§ 59.4.b - Legge 23 novembre 1939, n. 1949.
Modificazioni alla legge forense.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:23/11/1939
Numero:1949


Sommario
Art. 1.      L'art. 3, comma quarto, lettera b), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito [...]
Art. 2.      E' abrogato l'art. 94, comma terzo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578


§ 59.4.b - Legge 23 novembre 1939, n. 1949.

Modificazioni alla legge forense.

(G.U. 8 gennaio 1940, n. 5).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 3, comma quarto, lettera b), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

     "b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera.

     "Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo".

 

          Art. 2.

     E' abrogato l'art. 94, comma terzo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.