§ 57.11.251 - D.M. 21 dicembre 1999, n. 537.
Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:21/12/1999
Numero:537


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Istituzione delle scuole
Art. 3.  Programmazione degli accessi.
Art. 4.  Ammissione alla scuola.
Art. 5.  Consiglio direttivo della scuola.
Art. 6.  Attività didattica.
Art. 7.  Piano degli studi.
Art. 8.  Esame finale.
Art. 9.  Disposizioni transitorie e finali.


§ 57.11.251 - D.M. 21 dicembre 1999, n. 537.

Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali

(G.U. 31 gennaio 2000, n. 24)

 

Capo I

Istituzione delle scuole

 

     Art. 1. Definizioni.

     1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

     a) per università, gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;

     b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui al capo II, articolo 16, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

     c) per decreto legislativo, il decreto 17 novembre 1997, n. 398;

     d) per MURST, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

 

          Art. 2. Istituzione delle scuole

     1. A decorrere dall'anno accademico 2000/2001 e per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo, le scuole, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono istituite dalle università sedi di facoltà di giurisprudenza, previa modifica dei regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, su proposta delle medesime facoltà e anche sulla base di accordi e convenzioni con altre università.

     2. In sede di prima applicazione del presente decreto, nonché di emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito delle procedure di programmazione del sistema universitario, condiziona l'erogazione di risorse finanziarie a sostegno delle scuole alla loro attivazione contestuale in più atenei, in vista di un'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale.

 

          Art. 3. Programmazione degli accessi.

     1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo.

     2. Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione alla scuola sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, sede amministrativa della scuola stessa.

     3. Le università e il MURST assicurano adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi, mediante gli esoneri dalle tasse di iscrizione e dai contributi universitari, nonché la concessione di borse di studio, in applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, della legge 30 novembre 1989, n. 398, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come integrata dall'articolo 6 del decreto legislativo.

 

          Art. 4. Ammissione alla scuola.

     1. Alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, per il numero di posti di cui all'articolo 3, comma 1, indetto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al concorso possono partecipare coloro i quali si sono laureati in giurisprudenza in data anteriore alla prova di esame. Nel bando sono altresì indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative.

     2. La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale.

     3. Per la predisposizione dei quesiti è nominata, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, una apposita commissione di nove esperti. La commissione predispone tre elaborati costituiti da cinquanta quesiti ciascuno, volti a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche nelle materie di cui al comma 2, nonchè le capacità logiche dei candidati. I tre elaborati sono segreti e ne è vietata la divulgazione. I tre elaborati appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e consegnati al responsabile del procedimento presso il Ministero. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonchè le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi [1].

     4. [La commissione di cui al comma 3 estrae a sorte dall'archivio i cinquanta quesiti per la prova e li chiude in tanti pieghi suggellati per ciascuna sede, firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione. I pieghi sono consegnati, in data stabilita nel bando, al responsabile del procedimento concorsuale, nominato in ciascuna sede. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione] [2].

     5. Non è ammessa nelle prove del concorso la consultazione di testi e di codici commentati o annotati con la giurisprudenza.

     6. Presso ogni ateneo è costituita, con decreto rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio; con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza.

     7. E' nominato presidente della commissione giudicatrice il componente avente maggiore anzianità di ruolo, ovvero a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età.

     8. La commissione ha a disposizione 60 punti, dei quali 50 per la valutazione della prova di esame; 5 per il curriculum degli studi universitari e 5 per il voto di laurea. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in conformità a criteri stabiliti dalla commissione di cui al comma 3.

     9. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.

 

Capo II

Organizzazione della scuola

 

          Art. 5. Consiglio direttivo della scuola.

     1. La scuola è struttura didattica dell'università, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati. L'università o le università convenzionate garantiscono il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.

     2. Per ciascuna scuola di specializzazione è costituito un consiglio direttivo presieduto da un direttore.

     3. Il consiglio direttivo è composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal consiglio della facoltà di giurisprudenza; due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal consiglio della facoltà di giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato.

     4. Il consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale ed è validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti. Esso dura in carica quattro anni. Il direttore è eletto dal consiglio stesso nel proprio seno tra i professori universitari di ruolo.

     5. Nel caso di scuole istituite tra i più atenei ai sensi dell'articolo 2, comma 1, i relativi accordi e convenzioni disciplinano le procedure per la designazione dei docenti universitari di cui al comma 3.

     6. Il consiglio direttivo cura la gestione organizzativa della scuola; definisce la programmazione delle attività didattiche; esercita le attribuzioni, in quanto compatibili con gli statuti di autonomia e con i regolamenti didattici di ateneo, previste all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

 

          Art. 6. Attività didattica.

     1. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio direttivo, provvede l'università ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo i regolamenti didattici e in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché con contratti di diritto privato stipulati ai sensi della normativa vigente con magistrati ordinari, amministrativi e contabili, con notai ed avvocati, anche cessati dall'ufficio o servizio da non più di cinque anni.

