§ 57.11.3 - R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.
Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:04/06/1938
Numero:1269


Sommario
Art. 1.      Chi aspira ad ottenere l'immatricolazione in una università o istituto superiore deve, salvo quanto è disposto dagli art. 17 e seguenti per la facoltà di magistero, [...]
Art. 2.      La domanda d'immatricolazione o d'iscrizione deve essere presentata nel periodo dal 1° agosto al 5 novembre inclusi
Art. 3.      All'atto dell'immatricolazione vengono rilasciati allo studente una tessera di riconoscimento e un libretto d'iscrizione, che valgono per l'intero corso di studi
Art. 4.      La segreteria conserva in appositi fascicoli personali tutti gli atti concernenti la carriera scolastica degli studenti, compreso l'esemplare autenticato della [...]
Art. 5.      Lo studente può seguire il piano degli studi consigliato dalla facoltà o uno diverso, entro i limiti stabiliti dall'ordinamento didattico del proprio corso di studi
Art. 6.      Lo studente, oltre che agli insegnamenti fondamentali e al numero d'insegnamenti complementari obbligatorio per il conseguimento della laurea o del diploma cui aspira, [...]
Art. 7.      I professori ufficiali e i liberi docenti si accertano della frequenza, della diligenza e del profitto degli studenti nel modo che credono più opportuno
Art. 8.      Nessun anno di corso è valido se lo studente non si sia iscritto almeno a tre insegnamenti del proprio corso di studi o a quel numero diverso di insegnamenti a tal fine [...]
Art. 9.      Lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra università o istituto superiore, presentandone domanda al proprio rettore o direttore non oltre il 31 [...]
Art. 10.      Lo studente può in qualunque anno di corso passare da uno ad altro corso di laurea o diploma, presentandone domanda non oltre il 31 dicembre
Art. 11.      Chi sia già fornito di una laurea o di un diploma può iscriversi al corso per il conseguimento di altra laurea o diploma, alle condizioni che sono stabilite dalla [...]
Art. 12.      Coloro che intendono iscriversi a un corso universitario in base a titoli di studio conseguito all'estero, giusta le disposizioni di cui all'art. 147 del testo unico [...]
Art. 13.  [1]
Art. 14.      Coloro i quali abbiano seguito il corso di studi, cui sono iscritti, per l'intera sua durata, senza aver preso l'iscrizione a tutti gli insegnamenti prescritti per [...]
Art. 15.      Sono considerati studenti fuori corso
Art. 16.      Gli studenti fuori corso non hanno ulteriori obblighi di iscrizione ai corsi riferentisi agli anni compiuti. Essi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti [...]
Art. 17.      Il concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi della facoltà di magistero è bandito per un numero di posti determinato, di volta in volta, con decreto ministeriale
Art. 18.      Per essere ammessi all'esame di concorso gli aspiranti debbono farne domanda su carta legale al rettore o direttore, entro il 31 ottobre con le medesime modalità [...]
Art. 19.      L'esame di concorso si da in una sola sessione, che ha inizio per tutte le università ed istituti superiori il 12 novembre o, se questo è festivo, il giorno seguente
Art. 20.      La commissione per l'esame di concorso è composta dal preside della facoltà o da un professore da lui designato, che la presiede, e da due professori scelti dal preside [...]
Art. 21.      L'immatricolazione nella facoltà è disposta secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso. A tal [...]
Art. 22.      Le tasse d'immatricolazione e d'iscrizione, le tasse di fuori corso, le sopratasse per esami di profitto e per quelli di laurea o diploma, le sopratasse di ripetizione [...]
Art. 23.      Nei casi di trasferimento, di cui all'art. 9, gli studenti non sono tenuti a pagare nuovamente le tasse e sopratasse o rate di esse già versate per l'anno in corso
Art. 24.      Nei casi di passaggio da uno ad altro corso di studi, le tasse pagate per il corso di provenienza nell'anno in cui ha luogo il passaggio sono computate per quelle dello [...]
Art. 25.      Tutti gli studenti che si iscrivono come ripetenti ad un anno di corso sono tenuti di nuovo al pagamento delle prescritte tasse, sopratasse, e contributi
Art. 26.      Lo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse, sopratasse e contributi non può essere ammesso agli esami, nè può essere iscritto al successivo anno di corso
Art. 27.      Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse, sopratasse e contributi pagati
Art. 28.  [2]
Art. 29.  [3]
