§ 59.4.45 - D.M. 5 ottobre 1994, n. 585.
Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:05/10/1994
Numero:585


Sommario
Art. 1.  Diritto dell'avvocato e del procuratore
Art. 2.  Obbligo del cliente
Art. 3.  Giudizi non compiuti
Art. 4.  Inderogabilità della tariffa
Art. 5.  Criteri generali per la liquidazione
Art. 6.  Determinazione del valore della controversia
Art. 7.  Pluralità dei difensori
Art. 8.  Cause trattate dal solo procuratore
Art. 9.  Cause in cui l'avvocato funge anche da procuratore
Art. 10.  Praticanti procuratori ammessi al patrocinio dinanzi alle preture
Art. 11.  Procedimenti davanti ad organi speciali
Art. 12.  Procedimenti davanti agli arbitri
Art. 13.  Procedimenti speciali
Art. 14.  Cause in materia di rapporti di lavoro
Art. 15.  Rimborso spese generali


§ 59.4.45 - D.M. 5 ottobre 1994, n. 585.

Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.

(G.U. 21 ottobre 1994, n. 247)

 

 

     Art. 1.

     1. E' approvata la deliberazione in data 12 giugno 1993 e successiva integrazione del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.

 

     Art. 2.

     1. Gli aumenti di cui alle allegate tabelle decorrono dal 15 ottobre 1994, per il 50%, e, per il restante 50%, dal 1° aprile 1995.

 

 

Consiglio nazionale forense. - Tariffa forense in materia civile, penale e stragiudiziale.

 

     IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

     Nella tornata del 12 giugno 1993;

     Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, e l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, che attribuisce al Consiglio nazionale forense il compito di stabilire ogni biennio i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni in materia civile;

     Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, concernente i criteri per la determinazione degli onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte suprema di cassazione e al Tribunale supremo militare;

     Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale;

     Vista la delibera del Consiglio nazionale forense del 30 marzo 1990, approvata con decreto ministeriale 24 novembre 1990, n. 392, che ha stabilito i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e penale e per prestazioni stragiudiziali;

     Vista la delibera del Consiglio nazionale forense del 24 gennaio 1991 approvata con decreto ministeriale 14 febbraio 1992, n. 238, che ha modificato le tariffe penali rapportandole alle varie attività previste dal nuovo codice di procedura penale;

     Ritenuta la necessità di modificare organicamente le tariffe e di aumentarle congruamente per il nuovo biennio, al fine di almeno accostarle all'aumento del costo della vita, mai integralmente riconosciuto, correggendo altresì alcune delle precedenti disposizioni;

     Delibera:

     Sono stabiliti nei testi seguenti, e con le relative tabelle, per il nuovo biennio, i criteri per la determinazione:

     1) degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile ed amministrativa;

     2) degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali;

     3) degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori in materia stragiudiziale.

 

     Allegato - Consiglio nazionale forense

     IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

     Visto il rilievo mosso dalla Corte dei conti sulla scorta del parere del Consiglio di Stato concernente i criteri adottati con provvedimento di questo Consiglio in data 12 giugno 1993, in ordine alla necessità di fare entrare in vigore gli aumenti previsti in due fasi;

     Ad integrazione del predetto provvedimento;

     Delibera:

     Gli aumenti di cui alle tabelle allegate alla tariffa come sopra adottata decorreranno dal 1° ottobre 1994, per il 50%, e dal 1° aprile 1995, per il restante 50%.

     Restano immutate tutte le altre disposizioni.

 

Tariffa degli onorari, diritti e indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria

 

I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Diritto dell'avvocato e del procuratore

     1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari indicati nell'allegata tabella A, ed al procuratore gli onorari e i diritti indicati nell'allegata tabella B.

 

          Art. 2. Obbligo del cliente

     1. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato ed al procuratore dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

 

          Art. 3. Giudizi non compiuti

     1. Nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve all'avvocato ed al procuratore gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto.

 

          Art. 4. Inderogabilità della tariffa

     1. Gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni dell'avvocato e gli onorari e diritti stabiliti per le prestazioni del procuratore sono inderogabili.

     2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e del procuratore e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purchè la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.

 

II - ONORARI DI AVVOCATO

 

          Art. 5. Criteri generali per la liquidazione

     1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.

     2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.

     3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti nonchè dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attività; nelle cause di straordinaria importanza la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti.

     4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione.

     5. Nella ipotesi che, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%.

     6. All'atto della decisione definitiva, la liquidazione dell'onorario prevista dall'art. 91 del codice di procedura civile deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.

 

          Art. 6. Determinazione del valore della controversia

     1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

     2. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.

     3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa di primo grado, il valore è determinato, quando la controversia concerne diritti soggettivi, secondo i criteri indicati dal comma 1 di questo articolo; negli altri casi, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, va tenuto conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza.

     4. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.

     5. Qualora, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, il valore della controversia non sia suscettibile di determinazione, si applicano gli onorari minimi previsti per le cause di valore da oltre lire 50 milioni a lire 100 milioni e gli onorari massimi previsti per le cause di valore fino a lire 1 miliardo (tab. A - parag. VI) tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia, delle questioni trattate e della rilevanza degli effetti di qualunque natura che possano conseguire alla declaratoria della illegittimità dell'atto amministrativo o del comportamento dell'amministrazione.

 

          Art. 7. Pluralità dei difensori

     1. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.

