§ 58.15.1 - Legge 2 aprile 1958, n. 331.
Regolarizzazione della posizione assicurativa degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.15 sindacati e libertà sindacali
Data:02/04/1958
Numero:331


Sommario
Art. 1.      Per tutti i dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali, dell'Ente della cooperazione e di tutti gli altri enti sciolti in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 23 [...]
Art. 2.      La regolarizzazione della iscrizione prevista al precedente art. 1 è consentita anche a favore dei superstiti dei dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali che siano deceduti [...]
Art. 3.      La regolarizzazione di cui agli articoli 1 e 2 è effettuata mediante il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a cura degli interessati, dei contributi base calcolati sul [...]
Art. 4.      I contributi versati a norma del precedente articolo a copertura dei periodi di servizio anteriori al 1° aprile 1943 sono rivalutati, ai fini del computo della pensione base, a norma dell'art. 4 [...]
Art. 5.      La regolarizzazione prevista dai precedenti articoli deve essere richiesta dagli interessati tramite domanda da inviarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un [...]
Art. 6.      Agli effetti del requisito dell'anno di contribuzione nel quinquennio precedente la data della domanda di pensione per invalidità o della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria [...]


§ 58.15.1 - Legge 2 aprile 1958, n. 331. [1]

Regolarizzazione della posizione assicurativa degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali.

(G.U. 16 aprile 1958, n. 92).

 

     Art. 1.

     Per tutti i dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali, dell'Ente della cooperazione e di tutti gli altri enti sciolti in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che si trovavano in servizio al 31 luglio 1943 e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria volontaria o fondi speciali o trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione stessa, ovvero siano disoccupati è ammessa la regolarizzazione dell'iscrizione nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per i periodi di servizio scoperti di assicurazione, prestati presso le dette organizzazioni ed enti successivamente alla data del loro riconoscimento giuridico, nonchè, per la stessa decorrenza, per i periodi prestati al servizio di organizzazioni od enti assorbiti da quelli sopra considerati.

 

          Art. 2.

     La regolarizzazione della iscrizione prevista al precedente art. 1 è consentita anche a favore dei superstiti dei dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali che siano deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     La regolarizzazione di cui agli articoli 1 e 2 è effettuata mediante il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a cura degli interessati, dei contributi base calcolati sul valore massimo e vigenti, per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, nei periodi cui si riferisce la regolarizzazione stessa.

 

          Art. 4.

     I contributi versati a norma del precedente articolo a copertura dei periodi di servizio anteriori al 1° aprile 1943 sono rivalutati, ai fini del computo della pensione base, a norma dell'art. 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

     A coloro che alla data di versamento dei contributi risultino già titolari di pensione diretta sarà corrisposto un supplemento di pensione nei casi e con le modalità previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

 

          Art. 5.

     La regolarizzazione prevista dai precedenti articoli deve essere richiesta dagli interessati tramite domanda da inviarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine, gli interessati dovranno rimettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale una dichiarazione rilasciata dagli uffici stralcio preposti alla gestione dei patrimoni delle organizzazioni sindacali ed enti di cui all'art. 1, ed attestante i periodi di servizio cui la regolarizzazione si riferisce [2].

     Gli ex dipendenti cessati dal servizio prima dello scioglimento o liquidazione delle organizzazioni o enti di appartenenza devono presentare ai rispettivi uffici stralcio, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a pena di decadenza dei diritti ad essi derivanti, una documentazione idonea a comprovare la esistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato a suo tempo intercorso [3].

 

          Art. 6.

     Agli effetti del requisito dell'anno di contribuzione nel quinquennio precedente la data della domanda di pensione per invalidità o della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione si considera parentesi neutra il periodo intercorrente tra l'ultimo mese di servizio coperto di assicurazione con la regolarizzazione prevista dalla presente legge e la data della regolarizzazione medesima.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Per una proroga del termine di cui al presente comma vedi l'art. 8 della L. 11 giugno 1974, n. 252, l'art. unico della L. 12 gennaio 1977, n. 4 e l'art. unico della L. 19 dicembre 1979, n. 648.

[3] Per una proroga del termine di cui al presente comma vedi l'art. 8 della L. 11 giugno 1974, n. 252, l'art. unico della L. 12 gennaio 1977, n. 4 e l'art. unico della L. 19 dicembre 1979, n. 648.