 

 

 

 

 

 

 

introduttivo dei giudizio o della 

3.555 

8.520 

0,000688 

0,001650 

360 

2.130 

360 

4.260 

comparsa di risposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Assistenza a ciascuna udienza di 

 

 

 

 

 

 

 

 

trattazione escluse quelle in cui sono 

680 

1.625 

0,000132 

0,000315 

70 

405 

70 

810 

disposti semplici rinvii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Assistenza ai mezzi di prova 

 

 

 

 

 

 

 

 

disposti dal giudice (per ogni mezzo 

3.555 

8.520 

0,000688 

0,001650 

360 

2.130 

360 

4.260 

istruttorio), compreso l'interrogatorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

libero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Memorie depositate fino all'udienza  

 

 

 

 

 

 

 

 

di precisazione dalle conclusioni, per  

680 

1.625 

0,000132 

0,000315 

70 

405 

70 

810 

ogni memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Redazione delle difese (comparse 

 

 

 

 

 

 

 

 

conclusionali e repliche) 

1.670 

3.995 

0,000323 

0,000774 

170 

995 

170 

1.995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Discussione in pubblica udienza o  

 

 

 

 

 

 

 

 

in camera di consiglio 

5.650 

13.555 

0,001094 

0,002625 

565 

3.385 

565 

6.775 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Opera prestata per la conciliazione,  

 

 

 

 

 

 

 

 

ove avvenga in sede giudiziale 

2.940 

7.045 

0,000569 

0,001364 

295 

1.760 

295 

3.520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV - CAUSE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO E ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

 

 

da € 258.300,01 a 

da € 516.500,01 a 

da € 1.549.400,01 a 

da € 2.582.300,01 a 

 

€ 516.500,00 

€ 1.549.400,00 

€ 2.582.300,00 

€ 5.164.600,00 

PRESTAZIONE 

 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Studio della controversia 

1.050 

3.135 

1.570 

4.180 

2.095 

5.225 

2.615 

6.275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Consultazioni con il cliente 

525 

1.570 

790 

2.095 

1.050 

2.620 

1.315 

3.145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Ispezione dei luoghi della  

 

 

 

 

 

 

 

 

controversia - Ricerca dei documenti 

285 

840 

425 

1.125 

565 

1.405 

705 

1.685 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Preparazione e redazione dell'atto  

 

 

 

 

 

 

 

 

introduttivo dei giudizio o della 

955 

2.850 

1.430 

3.800 

1.905 

4.750 

2.380 

5.700 

comparsa di risposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Assistenza a ciascuna udienza di 

 

 

 

 

 

 

 

 

trattazione escluse quelle in cui sono 

240 

710 

360 

950 

480 

1.185 

595 

1.425 

disposti semplici rinvii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Assistenza ai mezzi di prova 

 

 

 

 

 

 

 

 

disposti dal giudice (per ogni mezzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

istruttorio), compreso l'interrogatorio  

930 

2.785 

1.395 

3.715 

1.860 

4.645 

2.325 

5.575 

libero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Memorie depositate fino all'udienza  

 

 

 

 

 

 

 

 

di precisazione dalle conclusioni, per  

520 

1.545 

775 

2.065 

1.035 

2.580 

1.295 

3.095 

ogni memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Redazione delle difese (comparse 

 

 

 

 

 

 

 

 

conclusionali e repliche) 

2.260 

6.775 

3.390 

9.035 

4.520 

11.295 

5.650 

13.555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Discussione in pubblica udienza o  

 

 

 

 

 

 

 

 

in camera di consiglio 

1.175 

3.520 

1.765 

4.695 

2.350 

5.870 

2.940 

7.045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Opera prestata per la conciliazione,  

 

 

 

 

 

 

 

 

ove avvenga in sede giudiziale 

930 

2.785 

1.395 

3.715 

1.860 

4.645 

2.325 

5.575 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV - CAUSE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO E ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA  

REGIONALE 

 

 

oltre 

di valore 

di particolare 

 

€ 5.164.600,00 

indeterminabile 

importanza e 

 

 

 

indeterminabile 

PRESTAZIONE 

 

 

 

 

coeff. 

coeff. 

 

 

 

 

 

min.  

max 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

32. Studio della controversia 

0,000506 

0,001215 

265 

1.565 

265 

3.135 

 

 

 

 

 

 

 

33. Consultazioni con il cliente 

0,000255 

0,000609 

135 

785 

135 

1.570 

 

 

 

 

 

 

 

34. Ispezione dei luoghi della  

 

 

 

 

 

 

controversia - Ricerca dei documenti 

0,000137 

0,000326 

75 

420 

75 

840 

 

 

 

 

 

 

 

35. Preparazione e redazione dell'atto  

 

 

 

 

 

 

introduttivo dei giudizio o della 

0,000461 

0,001104 

240 

1.425 

240 

2.850 

comparsa di risposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Assistenza a ciascuna udienza di 

 

 

 

 

 

 

trattazione escluse quelle in cui sono 

0,000115 

0,000276 

60 

355 

60 

710 

disposti semplici rinvii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Assistenza ai mezzi di prova 

 

 

 

 

 

 

disposti dal giudice (per ogni mezzo 

0,000450 

0,001079 

235 

1.390 

235 

2.785 

istruttorio), compreso l'interrogatorio  

 

 

 

 

 

 

libero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Memorie depositate fino all'udienza  

 

 

 

 

 

 

di precisazione dalle conclusioni, per  

0,000251 

0,000599 

130 

770 

130 

1.545 

ogni memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Redazione delle difese (comparse 

 

 

 

 

 

 

conclusionali e repliche) 

0,001094 

0,002625 

565 

3.385 

565 

6.775 

 

 

 

 

 

 

 

40. Discussione in pubblica udienza o  

 

 

 

 

 

 

in camera di consiglio 

0,000569 

0,001364 

295 

1.760 

295 

3.520 

 

 

 

 

 

 

 

41. Opera prestata per la conciliazione,  

 

 

 

 

 

 

ove avvenga in sede giudiziale 

0,000450 

0,001079 

235 

1.390 

235 

2.785 

 

 

 

 

 

 

 

 

V - CAUSE AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALTRE MAGISTRATURE IVI COMPRESE QUELLE 

AVANTI AL TRIBUNALE COMUNITARIO DI PRIMA ISTANZA 

 

 

fino a € 600,00 

da € 600,01 a 

da € 1.600,01 a 

da € 2.600,01 a 

 

 

€ 1.600,00 

€ 2.600,00 

€ 5.200,00 

PRESTAZIONE 

 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Studio della controversia 

65 

165 

120 

250 

140 

295 

160 

335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Consultazioni con il cliente 

35 

85 

65 

125 

75 

145 

85 

170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Redazione del ricorso, del 

 

 

 

 

 

 

 

 

controricorso, delle memorie 

65 

165 

120 

250 

140 

295 

160 

335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Discussione 

65 

165 

120 

250 

140 

295 

160 

335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V - CAUSE AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALTRE MAGISTRATURE IVI  

COMPRESE QUELLE AVANTI AL TRIBUNALE COMUNITARIO DI PRIMA ISTANZA 

 

 

da € 5.200,01 a 

da € 25.900,01 a 

da € 51.700,01 a 

 

€ 25.900,00 

€ 51.700,00 

€ 103.300,00 

PRESTAZIONE 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

42. Studio della controversia 

240 

675 

360 

1.355 

680 

2.035 

 

 

 

 

 

 

 

43. Consultazioni con il cliente 

125 

340 

185 

680 

345 

1.020 

 

 

 

 

 

 

 

44. Redazione del ricorso, del 

 

 

 

 

 

 

controricorso, delle memorie 

240 

675 

360 

1.355 

680 

2.035 

 

 

 

 

 

 

 

45. Discussione 

240 

675 

360 

1.355 

680 

2.035 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI - CAUSE AVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE E AVANTI ALLA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI  

DELL'UOMO, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA CEE 

 

 

fino a € 600,00 

da € 600,01 a 

da € 1.600,01 a 

da € 2.600,01 a 

 

 

€ 1.600,00 

€ 2.600,00 

€ 5.200,00 

PRESTAZIONE 

 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Studio della controversia 

100 

335 

185 

505 

215 

590 

245 

675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Consultazioni con il cliente 

50 

165 

95 

250 

110 

295 

125 

335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Redazione del ricorso, del 

 

 

 

 

 

 

 

 

controricorso, delle memorie 

100 

335 

185 

505 

215 

590 

245 

675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Discussione 

100 

335 

185 

505 

215 

590 

245 

675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI - CAUSE AVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE E AVANTI ALLA CORTE EUROPEA  

PER I DIRITTI DELL'UOMO, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA CEE 

 

 

da € 5.200,01 a 

da € 25.900,01 a 

da € 51.700,01 a 

 

€ 25.900,00 

€ 51.700,00 

€ 103.300,00 

PRESTAZIONE 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

46 Studio della controversia 

365 

1.355 

550 

2.710 

1.360 

4.065 

 

 

 

 

 

 

 

47 Consultazioni con il cliente 

185 

675 

275 

1.355 

680 

2.035 

 

 

 

 

 

 

 

48 Redazione del ricorso, del 

 

 

 

 

 

 

controricorso, delle memorie 

365 

1.355 

550 

2.710 

1.360 

4.065 

 

 

 

 

 

 

 

49 Discussione 

365 

1.355 

550 

2.710 

1.360 

4.065 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII - PROCEDIMENTI SPECIALI, PROCEDURE ESECUTIVE E PROCEDIMENTI TAVOLARI 

 

 

fino a € 600,00 

da € 600,01 a 

da € 1.600,01 a 

da € 2.600,01 a 

 

 

€ 1.600,00 

€ 2.600,00 

€ 5.200,00 

PRESTAZIONE 

 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Procedimenti speciali e concorsuali 

 

per tutta l'opera prestata: 

 

 

 

a) davanti ai tribunali 

45 

140 

85 

215 

100 

250 

110 

285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) davanti le corti di appello 

55 

180 

105 

270 

120 

315 

140 

360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Procedimenti di ingiunzione 

15 

70 

25 

110 

30 

125 

35 

145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Redazione del precetto 

13 

23 

28 

30 

 

 

 

 

 

53. Iscrizione dell'ipoteca giudiziale 

23 

43 

50 

55 

 

 

 

 

 

54. Procedure esecutive immobiliari 

45 

140 

85 

215 

100 

250 

110 

285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Procedure esecutive mobiliari,  

 

 

 

 

 

 

 

 

procedure per affari tavolari (III Capo 

 

 

 

 

 

 

 

 

del D.Lgs. 23 marzo 1929, n. 499), e 

25 

70 

45 

105 

55 

125 

60 

140 

quelle di cui al D.Lgs. 15 marzo 1927, 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 436 (compravendita autoveicoli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Procedure esecutive presso terzi o 

 

 

 

 

 

 

 

 

per consegna o rilascio 

40 

85 

70 

130 

80 

150 

95 

170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII - PROCEDIMENTI SPECIALI, PROCEDURE ESECUTIVE E PROCEDIMENTI TAVOLARI 

 

 

da € 5.200,01 a 

da € 25.900,01 a 

da € 51.700,01 a 

 

€ 25.900,00 

€ 51.700,00 

€ 103.300,00 

PRESTAZIONE 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

50. Procedimenti speciali e concorsuali 

 

per tutta l'opera prestata: 

 

 

 

a) davanti ai tribunali 

165 

575 

250 

1.150 

580 

1.725 

 

 

 

 

 

 

 

b) davanti le corti di appello 

205 

720 

310 

1.440 

725 

2.160 

 

 

 

 

 

 

 

51. Procedimenti di ingiunzione 

50 

295 

75 

590 

300 

890 

 

 

 

 

 

 

 

52. Redazione del precetto 

45 

68 

145 

 

 

 

 

53. Iscrizione dell'ipoteca giudiziale 

83 

125 

290 

 

 

 

 

54. Procedure esecutive immobiliari 

165 

575 

250 

1.150 

580 

1.725 

 

 

 

 

 

 

 

55. Procedure esecutive mobiliari,  

 

 

 

 

 

 

procedure per affari tavolari (III Capo 

 

 

 

 

 

 

del D.Lgs. 23 marzo 1929, n. 499), e 

90 

285 

135 

575 

290 

865 

quelle di cui al D.Lgs. 15 marzo 1927, 

 

 

 

 

 

 

n. 436 (compravendita autoveicoli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Procedure esecutive presso terzi o 

 

 

 

 

 

 

per consegna o rilascio 

140 

345 

205 

695 

350 

1.045 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII - TRASFERTE 

 

57. Per il trasferimento fuori dal proprio domicilio sono dovute le spese e l'indennità così come previste nella  

tabella degli onorari stragiudiziali 

 

da € 103.300,01 a 

da € 258.300,01 a 

da €516.500,01 a 

da € 1.549.400,01 a 

da € 2.582.300,01 

€ 258.300,00 

€ 516.500,00 

€ 1.549.400,00 

€ 2.582.300,00 

a € 5.164.600,00 

 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.020 

2.715 

1.360 

4.070 

2.040 

5.430 

2.720 

6.790 

3.400 

8.145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515 

1.360 

685 

2.045 

1.025 

2.725 

1.365 

3.405 

1.705 

4.090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.020 

2.715 

1.360 

4.070 

2.040 

5.430 

2.720 

6.790 

3.400 

8.145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.020 

2.715 

1.360 

4.070 

2.040 

5.430 

2.720 

6.790 

3.400 

8.145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII - TRASFERTE 

 

57. Per il trasferimento fuori dal proprio domicilio sono dovute le  

spese e l'indennità così come previste nella tabella degli onorari  

stragiudiziali 

 

oltre 

di valore 

di particolare 

€ 5.164.600,00 

indeterminabile 

importanza e 

 

 

indeterminabile 

 

 

 

coeff. 

coeff. 

 

 

 

 

min.  

max 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

0,000658 

0,001577 

360 

2.035 

360 

4.070 

 

 

 

 

 

 

0,000330 

0,000792 

185 

1.020 

185 

2.045 

 

 

 

 

 

 

0,000658 

0,001577 

360 

2.035 

360 

4.070 

 

 

 

 

 

 

0,000658 

0,001577 

360 

2.035 

360 

4.070 

 

 

 

 

 

 

 

VIII - TRASFERTE 

 

57. Per il trasferimento fuori dal proprio domicilio sono dovute le spese e l'indennità così come previste nella  

tabella degli onorari stragiudiziali 

 

da € 103.300,01 a 

da € 258.300,01 a 

da €516.500,01 a 

da € 1.549.400,01 a 

da € 2.582.300,01 

€ 258.300,00 

€ 516.500,00 

€ 1.549.400,00 

€ 2.582.300,00 

a € 5.164.600,00 

 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.035 

5.420 

2.715 

8.130 

4.070 

10.845 

5.425 

13.555 

6.780 

16.265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.020 

2.715 

1.360 

4.070 

2.040 

5.430 

2.720 

6.790 

3.400 

8.145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.035 

5.420 

2.715 

8.130 

4.070 

10.845 

5.425 

13.555 

6.780 

16.265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.035 

5.420 

2.715 

8.130 

4.070 

10.845 

5.425 

13.555 

6.780 

16.265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII - TRASFERTE 

 

57. Per il trasferimento fuori dal proprio domicilio sono dovute le  

spese e l'indennità così come previste nella tabella degli onorari  

stragiudiziali 

 

oltre 

di valore 

di particolare 

€ 5.164.600,00 

indeterminabile 

importanza e 

 

 

indeterminabile 

 

 

 

coeff. 

coeff. 

 

 

 

 

min.  

max 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

0,001313 

0,003149 

550 

4.065 

550 

8.130 

 

 

 

 

 

 

0,000658 

0,001577 

275 

2.035 

275 

4.070 

 

 

 

 

 

 

0,001313 

0,003149 

550 

4.065 

550 

8.130 

 

 

 

 

 

 

0,001313 

0,003149 

550 

4.065 

550 

8.130 

 

 

 

 

 

 

 

VIII - TRASFERTE 

 

57. Per il trasferimento fuori dal proprio domicilio sono dovute le spese e l'indennità così come previste nella tabella degli  

onorari stragiudiziali 

 

da € 103.3000,01 a 

da € 258.300,01 a 

da € 516.600,01 a 

da € 1.549.400,01 a 

da € 2.582.300,01 a 

€ 258.300,00 

€ 516.600,00 

€ 1.549.400,00 

€ 2.582.300,00 

€ 5.164.600,00 

 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

865 

2.300 

1.155 

3.455 

1.730 

4.605 

2.305 

5.755 

2.880 

6.910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.085 

2.880 

1.445 

4.320 

2.165 

5.760 

2.885 

7.200 

3.605 

8.645 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450 

1.185 

595 

1.780 

895 

2.375 

1.190 

2.965 

1.485 

3.560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218 

290 

435 

580 

725 

 

 

 

 

 

433 

578 

865 

1.153 

1.440 

 

 

 

 

 

865 

2.300 

1.155 

3.455 

1.730 

4.605 

2.305 

5.755 

2.880 

6.910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

435 

1.155 

580 

1.735 

870 

2.310 

1.160 

2.890 

1.450 

3.470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

525 

1.390 

700 

2.090 

1.050 

2.785 

1.395 

3.485 

1.745 

4.180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII - TRASFERTE 

 

57. Per il trasferimento fuori dal proprio domicilio sono dovute le  

spese e l'indennità così come previste nella tabella degli onorari  

stragiudiziali 

 

oltre 

di valore 

di particolare 

€ 5.164.600,00 

indeterminabile 

importanza e 

 

 

indeterminabile 

 

 

 

coeff. 

coeff. 