Art. 30.      Gli speciali contributi, di cui all'art. 152, comma quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, sono destinati a spese di laboratorio, di [...]
Art. 31.      Coloro che aspirano alla dispensa, totale o parziale, dal pagamento delle tasse e sopratasse, nei casi nei quali essa è ammessa dalla legge, sono tenuti a produrre la [...]
Art. 32.      Gli studenti appartenenti a famiglie numerose, ai sensi del n. 1 dell'art. 153 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, possono ottenere l'esonero dal [...]
Art. 33.      Gli studenti orfani, mutilati o invalidi di guerra o orfani mutilati o invalidi per la causa nazionale o per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, o che si [...]
Art. 34.      Gli studenti della facoltà di magistero, che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono ottenere la dispensa totale dal pagamento della tassa [...]
Art. 35.      Gli studenti, di cui agli art. 33 e 34, debbono unire alla domanda di dispensa dalle tasse i seguenti documenti
Art. 36.      La dispensa, di cui agli art. 33 e 34 non può essere concessa e, se concessa, è revocata, agli studenti ai quali nel corso dell'anno sia stata inflitta una punizione [...]
Art. 37.      L'esonero dal pagamento della metà delle tasse e sopratasse scolastiche, di cui al primo comma dell'art. 156 del testo unico delle leggi su l'istruzione superiore, non [...]
Art. 38.      I diritti di segreteria, di cui alla tabella I annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, si pagano alla cassa dell'università o istituto e sono [...]
Art. 39.      Gli esami presso le università o istituti superiori sono
Art. 40.      Le due sessioni d'esame, di cui all'art. 164 del testo unico delle leggi su l'istruzione superiore, si riferiscono entrambe allo stesso anno accademico ed hanno [...]
Art. 41.      Per essere ammesso agli esami di profitto, lo studente deve comprovare di avere preso iscrizione alle corrispondenti materie e di averne ottenuto l'attestazione di [...]
Art. 42.      Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà; quelle per gli esami di laurea o diploma dal rettore dell'università o direttore [...]
Art. 43.      Gli esami di profitto e gli esami di laurea o diploma sono pubblici
Art. 44.  [4]
Art. 45.      La punizione disciplinare dell'esclusione temporanea dalla università prevista dall'art. 16 del regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, non può superare tre [...]
Art. 46.      Gli studenti non possono tenere adunanze entro i locali e stabilimenti dell'università o istituto, senza preventiva autorizzazione del rettore o direttore
Art. 47.      Presso ogni università o istituto è stabilita, agli effetti dell'articolo 166 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, la seguente gerarchia fra gli [...]
Art. 48.      Le lauree e i diplomi, conferiti dalle università e dagli istituti superiori, vengono rilasciati, in nome del Re e Imperatore, dal rettore o direttore e debbono essere [...]
Art. 49.      Coloro che, avendo conseguito un titolo accademico all'estero, intendano ottenere il corrispondente titolo accademico italiano, giusta le disposizioni dell'art. 170 del [...]
Art. 50.  [5]
Art. 51.      Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito [...]
Art. 52.      Possono essere sedi degli esami di Stato le regie università e i regi istituti superiori
Art. 53.      I candidati non possono sostenere gli esami di Stato
Art. 54.      Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di medico-chirurgo possono essere ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia, che abbiano compiuto il [...]
Art. 55.      Chi aspira ad essere ammesso agli esami di Stato per l'abilitazione ad una delle professioni indicate nell'art. 51 deve presentare domanda su carta legale diretta al [...]
Art. 56.      Le tasse di ammissione agli esami di Stato sono pagate allo erario a mezzo di vaglia postale, indirizzato al procuratore del registro della circoscrizione nella quale ha [...]
Art. 57.      Nella segreteria di ogni università o istituto sono conservate le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni dei risultati ottenuti negli esami, [...]
Art. 58.      Le commissioni esaminatrici sono nominate, ogni anno, con decreto del ministro e ciascuna di esse è composta come segue
Art. 59.      Qualora non sia possibile formare una commissione esaminatrice col numero di professori di ruolo o emeriti indicato nel precedente articolo, possono essere chiamati, in [...]
