§ 59.2.14 - Legge 17 ottobre 1967, n. 975.
Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.2 albi professionali
Data:17/10/1967
Numero:975


Sommario
Art. 1.      Il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande per il conseguimento dell'abilitazione [...]
Art. 2.      Il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni, ai sensi della legge 23 dicembre [...]


§ 59.2.14 - Legge 17 ottobre 1967, n. 975. [1]

Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni.

(G.U. 6 novembre 1967, n. 276)

 

 

     Art. 1.

     Il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande per il conseguimento dell'abilitazione definitiva per l'esercizio delle professioni, prorogato con legge 15 aprile 1965, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 luglio 1968.

     Alla stessa data è prorogato il termine previsto dall'art. 3 della legge 15 aprile 1965, n. 448, per la concessione dell'abilitazione definitiva a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche.

 

          Art. 2.

     Il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni, ai sensi della legge 23 dicembre 1957, n. 1300, prorogato con legge 15 aprile 1965, n. 448, è ulteriormente prorogato, anche per i periti forestali e i laureati in discipline statistiche, al 31 gennaio 1968.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.