§ 59.2.13 - D.P.R. 3 luglio 1961, n. 1197.
Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 concernente l'abilitazione definitiva all'esercizio professionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.2 albi professionali
Data:03/07/1961
Numero:1197


Sommario
Art. 1.      Coloro che, essendo in possesso dell'abilitazione provvisoria, aspirino ad ottenere l'abilitazione definitiva all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, [...]
Art. 2.      Coloro che, avendo ottenuto nomine ed impieghi nell'Amministrazione statale in seguito a concorsi cui siano stati ammessi ai sensi del decreto legislativo del Capo [...]
Art. 3.      Le decisioni delle Commissioni sulle domande di conversione in definitive delle abilitazioni provvisorie, saranno, a cura dei presidenti, comunicate agli interessati non [...]
Art. 4.      Dal giorno successivo a quello di ricevimento della decisione della Commissione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione al Ministero della pubblica [...]
Art. 5.      La decisione del Ministero sul ricorso verrà, entro un mese dalla comunicazione del parere di cui all'art. 8, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, [...]
Art. 6.      Qualora l'interessato non presenti, nel termine di cui al precedente art. 4, ricorso al Ministero contro la decisione negativa della Commissione, il presidente di [...]
Art. 7.      Decorso il termine di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, gli Atenei invieranno agli Ordini professionali competenti gli elenchi distinti [...]
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione


§ 59.2.13 - D.P.R. 3 luglio 1961, n. 1197.

Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 concernente l'abilitazione definitiva all'esercizio professionale.

(G.U. 27 novembre 1961, n. 294)

 

 

     Art. 1.

     Coloro che, essendo in possesso dell'abilitazione provvisoria, aspirino ad ottenere l'abilitazione definitiva all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario e dottore commercialista, dovranno rivolgerne domanda al presidente della Commissione istituita, ai sensi degli articoli 8e 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, presso l'Università o l'Istituto superiore che rilasciò l'abilitazione provvisoria, nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'art. 9, comma ottavo, della legge citata.

     Nella domanda il richiedente dovrà indicare, sotto la sua responsabilità:

     a) il suo domicilio o recapito;

     b) il luogo e la data di nascita;

     c) la data di conseguimento del titolo accademico in base al quale ottenne l'abilitazione provvisoria o il titolo accademico estero e il relativo provvedimento di convalida, quando l'abilitazione gli sia stata concessa in base a titolo di studio estero.

     Alla domanda dovranno essere uniti:

     a) il certificato di iscrizione all'albo professionale.

     In tale documento dovrà essere dichiarato se e per quale periodo e quali motivi ci siano state interruzioni nella appartenenza all'albo e, altresì, se e quali sanzioni disciplinari siano state eventualmente irrogate all'iscritto;

     b) i titoli e i documenti attestanti l'attività esercitata dal richiedente nel campo della professione, sia quale libero professionista che alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche o Enti o persone private.

 

          Art. 2.

     Coloro che, avendo ottenuto nomine ed impieghi nell'Amministrazione statale in seguito a concorsi cui siano stati ammessi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, sono abilitati alla professione in via definitiva, possono ottenere il diploma rivolgendone domanda all'Ateneo presso il quale conseguirono la laurea e l'abilitazione provvisoria.

     Alla domanda dovranno allegare un certificato dell'Amministrazione attestante la nomina e la ricevuta di versamento della tassa di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

 

          Art. 3.

     Le decisioni delle Commissioni sulle domande di conversione in definitive delle abilitazioni provvisorie, saranno, a cura dei presidenti, comunicate agli interessati non oltre quindici giorni dalla loro adozione e, se positive, anche all'Ordine professionale presso il quale l'abilitato risulti iscritto.

     Ogni bimestre le Segreterie degli atenei trasmetteranno al Ministero della pubblica istruzione l'elenco, distinto per professioni, dei candidati cui sia stata concessa e di quelli cui sia stata negata l'abilitazione definitiva.

 

          Art. 4.

     Dal giorno successivo a quello di ricevimento della decisione della Commissione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione al Ministero della pubblica istruzione del ricorso previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

     Il ricorso dovrà essere presentato alla segreteria della Commissione locale, la quale entro i quindici giorni successivi lo trasmetterà, con le sue controdeduzioni, al Ministero della pubblica istruzione, unendovi anche il fascicolo personale del ricorrente e copie delle deliberazioni della Commissione e della Sottocommissione che hanno preso in esame la domanda.

 

          Art. 5.

     La decisione del Ministero sul ricorso verrà, entro un mese dalla comunicazione del parere di cui all'art. 8, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, comunicata all'interessato ed alla Commissione locale, la quale, se il ricorso sia stato accolto, provvederà entro lo stesso termine a comunicare all'Ordine professionale competente la concessione dell'abilitazione definitiva.

 

          Art. 6.

     Qualora l'interessato non presenti, nel termine di cui al precedente art. 4, ricorso al Ministero contro la decisione negativa della Commissione, il presidente di questa, entro quindici giorni dalla scadenza del termine stesso, ne informerà l'Ordine professionale presso cui il predetto risulti iscritto, per la conseguente immediata cancellazione dall'albo.

     Similmente il Ministero, qualora rigetti il ricorso avverso la decisione negativa della Commissione, ne informerà l'Ordine al medesimo fine.

 

          Art. 7.

     Decorso il termine di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, gli Atenei invieranno agli Ordini professionali competenti gli elenchi distinti per professione, degli abilitati provvisori che non abbiano presentato domanda di concessione della abilitazione definitiva, ai fini della loro cancellazione dall'albo.

     Gli stessi elenchi saranno inviati, in triplice copia, al Ministero.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.