Art. 60.      I professori di ruolo o emeriti ed i liberi docenti che debbono far parte di ciascuna commissione sono scelti direttamente dal ministro
Art. 61.      Nessuna adunanza di commissione o di sottocommissione è valida se non siano presenti almeno i tre quarti dei componenti
Art. 62.      Gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni indicate nell'art. 51, consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme stabilite [...]
Art. 63.      Per gli esami che richiedano prove scritte o grafiche, la commissione esaminatrice un giorno prima dell'inizio delle prove stabilisce in apposita riunione il tema o i [...]
Art. 64.      Ogni commissario dispone di dieci punti per ogni prova di esame
Art. 65.      La commissione esaminatrice, terminate le prove scritte o grafiche, procede alla revisione dei lavori ed assegna il voto ai singoli candidati
Art. 66.      Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il presidente della commissione dichiara chiusa la sessione, la quale non può per alcun motivo essere riaperta
Art. 67.      Il presidente della commissione dispone quanto è necessario per garantire la sincerità delle prove e la legalità delle operazioni di esame
Art. 68.      I candidati sono personalmente responsabili della buona conservazione dei documenti e del materiale, compreso quello bibliografico, ad essi affidati durante le prove [...]
Art. 69.      Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione seguente. Qualora nemmeno in questa consegua l'idoneità, non potrà ripetere l'esame nella sessione [...]
Art. 70.      A coloro, che hanno superato l'esame di abilitazione, spettano le qualifiche di carattere professionale
Art. 71.  [6]
Art. 72.      Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo consistono nelle seguenti prove orali e pratiche
Art. 73.      Per le singole prove si osservano le seguenti modalità
Art. 74.      Le commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di medico-chirurgo si suddividono, per lo svolgimento della prova orale e pratica, in tre sottocommissioni: [...]
Art. 75.      Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico consistono in una prova scritta, una orale e una pratica
Art. 76.      Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista consistono in una prova pratica e in una prova orale
Art. 77.      Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere consistono in prove scritte e grafiche e in una prova orale
Art. 78.      Le prove scritte e grafiche sono due e consistono
Art. 79.      I temi debbono contenere l'indicazione del tempo concesso ai candidati per lo svolgimento, che deve essere non superiore a due giorni
Art. 80.      La prova orale, da sostenersi dinanzi alla commissione plenaria, della durata di almeno trenta minuti, consiste in una discussione sulle prove scritte e grafiche, e in [...]
Art. 81.      Ogni commissione può suddividersi in sottocommissioni, composte ciascuna di non meno di quattro membri, uno dei quali deve, possibilmente, appartenere alla categoria [...]
Art. 82.      Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto consistono in prove estemporanee grafiche e in una prova orale
Art. 83.      Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo consistono in prove scritte e grafiche e in prove orali e pratiche
Art. 84.      Le prove scritte e grafiche sono due e consistono
Art. 85.      Le prove orali e pratiche, della durata di almeno trenta minuti ciascuna, sono le seguenti
Art. 86.      Le commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di agronomo si suddividono, per lo svolgimento della prova orale e pratica, in quattro sottocommissioni: [...]
Art. 87.      Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario consistono nelle seguenti prove orali e pratiche
Art. 88.      Le commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario si suddividono, per lo svolgimento della prova orale e pratica, in quattro [...]
Art. 89.      Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale in prove scritte e grafiche e in prove orali e pratiche
Art. 90.      Le prove scritte e grafiche sono due e consistono
Art. 91.      Le prove orali e pratiche, della durata di almeno trenta minuti ciascuna, sono le seguenti
Art. 92.      La commissione per gli esami di abilitazione alla professione di perito forestale si suddivide, per lo svolgimento delle prove orali, in tre sottocommissioni, una per [...]
Art. 93.      Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione in materia di economia e commercio consistono in prove scritte e in una prova orale
