§ 59.2.1c - Legge 15 aprile 1965, n. 448.
Modificazioni alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.2 albi professionali
Data:15/04/1965
Numero:448


Sommario
Art. 1.      L'ultimo comma dell'art. 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è sostituito dal seguente
Art. 2.      E' prorogato di novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di [...]
Art. 3.      Coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle [...]


§ 59.2.1c - Legge 15 aprile 1965, n. 448. [1]

Modificazioni alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni.

(G.U. 20 maggio 1965, n. 126).

 

 

     Art. 1.

     L'ultimo comma dell'art. 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è sostituito dal seguente:

     "Alla data del 31 marzo 1966 si intendono prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al primo comma del precedente art. 8".

 

          Art. 2.

     E' prorogato di novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni.

 

          Art. 3.

     Coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche possono chiedere, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione della abilitazione definitiva indipendentemente dall'iscrizione all'Albo professionale. [2]

     Ai fini della concessione dell'abilitazione definitiva saranno ad essi applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, n. 1197.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al compimento di un anno dall'entrata in vigore della L. 11 novembre 1971, n. 1093. a norma dell'art. 3 della stessa legge.