§ 57.11.57 - Legge 8 giugno 1966, n. 432.
Norme generali sull'Istituto superiore di scienze sociali di Trento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:08/06/1966
Numero:432


Sommario
Art. 1.      L'Istituto superiore di scienze sociali di Trento, promosso dall'"Istituto trentino di cultura", con atto di data 12 settembre 1962, è riconosciuto come Istituto di [...]
Art. 2.      L'Istituto superiore di scienze sociali di Trento ha lo scopo di promuovere il progresso delle scienze sociali e di fornire la cultura scientifica e metodologica [...]
Art. 3.      L'Istituto ha uno statuto che determina le norme per il governo amministrativo e didattico dell'istituto stesso, i piani di studio, l'organico, lo stato giuridico ed il [...]
Art. 4.      Fino all'approvazione dello statuto, di cui all'articolo che precede, l'Istituto superiore di scienze sociali è retto dall'Istituto trentino di cultura
Art. 5.      Nell'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 13 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in sociologia
Art. 6.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Istituto trentino di cultura sottoporrà al Ministro per la pubblica istruzione lo statuto dell'Istituto [...]


§ 57.11.57 - Legge 8 giugno 1966, n. 432.

Norme generali sull'Istituto superiore di scienze sociali di Trento. [1]

(G.U. 25 giugno 1966, n. 155)

 

 

     Art. 1.

     L'Istituto superiore di scienze sociali di Trento, promosso dall'"Istituto trentino di cultura", con atto di data 12 settembre 1962, è riconosciuto come Istituto di istruzione Universitaria libero.

     Esso ha grado Universitario, personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     L'Istituto superiore di scienze sociali di Trento ha lo scopo di promuovere il progresso delle scienze sociali e di fornire la cultura scientifica e metodologica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento e alla ricerca scientifica o all'esercizio degli uffici e delle professioni richiedenti studi nelle discipline sociali.

     L'Istituto conferisce la laurea in sociologia.

     Il corso di studi ha durata quadriennale e si divide in due bienni. Il primo biennio, propedeutico, comprende insegnamenti di carattere generale, politici, storici, economici, matematici e giuridici; il secondo biennio comprende insegnamenti specifici all'indirizzo sociologico.

 

          Art. 3.

     L'Istituto ha uno statuto che determina le norme per il governo amministrativo e didattico dell'istituto stesso, i piani di studio, l'organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale insegnante e non insegnante a carico del suo bilancio, nonchè ogni altra norma necessaria al suo funzionamento.

     Per l'ammissione al corso di laurea in sociologia valgono gli stessi titoli richiesti per l'ammissione alle Facoltà di economia e commercio o di scienze politiche.

 

          Art. 4.

     Fino all'approvazione dello statuto, di cui all'articolo che precede, l'Istituto superiore di scienze sociali è retto dall'Istituto trentino di cultura.

 

          Art. 5.

     Nell'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 13 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in sociologia.

 

          Art. 6.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Istituto trentino di cultura sottoporrà al Ministro per la pubblica istruzione lo statuto dell'Istituto superiore di scienze sociali accompagnato da un piano finanziario documentato. Lo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere della 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     Per eventuali modificazioni si procederà con le medesime modalità.

     Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni generali sulle Università e Istituti superiori liberi, di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

 


[1]  Per il mutamento di denominazione dell'Istituto, per il nuovo statuto e per la successiva soppressione dell'Istituto, vedi il D.P.R. 31 ottobre 1972, n. 974e l'art. 40 della L. 14 agosto 1982, n. 590.