Art. 94.      Gli studenti di disagiate condizioni economiche e più meritevoli possono ottenere dalla cassa scolastica assegni in misura pari all'intero ammontare delle tasse, [...]
Art. 95.      In caso di trasferimento dello studente, sulla domanda di assegno provvede il direttorio della cassa scolastica dell'università o istituto cui lo studente si [...]
Art. 96.      I regolamenti speciali per le casse scolastiche, da emanarsi ai sensi dell'art. 185 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, debbono uniformarsi alle [...]
Art. 97.      In ogni anno accademico è bandito un concorso fra laureati e diplomati nelle università o istituti superiori per borse di perfezionamento negli studi all'interno o [...]
Art. 98.      Possono prender parte al concorso pel conferimento di una borsa i cittadini italiani, iscritti al P.N.F., che abbiano conseguito la laurea o il diploma nei cinque anni [...]
Art. 99.      Il concorso è per titoli: sono ammessi lavori manoscritti
Art. 100.      Le borse sono conferite dal ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso. [...]
Art. 101.      Le norme per il conferimento delle quattro borse di studio istituite presso la facoltà di scienze politiche e della borsa istituita presso la facoltà di scienze [...]
Art. 102.      Le borse di studio per gli studenti delle facoltà di magistero sono ogni anno equamente ripartite dal consiglio della facoltà fra gli iscritti dei quattro corsi
Art. 103.      Lo studente che goda di altro assegno di studio, o abbia retribuzione di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, di provincie, di comuni o di altri enti [...]
Art. 104.      Il direttorio dell'opera costituita presso ciascuna università o istituto è composto
Art. 105.      Per il raggiungimento dei suoi fini l'opera
Art. 106.      Presso l'opera di ciascuna università o istituto è costituito un ufficio sanitario diretto da un sanitario nominato dal direttorio. Nelle città che siano sedi di più [...]
Art. 107.      All'atto della immatricolazione e ogni anno all'atto della iscrizione, gli studenti possono essere, a loro richiesta, sottoposti a visita medica gratuita. Per gli [...]
Art. 108.      Gli studenti infermi possono usufruire gratuitamente di visite e cure ambulatorie presso l'ufficio e presso le cliniche universitarie
Art. 109.      L'opera ha gestione e bilancio distinti da quelli dell'università o istituto. Tuttavia i bilanci preventivi e i conti consuntivi sono comunicati per cognizione al [...]
Art. 110.      Tutte le altre norme per il funzionamento delle opere e degli uffici annessi sono contenute nei rispettivi regolamenti speciali, che saranno vistati dal ministro per [...]
Art. 111.      Il riconoscimento della personalità giuridica delle istituzioni indicate nell'art. 191 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, ove non sia disposto per [...]
Art. 112.      Ogni istituzione, avente personalità giuridica propria, ha uno statuto contenente le norme per il proprio ordinamento e funzionamento
Art. 113.      Il ministro per l'educazione nazionale, nell'esercizio del suo potere di vigilanza, ha facoltà di ordinare visite, ispezioni e inchieste sull'andamento morale, [...]
Art. 114.      L'applicazione delle disposizioni, di cui all'art. 192 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, può essere promossa d'iniziativa del ministro per [...]
Art. 115.      Le disposizioni contenute negli art. 12 e 49 del presente regolamento valgono, in quanto applicabili, nei casi di cui all'art. 332 del testo unico delle leggi [...]
Art. 116.      Coloro che abbiano conseguito il titolo accademico posteriormente all'anno 1931-32 e fino a tutto l'anno 1935-36 possono essere ammessi agli esami di Stato per [...]
Art. 117.      Le disposizioni del precedente articolo si applicano a coloro che abbiano conseguito il titolo accademico posteriormente all'anno 1935-36 o lo conseguiranno dopo [...]
Art. 118.      I laureati o diplomati, di cui agli articoli precedenti, sono tenuti a presentare, per l'ammissione agli esami di Stato, in aggiunta agli altri documenti prescritti, [...]
Art. 119.      I laureati o diplomati, di cui agli art. 116 e 117, i quali durante gli studi per il conseguimento del titolo accademico non abbiano preso iscrizione ai corsi di alcune [...]
Art. 120.      Non sono tenuti al compimento del tirocinio semestrale di pratica ospedaliera, di cui all'art. 54, coloro che siano regolarmente iscritti al sesto corso di laurea in [...]
Art. 121.      Coloro che, in virtù dell'art. 329, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, sono ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione [...]