 

 

 

 

min.  

max 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

0,000558 

0,001338 

250 

1.725 

250 

3.455 

 

 

 

 

 

 

0,000698 

0,001674 

310 

2.160 

310 

4.320 

 

 

 

 

 

 

0,000288 

0,000689 

75 

890 

75 

1.780 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000558 

0,001338 

250 

1.725 

250 

3.455 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000281 

0,000672 

135 

865 

135 

1.735 

 

 

 

 

 

 

0,000338 

0,000809 

205 

1.045 

205 

2.090 

 

 

 

 

 

 

------------------------

 

TABELLA B - DIRITTI DI AVVOCATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - PROCESSO DI COGNIZIONE E PROCEDIMENTI SPECIALI E CAMERALI DAVANTI AI GIUDICI ORDINARI, AI GIUDICI  

AMMINISTRATIVI, TRIBUTARI E SPECIALI, AGLI ARBITRI D'AUTORITÀ COMMISSIONI E COLLEGI CON FUNZIONI  

GIURISDIZIONALI 

 

 

fino 

da 

da 

da 

da  

da 

da 

 

a 

€ 600,01 

€ 1.600,01 

€ 2.600,01 

€ 5.200,01 

€ 25.900,01 

€ 51.700,01 

PRESTAZIONE 

€ 600,00 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

 

 

€ 1.600,00 

€ 2.600,00 

€ 5.200,00 

€ 25.900,00 

€ 51.700,00 

€ 103.300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Posizione e archivio, oltre al  

23 

39 

45 

52 

65 

77 

103 

rimborso delle spese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Per la disamina 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Per la domanda introduttiva del 

 

 

 

 

 

 

 

giudizio, per la comparsa di risposta 

23 

39 

45 

52 

65 

77 

103 

e per l'intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Per la rinnovazione o riassunzione  

 

 

 

 

 

 

 

della domanda 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Per la chiamata di un terzo in  

 

 

 

 

 

 

 

causa 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Per l'autentica di ogni firma 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Per esame della procura notarile 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Per il versamento del contributo  

 

 

 

 

 

 

 

unificato 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Per l'iscrizione della causa a ruolo 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Per la costituzione in giudizio 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Per l'esame degli scritti difensivi  

 

 

 

 

 

 

 

della controparte anteriormente 

 

 

 

 

 

 

 

alla pronuncia di ogni sentenza ed 

11 

19 

23 

26 

32 

39 

52 

ordinanza per ognuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Per l'esame della documentazione  

 

 

 

 

 

 

 

prodotta da controparte anteriormente 

 

 

 

 

 

 

 

alla pronuncia di ogni sentenza o  

11 

19 

23 

26 

32 

39 

52 

ordinanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Per ogni scritto difensivo 

 

 

 

 

 

 

 

(deduzioni di udienza memorie, 

 

 

 

 

 

 

 

comparsa conclusionale, note 

23 

39 

45 

52 

65 

77 

103 

illustrative), per ognuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Per ogni istanza, ricorso o reclamo 

 

 

 

 

 

 

 

diretti al giudice o al collegio 

11 

19 

23 

26 

32 

39 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Per l'esame del dispositivo di ogni 

 

 

 

 

 

 

 

sentenza e di ogni decreto o  

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

ordinanza, anche se emessi in udienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Per l'esame del testo integrale 

 

 

 

 

 

 

 

della sentenza o dell'ordinanza 

11 

19 

23 

26 

32 

39 

52 

collegiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Per ogni dichiarazione resa nei  

 

 

 

 

i 

 

 

casi espressamente previsti dalla 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

legge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Per le formazione del fascicolo, 

 

 

 

 

 

 

 

compresa la compilazione dell'indice 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Per la partecipazione a ciascuna  

 

 

 

 

 

 

 

udienza e par ogni intervento alle 

 

 

 

 

 

 

 

operazioni del consulente tecnico 

11 

19 

23 

26 

32 

39 

52 

(questo diritto non è cumulabile con 

 

 

 

 

 

 

 

quelli previsti dal n. 14, dal n. 15 

 

 

 

 

 

 

 

nella ipotesi di ordinanza su richiesta 

 

 

 

 

 

 

 

di rinvio consensuale), per ogni ora o 

 

 

 

 

 

 

 

frazione di ora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Per l'assistenza alla parte 

 

 

 

 

 

 

 

comparsa avanti al giudica o al 

11 

19 

23 

26 

32 

39 

52 

collegio, per ogni ora o frazione di ora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Per le consultazioni con il cliente 

23 

39 

45 

52 

65 

77 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Per la corrispondenza informativa  

 

 

 

 

 

 

 

con il cliente, oltre al rimborso delle 

 

 

 

 

 

 

 

spese 

23 

39 

45 

52 

65 

77 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Per la notificazione di ogni atto 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se la notificazione deve farsi a più 

 

 

 

 

 

 

 

di una persona, sono dovute, per ogni 

3 

6 

7 

8 

10 

12 

16 

persona in più 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Per l'esame di ogni relata di  

 

 

 

 

 

 

 

notifica 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Per la collaborazione prestata per  

 

 

 

 

 

 

 

la conciliazione quando questa è 

26 

45 

52 

59 

74 

89 

119 

avvenuta in giudizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 

da 

da 

da 

da 

 

 

€ 103.300,01 

€ 258.300,01 

€ 516.500,01 

€ 1.549.400,01 

€ 2.582.300,01 

oltre 

PRESTAZIONE 

a 

a 

a 

a 

a 

€ 5.164.600,00 

 

€ 258.300,00 

€ 516.500,00 

€ 1.549.400,00 

€ 2.582.300,00 

€ 5.164.600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Posizione e archivio, oltre al  

129 

142 

168 

194 

207 

220 

rimborso delle spese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Per la disamina 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

 

 

 

 

 

 

 

3. Per la domanda introduttiva del 

 

 

 

 

 

 

giudizio, per la comparsa di risposta 

129 

142 

168 

194 

207 

220 

e per l'intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Per la rinnovazione o riassunzione  

 

 

 

 

 

 

della domanda 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

 

 

 

 

 

 

 

5. Per la chiamata di un terzo in  

 

 

 

 

 

 

causa 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

 

 

 

 

 

 

 

6. Per l'autentica di ogni firma 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

 

 

 

 

 

 

 

7. Per esame della procura notarile 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

 

 

 

 

 

 

 

8. Per il versamento del contributo  

 

 

 

 

 

 

unificato 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

 

 

 

 

 

 

 

9. Per l'iscrizione della causa a ruolo 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

 

 

 

 

 

 

 

10. Per la costituzione in giudizio 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

 

 

 

 

 

 

 

11. Per l'esame degli scritti difensivi  

 

 

 

 

 

 

della controparte anteriormente 

 

 

 

 

 

 

alla pronuncia di ogni sentenza ed 

65 

71 

84 

97 

103 

110 

ordinanza per ognuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Per l'esame della documentazione  

 

 

 

 

 

 

prodotta da controparte anteriormente 

 

 

 

 

 

 

alla pronuncia di ogni sentenza o  

65 

71 

84 

97 

103 

110 

ordinanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Per ogni scritto difensivo 

 

 

 

 

 

 

(deduzioni di udienza memorie, 

 

 

 

 

 

 

comparsa conclusionale, note 

129 

142 

168 

194 

207 

220 

illustrative), per ognuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Per ogni istanza, ricorso o reclamo 

 

 

 

 

 

 

diretti al giudice o al collegio 

65 

71 

84 

97 

103 

110 

 

 

 

 

 

 

 

15. Per l'esame del dispositivo di ogni 

 

 

 

 

 

 

sentenza e di ogni decreto o  

32 

35 

42 

48 

52 

55 

ordinanza, anche se emessi in udienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Per l'esame del testo integrale 

 

 

 

 

 

 

della sentenza o dell'ordinanza 

65 

71 

84 

97 

103 

110 

collegiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Per ogni dichiarazione resa nei  

 

 

 

 

i 

 

casi espressamente previsti dalla 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

legge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Per le formazione del fascicolo, 

 

 

 

 

 

 

compresa la compilazione dell'indice 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

 

 

 

 

 

 

 

19. Per la partecipazione a ciascuna  

 

 

 

 

 

 

udienza e par ogni intervento alle 

 

 

 

 

 

 

operazioni del consulente tecnico 

65 

71 

84 

97 

103 

110 

(questo diritto non è cumulabile con 

 

 

 

 

 

 

quelli previsti dal n. 14, dal n. 15 

 

 

 

 

 

 

nella ipotesi di ordinanza su richiesta 

 

 

 

 

 

 

di rinvio consensuale), per ogni ora o 

 

 

 

 

 

 

frazione di ora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Per l'assistenza alla parte 

 

 

 

 

 

 

comparsa avanti al giudica o al 

65 

71 

84 

97 

103 

110 

collegio, per ogni ora o frazione di ora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Per le consultazioni con il cliente 

129 

142 

168 

194 

207 

220 

 

 

 

 

 

 

 

22. Per la corrispondenza informativa  

 

 

 

 

 

 

con il cliente, oltre al rimborso delle 

 

 

 

 

 

 

spese 

129 

142 

168 

194 

207 

220 

 

 

 

 

 

 

 

23. Per la notificazione di ogni atto 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

 

 

 

 

 

 

 

Se la notificazione deve farsi a più 

 

 

 

 

 

 

di una persona, sono dovute, per ogni 

19 

21 

25 

29 

31 

33 

persona in più 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Per l'esame di ogni relata di  

 

 

 

 

 

 

notifica 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

 

 

 

 

 

 

 

25. Per la collaborazione prestata per  

 

 

 

 

 

 

la conciliazione quando questa è 

149 

163 

193 

223 

238 

252 

avvenuta in giudizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore indeterminabile 

 

 

PRESTAZIONE 

minimo 

massimo 

 

 

 

1. Posizione e archivio, oltre al  

77 

103 

rimborso delle spese 

 

 

 

 

 

2. Per la disamina 

19 

26 

 

 

 

3. Per la domanda introduttiva del 

 

 

giudizio, per la comparsa di risposta 

77 

103 

e per l'intervento 

 

 

 

 

 

4. Per la rinnovazione o riassunzione  

 

 

della domanda 

19 

26 

 

 

 

5. Per la chiamata di un terzo in  

 

 

causa 

19 

26 

 

 

 

6. Per l'autentica di ogni firma 

19 

26 

 

 

 

7. Per esame della procura notarile 

19 

26 

 

 

 

8. Per il versamento del contributo  

 

 

unificato 

19 

26 

 

 

 

9. Per l'iscrizione della causa a ruolo 

19 

26 

 

 

 

10. Per la costituzione in giudizio 

19 

26 

 

 

 

11. Per l'esame degli scritti difensivi  

 

 

della controparte anteriormente 

39 

52 

alla pronuncia di ogni sentenza ed 

 

 

ordinanza per ognuno 

 

 

 

 

 

12. Per l'esame della documentazione  

 

 

prodotta da controparte anteriormente 

39 

52 

alla pronuncia di ogni sentenza o  

 

 

ordinanza 

 

 

 

 

 

13. Per ogni scritto difensivo 

 

 

(deduzioni di udienza memorie, 

 

 

comparsa conclusionale, note 

77 

103 

illustrative), per ognuno 

 

 

 

 

 

14. Per ogni istanza, ricorso o reclamo 

 

 

diretti al giudice o al collegio 

39 

52 

 

 

 

15. Per l'esame del dispositivo di ogni 

 

 

sentenza e di ogni decreto o  

19 

26 

ordinanza, anche se emessi in udienza 

 

 

 

 

 

16. Per l'esame del testo integrale 

 

 

della sentenza o dell'ordinanza 

39 

52 

collegiale 

 

 

 

 

 

17. Per ogni dichiarazione resa nei  

 

 

casi espressamente previsti dalla 

19 

26 

legge 

 

 

 

 

 

18. Per le formazione del fascicolo, 

 

 

compresa la compilazione dell'indice 

19 

26 

 

 

 

19. Per la partecipazione a ciascuna  

 

 

udienza e par ogni intervento alle 

 

 

operazioni del consulente tecnico 

 

 

(questo diritto non è cumulabile con 

39 

52 

quelli previsti dal n. 14, dal n. 15 

 

 

nella ipotesi di ordinanza su richiesta 

 

 

di rinvio consensuale), per ogni ora o 

 

 

frazione di ora 

 

 

 

 

 

20. Per l'assistenza alla parte 

 

 

comparsa avanti al giudica o al 

39 

52 

collegio, per ogni ora o frazione di ora 

 

 

 

 

 

21. Per le consultazioni con il cliente 

77 

103 

 

 

 

22. Per la corrispondenza informativa  

 

 

con il cliente, oltre al rimborso delle 

77 

103 

spese 

 

 

 

 

 

23. Per la notificazione di ogni atto 

19 

26 

 

 

 

Se la notificazione deve farsi a più 

 

 

di una persona, sono dovute, per ogni 

12 

16 

persona in più 

 

 

 

 

 

24. Per l'esame di ogni relata di  

 

 

notifica 

19 

26 

 

 

 

25. Per la collaborazione prestata per  

 

 

la conciliazione quando questa è 

89 

119 

avvenuta in giudizio 

 

 

 

 

 

 

fino 

da 

da 

da 

da  

da 

da 

 

a 

€ 600,01 

€ 1.600,01 

€ 2.600,01 

€ 5.200,01 

€ 25.900,01 

€ 51.700,01 

PRESTAZIONE 

€ 600,00 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

 

 

€ 1.600,00 

€ 2.600,00 

€ 5.200,00 

€ 25.900,00 

€ 51.700,00 

€ 103.300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Per la intimazione ai testimoni 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Per la designazione dei consulente 

 

 

 

 

 

 

 

tecnico di parte 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Per l'assistenza agli alti di 

 

 

 

 

 

 

 

istruzione probatoria, per ogni ora o 

11 

19 

23 

26 

32 

39 

52 

frazione di ora di ciascuna udienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Per la richiesta dei documenti o 

 

 

 

 

 

 

 

certificati da rilasciarsi da uffici, 

 

 

 

 

 

 

 

autorità, enti, notai, ecc. (per ciascun 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

documento o certificato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Per la richiesta alla cancelleria di 

 

 

 

 

 

 

 

copia di atti (per ciascuna copia 

3 

6 

7 

8 

10 

12 

16 

rilasciata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Per ogni deposito di atti o 

 

 

 

 

 

 

 

documenti in cancelleria 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Per il ritiro del fascicolo di parte 

 

 

 

 

 

 

 

dalla cancelleria 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Per sottoporre atti e documenti 

 

 

 

 

 

 

 

alla registrazione, ivi compresa ogni 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

attività inerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Per ogni Iscrizione nel F.A.L. 

 

 

 

 

 

 

 

della Provincia, nella «Gazzetta 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

Ufficiale» o in altre stampe periodiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Per la proposizione della querela 

 

 

 

 

 

 

 

di falso 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Per l'esame delle prove 

 

 

 

 

 

 

 

testimoniali o dell'interrogatorio 

 

 

 

 

 

 

 

(formale o non formale) prestato dalle 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

parti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Per l'esame delle relazioni di 

 

 

 

 

 

 

 

consulenti tecnici o di documenti 

 

 

 

 

 

 

 

contabili (per ciascun mezzo  

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

istruttorio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Per la precisazione delle 

 

 

 

 

 

 

 

conclusioni da sottoporre al collegio o 

 

 

 

 

 

 

 

nel caso di cui all'art. 455 del codice 

23 

39 

45 

52 

65 

77 

103 

di procedura civile al consulente 

 

 

 

 

 

 

 

tecnico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Per l'esame delle conclusioni di 

 

 

 

 

 

 

 

ogni controparte 

23 

39 

45 

52 

65 

77 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Per la redazione della nota spese 

 

 

 

 

 

 

 

giudiziale 

11 

19 

23 

26 

32 

39 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Per la richiesta al Consiglio 

 

 

 

 

 

 

 

dell'ordine degli avvocati del parere 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

per la liquidazione degli onorari di  

 

 

 

 

 

 

 

avvocato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Per provvedere alla registrazione 

 

 

 

 

 

 

 

della sentenza e di ogni altro 

 

 

 

 

 

 

 

provvedimento soggetto a 

9 

15 

18 

21 

26 

31 

41 

registrazione anche e debito, ivi 

 

 

 

 

 

 

 

compresa ogni attività inerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Per ogni deposito in cancelleria o 

 

 

 

 

 

 

 

presso pubblici uffici o banche a 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

titolo di deposito cauzionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Per eseguire all'ufficio del registro 

 

 

 

 

 

 

 

i depositi richiesti dalla legge 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Per ogni accesso agli uffici in 

 

 

 

 

 

 

 

quanto non menzionato nei numeri 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

del presente paragrafo e comunque 

 

 

 

 

 

 

 

per il ritiro di ogni atto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 

da 

da 

da 

da 

 

 

€ 103.300,01 

€ 258.300,01 

€ 516.500,01 

€ 1.549.400,01 

€ 2.582.300,01 

oltre 

PRESTAZIONE 

a 

a 

a 

a 

a 

€ 5.164.600,00 

 

€ 258.300,00 

€ 516.500,00 

€ 1.549.400,00 

€ 2.582.300,00 

€ 5.164.600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Per la intimazione ai testimoni 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

 

 

 

 

 

 

 

27. Per la designazione dei consulente 

 

 

 

 

 

 

tecnico di parte 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

 

 

 

 

 

 

 

28. Per l'assistenza agli alti di 

 

 

 

 

 

 

istruzione probatoria, per ogni ora o 

65 

71 

84 

97 

103 

110 

frazione di ora di ciascuna udienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Per la richiesta dei documenti o 

 

 

 

 

 

 

certificati da rilasciarsi da uffici, 

 

 

 

 

 

 

autorità, enti, notai, ecc. (per ciascun 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

documento o certificato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Per la richiesta alla cancelleria di 

 

 

 

 

 

 

copia di atti (per ciascuna copia 

19 

21 

25 

29 

31 

33 

rilasciata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Per ogni deposito di atti o 

 

 

 

 

 

 

documenti in cancelleria 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

 

 

 

 

 

 

 

32. Per il ritiro del fascicolo di parte 

 

 

 

 

 

 

dalla cancelleria 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

 

 

 

 

 

 

 

33. Per sottoporre atti e documenti 

 

 

 

 

 

 

alla registrazione, ivi compresa ogni 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

attività inerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Per ogni Iscrizione nel F.A.L. 