 

III - ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE

 

          Art. 8. Cause trattate dal solo procuratore

     1. Nelle cause trattate da procuratore senza assistenza di avvocato, devono essere liquidati per la difesa gli onorari di avvocato indicati nella tabella A.

 

          Art. 9. Cause in cui l'avvocato funge anche da procuratore

     1. Quando l'avvocato esercita nella causa anche le funzioni di procuratore, devono essergli liquidati, oltre gli onorari di avvocato, anche gli onorari e diritti indicati nella tabella B.

 

          Art. 10. Praticanti procuratori ammessi al patrocinio dinanzi alle preture

     1. Ai praticanti procuratori, ammessi al patrocinio dinanzi alle preture del distretto della Corte di appello, deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti al procuratore e all'avvocato.

 

IV - DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 11. Procedimenti davanti ad organi speciali

     1. Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

 

          Art. 12. Procedimenti davanti agli arbitri

     1. Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

 

          Art. 13. Procedimenti speciali

     1. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.

 

          Art. 14. Cause in materia di rapporti di lavoro

     1. Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera L. 150.000 gli onorari sono ridotti alla metà.

 

          Art. 15. Rimborso spese generali

     1. All'avvocato ed al procuratore è dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo degli onorari e dei diritti.

 

     Tabella A - (rif. art. 1) - ONORARI DI AVVOCATO

     I - Cause avanti ai giudici conciliatori.

 

 

Minimo

Massimo

 

 

lire

lire

1) Per l'intero giudizio:

 

 

 

cause di valore fino a L. 250.000

80.000

150.000

 

cause di valore da L. 250.001 a L. 500.000

120.000

240.000

 

cause di valore da L. 500.001 a L. 1.000.000

150.000

300.000

     Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice conciliatore e nelle cause accessorie o di garanzia - se hanno un valore superiore a L. 1.000.000 - sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.

     Nelle cause di competenza del giudice di pace si applicano gli onorari previsti nei corrispettivi scaglioni di valore davanti al conciliatore, al pretore e al tribunale.

     II - Cause avanti al pretore.

 

 

Minimo

Massimo

 

 

lire

lire

2) Studio controversia

85.000

225.000

3) Consultazioni con il cliente

45.000

113.000

4) Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti

35.000

58.000

5) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta

70.000

179.000

6) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii

30.000

44.000

7) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio)

55.000

179.000

8) Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.)

230.000

438.000

9) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio

70.000

230.000

10) Opera prestata per la conciliazione

60.000

179.000

     Per le istanze di ingiunzione di cui all'art. 186 ter c.p.c. sono dovuti gli onorari previsti per i procedimenti di ingiunzione di cui al paragrafo X n. 50 della presente tabella in relazione all'importo di cui si ingiunge il pagamento.

     Gli onorari stabiliti nei numeri da 2 al 10 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 3.000.000; per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 e fino a L. 5.000.000 gli onorari minimi sono quelli massimi dello scaglione precedente ridotto del 50% mentre i massimi sono aumentati del 15%, con arrotondamento per eccesso alle L. 5.000.

     Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del pretore e nelle cause accessorie o di garanzia eccedenti la competenza del pretore sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.

     III - Cause avanti al tribunale, agli organi equiparati ed agli organi di giustizia tributaria.

 

 

Minimo

Massimo

 

 

lire

lire

11) Studio della controversia

120.000

325.000

12) Consultazioni con il cliente

60.000

163.000

13) Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti

50.000

84.000

14) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta

105.000

258.000

15) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii

40.000

64.000

16) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio)

80.000

258.000

17) Memorie depositate fino alla udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria

90.000

150.000

18) Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.)

325.000

630.000

19) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio

105.000

332.000

20) Opera prestata per la conciliazione

85.000

258.000

     Per le istanze di ingiunzione di cui all'art. 186–ter c.p.c. sono dovuti gli onorari previsti per i procedimenti di ingiunzione di cui al paragrafo X n. 50 della precedente tabella in relazione all'importo di cui si ingiunge il pagamento.

     IV - Cause avanti agli organi di giustizia amministrativa di primo grado.

 

 

Minimo

Massimo

 

 

lire

lire

21) Studio della controversia

120.000

405.000

22) Consultazioni con il cliente

60.000

203.000

23) Ricerca documenti

50.000

105.000

24) Redazione del ricorso

160.000

550.000

25) Istanza di sospensione

50.000

105.000

26) Deduzioni di costituzione

115.000

285.000

27) Redazione motivi aggiunti

160.000

550.000

28) Atto di intervento

50.000

105.000

29) Memorie difensive

325.000

875.000

30) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio

105.000

455.000

     Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli onorari di cui sopra in quanto analogicamente applicabili.

     V - Cause avanti alla corte di appello.

 

 

Minimo

Massimo

 

 

lire

lire

31) Studio controversia

190.000

405.000

32) Consultazioni con il cliente

95.000

203.000

33) Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti

80.000

109.000

34) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta

165.000

368.000

35) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii

60.000

92.000

36) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio)

125.000

360.000

37) Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria

120.000

200.000

38) Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.)

450.000

875.000

39) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio

160.000

455.000

40) Opera prestata per la conciliazione

130.000

360.000

     VI - Coefficienti di applicazione

     A) Gli onorari stabiliti nei numeri da 11 a 40 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 10.000.000.

     B) Per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di detto scaglione sono aumentati del 100%.

     C) Per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono raddoppiati.

