§ 57.11.213 - D.L. 13 settembre 1996, n. 475 .
Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:13/09/1996
Numero:475


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di rimborsare alle università le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai [...]
Art. 2.      1. Al fine di collegare l'entità delle tasse e dei contributi degli studenti ai servizi erogati dalla singole università, le disposizioni previste dall'articolo 5, commi [...]
Art. 3.      1. In attesa del riordinamento del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, i termini stabiliti rispettivamente [...]
Art. 4.      1. In attesa che vengano istituiti i corsi di diploma per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 [...]
Art. 5.      1. Per le attività connesse al funzionamento dei sistemi informativi automatizzati e della rete informatica della ricerca (GARR) del Ministero dell'università e della [...]
Art. 6.      1. I programmi pluriennali dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca [...]
Art. 7.      1. Lo statuto delle università e degli istituti superiori non statali è deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, su proposta del senato accademico e [...]
Art. 8.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 57.11.213 - D.L. 13 settembre 1996, n. 475 [1] .

Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca.

(G.U. 16 settembre 1996, n. 217)

 

 

     Art. 1.

     1. Al fine di rimborsare alle università le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a ripartire tra le stesse università, sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. All'onere derivante, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     2. Ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia universitaria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331, è assegnata alla terza Università di Roma la somma di lire 21,2 miliardi per l'anno 1995, lire 19,6 miliardi per l'anno 1996 e lire 25,9 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7325 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

          Art. 2.

     1. Al fine di collegare l'entità delle tasse e dei contributi degli studenti ai servizi erogati dalla singole università, le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, trovano applicazione anche per gli anni accademici 1995-1996 e 1996-1997. Per l'anno accademico 1996-1997 il prelievo per tasse e contributi a carico degli studenti appartenenti alle fasce a basso reddito, come definite ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e dell'articolo 5, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non potrà subire alcuna variazione in aumento. Agli oneri conseguenti a quanto previsto dal precedente periodo le università provvedono nell'ambito delle risorse di propria competenza. Per l'anno accademico 1995-1996 è mantenuto il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Al relativo onere, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il medesimo anno [2] .

 

          Art. 3.

     1. In attesa del riordinamento del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, i termini stabiliti rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1995, n. 63, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, sono prorogati al 28 febbraio 1997; sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto [3].

 

          Art. 4.

     1. In attesa che vengano istituiti i corsi di diploma per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il diploma conseguito dagli iscritti ai corsi di diploma universitari per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione attivati secondo l'ordinamento didattico, emanato ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha, a tutti gli effetti, valore abilitante ai fini dell'esercizio delle attività di cui ai profili professionali disciplinati con decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, numeri 739, 740, 741, 742, 743, 744, e 26 settembre 1994, numeri 745 e 746, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1995. Ai medesimi fini di cui al presente articolo è riconosciuto il valore abilitante dei titoli, rilasciati in esito ai corsi previsti dall'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in via di esaurimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo [4] .

 

          Art. 5.

     1. Per le attività connesse al funzionamento dei sistemi informativi automatizzati e della rete informatica della ricerca (GARR) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzata la spesa annua di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1996. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 1256 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, così come rideterminata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. I programmi pluriennali dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, e finanziati con apposite leggi pluriennali.

     2. Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.), ente di diritto pubblico, per l'attuazione del piano corrente, approvato dal CIPE con deliberazione 3 agosto 1993, è stabilito in lire 532 miliardi per il 1997 e lire 555 miliardi per il 1998. In relazione agli obiettivi di sviluppo contenuti nel piano, la dotazione organica dell'I.N.F.N., così come definita sulla base dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere incrementata per un massimo di 120 unità, da ripartirsi in livelli e profili professionali, con particolare riferimento a quelli scientifico-tecnici, secondo quanto deliberato dagli organi direttivi competenti ed approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro.

     3. Per l'avvio del piano concernente le ricerche di fisica della materia approvato dal CIPE in data 8 agosto 1995, è autorizzato a favore dell'Istituto nazionale di fisica della materia (I.N.F.M.) il finanziamento di lire 10 miliardi nell'anno 1996, lire 20 miliardi nell'anno 1997 e lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000. Per lo sviluppo della ricerca nel settore della luce di sincrotrone dei laboratori di Trieste e Grenoble, è autorizzato, altresì, il finanziamento per complessive lire 7 miliardi nell'anno 1996, lire 5 miliardi nell'anno 1997 e lire 7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, alla cui erogazione si provvede unitariamente secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, anche costituendo un comitato di gestione con gli enti interessati, in particolare per indirizzare le attività del laboratorio di Trieste. Per la realizzazione e l'utilizzo in comune di strumenti e di impianti di ricerca astronomica e astrofisica, è autorizzato il finanziamento di lire 8 miliardi per l'anno 1996, lire 8 miliardi per l'anno 1997 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a favore degli osservatori astronomici e astrofisici, sentito il Consiglio per le ricerche astronomiche (C.R.A.) [5].

     3 bis. Le procedure già avviate in applicazione delle delibere del Comitato tecnico scientifico per i parchi scientifici e tecnologici di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, si concludono secondo le norme vigenti all'atto delle delibere stesse. [6]

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1996, lire 565 miliardi per l'anno 1997 e lire 585 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     1. Lo statuto delle università e degli istituti superiori non statali è deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, su proposta del senato accademico e sentiti i consigli di facoltà per le materie relative all'ordinamento didattico.

 

          Art. 8.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 5 novembre 1996, n. 573.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31 ottobre 1997, dall'art.1 del D.L. 10 marzo 1997, n. 49.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma inserito dalla legge di conversione.