 

 

 

 

 

 

della Provincia, nella «Gazzetta 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

Ufficiale» o in altre stampe periodiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Per la proposizione della querela 

 

 

 

 

 

 

di falso 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

 

 

 

 

 

 

 

36. Per l'esame delle prove 

 

 

 

 

 

 

testimoniali o dell'interrogatorio 

 

 

 

 

 

 

(formale o non formale) prestato dalle 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

parti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Per l'esame delle relazioni di 

 

 

 

 

 

 

consulenti tecnici o di documenti 

 

 

 

 

 

 

contabili (per ciascun mezzo  

32 

35 

42 

48 

52 

55 

istruttorio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Per la precisazione delle 

 

 

 

 

 

 

conclusioni da sottoporre al collegio o 

 

 

 

 

 

 

nel caso di cui all'art. 455 del codice 

129 

142 

168 

194 

207 

220 

di procedura civile al consulente 

 

 

 

 

 

 

tecnico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Per l'esame delle conclusioni di 

 

 

 

 

 

 

ogni controparte 

129 

142 

168 

194 

207 

220 

 

 

 

 

 

 

 

40. Per la redazione della nota spese 

 

 

 

 

 

 

giudiziale 

65 

71 

84 

97 

103 

110 

 

 

 

 

 

 

 

41. Per la richiesta al Consiglio 

 

 

 

 

 

 

dell'ordine degli avvocati del parere 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

per la liquidazione degli onorari di  

 

 

 

 

 

 

avvocato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Per provvedere alla registrazione 

 

 

 

 

 

 

della sentenza e di ogni altro 

 

 

 

 

 

 

provvedimento soggetto a 

52 

57 

67 

77 

83 

88 

registrazione anche e debito, ivi 

 

 

 

 

 

 

compresa ogni attività inerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Per ogni deposito in cancelleria o 

 

 

 

 

 

 

presso pubblici uffici o banche a 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

titolo di deposito cauzionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Per eseguire all'ufficio del registro 

 

 

 

 

 

 

i depositi richiesti dalla legge 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

 

 

 

 

 

 

 

45. Per ogni accesso agli uffici in 

 

 

 

 

 

 

quanto non menzionato nei numeri 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

del presente paragrafo e comunque 

 

 

 

 

 

 

per il ritiro di ogni atto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore indeterminabile 

 

 

PRESTAZIONE 

minimo 

massimo 

 

 

 

26. Per la intimazione ai testimoni 

19 

26 

 

 

 

27. Per la designazione dei consulente 

 

 

tecnico di parte 

19 

26 

 

 

 

28. Per l'assistenza agli alti di 

 

 

istruzione probatoria, per ogni ora o 

39 

52 

frazione di ora di ciascuna udienza 

 

 

 

 

 

29. Per la richiesta dei documenti o 

 

 

certificati da rilasciarsi da uffici, 

 

 

autorità, enti, notai, ecc. (per ciascun 

19 

26 

documento o certificato) 

 

 

 

 

 

30. Per la richiesta alla cancelleria di 

 

 

copia di atti (per ciascuna copia 

12 

16 

rilasciata) 

 

 

 

 

 

31. Per ogni deposito di atti o 

 

 

documenti in cancelleria 

19 

26 

 

 

 

32. Per il ritiro del fascicolo di parte 

 

 

dalla cancelleria 

19 

26 

 

 

 

33. Per sottoporre atti e documenti 

 

 

alla registrazione, ivi compresa ogni 

19 

26 

attività inerente 

 

 

 

 

 

34. Per ogni Iscrizione nel F.A.L. 

 

 

della Provincia, nella «Gazzetta 

19 

26 

Ufficiale» o in altre stampe periodiche 

 

 

 

 

 

35. Per la proposizione della querela 

 

 

di falso 

19 

26 

 

 

 

36. Per l'esame delle prove 

 

 

testimoniali o dell'interrogatorio 

 

 

(formale o non formale) prestato dalle 

19 

26 

parti 

 

 

 

 

 

37. Per l'esame delle relazioni di 

 

 

consulenti tecnici o di documenti 

 

 

contabili (per ciascun mezzo  

19 

26 

istruttorio) 

 

 

 

 

 

38. Per la precisazione delle 

 

 

conclusioni da sottoporre al collegio o 

 

 

nel caso di cui all'art. 455 del codice 

77 

103 

di procedura civile al consulente 

 

 

tecnico) 

 

 

 

 

 

39. Per l'esame delle conclusioni di 

 

 

ogni controparte 

77 

103 

 

 

 

40. Per la redazione della nota spese 

 

 

giudiziale 

39 

52 

 

 

 

41. Per la richiesta al Consiglio 

 

 

dell'ordine degli avvocati del parere 

19 

26 

per la liquidazione degli onorari di  

 

 

avvocato 

 

 

 

 

 

42. Per provvedere alla registrazione 

 

 

della sentenza e di ogni altro 

 

 

provvedimento soggetto a 

19 

26 

registrazione anche e debito, ivi 

 

 

compresa ogni attività inerente 

 

 

 

 

 

43. Per ogni deposito in cancelleria o 

 

 

presso pubblici uffici o banche a 

19 

26 

titolo di deposito cauzionale 

 

 

 

 

 

44. Per eseguire all'ufficio del registro 

 

 

i depositi richiesti dalla legge 

19 

26 

 

 

 

45. Per ogni accesso agli uffici in 

 

 

quanto non menzionato nei numeri 

19 

26 

del presente paragrafo e comunque 

 

 

per il ritiro di ogni atto 

 

 

 

 

 

 

II - PROCESSO DI ESECUZIONE 

 

 

fino 

da 

da 

da 

da  

da 

da 

 

a 

€ 600,01 

€ 1.600,01 

€ 2.600,01 

€ 5.200,01 

€ 25.900,01 

€ 51.700,01 

PRESTAZIONE 

€ 600,00 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

 

 

€ 1.600,00 

€ 2.600,00 

€ 5.200,00 

€ 25.900,00 

€ 51.700,00 

€ 103.300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Per la disamina di ogni titolo 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

esecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Per ogni atto di precetto, di 

 

 

 

 

 

 

 

pignoramento presso terzi o contro il  

23 

39 

45 

52 

65 

77 

103 

terzo proprietario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Per la richiesta di notificazione  

 

 

 

 

 

 

 

del titolo esecutivo del precetto o del 

 

 

 

 

 

 

 

pignoramento, per la richiesta della 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

esecuzione all'ufficiale giudiziario o 

 

 

 

 

 

 

 

per la richiesta di ogni atto inerente al  

 

 

 

 

 

 

 

processo di esecuzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se la notificazione è fatta a più 

 

 

 

 

 

 

 

persone sono dovute per ogni persona 

3 

6 

7 

8 

10 

12 

16 

in più 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Per l'atto di pignoramento 

 

 

 

 

 

 

 

immobiliare o di pignoramento di 

23 

39 

45 

52 

65 

77 

103 

navi, automobili o aeromobili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Per l'esame del verbale di 

 

 

 

 

 

 

 

pignoramento mobiliare 

11 

19 

23 

26 

32 

39 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Per l'assistenza all'esecuzione per 

 

 

 

 

 

 

 

ogni consegna o rilascio 

26 

45 

52 

59 

74 

89 

119 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Per il ricorso di intervento 

 

 

 

 

 

 

 

nell'esecuzione o per ogni altro 

 

 

 

 

 

 

 

ricorso al giudice dell'esecuzione o 

 

 

 

 

 

 

 

per ogni altro atto di intimazione ad 

23 

39 

45 

52 

65 

77 

103 

altri creditori o per ogni istanza di 

 

 

 

 

 

 

 

fallimento, di insinuazione al credito  

 

 

 

 

 

 

 

in procedure concorsuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Per la compilazione della nota di 

 

 

 

 

 

 

 

iscrizione o di trascrizione in pubblici 

11 

19 

23 

26 

32 

39 

52 

registri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Per la richiesta di ogni 

 

 

 

 

 

 

 

trascrizione, iscrizione annotazione, 

 

 

 

 

 

 

 

cancellazione o annullamento di  

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

formalità in pubblici registri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Per l'esame di ogni certificato 

 

 

 

 

 

 

 

ipotecario o catastale 

11 

19 

23 

26 

32 

39 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Per la richiesta di ogni certificato 

 

 

 

 

 

 

 

ipotecario o catastale 

11 

19 

23 

26 

32 

39 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Per le ispezioni ipotecarie, per 

 

 

 

 

 

 

 

ogni nota 

11 

19 

23 

26 

32 

39 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Per le ispezioni catastali, per ogni 

 

 

 

 

 

 

 

nominativo 

11 

19 

23 

26 

32 

39 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se le prestazioni di cui ai numeri 51, 55, 57 e 56 richiedono più di un'ora, è dovuto per ogni ora o frazione di ora in più il diritto di vocazione. 

Tutti i suddetti diritti sono dovuti netta stessa misura per le ispezioni, esami e richieste al P.R.A. 

 

59. Per ottenere a pubblicità di avvisi 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Per l'esame di ciascuna domanda 

 

 

 

 

 

 

 

e dei titoli relativi del creditore 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

precedente e di quelli intervenuti nel 

 

 

 

 

 

 

 

processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Per il deposito di somme 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Per la domanda di vendita dei 

 

 

 

 

 

 

 

beni pignorati 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Per ogni comparizione davanti al 

 

 

 

 

 

 

 

giudice dell'esecuzione, per ogni ora 

11 

19 

23 

26 

32 

39 

52 

o frazione di ora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Per la dichiarazione nella 

 

 

 

 

 

 

 

procedura di incanto avanti ai giudici 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

o altri pubblici ufficiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Per l'assistenza all'incanto, per 

 

 

 

 

 

 

 

ogni ora o frazione di ora 

11 

19 

23 

26 

32 

39 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 

da 

da 

da 

da 

 

 

€ 103.300,01 

€ 258.300,01 

€ 516.500,01 

€ 1.549.400,01 

€ 2.582.300,01 

oltre 

PRESTAZIONE 

a 

a 

a 

a 

a 

€ 5.164.600,00 

 

€ 258.300,00 

€ 516.500,00 

€ 1.549.400,00 

€ 2.582.300,00 

€ 5.164.600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Per la disamina di ogni titolo 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

esecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Per ogni atto di precetto, di 

129 

142 

168 

194 

207 

220 

pignoramento presso terzi o contro il  

 

 

 

 

 

 

terzo proprietario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Per la richiesta di ratificazione del 

 

 

 

 

 

 

titolo esecutivo del precetto o del 

 

 

 

 

 

 

pignoramento, per la richiesta della 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

esecuzione all'ufficiale giudiziario o 

 

 

 

 

 

 

per la richiesta di ogni atto inerente al  

 

 

 

 

 

 

processo di esecuzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se la notificazione è fatta a più 

 

 

 

 

 

 

persone sono dovute per ogni persona 

19 

21 

25 

29 

31 

33 

in più 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Per l'atto di pignoramento 

 

 

 

 

 

 

immobiliare o di pignoramento di 

129 

142 

168 

194 

207 

220 

navi, automobili o aeromobili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Per l'esame del verbale di 

 

 

 

 

 

 

pignoramento mobiliare 

65 

71 

84 

97 

103 

110 

 

 

 

 

 

 

 

51. Per l'assistenza all'esecuzione per 

 

 

 

 

 

 

ogni consegna o rilascio 

149 

163 

193 

223 

238 

252 

 

 

 

 

 

 

 

52. Per il ricorso di intervento 

 

 

 

 

 

 

nell'esecuzione o per ogni altro 

 

 

 

 

 

 

ricorso al giudice dell'esecuzione o 

129 

142 

168 

194 

207 

220 

per ogni altro atto di intimazione ad 

 

 

 

 

 

 

altri creditori o per ogni istanza di 

 

 

 

 

 

 

fallimento, di insinuazione al credito  

 

 

 

 

 

 

in procedure concorsuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Per la compilazione della nota di 

 

 

 

 

 

 

iscrizione o di trascrizione in pubblici 

65 

71 

84 

97 

103 

110 

registri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Per la richiesta di ogni 

 

 

 

 

 

 

trascrizione, iscrizione annotazione, 

 

 

 

 

 

 

cancellazione o annullamento di  

32 

35 

42 

48 

52 

55 

formalità in pubblici registri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Per l'esame di ogni certificato 

 

 

 

 

 

 

ipotecario o catastale 

65 

71 

84 

97 

103 

110 

 

 

 

 

 

 

 

56. Per la richiesta di ogni certificato 

 

 

 

 

 

 

ipotecario o catastale 

65 

71 

84 

97 

103 

110 

 

 

 

 

 

 

 

57. Per le ispezioni ipotecarie, per 

 

 

 

 

 

 

ogni nota 

65 

71 

84 

97 

103 

110 

 

 

 

 

 

 

 

58. Per le ispezioni catastali, per ogni 

 

 

 

 

 

 

nominativo 

65 

71 

84 

97 

103 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se le prestazioni di cui ai numeri 51, 55, 57 e 56 richiedono più di un'ora, è dovuto per ogni ora o frazione di ora in più il diritto di vocazione. 

Tutti i suddetti diritti sono dovuti netta stessa misura per le ispezioni, esami e richieste al P.R.A. 

 

59. Per ottenere a pubblicità di avvisi 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

 

 

 

 

 

 

 

60. Per l'esame di ciascuna domanda 

 

 

 

 

 

 

e dei titoli relativi del creditore 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

precedente e di quelli intervenuti nel 

 

 

 

 

 

 

processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Per il deposito di somme 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

 

 

 

 

 

 

 

62. Per la domanda di vendita dei 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

beni pignorati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Per ogni comparizione davanti al 

 

 

 

 

 

 

giudice dell'esecuzione, per ogni ora 

65 

71 

84 

97 

103 

110 

o frazione di ora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Per la dichiarazione nella 

 

 

 

 

 

 

procedura di incanto avanti ai giudici 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

o altri pubblici ufficiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Per l'assistenza all'incanto, per 

 

 

 

 

 

 

ogni ora o frazione di ora 

65 

71 

84 

97 

103 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore indeterminabile 

 

 

PRESTAZIONE 

minimo 

massimo 

 

 

 

46. Per la disamina di ogni titolo 

19 

26 

esecutivo 

 

 

 

 

 

47. Per ogni atto di precetto, di 

 

 

pignoramento presso terzi o contro il  

77 

103 

terzo proprietario 

 

 

 

 

 

48. Per la richiesta di ratificazione del 

 

 

titolo esecutivo del precetto o del 

 

 

pignoramento, per la richiesta della 

 

 

esecuzione all'ufficiale giudiziario o 

19 

26 

per la richiesta di ogni atto inerente al  

 

 

processo di esecuzione 

 

 

 

 

 

Se la notificazione è fatta a più 

 

 

persone sono dovute per ogni persona 

12 

16 

in più 

 

 

 

 

 

49. Per l'atto di pignoramento 

 

 

immobiliare o di pignoramento di 

77 

103 

navi, automobili o aeromobili 

 

 

 

 

 

50. Per l'esame del verbale di 

 

 

pignoramento mobiliare 

39 

52 

 

 

 

51. Per l'assistenza all'esecuzione per 

 

 

ogni consegna o rilascio 

89 

119 

 

 

 

52. Per il ricorso di intervento 

 

 

nell'esecuzione o per ogni altro 

 

 

ricorso al giudice dell'esecuzione o 

 

 

per ogni altro atto di intimazione ad 

77 

103 

altri creditori o per ogni istanza di 

 

 

fallimento, di insinuazione al credito  

 

 

in procedure concorsuali 

 

 

 

 

 

53. Per la compilazione della nota di 

 

 

iscrizione o di trascrizione in pubblici 

39 

52 

registri 

 

 

 

 

 

54. Per la richiesta di ogni 

 

 

trascrizione, iscrizione annotazione, 

 

 

cancellazione o annullamento di  

19 

26 

formalità in pubblici registri 

 

 

 

 

 

55. Per l'esame di ogni certificato 

 

 

ipotecario o catastale 

39 

52 

 

 

 

56. Per la richiesta di ogni certificato 

 

 

ipotecario o catastale 

39 

52 

 

 

 

57. Per le ispezioni ipotecarie, per 

 

 

ogni nota 

39 

52 

 

 

 

58. Per le ispezioni catastali, per ogni 

 

 

nominativo 

39 

52 

 

 

 

 

Se le prestazioni di cui ai numeri 51, 55, 57 e 56 richiedono più di 

un'ora, è dovuto per ogni ora o frazione di ora in più il diritto di 

vocazione. Tutti i suddetti diritti sono dovuti netta stessa misura per le, 

ispezioni esami e richieste al P.R.A. 

 

59. Per ottenere a pubblicità di avvisi 

19 

26 

 

 

 

60. Per l'esame di ciascuna domanda 

 

 

e dei titoli relativi del creditore 

19 

26 

precedente e di quelli intervenuti nel 

 

 

processo 

 

 

 

 

 

61. Per il deposito di somme 

19 

26 

 

 

 

62. Per la domanda di vendita dei 

19 

26 

beni pignorati 

 

 

 

 

 

63. Per ogni comparizione davanti al 

 

 

giudice dell'esecuzione, per ogni ora 

39 

52 

o frazione di ora 

 

 

 

 

 

64. Per la dichiarazione nella 

 

 

procedura di incanto avanti ai giudici 

19 

26 

o altri pubblici ufficiali 

 

 

 

 

 

65. Per l'assistenza all'incanto, per 

 

 

ogni ora o frazione di ora 

39 

52 

 

 

 

 

fino 

da 

da 

da 

da  

da 

da 

 

a 

€ 600,01 

€ 1.600,01 

€ 2.600,01 

€ 5.200,01 

€ 25.900,01 

€ 51.700,01 

PRESTAZIONE 

€ 600,00 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

 

 

€ 1.600,00 

€ 2.600,00 

€ 5.200,00 

€ 25.900,00 

€ 51.700,00 

€ 103.300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Per le offerte all'incanto per conto 

 

 

 

 

 

 

 

del creditore istante (qualunque sia 

 

 

 

 

 

 

 

l'ammontare del credito) ovvero di 

11 

19 

23 

26 

32 

39 

52 

altra persona nominata o da nominare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Per l'offerta di acquisto dopo  

 

 

 

 

 

 

 

l'incanto o durante l'amministrazione 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

giudiziaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. Per concorrere alla distribuzione  

 

 

 

 

 

 

 

del prezzo 

6 

10 

11 

13 

16 

19 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Per la formazione del progetto di  

 

 

 

 

 

 

 

distribuzione amichevole della somma 

23 

39 

45 

52 

65 

77 

103 

ricavata dalla esecuzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. Per l'esame del progetto di  

 

 

 

 

 

 

 

distribuzione del ricavato dalla 

23 

39 

45 

52 

65 

77 

103 

esecuzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. Per la partecipazione alla 

 

 

 

 

 

 

 

discussione del progetto di 

23 

39 

45 

52 

65 

77 

103 

distribuzione del ricavato dalla 

 

 

 

 

 

 

 

esecuzione, per ogni udienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72. Per l'approvazione del progetto di 

 

 

 

 

 

 

 

distribuzione del ricavato dalla  

23 

39 

45 

52 

65 

77 

103 

esecuzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. Per l'assistenza ad ogni adunanza 

 

 

 

 

 

 

 

dei creditori nel procedimento 

11 

19 

23 

26 

32 

39 

52 

esecutivo o in procedure concorsuali,  

 

 

 

 

 

 

 

per ogni ora o frazione di ora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. Per ogni altra prestazione 

 

concernente il processo di esecuzione 

 

ed i procedimenti concorsuali, non 

 

previste nel presente paragrafo e per i 

 

giudizi a cui diano luogo i processi 

 

medesimi, sono dovuti gli onorari e i 

 

diritti stabiliti nel paragrafo 

 

concernente le corrispondenti 

 

prestazioni. 