     D) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 200%.

     E) Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 300%.

     F) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 400%.

     G) Per le cause di valore superiore a L. 750.000.000 fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 500%.

     H) Per le cause di valore superiore a L. 1.000.000.000 fino a L. 3.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli ammessi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 700%.

     I) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 e fino a L. 5.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 900%.

     L) Per le cause di valore oltre L. 5.000.000.000 gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attività effettivamente prestata, ma non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.

     M) Per le cause di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore di L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000, a seconda dell'entità dell'interesse dedotto nel processo; qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale, il giudice può liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da D) a G).

     N) Gli arrotondamenti vanno calcolati, per eccesso, alle L. 5.000.

     VII - Cause avanti alla Corte di cassazione ed altre magistrature superiori ivi comprese quelle avanti al tribunale comunitario di prima istanza.

 

 

Minimo

Massimo

 

 

lire

lire

41) Studio della controversia

123.000

263.000

42) Consultazioni con il cliente

62.000

132.000

43) Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie

123.000

263.000

44) Discussione

123.000

263.000

     Nelle cause di particolare importanza per l'oggetto e per le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati.

     VIII - Cause davanti alla Corte costituzionale e avanti alla Corte europea per i diritti dell'uomo, alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

 

 

Minimo

Massimo

 

 

lire

lire

45) Studio della controversia

188.000

525.000

46) Consultazioni con il cliente

94.000

263.000

47) Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie

188.000

525.000

48) Discussione

188.000

525.000

     Nelle cause di particolare importanza per l'oggetto e per le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati.

     IX - Coefficienti di applicazione.

     A) Gli onorari stabiliti nei numeri da 41 a 48 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 1.000.000.

     B) Per le cause di valore superiore a L. 1.000.000 fino a L. 3.000.000 gli onorari sono aumentati della metà.

     C) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 fino a L. 5.000.000 gli onorari sono aumentati del 75%.

     D) Per le cause di valore superiore a L. 5.000.000 fino a L. 10.000.000 gli onorari sono raddoppiati.

     E) Per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 gli onorari minimi sono triplicati ed i massimi quadruplicati.

     F) Per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 50% e gli onorari massimi sono raddoppiati.

     G) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 200%.

     H) Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 e fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera F) sono aumentati del 300%.

     I) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 e fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 400%.

     L) Per le cause di valore superiore a L. 750.000.000 e fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 500%.

     M) Per le cause superiori a L. 1.000.000.000 e fino a L. 3.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera F) sono aumentati del 700%.

     N) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 e fino a L. 5.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 900%.

     O) Per le cause di valore superiore a L. 5.000.000.000 gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attività effettivamente prestata, ma non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.

     P) Per le cause di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari sono ridotti di 1/5.

     Q) Per le cause di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 a seconda dell'entità dell'interesse dedotto nel processo; qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale, il giudice può liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da H) a L).

     R) Gli arrotondamenti vanno calcolati, per eccesso, alle L. 5.000.

     X - Procedimenti speciali, procedure esecutive e procedimenti tavolari.

 

 

 

Minimo

Massimo

 

 

lire

lire

49) Procedimenti speciali e concorsuali, per tutta l'opera prestata:

 

 

 

a) davanti ai pretori

30.000

134.000

 

b) davanti ai tribunali

85.000

223.000

 

c) davanti le corti di appello

105.000

279.000

50) Procedimenti di ingiunzione

25.000

115.000

51) Per la redazione del predetto è dovuto un onorario pari all'onorario minimo previsto in relazione al credito azionato per le procedure esecutive mobiliari ridotto del 50%.

 

 

52) Per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale è dovuto l'onorario minimo previsto in relazione al credito azionato per le esecuzioni immobiliari ridotto del 50%.

 

 

53) Procedure esecutive immobiliari e quelle di cui al decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 (compravendita autoveicoli) per l'opera prestata:

 

 

 

a) davanti al pretore

30.000

134.000

 

b) davanti ai tribunali

85.000

223.000

54) Procedure esecutive mobiliari e procedure per affari tavolari (III capo del decreto-legge 23 marzo 1929 , n. 499)

45.000

112.000

55) Procedure esecutive presso terzi o per consegna o rilascio

70.000

135.000

     56) L'onorario di cui ai precedenti numeri 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 è soggetto alle variazioni di cui ai coefficienti di applicazione del paragrafo IX, in relazione al valore dell'oggetto del ricorso o a quello dell'affare trattato, o del credito per il quale si procede.

     Gli onorari di cui al n. 49 possono essere raddoppiati nei procedimenti di particolare importanza per l'oggetto e le questioni giuridiche trattate ed analogo raddoppio può essere praticato per gli onorari di cui al n. 53 limitatamente alle procedure esecutive immobiliari se queste comportano una complessa ed articolata attività dell'avvocato.

     Nel caso che nei procedimenti indicati nei precedenti paragrafi sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi II, III, V della presente tabella.

     Per i procedimenti previsti dal capo III, sez. I, per quelli previsti dall'art. 669–quatordecies del c.p.c. e per quelli di cui all'art. 2409 c.c. sono dovuti gli onorari minimi e massimi di cui alla presente tabella, paragrafi II, III e V in quanto applicabili.

     XI - Trasferta. - 57) Per il trasferimento fuori della propria residenza sono dovute le spese e l'indennità così come previste nella tabella degli onorari stragiudiziali.

