§ 58.6.14 - D.Lgs.Lgt. 2 novembre 1944, n. 303.
Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:02/11/1944
Numero:303


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 16 agosto 1944, i datori di lavoro devono corrispondere ai propri dipendenti, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratto collettivo ai sensi della legge 3 [...]
Art. 2.      Ai lavoratori aventi diritto agli assegni familiari, è dovuto altresì, dal 16 agosto 1944, un assegno supplementare di carovita nella misura di lire cinque, per ogni giornata di lavoro e per [...]
Art. 3.      Nei casi in cui il salario o lo stipendio è corrisposto in tutto o in parte in natura, l'indennità di carovita può essere fissata in misura inferiore a quella prevista dall'art. 1 del presente [...]
Art. 4.      Il trattamento economico complessivamente dovuto ai lavoratori indicati nei numeri 2, 3 e 5 dell'art. 1 del presente decreto, non può essere inferiore a quello massimo che, per effetto della [...]
Art. 5.      L'indennità prevista dal presente decreto assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo, gli aumenti di retribuzione concessi dai datori di lavoro posteriormente al 15 luglio 1944 per [...]
Art. 6.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del presente decreto, l'importo mensile del salario si computa moltiplicando rispettivamente per venticinque o per duecento la paga giornaliera o quella [...]
Art. 7.      L'indennità di carovita, dovuta ai sensi del presente decreto, non è soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale ed assicurativo, e non è computata ad alcun effetto come facente [...]
Art. 8.      A decorrere dal 16 agosto 1944, i datori di lavoro, che non hanno corrisposto gli aumenti dei salari, degli stipendi e dei compensi a carattere continuativo previsti dal R. decreto-legge 7 [...]
Art. 9.      La misura della indennità di carovita prevista dall'art. 1 del presente decreto può essere modificata, in relazione alle variazioni della situazione economica, con decreto Luogotenenziale, su [...]
Art. 10.      Le controversie individuali e quelle collettive interessanti una sola provincia, che sorgano per l'applicazione del presente decreto, eccettuate quelle concernenti la materia regolata dall'art. [...]
Art. 11.      I collegi arbitrali di cui al precedente articolo giudicano senza l'osservanza di speciali forme procedurali, e secondo equità.
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


§ 58.6.14 - D.Lgs.Lgt. 2 novembre 1944, n. 303.

Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi.

(G.U. 14 novembre 1944, n. 81, Serie speciale).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 16 agosto 1944, i datori di lavoro devono corrispondere ai propri dipendenti, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratto collettivo ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modifiche e integrazioni, una indennità di carovita per ogni giornata di lavoro, nella misura:

     1) di lire trenta per gli uomini e per le donne capo-famiglia se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, non è superiore a lire tremilaseicento;

     2) di lire venti per gli uomini e per le donne capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, non è superiore a tremilaseicento ma non a lire cinquemila;

     3) di lire dieci per gli uomini e per le donne capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a lire cinquemila;

     4) di lire venti per le donne non capo-famiglia se la retribuzione mensile, al lordo da ogni ritenuta, non è superiore a lire tremilaseicento;

     5) di lire quindici per le donne non capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a lire tremilaseicento;

     6) di lire quindici per i ragazzi e le ragazze di età non superiore ai diciotto anni.

     L'indennità predetta è aumentata di lire cinque per i lavoratori che svolgono la loro attività nei comuni di Roma, Napoli e Palermo e in quegli altri comuni che saranno indicati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sulla base dei rispettivi indici del costo della vita.

     Per i lavoratori che rivestono la qualifica di impiegati ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926 n. 562, l'indennità di carovita è dovuta nella misura mensile pari a trenta volte quella giornaliera prevista, per i singoli casi, nei commi precedenti.

 

          Art. 2.

     Ai lavoratori aventi diritto agli assegni familiari, è dovuto altresì, dal 16 agosto 1944, un assegno supplementare di carovita nella misura di lire cinque, per ogni giornata di lavoro e per ciascuna persona a carico, che sarà corrisposto dalla Cassa unica per gli assegni familiari, secondo le norme che saranno stabilite con altro decreto.

     Tuttavia per il settore agricolo, fino a quando non siano riordinati i servizi per la compilazione degli elenchi dei lavoratori e per i contributi unificati, i datori di lavoro, debbono, direttamente ed a proprio carico, corrispondere ai lavoratori salariati od avventizi, aventi diritto agli assegni familiari, un assegno supplementare fisso di lire dieci per ogni giornata di lavoro.

 

          Art. 3.

     Nei casi in cui il salario o lo stipendio è corrisposto in tutto o in parte in natura, l'indennità di carovita può essere fissata in misura inferiore a quella prevista dall'art. 1 del presente decreto con accordi da stipulare fra i rappresentanti delle associazioni di fatto interessate, a seconda della sfera di applicazione degli accordi stessi, presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, presso gli Uffici regionali o provinciali del lavoro, ovvero presso gli Ispettorati dell'industria e del lavoro, per le provincie nelle quali gli Uffici del lavoro non siano costituiti. Gli accordi predetti sono obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria.