 

 

 

 

III - PROCEDIMENTI SPECIALI 

 

75. Nelle materie da trattarsi in 

 

 

 

 

 

 

 

camera di consiglio (con esclusione 

 

 

 

 

 

 

 

dalla causa in materia di famiglia) o 

 

 

 

 

 

 

 

di competenza del giudice tutelare 

 

 

 

 

 

 

 

sono dovuti all'avvocato dal proprio 

35 

60 

70 

81 

101 

121 

161 

cliente per l'opera prestata dalla 

 

 

 

 

 

 

 

presentazione del ricorso fino al ritiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali  

disciplinati dal codice di procedura civile o da altra legge e per i 

giudizi ai quali diano luogo i procedimenti stessi, sono dovuti, salvo 

il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti per le 

corrispondenti prestazioni dal paragrafo I della presente tabella 

 

 

IV - DIRITTO DI VACAZIONE 

 

77. La vacazioni degli avvocati sono di un'ora 

 

 

ciascuna e il diritto per ognuna di esse è per le voci 

15 

 

che le prevedono 

 

 

 

 

 

La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera. Non sono ammesse più di quattro vacazioni ai giorno per la stessa causa o per lo stesso affare. 

Gli atti ed i verbali in relazione ai quali è dovuto il diritto di vacazione, indicano l'ora di apertura e chiusura di essi: in difetto di tali indicazioni. 

è dovuto il diritto per una sola vacazione 

 

 

V - PRESTAZIONI DELL'AVVOCATO DOMICILIATARIO 

 

78. All'avvocato solo esclusivamente domiciliatario sono dovute dal cliente,  

 

 

qualunque sia il valore della controversia: 

 

 

 

 

 

- nei giudizi avanti, al tribunale o giurisdizioni equiparate, alla corte d'appello o  

 

 

giurisdizioni equiparate 

45 

 

 

 

 

- nei giudizi avanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione o giurisdizioni  

 

 

equiparate 

74 

 

 

 

 

 

Il suddetto compenso non è cumulabile con i diritti e gli onorari di avvocato cui alle voci dal n. 1 al n. 79, con esclusione dei diritto - se dovuto - 

previsto dal n. 22. 

 

 

da 

da 

da 

da 

da 

 

 

€ 103.300,01 

€ 258.300,01 

€ 516.500,01 

€ 1.549.400,01 

€ 2.582.300,01 

oltre 

PRESTAZIONE 

a 

a 

a 

a 

a 

€ 5.164.600,00 

 

€ 258.300,00 

€ 516.500,00 

€ 1.549.400,00 

€ 2.582.300,00 

€ 5.164.600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Per le offerte all'incanto per conto 

 

 

 

 

 

 

del creditore istante (qualunque sia 

65 

71 

84 

97 

103 

110 

l'ammontare del credito) ovvero di 

 

 

 

 

 

 

altra persona nominata o da nominare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Per l'offerta di acquisto dopo  

 

 

 

 

 

 

l'incanto o durante l'amministrazione 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

giudiziaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. Per concorrere alla distribuzione  

 

 

 

 

 

 

del prezzo 

32 

35 

42 

48 

52 

55 

 

 

 

 

 

 

 

69. Per la formazione del progetto di  

 

 

 

 

 

 

distribuzione amichevole della somma 

129 

142 

168 

194 

207 

220 

ricavata dalla esecuzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. Per l'esame del progetto di  

 

 

 

 

 

 

distribuzione del ricavato dalla 

129 

142 

168 

194 

207 

220 

esecuzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. Per la partecipazione alla 

 

 

 

 

 

 

discussione del progetto di 

129 

142 

168 

194 

207 

220 

distribuzione del ricavato dalla 

 

 

 

 

 

 

esecuzione, per ogni udienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72. Per l'approvazione del progetto di 

 

 

 

 

 

 

distribuzione del ricavato dalla  

129 

142 

168 

194 

207 

220 

esecuzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. Per l'assistenza ad ogni adunanza 

 

 

 

 

 

 

dei creditori nel procedimento 

 

 

 

 

 

 

esecutivo o in procedure concorsuali,  

65 

71 

84 

97 

103 

110 

per ogni ora o frazione di ora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. Per ogni altra prestazione 

 

concernente il processo di esecuzione 

 

ed i procedimenti concorsuali, non 

 

previste nel presente paragrafo e per i 

 

giudizi a cui diano luogo i processi 

 

medesimi, sono dovuti gli onorari e i 

 

diritti stabiliti nel paragrafo 

 

concernente le corrispondenti 

 

prestazioni. 

 

 

 

 

III - PROCEDIMENTI SPECIALI 

 

75. Nelle materie da trattarsi in 

 

 

 

 

 

 

camera di consiglio (con esclusione 

 

 

 

 

 

 

dalla causa in materia di famiglia) o 

201 

222 

262 

302 

322 

342 

di competenza del giudice tutelare 

 

 

 

 

 

 

sono dovuti all'avvocato dal proprio 

 

 

 

 

 

 

cliente per l'opera prestata dalla 

 

 

 

 

 

 

presentazione del ricorso fino al ritiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore indeterminabile 

 

 

PRESTAZIONE 

minimo 

massimo 

 

 

 

66. Per le offerte all'incanto per conto 

 

 

del creditore istante (qualunque sia 

39 

52 

l'ammontare del credito) ovvero di 

 

 

altra persona nominata o da nominare 

 

 

 

 

 

67. Per l'offerta di acquisto dopo  

 

 

l'incanto o durante l'amministrazione 

19 

26 

giudiziaria 

 

 

 

 

 

68. Per concorrere alla distribuzione  

 

 

del prezzo 

19 

26 

 

 

 

69. Per la formazione del progetto di  

 

 

distribuzione amichevole della somma 

77 

103 

ricavata dalla esecuzione 

 

 

 

 

 

70. Per l'esame del progetto di  

 

 

distribuzione del ricavato dalla 

77 

103 

esecuzione 

 

 

 

 

 

71. Per la partecipazione alla 

 

 

discussione del progetto di 

77 

103 

distribuzione del ricavato dalla 

 

 

esecuzione, per ogni udienza 

 

 

 

 

 

72. Per l'approvazione del progetto di 

 

 

distribuzione del ricavato dalla  

77 

103 

esecuzione 

 

 

 

 

 

73. Per l'assistenza ad ogni adunanza 

 

 

dei creditori nel procedimento 

 

 

esecutivo o in procedure concorsuali,  

39 

52 

per ogni ora o frazione di ora 

 

 

 

 

 

74. Per ogni altra prestazione 

 

concernente il processo di esecuzione 

 

ed i procedimenti concorsuali, non 

 

previste nel presente paragrafo e per i 

 

giudizi a cui diano luogo i processi 

 

medesimi, sono dovuti gli onorari e i 

 

diritti stabiliti nel paragrafo 

 

concernente le corrispondenti 

 

prestazioni. 

 

 

 

 

III - PROCEDIMENTI SPECIALI 

 

75. Nelle materie da trattarsi in 

 

 

camera di consiglio (con esclusione 

 

 

dalla causa in materia di famiglia) o 

121 

161 

di competenza del giudice tutelare 

 

 

sono dovuti all'avvocato dal proprio 

 

 

cliente per l'opera prestata dalla 

 

 

presentazione del ricorso fino al ritiro 

 

 

 

 

 

 

VI - INDENNITÀ DI TRASFERTA 

 

79. All'avvocato che deve trasferirsi fuori del proprio domicilio professionale sono dovuti, oltre all'onorario per le prestazioni compiute, il rimborso 

delle spese e l'indennità di trasferta così come previsto nella tariffa stragiudiziale. 

 

 

VIII - DIRITTI DI COLLAZIONE. DEGLI SCRITTI 

 

80. Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi, da notificarsi e comunque da depositarsi 

agli atti del processo, oltre al rimborso delle spese, sono dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie: 

 

 

fino 

da 

da 

da 

da  

da 

da 

 

a 

€ 600,01 

€ 1.600,01 

€ 2.600,01 

€ 5.200,01 

€ 25.900,01 

€ 51.700,01 

PRESTAZIONE 

€ 600,00 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

 

 

€ 1.600,00 

€ 2.600,00 

€ 5.200,00 

€ 25.900,00 

€ 51.700,00 

€ 103.300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nel caso di impiego della 

 

 

 

 

 

 

 

dattilografia 

3 

6 

7 

8 

10 

12 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nel caso di impiego della stampa 

7 

12 

14 

16 

19 

23 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 

da 

da 

da 

da 

 

 

€ 103.300,01 

€ 258.300,01 

€ 516.500,01 

€ 1.549.400,01 

€ 2.582.300,01 

oltre 

PRESTAZIONE 

a 

a 

a 

a 

a 

€ 5.164.600,00 

 

€ 258.300,00 

€ 516.500,00 

€ 1.549.400,00 

€ 2.582.300,00 

€ 5.164.600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi, da notificarsi e comunque da depositarsi 

agli atti del processo, oltre al rimborso delle spese, sono dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie: 

 

- nel caso di impiego della 

 

 

 

 

 

 

dattilografia 

19 

21 

25 

29 

31 

33 

 

 

 

 

 

 

 

- nel caso di impiego della stampa 

39 

43 

50 

58 

62 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore indeterminabile 

 

 

PRESTAZIONE 

minimo 

massimo 

 

 

 

80. Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse e di  

qualsiasi altro atto da comunicarsi, da notificarsi e comunque da  

depositarsi agli atti del processo, oltre al rimborso delle spese, sono 

dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie: 

 

- nel caso di impiego della 

 

 

dattilografia 

12 

16 

 

 

 

- nel caso di impiego della stampa 

23 

31 

 

 

 

 

CAPITOLO II

TARIFFA PENALE

 

Art. 1 Criteri generali.

1. Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, delle contestazioni e delle imputazioni, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e della loro rilevanza patrimoniale; della durata del procedimento e del processo; del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.

2. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.

3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione dell'avvocato e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso - quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, la durata della fase procedimentale e dibattimentale, l'entità economica o l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, il risultato ottenuto, la continuità dell'impegno necessario, la frequenza e l'entità dell'assistenza da prestare, il disagio dipendente dalla necessità di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenti da compiere anche in ore diverse da quelle abituali, etc. - una manifesta sproporzione, i massimi di cui al numero che precede possono essere superati e determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'Ordine.

4. Le voci della tabella sono cumulabili e dovute: per ogni «corrispondenza o sessione»; ogni volta che, nei diversi momenti del giudizio, viene compiuta l'attività di «esame e studio»; per ogni attività di «investigazione difensiva»; per ogni «accesso» o «attesa»; per ogni atto o attività con la «partecipazione e assistenza» del difensore; per ogni «scritto difensivo». Per ogni udienza è dovuto: un importo base per la semplice «partecipazione»; una integrazione in caso di «attività difensive», indicate a titolo esemplificativo nella tabella medesima; una ulteriore integrazione in caso di «discussione orale». La voce 6.2 della tabella si applica anche per le attività prestate in occasione degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.).

5. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.

6. Per i compensi spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato minorenne previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, il giudice, in via eccezionale e in relazione all'effettiva attività difensiva svolta, potrà ridurre l'ammontare minimo degli onorari fino ad un terzo della misura prevista.

 

Art. 2 Giudizi non compiuti.

1. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, l'avvocato ha ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta. computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico.

 

Art. 3 Pluralità di difensori e parti. Società professionali.

1. Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento della disposta riunione, e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti, quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.

2. Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%.

3. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.

4. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

 

Art. 4 Trasferte.

1. Per gli affari e le cause fuori domicilio professionale l'avvocato avrà diritto all'indennità di trasferta e al rimborso delle spese così come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nell'ipotesi dì costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.

 

Art. 5 Parte civile.

1. Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti della tariffa civile.

 

Art. 6 Rimborsi. [2]

1. Oltre agli onorari e a quanto previsto negli articoli 4 e 8, spetta al difensore il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (corrispondenza, bolli, scritturazione, copie documenti, atti processuali, scritti difensivi, etc.).

 

Art. 7 Praticanti abilitati

1. Gli onorari e i diritti sono ridotti alla metà per gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati autorizzati al patrocinio.

 

Art. 8 Spese generali.

1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo dei suoi onorari.

 

TABELLA C - PENALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNALE 

 

 

 

 

MONOCRATICO E 

TRIBUNALE 

 

GIUDICE DI PACE 

GIP E GUP 

MAGISTRATO DI 

COLLEGIALE 

 

 

 

SORVEGLIANZA 

 

 

 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Corrispondenza e sessioni 

 

 

 

1.1 Informativa anche telefonica o telematica, per 

 

 

 

 

 

 

 

 

ognuna; 

6 

10 

8 

16 

8 

12 

10 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 In studio o in via telefonica o telematica con il 

 

 

 

 

 

 

 

 

cliente od un suo incaricato, per ogni sessione; 

19 

39 

24 

65 

24 

48 

32 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 In studio o in via telefonica o telematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

collegialmente con colleghi, consulenti, 

39 

77 

48 

129 

48 

97 

65 

129 

investigatori privati o fuori studio con gli stessi con 

 

 

 

 

 

 

 

 

il cliente o con magistrati, per ogni sessione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Esame e studio 

20 

35 

25 

60 

25 

45 

30 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'onorario è ogni volta dovuto: 

 

 

 

> in occasione della prima sessione, prime della 

 

partecipazione od assistenza, nella fase delle  

 

indagini preliminari e delle investigazioni 

 

difensive, ad atti o ad attività da chiunque compiuti 

 

per cui sia richiesta o prevista la partecipazione del 

 

difensore; 

 

 

 

> dopo l'avviso di deposito di ordinanze 

 

applicative di misure cautelare ed atti relativi e di 

 

conclusione delle indagini; 

 

 

 

> prima della partecipazione ad ogni udienza in 

 

camera di consiglio o dibattimentale; 

 

 

 

> dopo la comunicazione o la notificazione di 

 

richieste, decreti, ordinanze o sentenze o 

 

dell'avviso di deposito di uno di questi atti di cui si  

 

sia esaminata la copia; 

 

 

 

> all'atto delle redazione di denunce, querele, 

 

istanze, richieste, memorie, opposizioni a decreto 

 

penale, ricorsi immediati al Giudice di Pace, 

 

dichiarazioni di costituzione di parte civile, 

 

interventi del responsabile civile e del civilmente 

 

obbligato per la pena pecuniaria, liste dei testi,  

 

degli imputati di reato connesso o collegato e dei 

 

consulenti, citazioni degli stessi, impugnazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Investigazioni difensive 

50 

250 

60 

375 

60 

280 

75 

375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Per ogni colloquio, ricezione di dichiarazioni e  

 

assunzione di informazioni da parte del difensore o 

 

con la sua partecipazione; 

 

 

 

> per ogni richiesta di documentazione alla 

 

pubblica amministrazione o a privati, di accesso ai 

 

luoghi e documentazione; 

 

 

 

> per ogni attività difensiva relativa agli 

 

accertamenti tecnici; 

 

 

 

> per ogni produzione di documenti all'autorità  

 

giudiziaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTE 

CORTE D'ASSISE E 

MAGISTRATURE  

 

D'APPELLO E 

D'ASSISE 

SUPERIORI 

 

TRIBUNALE DI 

D'APPELLO 

 

 

SORVEGLIANZA 

 

 

 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

1) Corrispondenza e sessioni 

 

 

 

1.1 Informativa anche telefonica o telematica, per 

 

 

 

 

 

 

ognuna; 

12 

20 

19 

32 

24 

40 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 In studio o in via telefonica o telematica con il 

 

 

 

 

 

 

cliente od un suo incaricato, per ogni sessione; 

40 

81 

65 

129 

81 

161 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 In studio o in via telefonica o telematica 

 

 

 

 

 

 

collegialmente con colleghi, consulenti, 

81 

161 

129 

258 

161 

323 

investigatori privati o fuori studio con gli stessi con 

 

 

 

 

 

 

il cliente o con magistrati, per ogni sessione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Esame e studio 

40 

75 

60 

120 

75 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'onorario è ogni volta dovuto: 

 

 

 

> in occasione della prima sessione, prime della 

 

partecipazione od assistenza, nella fase delle  

 

indagini preliminari e delle investigazioni 

 

difensive, ad atti o ad attività da chiunque compiuti 

 

per cui sia richiesta o prevista la partecipazione del 

 

difensore; 

 

 

 

> dopo l'avviso di deposito di ordinanze 

 

applicative di misure cautelare ed atti relativi e di 

 

conclusione delle indagini; 

 

 

 

> prima della partecipazione ad ogni udienza in 

 

camera di consiglio o dibattimentale; 

 

 

 

> dopo la comunicazione o la notificazione di 

 

richieste, decreti, ordinanze o sentenze o 

 

dell'avviso di deposito di uno di questi atti di cui si  

 

sia esaminata la copia; 

 

 

 

> all'atto delle redazione di denunce, querele, 

 

istanze, richieste, memorie, opposizioni a decreto 

 

penale, ricorsi immediati al Giudice di Pace, 

 

dichiarazioni di costituzione di parte civile, 

 

interventi del responsabile civile e del civilmente 

 

obbligato per la pena pecuniaria, liste dei testi,  

 

degli imputati di reato connesso o collegato e dei 

 

consulenti, citazioni degli stessi, impugnazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Investigazioni difensive 

95 

465 

150 

750 

190 

935 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Per ogni colloquio, ricezione di dichiarazioni e  

 

assunzione di informazioni da parte del difensore o 

 

con la sua partecipazione; 

 

 

 

> per ogni richiesta di documentazione alla 

 

pubblica amministrazione o a privati, di accesso ai 

 

luoghi e documentazione; 

 

 

 

> per ogni attività difensiva relativa agli 

 

accertamenti tecnici; 

 

 

 

> per ogni produzione di documenti all'autorità  

 

giudiziaria. 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNALE 

 

 

 

 

MONOCRATICO E 

TRIBUNALE 

 

GIUDICE DI PACE 

GIP E GUP 

MAGISTRATO DI 

COLLEGIALE 

 

 

 

SORVEGLIANZA 

 

 

 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Indennità 

10 

16 

13 

26 

13 

19 

16 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di accesso al carcere o ad uffici, o ai luoghi 

 

inerenti i fatti, di attesa; per ogni ora o frazione di 

 

ora, con un massimo di dieci ore giornaliere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Partecipazione e assistenza 

20 

35 

30 

60 

30 

45 

35 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad atti o attività, compiuti durante le indagini 

 

preliminari dalla polizia giudiziaria, dal pubblico 

 

ministero o dal giudice, per i quali sia prevista o 

 

richiesta la presenza del difensore; alle attività di 

 

ricerca o di formazione della prova. Per ogni 

 

partecipazione o assistenza, per ogni ora o frazione  

 

di ora 

 

 

 

 

 

6) Udienze (per ognuna) 

 