 

     Tabella B - (rif. art. 1) - ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE

     I - Processo di cognizione e procedimenti speciali e camerali davanti ai giudici ordinari, ai giudici amministrativi, tributari e speciali, agli arbitri ed autorità, commissioni e collegi con funzioni giurisdizionali.

 

Lire

1) Posizione e archivio, oltre al rimborso delle spese

20.000

2) Per la disamina

5.000

3) Per la domanda introduttiva del giudizio, per la comparsa di risposta e per l'intervento

20.000

4) Per la rinnovazione o riassunzione della domanda

5.000

5) Per la chiamata di un terzo in causa

5.000

6) Per l'autentica di ogni firma

5.000

7) Per esame della procura notarile

5.000

8) Per la iscrizione della causa a ruolo

5.000

9) Per la costituzione in giudizio

5.000

10) Per l'esame degli scritti difensivi della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza ed ordinanza

10.000

11) Per l'esame della documentazione prodotta da controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza o ordinanza

10.000

12) Per ogni scritto difensivo (deduzioni di udienza, memorie, comparsa conclusionale, note illustrative) per ognuna

20.000

13) Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice o al collegio

10.000

14) Per l'esame del dispositivo di ogni sentenza, e di ogni decreto o ordinanza, anche se emessi in udienza

5.000

15) Per l'esame del testo integrale della sentenza o dell'ordinanza collegiale

10.000

16) Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge

5.000

17) Per la formazione del fascicolo, compresa la compilazione dell'indice

5.000

18) Per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico (questo onorario non è cumulabile con quelli previsti dal n. 13, dal n. 14 nella ipotesi di ordinanza su richiesta di rinvio consensuale), per ogni ora o frazione di ora

10.000

19) Per l'assistenza alla parte comparsa avanti al giudice o al collegio, per ogni ora o frazione di ora

10.000

20) Per le consultazioni con il cliente

20.000

21) Per la corrispondenza informativa con il cliente, oltre al rimborso delle spese

20.000

22) Per la notificazione di ogni atto

5.000

se la notificazione deve farsi a più di una persona, sono dovute, per ogni persona in più

3.000

23) Per l'esame di ogni relata di notifica

5.000

24) Per la collaborazione prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta

23.000

25) Per la intimazione ai testimoni

5.000

26) Per la designazione del consulente tecnico di parte

5.000

27) Per l'assistenza agli atti di istruzione probatoria, per ogni ora o frazione di ora di ciascuna udienza

10.000

28) Per la richiesta dei documenti o certificati da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notai, ecc. (per ciascun documento o certificato)

5.000

29) Per la richiesta alla cancelleria di copia di atti (per ciascuna copia rilasciata)

3.000

30) Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria

5.000

31) Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria

5.000

32) Per sottoporre atti e documenti alla registrazione (per ognuno)

5.000

33) Per sottoporre atti e documenti al bollo e legalizzazione

3.000

Tale diritto è dovuto per ogni atto e documento fino al numero dieci. Per ogni atto e documento in più fino al numero di venti

2.000

34) Per ogni iscrizione nel F.A.L. della provincia, nella "Gazzetta Ufficiale" o in altre stampe periodiche

5.000

35) Per la proposizione della querela di falso

5.000

36) Per l'esame delle prove testimoniali o dell'interrogatorio (formale o non formale) prestato dalle parti

5.000

Per l'esame delle relazioni di consulenti tecnici o di documenti contabili (per ciascun mezzo istruttorio)

5.000

Se l'esame dura oltre un'ora è dovuto in più il diritto di vacazione.

 

37) Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio o nel caso di cui all'art. 455 del codice di procedura civile al consulente tecnico

20.000

38) Per l'esame delle conclusioni di ogni controparte

20.000

39) Per la redazione della nota spese

10.000

40) Per la richiesta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato

5.000

41) Per l'assegnazione della causa a sentenza

5.000

42) Per provvedere alla registrazione della sentenza e di ogni altro provvedimento soggetto a registrazione anche a debito

5.000

43) Per ogni deposito in cancelleria o presso pubblici uffici o banche a titolo di deposito cauzionale

5.000

44) Per eseguire all'ufficio del registro i depositi richiesti dalla legge

5.000

45) Per ogni accesso agli uffici in quanto non menzionato nei numeri del presente paragrafo e comunque per il ritiro di ogni atto

5.000

I diritti di cui alle voci 2, 17, 20, 21 e 39 sono dovuti anche dopo ogni sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale, dopo ogni riassunzione del processo e fissazione di nuova udienza.

 

     II - Processo di esecuzione.

 

Lire

46) Per la richiesta di copia in forma esecutiva

5.000

47) Per la disamina di ogni titolo esecutivo

5.000

48) Per ogni atto di precetto, di pignoramento presso terzi o contro il terzo proprietario

20.000

49) Per la richiesta di notificazione del titolo esecutivo, del precetto o del pignoramento, per la richiesta della esecuzione all'ufficiale giudiziario o per la richiesta di ogni atto inerente al processo di esecuzione

5.000

Se la notificazione è fatta a più persone sono dovute per ogni persona in più

3.000

50) Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di navi, automobili o aeromobili

20.000

51) Per l'esame del verbale di pignoramento mobiliare

10.000

52) Per l'assistenza all'esecuzione per consegna o rilascio

23.000

53) Per il ricorso di intervento nell'esecuzione o per ogni altro ricorso al giudice dell'esecuzione o per ogni altro atto di intimazione ad altri creditori o per ogni istanza di fallimento, di insinuazione al credito in procedure concorsuali