     2. Gli incarichi ed i contratti di insegnamento, su proposta del consiglio direttivo, sono conferiti annualmente. Ove il numero degli iscritti lo renda necessario può procedersi allo sdoppiamento del corso ed alla nomina di più docenti per il medesimo insegnamento. Si procede comunque allo sdoppiamento quando il numero degli iscritti sia pari o superiore a cento. In tal caso uno dei docenti della medesima disciplina assicura le funzioni di coordinamento.

     3. Il servizio di tutorato è affidato, previa stipula di appositi contratti di diritto privato, anche a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ad avvocati e notai.

 

Capo III

Ordinamento didattico

 

          Art. 7. Piano degli studi.

     1. La scuola ha la durata di due anni non suscettibili di abbreviazioni ed è articolata in un anno comune e negli indirizzi giudiziario-forense e notarile della durata di un anno.

     2. L'ordinamento didattico della scuola è definito in conformità all'allegato 1 contenente l'indicazione dell'obiettivo formativo e l'individuazione dei contenuti minimi qualificanti comuni ai due indirizzi e quelli specifici degli indirizzi stessi.

     3. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati al giudizio favorevole del consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche. Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potrà ripetere l'anno di corso una sola volta.

     4. La frequenza alle attività didattiche della scuola è obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore di attività didattiche comportano l'esclusione dalla scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo valutazione del consiglio direttivo della scuola, il consiglio medesimo qualora l'assenza non superi le 130 ore, dispone le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni di cui al comma 1, ovvero altrimenti la ripetizione di un anno.

     5. Le attività didattiche della scuola si svolgono in conformità all'ordinamento didattico e sulla base di un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio direttivo, nel periodo ricompreso fra il mese di ottobre e il mese di aprile dell'anno successivo, per un totale di almeno 500 ore di attività didattiche, di cui almeno il 50 per cento dedicato alle attività pratiche di cui al comma 6, con un limite massimo di cento ore per stages e tirocini. A partire dal mese di aprile sono programmati e attuati fino alla fine dell'anno accademico ulteriori attività di stages e tirocinio per un minimo di 50 ore.

     6. L'attività didattica consiste in appositi moduli orari dedicati rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad attività pratiche quali esercitazioni, discussione e simulazioni di casi, stages e tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili sentenze e pareri redatti dagli allievi, ed implica l'adozione di ogni metodologia didattica che favorisca il coinvolgimento dello studente e che consenta di sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici. Le scuole programmano lo svolgimento di attività didattiche presso studi professionali, scuole del notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato e sedi giudiziarie, previ accordi o convenzioni tra l'università sede amministrativa delle scuole, gli ordini professionali, le scuole del notariato, gli uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria.

 

          Art. 8. Esame finale.

     1. Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi.

     2. A tale fine con delibera del consiglio direttivo è costituita apposita commissione composta di sette membri di cui quattro professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio.

 

          Art. 9. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modicazioni e integrazioni.

     2. [In sede di prima applicazione del presente regolamento, comunque non oltre il concorso di ammissione alle scuole per l'anno accademico 2001-2002, nelle more della costituzione dell'archivio di cui all'articolo 4, comma 3, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, la commissione di cui al predetto articolo 4, comma 3, predispone tre elaborati costituiti da 50 quesiti ciascuno. I tre elaborati sono segreti e ne è vietata la divulgazione. I tre elaborati, appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati per ciascuna sede, firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e consegnati, in data stabilita nel bando, al responsabile del procedimento di ciascuna sede. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi, è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi] [3].

 

 

Allegato 1

(Art. 7, comma 2)

 

OBIETTIVO FORMATIVO E CONTENUTI MINIMI QUALIFICANTI DELLA SCUOLA

 

     La scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti.

     Sono contenuti minimi qualificanti, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo formativo, attività didattiche e relativi crediti formativi afferenti alle seguenti aree e connessi settori scientifico-disciplinari:

     Area A: 1° anno.

     Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto civile, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto penale, diritto commerciale, diritto amministrativo, fondamenti del diritto europeo, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonché elementi di informatica giuridica, di contabilità di Stato e degli enti pubblici, di economia e contabilità industriale.

     Area B: 2° anno - indirizzo giudiziario-forense.

     Approfondimenti disciplinari e attività pratiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali per uditore giudiziario e dell'esame di accesso all'avvocatura secondo la normativa vigente, tenuto conto del percorso formativo e del livello di preparazione degli studenti, nelle altre materie di cui all'area A, nel diritto ecclesiastico, nonché nel campo della deontologia giudiziaria e forense, dell'ordinamento giudiziario e forense, della tecnica della comunicazione e della argomentazione.

     Area C: 2° anno - indirizzo notarile.

     Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto delle persone, del diritto di famiglia, del diritto delle successioni, del diritto della proprietà e dei diritti reali, del diritto della pubblicità immobiliare, del diritto delle obbligazioni e dei contratti, del diritto dei titoli di credito, del diritto delle imprese e delle società, della volontaria giurisdizione, del diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica, del diritto tributario, della legislazione e deontologia notarile.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 10 marzo 2004, n. 120.

[2] Comma soppresso dall'art. 1 del D.M. 10 marzo 2004, n. 120.

[3] Comma soppresso dall'art. 1 del D.M. 10 marzo 2004, n. 120.