 

 

6.1 Per la partecipazione in camera di consiglio o  

 

 

 

 

 

 

 

 

dibattimentale 

30 

60 

40 

90 

40 

65 

50 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Per l'esercizio di attività difensive in ordine a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

richieste preliminari; richiesta di prova; esami, 

 

 

 

 

 

 

 

 

contro esami e riesami, acquisizioni, confronti, 

50 

250 

75 

375 

75 

280 

100 

375 

ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, 

 

 

 

 

 

 

 

 

acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

delle altre parti ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Per la discussione orale 

60 

300 

115 

450 

115 

335 

150 

450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Redazione di scritti difensivi (per ognuno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Esposti, denunce, querele; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Istanze, opposizioni, dichiarazioni, richieste,  

 

 

 

 

 

 

 

 

ricorsi immediati al Giudice di Pace; 

50 

230 

60 

345 

60 

255 

75 

345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Liste dei testi, dei consulenti e degli imputati di  

 

 

 

 

 

 

 

 

reato connesso o collegato; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Citazioni e notifiche; 

20 

50 

25 

75 

25 

55 

30 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Impugnazioni; 

* 

* 

90 

450 

120 

600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 Memorie; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

300 

90 

450 

70 

335 

90 

450 

7.7 Pareri che esauriscano l'attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

ricorsi immediati al Giudice di Pace; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTE 

 

 

 

D'APPELLO E 

CORTE D'ASSISE 

MAGISTRATURE 

 

TRIBUNALE DI 

E D'ASSISE 

SUPERIORI 

 

SORVEGLIANZA 

D'APPELLO 

 

 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Indennità 

20 

32 

35 

52 

40 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di accesso al carcere o ad uffici, o ai luoghi 

 

inerenti i fatti, di attesa; per ogni ora o frazione di 

 

ora, con un massimo di dieci ore giornaliere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Partecipazione e assistenza 

45 

75 

70 

120 

90 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad atti o attività, compiuti durante le indagini 

 

preliminari dalla polizia giudiziaria, dal pubblico 

 

ministero o dal giudice, per i quali sia prevista o 

 

richiesta la presenza del difensore; alle attività di 

 

ricerca o di formazione della prova. Per ogni 

 

partecipazione o assistenza, per ogni ora o frazione  

 

di ora 

 

 

 

 

 

6) Udienze (per ognuna) 

 

 

 

6.1 Per la partecipazione in camera di consiglio o  

 

 

 

 

 

 

dibattimentale 

65 

110 

100 

180 

125 

225 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Per l'esercizio di attività difensive in ordine a: 

 

 

 

 

 

 

richieste preliminari; richiesta di prova; esami, 

 

 

 

 

 

 

contro esami e riesami, acquisizioni, confronti, 

125 

465 

200 

750 

250 

935 

ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, 

 

 

 

 

 

 

acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni 

 

 

 

 

 

 

delle altre parti ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Per la discussione orale 

190 

560 

300 

900 

375 

1.125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Redazione di scritti difensivi (per ognuno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Esposti, denunce, querele; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Istanze, opposizioni, dichiarazioni, richieste,  

 

 

 

 

 

 

ricorsi immediati al Giudice di Pace; 

95 

430 

150 

690 

190 

860 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Liste dei testi, dei consulenti e degli imputati di  

 

 

 

 

 

 

reato connesso o collegato; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Citazioni e notifiche; 

40 

90 

60 

150 

75 

185 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Impugnazioni; 

150 

750 

240 

1.200 

300 

1.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 Memorie; 

 

 

 

 

 

 

 

115 

560 

180 

900 

225 

1.125 

7.7 Pareri che esauriscano l'attività 

 

 

 

 

 

 

ricorsi immediati al Giudice di Pace; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO III

TARIFFA DEGLI ONORARI E DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE (CIVILE E PENALE, TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA)

 

Art. 1 Criteri generali.

1. Per l'assistenza e la consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella. I compensi per le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 di detta tabella possono essere tra loro cumulati. I compensi per le prestazioni di assistenza previsti al punto 2 non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 e 6 della tabella medesima.

2. Nella determinazione degli onorari fra il minimo ed il massimo stabiliti, si deve tenere conto del valore e della natura della pratica, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente e dell'eventuale urgenza della prestazione.

3. Nelle pratiche di particolari importanza, complessità e difficoltà, il massimo dell'onorario può essere aumentato fino al doppio. Per quelle di straordinaria importanza fino al quadruplo, previo parere del Consiglio dell'Ordine.

4. In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla metà.

 

Art. 2 Prestazioni stragiudiziali e giudiziali. Limiti e criteri.

1. I rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato nella pratica la sua opera in giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.

2. Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.

 

Art. 3 Pluralità di difensori e società professionali.

1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.

2. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

 

Art. 4 Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio.

Gli onorari e i diritti sono ridotti alla metà per chi è praticante avvocato autorizzato al patrocinio.

 

Art. 5 Criteri per la determinazione del valore della pratica.

1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile.

2. Per le pratiche di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da € 25.900,01 a € 51.700,00, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da € 51.700,01 a € 103.300,00; se però il valore effettivo risulta manifestamente diverso da quello presunto dal codice di rito, vengono applicati, tenuti presenti i criteri di cui all'art. 1, comma 2, gli onorari minimi e massimi previsti negli scaglioni successivi, fino a quelli dovuti per le pratiche del valore di € 516.500,00.

3. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del cliente debitore.

4. Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

5. Per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l'interesse sostanziale del cliente.

6. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

7. L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale si applica sia per gli arbitrati rituali che per quelli irrituali.

 

Art. 6 Incarico non portato a termine.

1. Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo, saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.

 

Art. 7 Prestazioni con compenso a percentuale.

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, viene stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.

Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avrà riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.

 

Art. 8 Indennità di trasferta.

1. All'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale, sono dovute le spese di viaggio e di soggiorno - pernottamento in albergo 4 stelle e vitto - rimborsate nel loro ammontare documentato, con una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie; in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è dovuta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante a litro, oltre alle spese documentate per pedaggio autostradale e parcheggio. Sono in ogni caso dovuti gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un'indennità dì trasferta da un minimo di € 10 a un massimo di € 30 per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di otto ore giornaliere.

 

Art. 9 Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti.

1. Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su conforme parere del competente Consiglio dell'ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal terzo comma dell'art. 1, ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione effettuata; all'infuori di questa ipotesi, l'onorario minimo non è derogabile.

 

Art. 10 Applicazione analogica.

1. Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.

 

Art. 11 Pratiche di valore superiore a € 5.164.600,00.

1. Per le pratiche di valore superiore a € 5.164.600,00 gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della pratica per i coefficienti precisati nella tabella. Gli onorari non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della pratica.

 

Art. 12 Rimborso spese generali.

1 All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio spettano per ogni pratica un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari.

 

Tabella D - STRAGIUDIZIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a € 600,00 

da € 1.600,01 

da € 1.600,01 

da € 5.200,01 

Valore della pratica 

 

a € 1.600,00 

a € 5.200,00 

a € 25.900,00 

 

 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Prestazioni di consulenza 

 

A) Consultazioni orali che esauriscono 

 

 

la pratica e pareri, anche telefonici o 

 

 

telematici, che non importino 

minimo € 15 

massimo € 150 

informativa e studio particolare 

 

 

 

 

 

B) Pareri che importino informativa e 

 

studio particolare: 

 

 

 

a) pareri orali 

20 

75 

50 

120 

65 

165 

90 

295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) pareri scritti 

20 

135 

50 

240 

125 

360 

185 

755 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Prestazioni di assistenza 

 

 

 

a) posizione ad archivio, oltre al 

 

rimborso delle spese 

diritto fisso € 13 

 

 

b) Per ogni lettera, telegramma e 

 

comunicazione telefonica o telematica, 

secondo il contenuto e il valore da € a € 15 

oltre al rimborso delle spese 

 

 

 

c) esame e studio della pratica 

25 

130 

70 

220 

140 

330 

180 

690 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Conferenze di trattazione (per ogni 

 

 

ora e frazione di ora) 

 

 

 

 

 

* in studio, anche telefoniche o 

minimo € 35 

massimo € 60 

telematiche 

 

 

 

 

 

* in studio collegialmente, con altri 

minimo € 65 

massimo € 125 

professionisti o fuori di studio 

 

 

 

 

 

e) Redazione dl diffide, ricorsi,  

 

 

 

 

 

 

 

 

memorie, esposti, relazioni, denunce 

10 

50 

25 

90 

50 

135 

70 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Redazione di contratti, statuti, 

 

regolamenti, testamenti, o per 

 

l'assistenza alla relativa stipulazione e 

dal 3% al 6% fino a € 5,200.00 

redazione, sono dovuti sul valore della 

dall'1,75% al 5,25% sul maggior valore fino a € 25.900,00 

pratica, determinato secondo i criteri 

dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fina a € 51.700,00 

di cui all'art. 5 delle norme generali 

dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a € 258.300,00 

 

dall'11% al 3% sul maggior valore fino a € 516.500,00 

 

dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a € 1.033.000,00 

 

dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a € 2.582.300,00 

 

dallo 0,25% all'l% sul maggior valore oltre € 2.582.300,00 

 

 

 

L'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza 

 

alla stipula ed alla redazione. Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza 

 

alla loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50%. 

 

 

 

da € 25.900,01 

da € 51.700,01 

da € 103.300,01 

da € 2.58.300,01 

Valore della pratica 

a € 51.700,00 

a € 103.300,00 

a € 258.300,00 

a € 516.500,00 

 

 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Prestazioni di consulenza 

 

A) Consultazioni orali che esauriscono 

 

 

la pratica e pareri, anche telefonici o 

 

 

telematici, che non importino 

minimo € 15 

massimo € 150 

informativa e studio particolare 

 

 

 

 

 

B) Pareri che importino informativa e 

 

studio particolare: 

 

 

 

a) pareri orali 

150 

420 

190 

525 

265 

635 

320 

845 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) pareri scritti 

385 

1.220 

480 

1.525 

765 

1.830 

920 

2.440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Prestazioni di assistenza 

 

 

 

a) posizione ad archivio, oltre al 

 

rimborso delle spese 

diritto fisso € 13 

 

 

b) Per ogni lettera, telegramma e 

 

comunicazione telefonica o telematica, 

secondo il contenuto e il valore da € a € 15 

oltre al rimborso delle spese 

 

 

 

c) esame e studio della pratica 

530 

1.125 

665 

1.405 

705 

1.685 

845 

2.250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Conferenze di trattazione (per ogni 

 

 

ora e frazione di ora) 

 

 

 

 

 

* in studio, anche telefoniche o 

minimo € 35 

massimo € 60 

telematiche 

 

 

 

 

 

* in studio collegialmente, con altri 

minimo € 65 

massimo € 125 

professionisti o fuori di studio 

 

 

 

 

 

e) Redazione dl diffide, ricorsi,  

 

 

 

 

 

 

 

 

memorie, esposti, relazioni, denunce 

155 

455 

195 

565 

285 

680 

645 

910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Redazione di contratti, statuti, 

 

regolamenti, testamenti, o per 

 

l'assistenza alla relativa stipulazione e 

dal 3% al 6% fino a € 5,200.00 

redazione, sono dovuti sul valore della 

dall'1,75% al 5,25% sul maggior valore fino a € 25.900,00 

pratica, determinato secondo i criteri 

dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fina a € 51.700,00 

di cui all'art. 5 delle norme generali 

dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a € 258.300,00 

 

dall'11% al 3% sul maggior valore fino a € 516.500,00 

 

dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a € 1.033.000,00 

 

dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a € 2.582.300,00 

 

dallo 0,25% all'l% sul maggior valore oltre € 2.582.300,00 

 

 

 

L'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza 

 

alla stipula ed alla redazione. Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza 

 

alla loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50%. 

 

 

 

da € 516.500,01 

da € 1.549.400,01 

da € 2.582.300,01 

oltre € 5.164.600,00 

Valore della pratica 

a € 1.549.400,00 

a € 2.582.300,00 

a € 5.164.600,00 

 

 

 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

minimo 

massimo 

coeff. 

coeff. 

 

 

 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Prestazioni di consulenza 

 

A) Consultazioni orali che esauriscono 

 

la pratica e pareri, anche telefonici o 

 

telematici, che non importino 

minimo € 15 

massimo € 150 

informativa e studio particolare 

 

 

 

B) Pareri che importino informativa e 

 

studio particolare: 

 

 

 

a) pareri orali 

425 

950 

480 

1.055 

530 

1.660 

0,000103 

0.000225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) pareri scritti 

385 

1.220 

480 

1.525 

765 

1.830 

0,000296 

0,000650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Prestazioni di assistenza 

 

 

 

 

 

a) posizione ad archivio, oltre al 

diritto fisso € 13 

rimborso delle spese 

 

 

 

b) Per ogni lettera, telegramma e 

 

comunicazione telefonica o telematica, 

secondo il contenuto e il valore da € a € 15 

oltre al rimborso delle spese 

 

 

 

c) esame e studio della pratica 

1.130 

2.530 

1.270 

2.810 

1.410 

3.090 

0,000273 

0,000598 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Conferenze di trattazione (per ogni 

 

ora e frazione di ora) 

 

 

 

* in studio, anche telefoniche o 

minimo € 35 

massimo € 60 

telematiche 

 

 

 

 

 

* in studio collegialmente, con altri 

minimo € 65 

massimo € 125 

 

 

 

 

 

 

e) Redazione dl diffide, ricorsi,  

 

 

 

 

 

 

 

 

memorie, esposti, relazioni, denunce 

460 

1.020 

515 

1.135 

570 

1.250 

0,000110 

0,000242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Redazione di contratti, statuti, 

 

regolamenti, testamenti, o per 

 

l'assistenza alla relativa stipulazione e 

 

redazione, sono dovuti sul valore della 

dal 3% al 6% fino a € 5,200.00 

pratica, determinato secondo i criteri 

dall'1,75% al 5,25% sul maggior valore fino a € 25.900,00 

di cui all'art. 5 delle norme generali 

dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fina a € 51.700,00 

 

dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a € 258.300,00 

 

dall'11% al 3% sul maggior valore fino a € 516.500,00 

 

dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a € 1.033.000,00 

 

dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a € 2.582.300,00 

 

dallo 0,25% all'l% sul maggior valore oltre € 2.582.300,00 

 

 

 

L'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza 

 

alla stipula ed alla redazione. Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza 

 

alla loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50%. 

 

valore 

Valore della pratica 

indeterminabile 

 

 

 

minimo 

massimo 

 

 

 

1- Prestazioni di consulenza 

 

A) Consultazioni orali che esauriscono 

 

 

la pratica e pareri, anche telefonici o 

 

 

telematici, che non importino 

minimo € 15 

massimo € 150 

informativa e studio particolare 

 

 

 

 

 

B) Pareri che importino informativa e 

 

 

studio particolare: 

 

 

 

 

 

a) pareri orali 

150 

525 

 

 

 

b) pareri scritti 

385 

1.525 

 

 

 

2 - Prestazioni di assistenza 

 

 

 

a) posizione ad archivio, oltre al 

diritto fisso € 13 

rimborso delle spese 

 

 

 

b) Per ogni lettera, telegramma e 

 

comunicazione telefonica o telematica, 

secondo il contenuto e il valore da  

oltre al rimborso delle spese 

€ a € 15 

 

 

c) esame e studio della pratica 

530 

1.405 

 

 

 

d) Conferenze di trattazione (per ogni 

 

ora e frazione di ora) 

 

 

 

* in studio, anche telefoniche o 

minimo € 35 

massimo € 60 

telematiche 

 

 

 

 

 

* in studio collegialmente, con altri 

minimo € 65 

massimo € 125 

 

 

 

e) Redazione dl diffide, ricorsi,  

 

 

memorie, esposti, relazioni, denunce 

155 

565 

 

 

 

 

 

f) Redazione di contratti, statuti, 

 

regolamenti, testamenti, o per 

 

l'assistenza alla relativa stipulazione e 

 

redazione, sono dovuti sul valore della 

dal 3% al 6% fino a € 5,200.00 

pratica, determinato secondo i criteri 

dall'1,75% al 5,25% sul maggior 

di cui all'art. 5 delle norme generali 

valore fino a € 25.900,00 

 

dall'1,50% al 4,50% sul maggior 

 

valore fina a € 51.700,00 

 

dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a € 258.300,00 

 

dall'11% al 3% sul maggior valore fino a € 516.500,00 

 

dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a € 1.033.000,00 

 

dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a € 2.582.300,00 

 

dallo 0,25% all'l% sul maggior valore oltre € 2.582.300,00 

 

 

 

L'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza 

 

alla stipula ed alla redazione. Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza 

 

alla loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50%. 

3 - Assistenza ad assemblee, 

 

 

adunanze, consigli, comitati, 

minimo € 40 

massimo € 770 

ecc., per ogni assistenza 

 

 

 

 

 

4 - Assistenza in procedure 

 

 

concorsuali giudiziali e 

 

 

stragiudiziali, in pratiche di 

minimo 0,50% del valore 

massimo 5% del valore (con un minimo di € 65) 

successioni, divisioni, 

 

 

liquidazioni, tributarie,  

 

 

quando esigano continuativa 

 

 

attività di consulenza 

 

 

 

 

 

5 - Assistenza in procedure 

 

arbitrali irrituali 

Gli stessi diritti ed onorari che sarebbero dovuti nel procedimento arbitrale rituale (vedi art. 10 tariffe civile) 

 

 

6 - Per le prestazioni di 

 

gestione amministrativa, in 

 

adempimento di incarichi 

dal 3% al 5% fino a € 5.200,00 con un minimo di € 155 

giudiziari, l'onorario deve 

 

essere calcolato secondo l'art.  

dall'1,50% al 2% sul maggior valore fino a € 25.900,00 

7 delle norme generali sulla 

 

base delle entrate lorde 

dallo 0,50% al 1% sul maggior valore oltre € 25.900.00 

 

 

7 - Ispezioni, visure, ricerca e 

 

richiesta documenti 

I diritti e gli onorari della tariffa giudiziaria civile 

 

 

8 - Arbitro unico 

 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

 

fino a € 25.900,00 

650 

1.935 

 

 

 

 

All'avvocato quale arbitro  

 

 

 

unico è dovuto oltre al 

sul maggior valore 

 

 

rimborso delle spese 

 

 

 

documentate il seguente 

da € 25.900,01 a € 51.700,00 

1.615 

3.225 

onorario: 

 

 

 

 

da € 51.700,01 a € 103.300.00 

2.585 

5.160 

 

 

 

 

 

da € 103.300,01 a € 258.300,00 

5.165 

10.325 

 

 

 

 

 

da € 258.300,01 a € 516.500,00 

9.685 

25.820 

 

 

 

 

 

da € 516.500,01 a € 2.582.300,00 

16.140 

45.185 

 

 

 

 

 

 

16.140 

45.185 

 

 

 

 

 

Oltre all'1% della 

 

da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00 

differenza tra il valore 

 

 

della controversia e 

 

 

€ 2.582.300,00 

 

 

 

 

 

L'onorario minimo e 

 

 

massimo dovuto per lo 

 

 

scaglione precedente, 

 

Oltre 25.822.900.00 

oltre allo 0,50% della 

 

 

differenza tra il valore 

 

 

della controversia e € 

 

 

25.822 900,00 

 

 

 

 

Valore indeterminabile 

3230 

25.820 

 

 

 

 

9 - Collegio arbitrale 

 

 

 

 

 

minimo 

massimo 

 

 

 

 

Al collegio arbitrale composto  

fino a € 25.900,00 

1.940 

5.160 

da avvocati, oltre al rimborso  

 

 

 

delle spese documentate è  

 

 

 

dovuto il seguente onorario: 

sul maggior valore 

 

 

 

 

 

 

 

da € 25.900,01 a € 51.700,00 

3.875 

7.745 

 

 

 

 

 

da € 51.700,01 a € 103.300.00 

6.460 

14.200 

 

 

 

 

 

da € 103.300,01 a € 258.300,00 

12.915 

25.820 

 

 

 

 

Al Presidente del collegio  

da € 258.300,01 a € 516.500,00 

22.595 

58.100 

arbitrale spetta il 40% del  

 

 

 

compenso, agli altri 

da € 516.500,01 a € 2.582.300,00 

41.965 

116.200 

componenti il 30% ciascuno. 