20.000

54) Per la compilazione della nota di iscrizione o di trascrizione nell'ufficio ipotecario o in altri pubblici registri

10.000

55) Per la richiesta di ogni trascrizione, iscrizione, annotazione, cancellazione o annullamento di formalità in pubblici registri

5.000

56) Per le ispezioni ipotecarie, per ogni nota

10.000

57) Per l'esame di ogni certificato ipotecario

10.000

58) Per la richiesta di ogni certificato ipotecario o catastale

10.000

59) Per le ispezioni catastali, per ogni nominativo

10.000

60) Per l'esame di ogni certificato catastale

10.000

Tutti i suddetti diritti sono dovuti nella stessa misura per le ispezioni, esami e richieste al P.R.A.

 

Se le prestazioni di cui ai numeri 56, 57, 59 e 60 richiedono più di un'ora, è dovuto per ogni ora o frazione di ora in più il diritto di vacazione.

 

61) Per ottenere la pubblicità di avvisi

5.000

62) Per l'esame di ciascuna domanda o dei titoli relativi prodotti dai creditori intervenuti nel processo

5.000

63) Per il deposito di somme

5.000

64) Per la domanda di vendita dei beni pignorati

5.000

65) Per ogni comparazione davanti al giudice della esecuzione, per ogni ora o frazione di ora

10.000

66) Per la dichiarazione nella procedura di incanto avanti ai giudici o altri pubblici ufficiali

5.000

67) Per l'assistenza all'incanto, per ogni ora o frazione di ora

10.000

68) Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante (qualunque sia l'ammontare del credito) ovvero di altra persona nominata o da nominare

10.000

69) Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante l'amministrazione giudiziaria

5.000

70) Per concorrere alla distribuzione del prezzo

5.000

71) Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita mobiliare

20.000

72) Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita immobiliare

20.000

73) Per l'esame del progetto di distribuzione del ricavato della vendita mobiliare o immobiliare

20.000

74) Per la partecipazione alla discussione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare, per ogni udienza

20.000

75) Per l'approvazione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato della vendita mobiliare o immobiliare

20.000

76) Per l'assistenza ad ogni adunanza dei creditori nel procedimento esecutivo od in procedure concorsuali, per ogni ora o frazione di ora

10.000

77) Per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione ed i procedimenti concorsuali, non prevista nel presente paragrafo e per i giudizi a cui diano luogo i processi medesimi, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le corrispondenti prestazioni.

 

     III - Procedimenti speciali.

 

Lire

78) Nelle materie da trattarsi in camera di consiglio (con esclusione delle cause in materia matrimoniale) o di competenza del giudice tutelare sono dovute al procuratore dal proprio cliente per l'opera prestata dalla presentazione del ricorso fino al ritiro della copia del provvedimento

30.000

79) Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali disciplinati dal codice di procedura civile o da altra legge e per i giudizi ai quali diano luogo i procedimenti stessi, sono dovuti, salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti per le corrispondenti prestazioni dal paragrafo I della presente tabella.

 

     IV - Diritto di vacazione.

     80) Le vacazioni dei procuratori sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse è di L. 24.000.

     La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera.

     Non sono ammesse più di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare.

     Gli atti ed i verbali in relazione ai quali è dovuto il diritto di vacazione, indicano l'ora di apertura e chiusura di essi: in difetto di tali indicazioni è dovuto il diritto per una sola vacazione.

     V - Coefficienti di applicazione.

     a) I diritti e gli onorari stabiliti nei paragrafi da I a III e nel paragrafo VIII della presente tabella si riferiscono alle cause di valore da L. 250.000 a L. 500.000.

     b) Per le cause di valore inferiore a L. 250.000 essi sono ridotti di un quinto.

     c) Per le cause di valore da L. 500.000 fino a L. 1.000.000 essi sono aumentati del 75%.

     d) Per le cause di valore da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 essi sono aumentati del 200%.

     e) Per le cause di valore da L. 3.000.000 a L. 5.000.000 essi sono aumentati del 250%.

     f) Per le cause di valore da L. 5.000.000 a L. 10.000.000 essi sono aumentati del 300%.

     g) Per le cause di valore da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 essi sono aumentati del 400%.

     h) Per le cause di valore da L. 50.000.000 a L. 100.000.000 essi sono aumentati del 500%.

     i) Per le cause di valore da L. 100.000.000 a L. 200.000.000 essi sono aumentati del 700%.

     l) Per le cause di valore da L. 200.000.000 a L. 500.000.000 essi sono aumentati del 900%.

     m) Per le cause di valore da L. 500.000.000 a L. 1.000.000.000 essi sono aumentati del 1.000%.

     n) Per le cause di valore da L. 1.000.000.000 a L. 3.000.000.000 essi sono aumentati del 1.200%.

     o) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 essi sono aumentati del 1.400%.

     p) Per le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 10.000.000 ma non le L. 200.000.000 a seconda dell'entità dell'interesse dedotto nel processo.

     q) Gli arrotondamenti verranno calcolati per eccesso, alle L. 1.000.

     VI - Prestazioni del procuratore domiciliatario.