     Se, in relazione a situazioni contingenti connesse a lavorazioni di carattere stagionale, il lavoratore percepisce un salario notevolmente superiore alla media delle paghe corrisposte ai lavoratori delle categorie similari, può essere stabilito, con le modalità e gli effetti indicati nel precedente comma, l'assorbimento totale o parziale della indennità di carovita di cui all'art. 1 del presente decreto.

 

          Art. 4.

     Il trattamento economico complessivamente dovuto ai lavoratori indicati nei numeri 2, 3 e 5 dell'art. 1 del presente decreto, non può essere inferiore a quello massimo che, per effetto della corresponsione della indennità di carovita, compete ai lavoratori rispettivamente indicati nei numeri 1, 2 e 4 dello stesso articolo.

     Ai lavoratori che prestano un orario di lavoro inferiore alle quattro ore giornaliere l'indennità di carovita è dovuta nella misura pari a tanti ottavi dell'indennità prevista dal precedente art. 1 quante sono le ore di lavoro prestate.

 

          Art. 5.

     L'indennità prevista dal presente decreto assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo, gli aumenti di retribuzione concessi dai datori di lavoro posteriormente al 15 luglio 1944 per effetto di pattuizioni individuali o di contratti collettivi, quando questi siano stati concordati quale anticipazione o con riferimento a futuri provvedimenti legislativi di miglioramenti salariali, eccettuati gli adeguamenti ratificati o disposti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

 

          Art. 6.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del presente decreto, l'importo mensile del salario si computa moltiplicando rispettivamente per venticinque o per duecento la paga giornaliera o quella oraria, aumentata, per i lavori a cottimo, della percentuale minima di cottimo, corrisposta di fatto al lavoratore.

     Per la determinazione della retribuzione mensile del lavoratore si tiene conto del salario o dello stipendio, della indennità, dei compensi e dei premi a carattere continuativo, a qualsiasi titolo corrisposti compresa l'indennità di presenza, ed esclusi i compensi per lavoro straordinario.

     Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione, la determinazione dell'importo mensile del salario o dello stipendio è fatta sulla base dei guadagni percepiti nell'ultimo trimestre di effettiva attività dell'impresa, anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

     Ai fini dell'applicabilità dell'art. 1 resta salvo il diritto di revisione trimestrale dell'ammontare delle provvigioni.

 

          Art. 7.

     L'indennità di carovita, dovuta ai sensi del presente decreto, non è soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale ed assicurativo, e non è computata ad alcun effetto come facente parte del salario o dello stipendio.

 

          Art. 8.

     A decorrere dal 16 agosto 1944, i datori di lavoro, che non hanno corrisposto gli aumenti dei salari, degli stipendi e dei compensi a carattere continuativo previsti dal R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23/B, o che li hanno corrisposti in misura inferiore a quella indicata nell'art. 2 del predetto decreto, debbono corrispondere gli aumenti medesimi nella misura massima fissata dal citato art. 2 del decreto stesso.

 

          Art. 9.

     La misura della indennità di carovita prevista dall'art. 1 del presente decreto può essere modificata, in relazione alle variazioni della situazione economica, con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

 

          Art. 10.

     Le controversie individuali e quelle collettive interessanti una sola provincia, che sorgano per l'applicazione del presente decreto, eccettuate quelle concernenti la materia regolata dall'art. 2, se non siano state conciliate dai rappresentanti delle associazioni di fatto interessate, sono deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto di due membri nominati, rispettivamente, da ciascuna delle parti, e di un terzo membro, con funzioni di presidente, nominato d'accordo dalle parti stesse. Se gli arbitri non siano nominati, per qualsiasi ragione, la nomina è fatta dagli uffici del lavoro, o, nelle provincie in cui questi non siano costituiti, dagli Ispettorati dell'industria e del lavoro.

     Se la controversia collettiva, interessa più provincie, la nomina degli arbitri, qualora non vi provvedano le parti, è fatta dall'Ufficio regionale del lavoro per le provincie comprese nella circoscrizione di tale Ufficio, o dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro negli altri casi.

 

          Art. 11.

     I collegi arbitrali di cui al precedente articolo giudicano senza l'osservanza di speciali forme procedurali, e secondo equità.

     Le decisioni sulle controversie individuali e su quelle collettive interessanti una sola provincia sono depositate presso l'Ufficio del lavoro e l'Ispettorato dell'industria e del lavoro competenti per territorio, e quelle su controversie collettive interessanti più provincie, presso l'Ufficio regionale del lavoro o il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, a norma del secondo comma del precedente articolo.

     Gli organi predetti danno comunicazioni alle parti della decisione, la quale non è soggetta ad impugnazione.

     Le decisioni sulle controversie individuali costituiscono titolo esecutivo. Quelle sulle controversie collettive sono efficaci nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria.

     Gli atti relativi al giudizio arbitrale sono esenti da tasse di bollo e di registro.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.