 

 

 

 

 

41.965 

116.200 

 

 

 

 

 

Oltre all'1% della 

 

da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00 

differenza tra il valore 

 

 

della controversia e 

 

 

€ 2.582.300,00 

 

 

 

 

 

L'onorario minimo e 

 

 

massimo dovuto per lo 

 

 

scaglione precedente, 

 

Oltre 25.822.900.00 

oltre allo 0,50% della 

 

 

differenza tra il valore 

 

 

della controversia e € 

 

 

25.822 900,00 

 

 

 

 

Valore indeterminabile 

1.295 

10.325 

 

 

 

 

 

10 - Onorario a tempo 

 

Per le prestazioni di cui al n. 2 della presente tabella e ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 c.c le parti possono convenire un compenso sostitutivo di quello previsto nella tariffa medesima, commisurato alla durata della prestazione e delle attività accessorie, e comunque non inferiore a € 65 all'ora. Qualora tra la prestazione resa e il compenso orario convenuto appaia, per le particolari circostanze del caso, l'urgenza, il valore e la natura della pratica, l'importanza della prestazione, una manifesta sproporzione, il compenso convenuto può essere congruamente aumentato previo parere del Consiglio dell'ordine.

 

 

RELAZIONE

 

In ossequio al combinato disposto dell'art. 57 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, dell'art. 1 legge 3 agosto 1949, n. 536 e dell'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, il Consiglio nazionale forense ha sottoposto all'attenzione del Ministro della giustizia i nuovi criteri di riferimento per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità dovuti agli avvocati per l'esercizio della attività professionale, approvati con delibera adottata nella seduta plenaria del 20 settembre 2002.

Ai sensi delle suddette disposizioni, le tariffe forensi dovrebbero essere aggiornate ogni due anni. Il termine predetto ha natura ordinatoria, ed essendo trascorsi dieci anni dall'ultimo aggiornamento attuato con decreto ministeriale 5 ottobre 1994, appare opportuno provvedere al periodico aggiornamento delle tariffe.

Com'è noto, nel decennio trascorso si sono succedute rapide trasformazioni nel Paese e nell'amministrazione della giustizia. La professione di avvocato si è adattata ai mutamenti normativi comportanti modifiche di taluni riti sia civili che penali, alla complicazione del sistema normativo in relazione ai processi di internazionalizzazione dei traffici, all'integrazione del nostro ordinamento giuridico con l'ordinamento comunitario. Tale processo innovativo ha comportato per la professione forense la necessità di una formazione e di un aggiornamento costanti, la necessità di una costosa opera di progressiva informatizzazione degli studi professionali e degli altri strumenti per l'esercizio quotidiano dell'attività, l'adeguamento delle prassi e dei parametri di riferimento deontologici.

È peraltro necessario che i cittadini ricevano dagli avvocati un'opera di assistenza e di tutela adeguata e pronta che, pur nella inevitabile varietà delle esperienze e delle qualità personali, offra alla collettività standard comuni al di sotto dei quali la protezione del fondamentale diritto di difesa, propria delle democrazie pluraliste contemporanee, si risolverebbe nell'accentuazione delle discriminazioni piuttosto che nell'aumento delle opportunità per tutti i cittadini.

In questo quadro, il mantenimento di un sistema di onorari professionali minimi inderogabili appare, ove correttamente inteso, non come un'indebita protezione di operatori professionali ai margini del mercato, ma come la garanzia pubblica che evita alla collettività gli effetti più dannosi del dispiegamento, senza alcun limite delle dinamiche della concorrenza commerciale. Ad avvalorare tale predicato, la recente sentenza Corte di giustizia delle Comunità europee 19 febbraio 2002, in causa C35-99, ha posto fine ad un annoso dibattito circa la compatibilità del sistema tariffario con l'art. 81 del Trattato CE, chiarendo come la deliberazione da parte del Ministro per la giustizia, conseguente alla proposta del Consiglio nazionale, salvaguardi la valenza pubblicistica del relativo procedimento, in funzione della protezione degli interessi generali della collettività, e non già degli interessi specifici della categoria professionale.

La decisione dell'organo di giustizia comunitario ben si integra con il quadro di riferimento dell'ordinamento italiano vigente, dove la tradizionale collocazione pubblicistica delle organizzazioni di autogoverno degli avvocati, i Consigli degli ordini forensi, si è arricchita negli ultimi anni di numerose ulteriori funzioni di natura squisitamente pubblica, in ossequio al principio di sussidiarietà, quali quelle connesse al gratuito patrocinio e alla difesa d'ufficio.

L'inadeguatezza delle tariffe vigenti non si limita ai valori monetari riferiti al 1994 e pertanto non adeguati all'incremento del costo della vita, ma concerne anche l'impianto sistematico delle stesse. Invero, da un lato quelle civili non considerano le variazioni intervenute nella geografia giurisdizionale, dall'altro, quelle penali, ove ad esempio non è prevista espressamente neppure una voce relativa alla partecipazione alle udienze, rende, a volte, difficoltosa la redazione delle parcelle. Altre importanti innovazioni degli ultimi anni, come l'istituzione delle società tra avvocati, disciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 in attuazione della direttiva 98/5/CE, nonché l'equiparazione del domicilio professionale alla residenza ai fini dell'iscrizione nell'albo, richiedono di essere recepite nella tariffa.

La citata inadeguatezza si è aggravata a partire dal 1 ° gennaio del 2002 in ragione della introduzione dell'euro e della perdita di valore legale della lira. Il Consiglio nazionale forense ha dovuto allora compiere un'attività di adeguamento interpretativo conseguente all'inutilizzabilità di uno strumento tariffario concepito e strutturato per una moneta diversa. Le regole legali di conversione sono state applicate sulla base di approfonditi studi e del parere del Comitato Euro presso il Ministero delle Finanze. Questo ha scongiurato il rischio di grande incertezza e di confusione ingenerato tra gli operatori dalla non corretta applicazione dei metodi di conversione. Pur tuttavia molte difficoltà non potevano essere superate. Non si è potuto che prendere atto, ad esempio, della inapplicabilità di regole e criteri di cui alla tariffa vigente in lire, prima fra tutte la regola dell'arrotondamento dei valori monetari alle 5.000 lire. Ne è risultata una tariffa costituita da valori monetari espressi fino al centesimo di Euro, evidentemente ben più complessa da maneggiare. In occasione dell'aggiornamento delle tariffe. è stato necessario rivedere le stesse anche in relazione a tale profilo.

La revisione delle tariffe rappresenta peraltro l'occasione per correggere e migliorare le insufficienze e le difficoltà interpretative derivanti dall'applicazione delle tariffe del 1994 e che, talvolta, ha cagionato oscillazioni notevoli in sede di applicazione giurisprudenziale. Di qui l'attenzione e l'interesse del Consiglio nazionale forense, che ha condotto in merito una lunga attività preparatoria e di studio, lungo i primi sette mesi del 2002, per il tramite della propria Commissione tariffe, avvalendosi anche di consulenti esterni qualificati nel calcolo matematico e nella ragioneria.

La Tariffa si fonda sui seguenti criteri generali.

La Tariffa è informata ad un generale principio di ragionevolezza che ha consigliato di partire dall'impianto delle tariffe vigenti, per procedere a revisioni e miglioramenti che muovono nella direzione dell'adozione di uno strumento più agile ed intellegibile e che, soprattutto, non dia luogo a divergenze interpretative.

Il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585 prevedeva articolati che recavano regole generali e criteri relativi agli onorari per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria, per l'attività giudiziale penale, e per l'attività professionale stragiudiziale; recava inoltre due tabelle, una relativa agli onorari giudiziali civili, amministrativi e tributari (tabella a), una relativa ai diritti fissi (tabella b); le altre due tabelle che componevano il sistema constavano della tabella penale, dove non vi era differenza tra onorari (dovuti in misura oscillante tra un minimo e un massimo) e diritti (dovuti in misura fissa), e della tabella stragiudiziale, articolata invece secondo minimi e massimi. Rispetto a tale impianto, ferma restando la previsione di articolati normativi che constano dell'adeguamento di quelli esistenti, le novellate Tariffe subiscono una innovazione di non poco momento. Mentre quelle previgenti indicavano i minimi e i massimi dei vari onorari per un unico scaglione di valore della causa, e prevedevano criteri di sviluppo la cui applicazione consentiva di ricavare gli importi propri degli altri scaglioni, le nuove tariffe recano viceversa gli onorari minimi e massimi già sviluppati per tutti gli scaglioni, salvo ovviamente un unico criterio di chiusura che consenta di calcolare gli onorari per cause dal valore superiore all'ultimo scaglione sviluppato.

L'innovazione consente di superare le difficoltà relative a talune formule presenti nel decreto ministeriale del 1994 per diversi coefficienti di applicazione, la cui divergente applicazione poteva portare (e ha effettivamente portato, basti verificare le molte pubblicazioni in commercio) all'individuazione di onorari diversi a seconda dell'interpretazione accolta (a mero titolo di esempio, si indica la questione relativa all'interpretazione da rendere a proposito dell'espressione «ultima colonna», di cui alle «Norme comuni ai numeri 1B/a, 1B/b, 2/c, 2/e, (decreto ministeriale citato., in GU citazione punto 16-17) ed in particolare se per «ultima colonna» doveva intendersi: quella relativa alle pratiche di valore da L. 50 milioni a L. 100 milioni, cioè l'ultima prevista espressamente in cifre dal provvedimento normativo, al punto 2.c; oppure la colonna immediatamente precedente, ottenuta dallo sviluppo dei criteri).

L'approvazione di tabelle con onorari già sviluppati, piuttosto che con onorari indicati solo per scaglioni base, che rinviano a certi criteri per l'individuazione degli onorari degli altri scaglioni, rappresenta la semplificazione più profonda dell'intera tariffa.

È stato inoltre operato un adeguamento delle voci tariffarie sulla base dell'indice ISTAT relativo alla perdita del potere d'acquisto della moneta dal 1994 ad oggi pari al 25%.

È stato altresì ritenuto opportuno adeguare anche quanto previsto in relazione al rimborso forfetario delle spese generali (art. 14 tariffa civile; art. 8 tariffa penale; art. 12 tariffa stragiudiziale), ed aumentarlo dal dieci al dodici virgola cinque per cento.

L'iniziale proposta del Consiglio Nazionale Forense di innalzamento delle spese generali dal 10% al 15% è stata oggetto di osservazione critica sia in sede di parere interlocutorio della sezione atti normativi del Consiglio di Stato sia in sede di riscontro da parte di questa amministrazione, che ha ritenuto di contenere l'aumento nella misura del 25%, fissandolo quindi al 12,5%.

Secondo il parere del Consiglio di Stato, però, nemmeno tale, più contenuto, incremento, troverebbe adeguata giustificazione e si risolverebbe pertanto in un ulteriore appesantimento, che si aggiungerebbe alla lievitazione dei livelli tariffari per effetto dell'inflazione, determinata, come più volte detto, nella misura del 25%.

In particolare si legge nel parere che «non emergono specifici approfondimenti in merito a cause ben individuate che abbiano portato le spese di gestione degli studi professionali, comprese le spese del personale e per impianti tecnologici, ad aumenti stabili e duraturi (e non compensati da eventuali risparmi indotti dalle nuove tecnologie)».

Ciò posto, si osserva, innanzi tutto e in via generale, che nessuna obiezione di principio viene mossa alla astratta previsione di una voce, denominata «spese generali», che autonomamente si calcoli - con ciò aggiungendosi - alle singole voci della tariffa, aumentati di una percentuale calibrata dell'inflazione maturata in un determinato periodo.

Ciò premesso, si osserva che le rilevazioni dell'ISTAT testimoniano aumenti dei costi medi degli affitti degli immobili pari al 25% (c.d. «affitti reali»: periodo dicembre 1996 - ottobre 2003) e al 25,5% (c.d. «affitti abitazioni»: periodo dicembre 1993 - dicembre, 1996), per un totale che supera il 50%.

A ciò si aggiungano le spese condominiali che, notoriamente, hanno fatto registrare, nel decennio che è seguito all'entrata in vigore delle vigenti tariffe, un aumento di non lieve entità. Al riguardo va tenuto presente che i predetti oneri e spese non sono valutati nella determinazione, da parte dell'ISTAT, dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività.

Al riguardo, ha influito l'introduzione dell'IRAP, non esistente al momento dell'entrata in vigore della tariffa del 1994.

Alla luce delle considerazioni che precedono, un aumento del 25%, anche delle spese generali, risulta ragionevole.

Nella riformulazione delle Tariffe si è tenuto anche conto del superamento della distinzione tra avvocati e procuratori.

Sono state previste regole relative alle tariffe applicabili alle prestazioni rese da società tra avvocati, Secondo quanto previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 secondo cui « I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società. 2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente».

L'arrotondamento dei valori espressi è stato fissato alla cinquina di Euro per gli onorari e all'unità di Euro per i diritti.

Al fine di diminuire la «forbice» tra minimi e massimi, inoltre, «l'arrotondamento» degli onorari minimi è stato calcolato sempre per eccesso (es.: 10,34 diviene 15; 97.99 diviene 100), quello dei massimi sempre per difetto (es. 34,67 diviene 30; 89, 01 diviene 85).

I diritti sono invece arrotondati con metodo algebrico neutro (fino a 0,49 resta l'unità precedente; dallo 0,50 in poi scatta l'unità di Euro successiva (Es.: 10,2 diventa 10; 11,5 diventa 12).

Le voci numeri 1, e 4 della tabella penale, formalmente relative ad onorari, ma sostanzialmente riconducibili a diritti, sono arrotondate con i medesimi criteri dei diritti (si ricordi che la tabella penale non prevede la distinzione tra diritti e onorari, impianto questo che si è voluto mantenere).

Non vi saranno dunque, per onorari e diritti, valori espressi in decimi o centesimi di Euro.

Al riguardo, il Consiglio di Stato pur esprimendo una generale condivisione dell'impostazione metodologica seguita, ha formulato alcune osservazioni relative a taluni pretesi effetti distorsivi. Si osserva - nel parere - che i criteri di arrotondamento fissati nelle vigenti tariffe erano stabiliti per eccesso prendendo a riferimento unità di £. 5.000 quanto agli onorari e unità di £. 1.000 quanto ai diritti.

Considerato che le vecchie £. 5.000 equivalgono ad Euro 2,58 e le vecchie £. 1.000 equivalgono ad Euro 0,52, il proposto arrotondamento a 5 e ad 1 Euro comporterebbe - a parere del Consiglio di Stato - un notevole scostamento dal criterio di conversione, con un incremento, rispetto al criterio precedente, di quasi il 100%. Proponeva pertanto il Consiglio di Stato di operare un arrotondamento unico per onorari e diritti all'unità di Euro ovvero ad arrotondamenti differenziati di 2 - 3 Euro (rispettivamente in difetto ed in eccesso) per gli onorari e 0,50 Euro in difetto o in eccesso per i diritti.

Questa Amministrazione non ha condiviso sul punto le argomentazioni del Consiglio di Stato. Va innanzi tutto rilevato che criterio di arrotondamento di cui al decreto ministeriale del 1994 era previsto solo in eccesso. Il presente regolamento prevede, invece, un arrotondamento in eccesso per i minimi, mentre per i massimi, prevede un arrotondamento in difetto. Da ciò deriva in termini assoluti che, rispetto alla previgente tariffa, gli arrotondamenti rispetto ai massimi, proprio perché in difetto, non comportano il paventato incremento del 100%.

Inoltre, nell'economia generale della tariffa, l'alternarsi di arrotondamenti per eccesso e per difetto, secondo la medesima unità di misura, si risolve in una sostanziale compensazione, senza però trascurarsi il fatto che l'arrotondamento in difetto si applica su importi più elevati (i massimi) rispetto all'arrotondamento in eccesso che si applica su importi più contenuti (i minimi). Per il che l'effetto dell'arrotondamento finisce per rivelarsi sostanzialmente neutro. Tantopiù che mentre l'arrotondamento in difetto si applica su importi più elevati (quelli massimi), l'arrotondamento in eccesso si applica su importi più contenuti (quelli minimi).

Per ultimo non può non rilevarsi come il ricorso ai centesimi (lo 0,50 riferito ai diritti) contrasta con quella finalità di semplificazione e razionalizzazione, pure condivisa dal Consiglio di Stato.

I criteri descritti fin qui valgono per tutte le parti della Tariffa.

Si indicano di seguito i criteri di riferimento esplicativi che hanno condotto alla redazione delle varie parti della Tariffa.

 

Capitolo I recante la tariffa in materia giudiziale civile, amministrativa e tributaria.

Per ciò che concerne l'articolato normativo, si è innanzitutto proceduto alla precisazione e al miglioramento (sotto il profilo descrittivo) delle intitolazioni dei vari articoli. Inoltre, nell'impianto di cui al decreto ministeriale del 1994, diversi elementi di rilievo per il calcolo delle tariffe erano inseriti in calce alle tabelle, piuttosto che collocati nell'articolato vero e proprio, con conseguente dispersione e difficoltà di lettura complessive.