 

Lire

81) Al procuratore solo esclusivamente domiciliatario sono dovute dal cliente, qualunque sia il valore della controversia:

 

nei giudizi avanti la pretura, al tribunale o giurisdizioni equiparate, alla corte d'appello o giurisdizioni equiparate

70.000

nei giudizi avanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione o giurisdizioni equiparate

115.000

Il suddetto compenso non è cumulabile con i diritti e gli onorari di procuratore di cui alle voci dal n. 1 al n. 82, con esecuzione dell'onorario e del diritto - se dovuto - previsto dal n. 21.

 

     VII - Indennità di trasferta.

     82) Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta così come previsto nella tariffa stragiudiziale.

     Questo diritto non compete al procuratore che avendo ottenuto l'autorizzazione di che all'art. 10 ultima parte della legge sull'ordinamento professionale debba recarsi al capoluogo per compiere atti del suo ministero.

     VIII - Diritti di collazione degli scritti.

 

Lire

83) Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi, da notificarsi e comunque da depositarsi agli atti del processo, oltre al rimborso delle spese, sono dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:

 

nel caso di impiego della dattilografia

3.000

nel caso di impiego della stampa

6.000

nel caso di utilizzo di copisteria, secondo fattura.

 

     Il Consiglio dell'ordine fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso delle spese di scritturazione e di fotocopiatura.

 

TARIFFA PENALE - Norme generali

 

     Art. 1.

     1. Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate; della durata del processo e del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.

     2. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.

     3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione dell'avvocato o del procuratore e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso (quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, la durata della fase dibattimentale, l'entità economica o la importanza degli interessi coinvolti, il risultato ottenuto, la continuità dell'impegno necessario, la frequenza e la entità della assistenza da prestare, il disagio dipendente dalla necessità di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenti da compiere anche in ore diverse da quelle abituali.... ecc.), una manifesta sproporzione, i massimi possono essere determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'ordine.

     4. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.

     5. Per i compensi spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato minorenne previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, il giudice, in via eccezionale e in relazione all'effettiva attività difensiva svolta, potrà ridurre l'ammortamento minimo degli onorari fino ad un terzo della misura prevista.

 

     Art. 2.

     1. Se il procedimento non viene portato a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato ha ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico, con riguardo al risultato che ne sia derivato al cliente.

 

     Art. 3.

     1. Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti.

     2. Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%.

     3. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.

 

     Art. 4.

     1. Per gli affari e le cause fuori residenza l'avvocato avrà diritto alla indennità di trasferta e al rimborso delle spese così come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nella ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.

 

     Art. 5.

     1. Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti previsti dalla tariffa civile.

 

     Art. 6.

     1. Oltre agli onorari spetta al difensore quanto previsto nell'art. 4 ed il rimborso delle spese (corrispondenza, bolli, copie processo, copia stampa dei motivi di appello o di ricorso, delle memorie, varie).

 

     Art. 7.

     1. Al procuratore sono dovuti gli stessi onorari e le stesse indennità previsti per l'avvocato.

     2. Detti onorari ed indennità sono ridotti alla metà per gli iscritti nel registro dei praticanti procuratori che siano ammessi ad esercitare il patrocinio davanti alle preture.

 

     Art. 8.

     1. All'avvocato e al procuratore è dovuto un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo dei suoi onorari.

 

     Allegato

     Tabella - (rif. art. 1)

 

 

Minimo

Massimo

1. Corrispondenza e sessioni.

 

 

1.1. Informativa, anche telefonica, per ognuna

15.000

25.000

1.2. In studio con il cliente od un suo incaricato, per ogni sessione

50.000

100.000

1.3. In studio collegialmente, con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati per ogni sessione

100.000

200.000

2. Esame e studio

40.000

100.000

L'onorario è dovuto:

 

 

in occasione della prima sessione, prima della partecipazione od assistenza, nella fase delle indagini preliminari, ad atti od ad attività, da chiunque compiuti, per cui sia richiesta o prevista la partecipazione del difensore; prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale;

 

 

dopo la comunicazione o la notificazione di richieste, decreti, ordinanze o sentenze, o dell'avviso del deposito di uno di questi atti, di cui si sia esaminata la copia;

 

 

all'atto della redazione di denunce, querele, istanze, richieste, memorie; della dichiarazione di impugnazione, di opposizione a decreto penale, di costituzione di parte civile, di intervento del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

 

 

3. Indennità.

 

 

Di accesso al carcere o ad uffici, di attesa, di ricerca ed assicurazione dei mezzi di prova a norma di quanto previsto dall'art. 38 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di dieci ore giornaliere

25.000

40.000

4. Partecipazione ed assistenza.

 

 

Ad atti od attività, compiuti durante le indagini preliminari dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice, per i quali sia prevista o richiesta la presenza del difensore; alle attività di ricerca o di formazione della prova, anche se ammesse o disposte al dibattimento. Per ogni partecipazione o assistenza, per ogni ora o frazione di ora

50.000

100.000

5. Onorario per la partecipazione e la discussione orale alle udienze in camera di consiglio o dibattimentali (per ognuna)

360.000

1.200.000

6. Istanze, memorie, richieste, denunce, querele, motivi di impugnazione, pareri che esauriscono l'attività

120.000

600.000

 

     La tariffa riguarda i giudizi dinanzi al tribunale; per i giudizi dinanzi al pretore viene applicato il moltiplicatore dello 0,75; per quelli dinanzi alla corte d'appello dell'1,25; per quelli dinanzi alla corte d'assiste e d'assise d'appello del 2,0 e per quelli dinanzi alle magistrature superiori del 2,5.

 

ONORARI ED INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE (CIVILE E PENALE, TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA)

Norme generali

 

     Art. 1.

     1. Per l'assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati e ai procuratori spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella.

     2. Gli onorari stessi sono ridotti alla metà per chi è praticante abilitato al patrocinio.

     3. In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla metà.

 

     Art. 2.

     1. I rimborsi ed i compensi previsti per prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia avuto occasione di prestare nella pratica la sua opera in giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.

     2. Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di procuratore e di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.

 

     Art. 3.

     1. Se più avvocati e procuratori siano stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.

 

     Art. 4.

     1. Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, si deve tenere presente il valore e la natura della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i risultati ed i vantaggi anche morali conseguiti dal cliente, e se le prestazioni sono richieste in condizioni di particolare urgenza.

     2. Nelle pratiche di particolari importanza, complessità e difficoltà, il massimo dell'onorario può essere aumentato fino al doppio e per quelle di straordinaria importanza fino al quadruplo.

 

     Art. 5.

     1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile.

     2. Le pratiche di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 10.000.000 ma non superiore a L. 200.000.000; se però il valore effettivo risulti manifestamente diverso da quello presunto dal codice processuale, vengono applicati, tenuti presenti i criteri di cui all'art. 4, gli onorari minimi e massimi previsti negli scaglioni successivi, fino a quelli dovuti per le pratiche del valore di L. 1.000.000.000.

     3. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del cliente debitore.

     4. Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

     5. Per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l'interesse sostanziale del cliente.

     6. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

     7. L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale si applicano sia per gli arbitrati rituali che per quelli irrituali.

 

     Art. 6.

     1. Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.

 

     Art. 7.

     1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, viene stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.

     2. Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avrà riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.

 

     Art. 8.

     1. All'avvocato e al procuratore che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori sede, sono dovute le spese di viaggio, rimborsate nel loro ammontare maggiorate del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie, le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) in base alle tariffe di albergo di prima categoria con l'aumento del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie, nonché gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un'indennità di trasferta da un minimo di L. 15.000 a un massimo di L. 50.000 per ogni ora o frazione di ora.

     2. Al praticante procuratore l'indennità sopra indicata è dovuta limitatamente alla metà.

 

     Art. 9.

     1. Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su conforme parere del competente consiglio dell'ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 4, ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione effettuata; all'infuori di questa ipotesi l'onorario minimo non è derogabile.

 

     Art. 10.

     1. Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.

 

     Art. 11.

     1. All'avvocato ed al procuratore spetta per ogni pratica un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10% sull'importo degli onorari.

 

     Tabella - (rif. art. 1)

     1 - Prestazioni di consulenza.

 

 

Minimo

Massimo

A) Consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri, anche telefonici, che non importino informativa e studio particolare

20.000

145.000

     B) Pareri che importino informativa e studio particolare:

     a) pareri orali:

     fino a L. 3.000.000: da L. 50.000 a L. 189.000;

     da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 100.000 a L. 263.000;

     da L. 10.000.000 a L. 50.000.000: da L. 135.000 a L. 458.000;

     da oltre 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 230.000 a L. 656.000;

     b) pareri scritti:

     fino a L. 3.000.000: da L. 50.000 a L. 378.000;

     da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 190.000 a L. 563.000;

     da L. 10.000.000 a L. 50.000.000: da L. 285.000 a L. 1.176.000;

     da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 590.000 a L. 1.890.000.

     2 - Prestazioni di assistenza.

     a) Posizione ad archivio, oltre al rimborso delle spese: diritto fisso L. 20.000.

     b) Per ogni lettera, telegramma e comunicazione telefonica (oltre al rimborso delle spese). Secondo il contenuto e valore: da L. 10.000 a L. 25.000.

     c) Esame e studio della pratica:

     fino a L. 3.000.000: da L. 70.000 a L. 345.000;

     da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 210.000 a L. 518.000;

     da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 da L. 275.000 a L. 1.071.000;

     da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 820.000 a L. 1.743.000.

     d) Conferenze di trattazione (per ogni ora e frazione di ora). In studio, anche telefoniche: dal minimo di L. 50.000 al massimo di L. 100.000. In studio collegialmente, con altri professionisti o fuori di studio: dal minimo di L. 100.000 al massimo di L. 200.000.

     e) Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce:

     fino a L. 3.000.000: da L. 25.000 a L. 141.000;

     da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 75.000 a L. 210.000;

     da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 da L. 105.000 a L. 471.000;

     da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 240.000 a L. 705.000.

     f) Redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione, sono dovuti sul valore della pratica, determinato secondo i criteri di cui all'art. 5 delle norme generali:

     dal 3% al 6% fino a L. 10.000.000;

     dall'1,75% al 5,25% sul maggior valore fino a L. 50.000.000;

     dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fino a L. 100.000.000;

     dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a L. 500.000.000;

     dall'1% al 3% sul maggior valore fino a L. 1.000.000.000;

     dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a L. 2.000.000.000;

     dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a L. 5.000.000.000;

     dallo 0,25% all'1% sul maggior valore oltre L. 5.000.000.000.

     L'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula ed alla redazione.

     Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza alla loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50%.

     3 - Assistenza ad assemblee, adunanze, consigli, comitati, ecc., per ogni assistenza:

     dal minimo di L. 55.000 al massimo di L. 1.000.000.