È stato prevista l'estensione della regola relativa all'aumento percentuale dell'onorario in caso di difesa di più parti, al caso della difesa di una parte contro più parti, quando la prestazioni comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto, come più volte affermato dalla Suprema Corte (tra le altre, cfr. Cass. civ., sez. 11, 2 novembre 1993, n. 10805) (articolo 5, comma 4).

Nella materia amministrativa, particolare attenzione ha comportato la questione della difficoltà di individuare il valore delle controversie amministrative quando esse riguardano l'annullamento di provvedimenti o di atti amministrativi. La questione si pone in termini diversi allorquando oggetto della lite è un atto di natura negoziale ove risulta applicabile, agli effetti della quantificazione della domanda, la disciplina già prevista in tema di obbligazioni dal codice di procedura civile. Conseguentemente, la tariffa prevede l'applicazione del criterio generale di cui al codice di rito ogni volta che sia possibile o, altrimenti, la necessità di tener conto dell'ulteriore criterio dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza (art. 6, comma 3).

Viene altresì precisato che, per le cause sia civili che amministrative «di valore indeterminabile e di particolare importanza in relazione all'oggetto, alle questioni giuridiche trattate, alla rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualunque natura, anche di carattere non patrimoniale», il giudice possa liquidare onorari fino al limite massimo previsto per le cause dal valore fino a Euro 516.500,00 (art. 6, comma 5).

Nelle previgenti tariffe erano previsti criteri diversi per le cause civili e per quelle amministrative. In particolare, per le cause civili di valore indeterminabile e di particolare importanza il criterio di riferimento non era univoco; infatti, il paragrafo VI, alla lettera m, prevedeva che per gli onorari di cui alle voci presenti nei paragrafi 3, 4, 5 (cioè le voci dalla n. 11 alla n. 40) il giudice potesse liquidare onorari tra i minimi e i massimi previsti, rispettivamente, negli scaglioni da 100 a 200 milioni di lire, e da 750 milioni a 1 miliardo di lire; il paragrafo IX, alla lettera q), invece, prevedeva che per gli onorari di cui alle voci presenti nei paragrafi 7, 8 e 10 (richiamato dalla voce n. 56) il giudice potesse liquidare onorari tra i minimi e i massimi previsti, rispettivamente, negli scaglioni da 200 a 500 milioni di lire e da 750 milioni a 1 miliardo di lire. Come si può notare, mentre lo scaglione di riferimento per i massimi resta il medesimo, diverso era lo scaglione richiamato per l'individuazione dei minimi.

La presente tariffa opta ora, invece, per un collegamento ad un unico scaglione di valore superiore, in considerazione della circostanza che spesso le cause di valore indeterminabile muovono, allorquando sono di particolare importanza, interessi tali e comportano attività così onerose per gli avvocati che il previgente riferimento appariva del tutto insufficiente, perché conduceva ad onorari troppo bassi rispetto al rilievo delle vicende dedotte in giudizio.

È stato, inoltre, disposto l'accorpamento dei primi tre scaglioni previsti dal decreto ministeriale del 1994 (fino a lire 250.000. da lire 250.000 a lire 500.000 e da lire 500.000 a lire 1.000.000) in. un unico scaglione fino a Euro 600,00, non sembrando congruo il mantenimento di una suddivisione in scaglioni per importi così minimi. È pertanto ragionevole l'equiparazione del trattamento per tutte la cause dal valore fino a Euro 600,00. A proposito dell'individuazione degli onorari minimi e massimi per il nuovo più ampio scaglione di valore, il minimo del nuovo scaglione è stato calcolato prendendo come base il minimo del vecchio scaglione da L. 0 a 250.000, mentre il massimo è stato calcolato prendendo come base il massimo dello scaglione da L. 500.000 a L. 1.000.000. I due valori sono stati poi rivalutati con l'incremento percentuale ISTAT e arrotondati secondo le regole generali già descritte.

Allo stesso modo e per le stesse ragioni sono stati accorpati i primi due scaglioni di valore dei paragrafi VII e VIII della tabella, relativi alle cause innanzi la Corte di cassazione, le altre magistrature superiori, ed il Tribunale della Comunità europea di prima istanza, nonché alle cause dinanzi alla Corte costituzionale, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, e alla Corte di giustizia della Comunità europea (ora, rispettivamente, paragrafi V e VI). Pertanto, a fronte di due vecchi scaglioni (cause fino a £. 500.000, e cause da £. 500.001 a £. 1.000.000), nella nuova tariffa vi è un unico scaglione per le cause fino a Euro 600. Gli onorari minimi di questo scaglione sono i minimi del precedente scaglione fino a £. 500.000; gli onorari massimi sono quelli massimi dello scaglione da £. 500.001 a £. 1.000.000 (lo stesso criterio di cui al punto precedente). I due valori sono stati poi rivalutati con l'incremento percentuale ISTAT, e arrotondati secondo le regole generali già descritte.

La stessa modifica è stata apportata al paragrafo X (ora, par. VII, procedimenti speciali, procedure esecutive, procedimenti tavolari).

Ulteriore accorpamento è stato operato definendo un nuovo scaglione di valore della causa da Euro 258.300,01 a Euro 516.000,00 (in precedenza erano previsti due scaglioni, da £. 500 milioni a £. 750 milioni, e da £. 750 milioni a 1 miliardo). Gli onorari minimi del nuovo scaglione sono quelli previsti per il precedente scaglione da £. 500 milioni a £. 750 milioni, mentre i massimi sono quelli di cui al precedente scaglione da £. 750 milioni a 1 miliardo.

Una clausola di chiarimento è apposta in calce alla tabella relativa alle cause davanti al giudice di pace (articolo 5, comma 7), e riprende la formulazione del testo previgente, con una significativa aggiunta (qui evidenziata in grassetto): «Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice di pace e nelle cause accessorie o di garanzia, sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia. Nelle cause di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 7, 2° comma, c.p.c., eccedenti il valore di Euro 2600,00 sono ugualmente dovutigli onorari di cui al paragrafo II».

È stata, poi, inserita una nuova voce: «8) Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria». Tale inserimento appare giustificato in ragione del fatto che spesso anche il procedimento di fronte al giudice di pace, in specie nelle materie a lui riservate in sede di competenza funzionale, si dipana lungo diversi momenti processuali che possono richiedere l'effettuazione di numerose memorie difensive. I valori degli onorari minimi e massimi di questa nuova voce sono stati calcolati partendo dai valori previsti per la voce 17 della tabella prevista dal decreto ministeriale del 1994, relativa ad analoghe attività per le cause innanzi al tribunale, e sono stati ridotti prudentemente facendo uso del generale criterio di ragionevolezza che ha presieduto al lavoro di elaborazione della presente Tariffa.

La voce n. 17 è stata ampliata con il riferimento all'interrogatorio libero («17. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio) compreso l'interrogatorio libero»). Analoga nuova voce è stata ripetuta al n. 29, per la cause dinanzi al giudice amministrativo, sempre più spesso segnate dal ricorso a tali metodologie probatorie.

È stata invece soppressa, per un'esigenza di semplificazione, la voce 27 (deduzioni di costituzione); la memoria di costituzione è stata aggiunta alla voce 25 (già voce 24, «redazione del ricorso introduttivo o della memoria di costituzione»). Non vi è infatti ragione, in via di principio, di distinguere, ai fini della determinazione degli onorari, le due attività che rappresentano specularmente il primo importante atto difensivo nel processo amministrativo (non e affatto detto, in altre parole, che la redazione di una memoria di costituzione sia attività più semplice, e dunque da retribuire meno, della redazione di un ricorso). È stata inoltre precisata la voce n. 29 (29 Memorie difensiva per ognuna), in ragione dell'opportunità di prevedere un compenso ogni volta che una importante ed onerosa attività difensiva scritta venga prodotta.

La voce n. 21 (già voce n. 20 della tabella A del decreto ministeriale del 1994) è stata corretta con la seguente precisazione: («Opera prestata per la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale»). In caso contrario si applicherà la tariffa valida per le prestazioni stragiudiziali. Stessa correzione è stata apportata alle voci n. 11 (già voce n: 10 della tabella A del decreto ministeriale del 1994) e 41 (già voce n. 40 della tabella A del decreto ministeriale del 1994).

È stato introdotto un ulteriore scaglione, integralmente sviluppato, dopo l'ultimo scaglione della previgente tabella, nella constatazione che l'evoluzione e lo sviluppo dei traffici porta a ritenere non infrequenti anche cause che si assestano intorno a valori compresi tra i 2,5 e i 5 milioni di Euro. Il calcolo dei minimi e dei massimi per il nuovo scaglione è stato effettuato desumendo dalla precedente tabella i criteri di sviluppo: in particolare, i minimi di detto scaglione sono calcolati riducendo del 50% i massimi del «vecchio» scaglione precedente (da 3 a 5 miliardi di lire) mentre i massimi sono calcolati aumentando gli onorari massimi del «vecchio» scaglione da L 10.000.001 a L. 50.00.9.000 del 1.100%. Questa percentuale di incremento è conforme al criterio generale di ragionevolezza, in piena coerenza con le percentuali di incremento adottate nella tabella di cui al decreto ministeriale del 1994: infatti, fermo restando il criterio adottato per il calcolo dei minimi, nel calcolo degli onorari massimi degli scaglioni precedenti erano state utilizzate le seguenti percentuali di incremento: da 750 ml a 1 mld = 400%; da 1 mld a 3 mld =700%; da 3 a 5 mld =900%.

È stata inoltre introdotta la regola di chiusura che consente di calcolare gli onorari minimi e massimi per le cause di valore superiore ai 5 milioni di Euro.

Il criterio proposto come clausola generale di chiusura della tabella, relativamente al calcolo degli onorari minimi e massimi per cause oltre un certo valore, è quello di moltiplicare il valore della causa per taluni coefficienti, coerentemente con quanto già previsto dal decreto ministeriale del 1994.

L'utilizzo del metodo che consiste nel moltiplicare il valore della causa per determinati coefficienti è motivato dal fatto che ciò consente il pieno rispetto della formula usata dal decreto ministeriale del 1994 ai par. VI (lettera L) e IX (lettera O) della tabella A: «Per le cause di valore superiore a cinque miliardi, gli onorari per le singole «voci previsti nel precedente scaglione (da 3 a 5 miliardi) sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attività effettivamente prestata, ma non possono comunque superare il 3% del valore della controversia».

Si illustra di seguito la dimostrazione. Prendiamo ad esempio una voce, la n. 41 (studio della controversia). Il modo più semplice di intendere il criterio dello sviluppo «rigidamente proporzionale» è il seguente:

posto che per le cause di valore pari a 5 miliardi, il minimo è di £. 4.220.000 e il massimo è di £. 10.550.000, per le cause di valore superiore i minimi e i massimi vanno calcolati in modo appunto rigidamente proporzionale, e ciò comporta che occorre vedere «di quanto» aumenta il valore della causa rispetto alla cifra di 5 miliardi (che è l'ultima per la quale abbiamo minimi e massimi certi), e aumentare nella stessa percentuale i minimi ed i massimi. Perciò, per una causa di 6 miliardi, cioè dal valore del 20% superiore a 5 miliardi, occorre aumentare i minimi e i massimi indicati ( £. 4.220.000, £. 10.550.000) del 20%. Per una causa che vale 7 miliardi, cioè dal valore del 40% superiore a 5 miliardi, occorre aumentare del 40% anche i due onorari indicati.

Questa sequenza si traduce matematicamente come segue (in lire):

Per una causa di 6 miliardi, il minimo è così calcolato:

5.000.000.000: £. 4.220.000 = 6.000.000.000: X

X = £. 4.220.000 * 6.000.000.000/5.000.000.000 X = £ 4.220.000* 1,2= £. 5.064.000

Dunque, come il valore della causa è aumentata del 20% (cioè di 1,2 volte), così anche il minimo è aumentato del 20%, (cioè di 1,2 volte).

Per una causa di 7 miliardi di lire, il minimo è così calcolato: 5.000.000.000: £. 4.220.000 = 7.000.000.000: X

X = 4.220.000 * 7.000.000.000/5.000.000.000

X = 4.220.000* 1,4= £. 5.908.000

Dunque, come il valore della causa è aumentata del 40% (cioè di 1,4 volte), così anche il minimo è aumentato del 40%, (cioè di 1,4 volte).

Come si può vedere, resta sempre costante la prima parte della proporzione 5.000.000.000 4.220.000); è per questo che lo stesso valore può esprimersi attraverso un coefficiente determinato appunto dividendo l'onorario minimo per cinque miliardi, la cifra limite dell'ultimo scaglione previsto dal DM prima di formulare la regola di chiusura.

Con ciò si dimostra come il criterio dello sviluppo «rigidamente proporzionale» conduca all'elaborazione di coefficienti, i quali, moltiplicati per il valore della controversia, portano all'ottenimento dei minimi e massimi.

Nella proposta di nuove tariffe, il Consiglio nazionale forense ha proposto di seguire esattamente lo stesso metodo del precedente DM, ma questa volta con la previsione esplicita dei coefficienti.

Ovviamente cambia «il precedente scaglione» utilizzato per calcolare i coefficienti (non e più quello da £. 3.000.000.001 a 5.000.000.000, ma quello da Euro 2.582.300,01 a Euro 5.164.600,00).

Per le cause di valore indeterminabile, conformemente a quanto disposto nell'articolato (art. 6, comma 5), i minimi sono quelli dello scaglione da Euro 25.900,01 a Euro 51.700,00, mentre i massimi sono quelli dello scaglione da Euro 51.700,01 a Euro103.300,00. Per le cause di valore indeterminabile e di particolare importanza, i massimi possono essere aumentati fino a quelli corrispondenti alle cause di valore fino a Euro 516.500,00, coerentemente con quanto già disposto dal paragrafo VI della previgente tabella «Coefficienti di applicazione». Ovviamente l'aumento dei massimi applicabili andrà giustificato nel concreto in relazione all'oggetto della causa, alle questioni giuridiche trattate, alla rilevanza degli effetti e dei risultati di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, ché possano derivare dalla sentenza.

Il titolo del paragrafo IV (già paragrafo V) relativo alle cause avanti alla Corte d'appello e alla Commissione tributaria regionale e stato modificato appunto con l'aggiunta della Commissione tributaria regionale, distinguendo così i due gradi del giudizio tributario.

Sono state modificate la voce n. 36 della tabella A del decreto ministeriale del 1994 (ora voce n. 37) specularmente a quanto operato per la voce 16 della tabella A del decreto ministeriale del 1994 (ora voce 17).

Per le cause avanti alla Corte di cassazione e alle altre magistrature superiori, ivi comprese quelle avanti al tribunale comunitario di prima istanza e per le cause avanti la Corte costituzionale e avanti alla Corte europea per i diritti dell'uomo, nonché avanti alla Corte di giustizia della Comunità europea, alla fine dei relativi paragrafi in tabella è stata eliminata la frase «Nelle cause di particolare importanza per l'oggetto e le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati». in modo da rendere applicabili le regole generali di cui all'art. 5.

Per i procedimenti speciali, le procedure esecutive e i procedimenti tavolari, si richiama l'attenzione sulle modifiche alle voci nn. 50, 52, 53, 54, 55 della tabella A onorari giudiziali (voci nn. 49, 51, 52, 53, 54 vecchia numerazione della tabella A del decreto ministeriale del 1994), operate nella direzione di un chiaro obiettivo di semplificazione.

A proposito delle trasferte, è stato introdotto un riferimento generale al domicilio professionale, riferimento che appare più coerente con le attuali regole relative alla localizzazione dell'avvocato e all'iscrizione nell'albo, privilegiando il dato fattuale del luogo principale in cui si dispiega l'attività professionale.

Per le cause in materia di rapporti di lavoro, la precedente soglia di valore della causa (£. 150.000) al di sotto della quale gli onorari sono dovuti in misura della metà, è stata elevata a Euro 500. È precisato espressamente che per l'assistenza a procedure conciliative presso l'ufficio del lavoro od uffici analoghi si applica la tariffa stragiudiziale (art. 12).

La revisione delle tariffe è stata poi l'occasione per procedere ad una correzione degli onorari minimi e massimi elaborati secondo i criteri di cui al decreto ministeriale del 1994, relativamente ad alcune evidenti aporie proprie delle voci 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 33, 35, 37, 38 (numerazione della previgente Tariffa); per queste voci, infatti, la tabella prevedeva incongruamente che gli onorari minimi dello scaglione precedente fossero di importo superiore agli onorari minimi dello scaglione immediatamente successivo (di valore maggiore). Più in particolare, per le voci dalla n. 13 in poi, gli onorari minimi dello scaglione fino a L.10.000.000 risultano maggiori dei minimi previsti nello scaglione successivo (da L. 10.000.001 a L. 50.000.000). Il calcolo dei minimi di quest'ultimo scaglione avveniva infatti riducendo del 50% i massimi dello scaglione precedente (fino a L. 10.000.000), ma produceva per le voci indicate questa evidente distorsione.

Per correggere la distorsione, e prevedere, più ragionevolmente, onorari minimi più alti in scaglioni di valore superiore, si è deciso di intervenire, di volta in volta, provvedendo ad aumentare i minimi del secondo scaglione al di sopra di quelli del primo. Per evitare aumenti troppo alti, la differenziazione è stata limitata all'unità minima considerata nelle tabelle degli onorari, e cioè la cinquina di Euro.

Così, ad esempio, la voce 15 della tabella A del decreto ministeriale del 1994 (ora voce 16), prevedeva per le cause di valore fino a £. 10.000.000, minimi di £ 40.000 (Euro 20,66), mentre per le cause di valore da £. 10.000.000 a £. 50.000.000, minimi di £ 32.000 (Euro 16,53) (si fa riferimento ovviamente a valori convertiti anche in Euro, ed in particolare alla pubblicazione speciale del CNF «Le tariffe in euro», suppl. al n. 4 di Attualità forensi, nov.-dic. 2001). Ora, ferma restando l'esigenza di differenziare in aumento i minimi dello scaglione più alto rispetto ai minimi dello scaglione precedente, si è scelto di prendere come riferimento, per il calcolo dell'onorario minimo dello scaglione più alto, il minimo precedente (lire 40.000 = Euro 20,66), di rivalutarlo secondo (indice ISTAT e arrotondarlo secondo i criteri generali, e di aumentarlo fino all'unità superiore utilizzata nella Tariffa relativamente agli onorari, cioè alla cinquina di Euro.

Va tuttavia precisato che nei casi in cui l'applicazione del criterio di arrotondamento alla cinquina di Euro avrebbe comportato un aumento del valore superiore al 30%, si è proceduto a ridurre i relativi importi, sia nei minimi che nei massimi, onde ricondurli ad un valore tendenziale nell'ambito della rivalutazione di cui al 25%.