     4 - Assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, in pratiche di successioni, divisioni, liquidazioni, tributarie, quando esigano continuativa attività di consulenza:

     dallo 0,50% al 5% a seconda dell'attività prestata e del risultato conseguito con il minimo di L. 100.000.

     5 - Assistenza in procedure arbitrali irrituali:

     gli stessi diritti ed onorari che sarebbero dovuti in sede giudiziaria.

     6 - Per le prestazioni di gestione amministrativa, in adempimento di incarichi giudiziari, l'onorario deve essere calcolato secondo l'art. 7 delle norme sulla base delle entrate lorde.

     Sino a L. 1.500.000 dal 3% al 5% con un minimo di L. 100.000. Sulle entrate successive: sino a L. 5.000.000 dall'1,50% al 2%. Sulle successive: dallo 0,50% all'1%.

     7 - Ispezioni, visure, ricerca e richiesta documenti.

     I diritti ed onorari corrispondenti della tariffa giudiziaria civile.

     8 - Arbitro unico.

     All'avvocato o al procuratore quale arbitro unico è dovuto oltre il rimborso delle spese documentate il seguente onorario:

 

Valore

Minimo

Massimo

Fino a L. 50.000.000

1.000.000

3.000.000

Sul maggior valore:

 

 

Da L. 50.000.001 a L. 100.000.000

2.500.000

5.000.000

Da L. 100.000.001 a L. 200.000.000

4.000.000

8.000.000

Da L. 200.000.001 a L. 500.000.000

8.000.000

16.000.000

Da L. 500.000.001 a L. 1.000.000.000

15.000.000

40.000.000

Da L. 1.000.000.001 a L. 5.000.000.000

25.000.000

70.000.000

Da L. 5.000.000.000 a L. 50.000.000.000

25.000.000

70.000.000

oltre all'1% sull'eccedenza

     Oltre L. 50.000.000.000 gli onorari previsti nello scaglione precedente oltre allo 0,50% sulla parte eccedente L. 50.000.000.000

Valore indeterminabile

2.000.000

16.000.000

     Per le controversie che involgono questioni di notevole complessità e/o di particolare importanza gli onorari massimi possono essere aumentati fino al doppio.

     9 - Collegio arbitrale.

     Al collegio arbitrale composto da avvocati e/o procuratori legali, oltre al rimborso delle spese documentate, è dovuto il seguente onorario:

Valore

Minimo

Massimo

Fino a L. 50.000.000

3.000.000

8.000.000

Sul maggior valore:

 

 

Da L. 50.000.001 a L. 100.000.000

6.000.000

12.000.000

Da L. 100.000.001 a L. 200.000.000

10.000.000

22.000.000

Da L. 200.000.001 a L. 500.000.000

20.000.000

40.000.000

Da L. 500.000.001 a L. 1.000.000.000

35.000.000

90.000.000

Da L. 1.000.000.001 a L. 5.000.000.000

65.000.000

180.000.000

Da L. 5.000.000.000 a L. 50.000.000.000

65.000.000

180.000.000

oltre all'1% sull'eccedenza

     Oltre L. 50.000.000.000, gli onorari previsti nello scaglione precedente oltre allo 0,50% sulla parte eccedente L. 50.000.000.000

Valore indeterminabile

5.000.000

40.000.000

     Al presidente del collegio arbitrale spetta il 40% del compenso, agli altri componenti il 30 ciascuno. Per le controversie che involgono questioni di notevole complessità e/o di particolare importanza gli onorari massimi possono essere aumentati fino al doppio.

     10 - Onorario a tempo.

     Per le prestazioni di cui al n. 2 della presente tariffa e ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 c.c. le parti possono convenire un compenso sostitutivo di quello previsto nella tariffa medesima, commisurato alla durata della prestazione e delle attività accessorie, e comunque non inferiore alle L. 100.000 all'ora.

     Qualora tra la prestazione resa e il compenso orario convenuto appaia, per le particolari circostanze del caso, l'urgenza, il valore e la natura della pratica, l'importanza della prestazione, una manifesta sproporzione, il compenso convenuto può essere congruamente aumentato previo parere del consiglio dell'ordine.

 

     Norme comuni ai numeri 1/B/a, 1/B/b, 2/c, 2/e.

     Per le pratiche di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari della prima colonna sono ridotti della metà.

     Per le pratiche di valore eccedente le L. 100.000 e fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna sono aumentati del 25%.

     Per le pratiche di valore eccedente le L. 200.000.000 e fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dell'ultima colonna ridotti del 50% mentre i massimi sono aumentati del 50%.

     Per le pratiche di valore eccedente le L. 500.000.000 e fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dell'ultima colonna ridotti del 50% mentre i massimi sono aumentati del 75%.

     Per le pratiche di valore eccedente le L. 750.000.000 e fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dell'ultima colonna ridotti del 50% mentre i massimi sono aumentati del 100%.

     Per le pratiche di valore superiore a L. 1.000.000.000 gli onorari per le singole voci sono aumentati nei minimi e nei massimi, con criterio rigidamente proporzionale al valore della pratica e in relazione all'attività effettivamente prestata, ma non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.

     Gli arrotondamenti vanno calcolati per eccesso alle L. 5.000.

     I compensi per le prestazioni di assistenza, previsti nel punto 2 della relativa tabella, non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 e 6 della tabella stessa mentre sono cumulabili le prestazioni di assistenza e consulenza.