Si confrontino al riguardo le voci nn. 4, 5, 7, 10, 14, 16, 18, 19, 24, 26, 28 della tabella A.

Per quanto concerne la Tabella B, relativa ai diritti di avvocato, e fermo restando quanto precisato relativamente al criterio generale di arrotondamento dei valori espressi nella tabella dei diritti sopra meglio illustrati con riferimento ai criteri generali utilizzati nella novella della tariffa, si osserva in via generale che tale tabella ha subito interventi meno profondi di quelli relativi alle tabelle degli onorari.

Si è proceduto all'eliminazione di alcune voci (nn. 33, 41, 46 della tabella b del decreto ministeriale 1994) superate da recenti innovazioni normative ed amministrative; si è poi introdotta una voce nuova (la n. 8) che prevede il diritto dovuto in occasione del versamento del contributo unificato, e sono state apportate modifiche alle seguenti voci: alla n. 11 (già n. 10), è stato precisato come il diritto è dovuto per l'esame di ogni scritto difensivo della controparte; alla n. 25 (già n. 24), è stato precisato come il diritto per l'assistenza prestata per la conciliazione sia dovuto quando questa avviene in giudizio; alla n. 33 (già n. 32) è stata usata una formulazione testuale più ampia, in modo da ridurre le occasioni per esigere il diritto; alla n. 40 è stata aggiunta la parola «giudiziale» per precisare di quale nota spese si tratti; alla n. 51 (già n. 52) è stata aggiunta la parola «ogni» per maggiore chiarezza («per l'assistenza all'esecuzione per ogni consegna o rilascio»); alla voce 80 (già n. 83) è stato soppresso il riferimento alle copie realizzate in copisteria.

È stato in via generale applicato l'indice di rivalutazione monetaria ISTAT (25%).,

Ai fini di razionalizzazione e semplificazione è stato ridefinito il contenuto delle voci nn. 57 e 60 della tabella B del decreto ministeriale del 1994 e trasfuso nella voce 55 della nuova tabella B.

È stato operato l'accorpamento dei primi tre scaglioni previsti dal decreto ministeriale del 1994 (fino a L. 250.000, da L. 250.000 a L. 500.000 e da L. 500.000 a L. 1.000.000) in un unico scaglione fino a Euro 600. È sembrato incongruo mantenere una suddivisione in scaglioni per importi così minimi, operando una ragionevole equiparazione del trattamento per tutte la cause dal valore fino a Euro 600.

Sono stati aggiunti, inoltre, due nuovi scaglioni di valore (da Euro 1.549.400, 01 a Euro 2.582.300,00, e da Euro 2.582.300,01 a Euro 5.164.600,00), oltre il quale valore vi è lo scaglione di chiusura, nella constatazione che l'evoluzione e lo sviluppo dei traffici ramo civile. Basta confrontare alcune voci assimilabili - specie quelle relative agli scritti difensivi - per sincerarsene.

Si è precisato poi definitivamente che, ai fini della determinazione dei diritti, le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente Euro 25.900,00 ma non Euro 103.300,00, a seconda dell'entità dell'interesse dedotto in giudizio (art. 6, comma 5).

 

Capitolo II recante la Tariffa Penale.

La revisione della tariffa penale muove dalla constatazione che il sistema di cui al decreto ministeriale del 1994 comporti, per l'avvocato che eserciti la professione nel settore penale, il pagamento di compensi mediamente assai inferiori rispetto ad attività analoghe (quanto a profusione di impegno e di tempo) eseguite dal collega che operi nel ramo civile. Basta confrontare alcune voci assimilabili - specie quelle relative agli scritti difensivi - per sincerarsene.

Peraltro, dopo più di un decennio di applicazione del nuovo processo penale ed in ragione delle numerose novelle introdotte - la più significativa al riguardo è quella relativa alle investigazioni difensive - ma anche per i tempi e le modalità di procedimento e processo (nella tariffa vigente non sussiste distinzione al riguardo) e per la scelta di riti alternativi e per l'uso ormai comune di più moderne attrezzature - nonché per l'importanza sempre maggiore che viene attribuita alla giustizia penale, è apparso necessario modificare sia le norme generali, sia la tabella.

Inoltre, le modifiche normative relative alla competenza impongono l'individuazione di nuove colonne, con graduazione dei compensi in relazione al giudice chiamato a trattare e a decidere: giudice di pace, giudice per le indagini preliminari e giudice per l'udienza preliminare (con riferimento ad «incidenti probatori» e a «giudizi abbreviati», talvolta più importanti dei processi davanti al giudice monocratico o collegiale), tribunale in composizione monocratica e magistrato di sorveglianza, tribunale in composizione collegiale, corte d'appello e tribunale di sorveglianza, corte d'assise d'appello, magistrature superiori.

D'altra parte, anche le voci della tabella dovrebbero variare in considerazione di diverse attività non indicate in quella precedente, specie a proposito di investigazioni difensive, udienze e relative attività, redazione di scritti difensivi.

Con riferimento alla previsione di voci nuove rispetto a quelle già contemplate nella tabella c) del decreto ministeriale del 1994, i nuovi onorari minimi e massimi sono stati elaborati dopo aver prudentemente preso in esame il tipo di attività prestata dal difensore, e facendo uso del generale criterio di ragionevolezza, avuto riguardo anche ai valori degli onorari previsti per altre voci della tariffa.

Al riguardo va chiarito che le voci previste sono ovviamente cumulabili, specie quelle relative ad esame e studio, investigazioni difensive, udienze e scritti difensivi (cfr. nuovo comma 4, art. 1).

Per le udienze, è stato previsto un importo base per la semplice partecipazione (anche un mero rinvio); un'integrazione in caso di attività difensive, indicate in tabella a titolo esemplificativo; una integrazione in caso di discussione orale. Per le impugnazioni (appelli e ricorsi per cassazione) è sembrato ragionevole elevare gli importi, anche per renderli omogenei rispetto a quelli previsti nelle tabelle civili.

Per le attività relative agli «accertamenti tecnici non ripetibili» (art. 360 codice di procedura penale), anche se le stesse si svolgono fuori udienza, è sembrata opportuna, stante la loro rilevanza, l'applicazione della voce 6.2 della tabella.

Per quando riguarda gli importi da inserire nelle colonne, le voci preesistenti sono state rivalutate del 25%, conformemente all'indice ISTAT, e arrotondate per eccesso quanto ai minimi (da mantenere inderogabili) e per difetto quanto ai massimi, evitando i decimali.

In particolare:

- per i giudizi davanti al Giudice di Pace, viene prudentemente proposto il mantenimento degli importi della colonna già del «Pretore», con i detti opportuni arrotondamenti.- per i giudizi davanti al Tribunale Collegiale, è stato apportato un aumento pari al 25%, rispetto agli importi previsti nella tabella vigente per i processi innanzi il tribunale.

Conseguentemente, rispetto a tale colonna base, sulla scorta del decreto ministeriale del 1994:

- per i giudizi davanti al Tribunale Monocratico e al Magistrato di sorveglianza, è stata apportata una diminuzione del 25%, rispetto alla colonna del Tribunale Collegiale;

- per i giudizi davanti alla Corte d'appello e al Tribunale di sorveglianza, è stato apportato un aumento del 25% rispetto alla colonna del Tribunale collegiale;

- per i giudizi davanti alla Corte di Assise e di Assise d'Appello, è stato apportato un aumento del 100%, rispetto alla colonna del Tribunale Collegiale;

- per i giudizi davanti alla Corte di Cassazione, e stato apportato un aumento del 150%, rispetto alla colonna del Tribunale Collegiale;

- per i giudizi davanti al GIP o al GUP, si è preferito prevedere i minimi della colonna del Tribunale Monocratico ed i massimi della colonna del Tribunale Collegiale, consentendo così di mediare volta per volta, secondo la competenza e la rilevanza dell'attività:

Relativamente agli arrotondamenti, eliminando del tutto i decimali, si sono applicati criteri omogenei rispetto alla tariffa civile: per le voci 1 e 4 (nuova numerazione), «corrispondenza e sessioni» e «indennità» (assimilabili ai «diritti» della tariffa civile), vengono proposti arrotondamenti all'unità di Euro; per le voci di cui ai numeri 2, 3, 5,6 e 7 (nuova numerazione), assimilabili agli «onorari» della tariffa civile, vengono proposti arrotondamenti alla cinquina di Euro.

Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni tra valori di colonne successive ci si è discostati dal criterio sopradescritto nei seguenti casi:

Alla voce 1.1, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi davanti al tribunale monocratico è stato portato a Euro 8, mentre attraverso i criteri di sviluppo matematici, e successivo arrotondamento all'unità, si perveniva a un risultato di Euro 7.

Alla voce 4, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi davanti al tribunale monocratico è stato portato a Euro 13, mentre attraverso i criteri di sviluppo matematici, e successivo arrotondamento all'unità, si perveniva a un risultato di Euro 12.

Alla voce 4, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi davanti alla Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è stato portato a 35 Euro, mentre attraverso i criteri di sviluppo matematici, e successivo arrotondamento all'unità, si perveniva a un risultato di Euro 32, importo identico all'onorario massimo dello scaglione precedente.

Anche nella tariffa penale, come si dirà di seguito in commento alla tariffa stragiudiziale, è stato ritenuto opportuno inserire titoli, descrittivi dei contenuti, per i vari articoli della normativa, ora più omogenea rispetto a quella civile.

È stato previsto l'adeguamento della tabella penale con riferimento alle prestazioni rese da società professionale (art. 3, comma 4).

Per omogeneità con la tabella civile è stata prevista anche per la tabella penale, la previsione, nella norma relativa alle trasferte, dell'indicazione del criterio del domicilio professionale, piuttosto che della residenza (art. 4).

È stata prevista infine la individuazione degli atti per i quali è possibile chiedere il rimborso delle spese (art. 6).

 

Capitolo III recante tariffa per le prestazioni stragiudiziali.

La normativa relativa alla tariffa stragiudiziale è stata oggetto di numerose integrazioni e modifiche, informate ad un'esigenza di chiarezza e di intellegibilità del testo. Infatti, nell'impianto di cui al decreto ministeriale del 1994, molti elementi di rilievo per il calcolo delle tariffe erano inseriti in calce alle tabelle, piuttosto che collocati nell'articolato vero e proprio, con conseguente dispersione e difficoltà di lettura. Ulteriore innovazione volta ad ottenere una maggiore chiarezza del testo è stata quella di provvedere ad una intitolazione dei vari articoli, diversamente da quanto previsto nel decreto ministeriale previgente, dove i titoli descrittivi dei contenuti dei vari articoli erano presenti solo nell'articolato normativo relativo alla tariffa giudiziale civile, tributaria ed amministrativa (e non anche, appunto, in quella stragiudiziale e in quella penale).

È stata operata una ridefinizione dei primi due scaglioni. Invero, i primi due scaglioni di valore sviluppati dal decreto ministeriale del 1994 erano quelli delle pratiche fino a L. 500.000 e quelli delle pratiche da L. 500.001 a L. 3.000.000. I nuovi scaglioni sono invece quelli delle pratiche fino a Euro 600,00 e da Euro 600, 01 fino a Euro 1600,00. Gli onorari minimi e massimi sono stati quindi ricalcolati secondo il criterio qui indicato, apparso conforme al generale principio di ragionevolezza seguito nella redazione della nuova tariffa. Per lo scaglione da Euro 600,01 a Euro 1600,00 i massimi restano invariati rispetto a quelli dello scaglione da L. 500.000 a L. 3.000.000, mentre i minimi sono quelli dello scaglione precedente (da lire 500.000 a lire 3.000.000) aumentati del 50%. Gli arrotondamenti alla cinquina di Euro sono applicati dopo tali calcoli.

Per lo scaglione delle pratiche di valore fino a Euro 600,00 i minimi sono quelli del previgente scaglione di valore delle pratiche fino a L. 500.000 mentre i massimi sono quelli del medesimo scaglione precedente (fino a L. 500.000) aumentati della differenza tra i minimi del nuovo scaglione da Euro 600 a Euro 1.600 e quelli del vecchio scaglione da L. 500.000 a L. 3.000.000. Gli arrotondamenti alla cinquina di curo sono applicati dopo tali calcoli.

Ulteriore accorpamento è stato operato definendo un nuovo scaglione di valore della pratica da Euro 258.300,01 a Euro 516, 500,00 (in precedenza erano previsti due scaglioni: da £. 500 mln a £. 750 mln, e da L. 750 mln a 1 miliardo). Gli onorari minimi del nuovo scaglione sono quelli previsti per il precedente scaglione da L. 500 mln a L. 750 mln, mentre i massimi sono quelli di cui al precedente scaglione da L. 750 mln a 1 mld.

È stata prevista inoltre l'aggiunta di tre nuovi scaglioni in considerazione del notevole aumento del valore delle pratiche che lo sviluppo dei traffici e delle transazioni spesso comporta. I nuovi scaglioni vanno da Euro 516.500,01 a Euro 1.549.400,00 da Euro 1.549.400,01 a Euro 2.582.300,00, da Euro 2.582.300,01 a Euro 5.164.600,00.

Gli onorari minimi e massimi dei nuovi scaglioni sono stati calcolati partendo da criteri di sviluppo già contenuti nella previgente tabella.

I minimi di questi tre scaglioni sono calcolati riducendo del 50% i massimi dello scaglione precedente, mentre i massimi sono calcolati moltiplicando l'onorario massimo dell'ultima colonna sviluppata nel decreto ministeriale del 1994 per percentuali progressive. Il decreto ministeriale previgente stabiliva infatti per lo scaglione da 750 mln a 1 mld di lire (ultimo scaglione per il quale il decreto ministeriale prevedeva uno sviluppo) una percentuale di incremento pari al 100% degli onorari massimi dell'ultima colonna (ultima colonna fissata dalla norma). In base a ciò, nel calcolo dei massimi dei tre nuovi scaglioni si sono utilizzate le seguenti percentuali: 125% per lo scaglione da Euro 516.500,01 a Euro 1.549.400,00; 150% per lo scaglione da Euro 1.549.400,01 a Euro 2.582.300,00; 175% per lo scaglione da Euro 2.582.300,01 a Euro 5.164.600,00.

Per le finalità di razionalizzazione e semplificazione che hanno inspirato la redazione della nuova tariffa, all'art. 1, comma 1, si è precisato che i compensi per le prestazioni di consulenza (voce n. 1) e di assistenza (voce n. 2) sono tra loro cumulabili, mentre i compensi per le prestazioni di assistenza (voce n. 2) non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 (assistenza in procedure concorsuali.... ) e 6 (gestioni amministrative ), come già prevedeva la previgente tariffa.

Nella voce 1 A relativa alle consultazioni orali che esauriscono la pratica, è stato inserito il riferimento alle consultazioni telematiche. L'onorario massimo previsto (Euro 150) risulta dal raddoppio del massimo previsto in precedenza, arrotondato non secondo le regole generali (cioè per difetto), bensì in eccesso. L'aumento si giustifica in relazione alla previsione di scaglioni più numerosi, con la conseguenza che tale massimo va prudentemente applicato anche a pratiche di valore molto ingente, per le quali appare irragionevole, pur trattandosi di consultazioni orali o telematiche, prevedere cifre irrisorie.

Per le voci l Ba, 1 Bb, 2c, 2e, si è provveduto all'adeguamento dei valori con la percentuale ISTAT del 25%.

Inoltre, gli onorari previsti per le pratiche di valore indeterminabile sono stati adeguati aumentando il riferimento ai minimi, e lasciando invariato il criterio per l'individuazione dei massimi (i minimi sono quelli dello scaglione da Euro 25.900,01 a Euro 51.700,00, mentre i massimi, che restano invariati rispetto alla tabella previgente, sono quelli dello scaglione da Euro 51.700,01 a Euro 103.300,00)

La regola di chiusura consente di calcolare gli onorari minimi e massimi per le pratiche di valore superiore ai Euro 5.164.600,00. Per tali pratiche sono stati calcolati coefficienti massimi e minimi dividendo i minimi e i massimi dell'ultimo scaglione sviluppato nella previgente tabella (da 5 a 10 mld di lire) per il valore massimo dello scaglione (Euro 5.164.600,00), con la stessa logica derivata dalla precedente tabella e sopra meglio illustrata. Resta valido il limite massimo per cui in ogni caso l'onorario non può superare complessivamente il 3% del valore della pratica (art. 11).

Si tenga presente che in questo caso la formula usata dal decreto ministeriale del 1994 era poco chiara, giacché ometteva il riferimento allo «scaglione precedente», e si riferiva impropriamente alle controversie piuttosto che alle pratiche. La formula risultava espressa nei seguenti termini (cfr. Nome comuni ai nn. 1Ba, 1Bb, 2c, 2e): «Per le cause di valore superiore a un miliardo, gli onorari per le singole voci sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia, ma non possono comunque superare il 3% del valore della controversia».

Le voci 2a (diritto fisso di posizione ad archivio) e 2b (lettere, telegrammi, comunicazioni telefoniche e telematiche) sono state meramente adeguate all'incremento ISTAT, così come la voce 2d (conferenze di trattazione), dove è stato altresì inserito il riferimento alle conferenze di trattazione svolte in forma anche telematica.

Nessuna modifica è stata apportata alla voce 2f, relativa alla redazione di contratti, statuti, etc.

Nella voce n. 3 (assistenza ad adunanze, assemblee, ecc.) il minimo è stato meramente adeguato all'incremento di cui all'indice ISTAT, mentre il massimo è stato aumentato del 50%. Anche qui vale la considerazione già espressa: tali nuovi massimi «coprono» anche scaglioni di valore molto più alti che in passato, e pertanto tale massimo va prudentemente applicato anche a cause di valore molto ingente, per le quali appare irragionevole prevedere cifre irrisorie.

Nella voce n. 4, fermo restando il minimo, è stata applicata la rivalutazione all'indice ISTAT al massimo previsto nella previgente tabella.

Nella voce n. 6, sono stati modificati gli scaglioni di valore sui quali applicare le percentuali previste dal decreto ministeriale ai fini del calcolo degli onorari; conseguentemente, in deroga all'indice ISTAT, è stato aumentato anche l'onorario minimo.

Infine, la norma relativa alle indennità di trasferta (art. 8) è stata precisata con un riferimento al trasferimento fuori dal proprio domicilio professionale, e con altri adeguamenti di minore rilievo quali la previsione dei criteri per il rimborso delle spese sostenute per spostamenti su veicolo proprio, etc.


[1] Titolo così sostituito con Errata-corrige pubblicato nella G.U. 27 maggio 2004, n. 123.

[2] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 27 settembre 2004, n. 227.