§ 57.11.3 - R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori.

(G.U. 24 agosto 1938, n. 192)

 

 

     Art. 1.

     E' approvato il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine nostro, dal ministro proponente e dal ministro per le finanze.

 

     Art. 2.

     Sono abrogati, nelle parti riguardanti la stessa materia disciplinata dal regolamento sopra menzionato, il regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674; il regolamento per gli istituti superiori di magistero approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1588; il regolamento generale per gli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con regio decreto 8 luglio 1925, n. 1227, e successive modificazioni; il regolamento generale degli istituti superiori agrari e di medicina veterinaria approvato con regio decreto 4 settembre 1925, n. 1762, il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale approvato con regio decreto 14 ottobre 1932, n. 1366: il regio decreto 28 novembre 1935, n. 2145, concernente la devoluzione del provento delle sopratasse per esami universitari e ogni altra disposizione del provento delle sopratasse per esami universitari e ogni altra disposizione contraria o diversa da quelle contenute nell'annesso regolamento.

 

REGOLAMENTO

 

Capo I

 

CARRIERE SCOLASTICHE

 

§ 1

 

ISCRIZIONI

 

     Art. 1.

     Chi aspira ad ottenere l'immatricolazione in una università o istituto superiore deve, salvo quanto è disposto dagli art. 17 e seguenti per la facoltà di magistero, presentare domanda su carta legale al rettore o direttore, e in essa deve indicare:

     a) la residenza della famiglia;

     b) la propria abitazione nella città sede dell'università o istituto superiore;

     c) il corso di laurea o diploma cui intende iscriversi.

     La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

     a) certificato di nascita legalizzato;

     b) titolo originale di studi medi prescritto, ai sensi del testo unico delle legge sull'istruzione superiore e delle tabelle annesse al regio decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882, per l'ammissione al corso che il richiedente intende seguire, ovvero un certificato provvisorio, che dovrà essere sostituito nel corso dell'anno e prima degli esami col titolo originale;

     c) quietanze del pagamento della tassa d'immatricolazione, della prima rata della tassa annuale d'iscrizione, della prima rata della sopratassa annuale per esami di profitto e del contributo per opere sportive ed assistenziali;

     d) due fotografie, firmate dal richiedente, di cui una autenticata.

     Il titolo originale di studi medi non potrà essere restituito prima della fine del corso universitario.

     La domanda d'iscrizione agli anni di corso successivi deve essere corredata dalle quietanze del pagamento della prima rata della tassa annuale d'iscrizione, della prima rata della sopratassa annuale per esami di profitto e del contributo per opere sportive ed assistenziali.

 

          Art. 2.

     La domanda d'immatricolazione o d'iscrizione deve essere presentata nel periodo dal 1° agosto al 5 novembre inclusi.

     Il rettore o direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione e di iscrizione, presentate anche dopo il detto termine, ma, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre.

 

          Art. 3.

     All'atto dell'immatricolazione vengono rilasciati allo studente una tessera di riconoscimento e un libretto d'iscrizione, che valgono per l'intero corso di studi.

     La tessera reca la fotografia dello studente, bollata col timbro a secco dell'università o istituto superiore, ed è munita della firma del rettore o direttore e del direttore amministrativo.

     Il libretto d'iscrizione, firmato come è prescritto per la tessera, contiene tutti i dati relativi alla carriera scolastica dello studente (insegnamenti seguìti, tasse pagate, esami sostenuti).

     Ulteriori norme circa le modalità per la compilazione e la tenuta del libretto possono essere contenute negli statuti universitari.

 

          Art. 4.

     La segreteria conserva in appositi fascicoli personali tutti gli atti concernenti la carriera scolastica degli studenti, compreso l'esemplare autenticato della fotografia di ognuno di essi.

     La segreteria tiene altresì al corrente i registri della carriera scolastica degli studenti, distinti per corsi di laurea o diploma, e forma per ogni corso d'insegnamento a titolo ufficiale o privato l'elenco degli studenti che vi sono iscritti.

     Ciascun professore ha diritto di farsi rilasciare copia in ogni tempo dell'elenco dei propri iscritti.

     Più particolari norme circa l'organizzazione dei servizi di segreteria, la tenuta degli archivi e dei registri matricolari sono dettate dal regolamento interno.

 

          Art. 5.

     Lo studente può seguire il piano degli studi consigliato dalla facoltà o uno diverso, entro i limiti stabiliti dall'ordinamento didattico del proprio corso di studi.

 

          Art. 6.

     Lo studente, oltre che agli insegnamenti fondamentali e al numero d'insegnamenti complementari obbligatorio per il conseguimento della laurea o del diploma cui aspira, può iscriversi a qualsiasi altro insegnamento complementare del proprio corso di laurea o di diploma, e, per ciascun anno, a non più di due insegnamenti di altri corsi di laurea o diploma, nella stessa università o istituto superiore.

 

          Art. 7.

     I professori ufficiali e i liberi docenti si accertano della frequenza, della diligenza e del profitto degli studenti nel modo che credono più opportuno.

     La frequenza ai corsi è comprovata dalla attestazione dei professori sul libretto d'iscrizione.

     Gli studenti, per i quali manchi tale attestazione, non sono ammessi all'esame di profitto per la materia corrispondente.

 

          Art. 8.

     Nessun anno di corso è valido se lo studente non si sia iscritto almeno a tre insegnamenti del proprio corso di studi o a quel numero diverso di insegnamenti a tal fine stabilito nello statuto, e non ne abbia ottenuto l'attestazione di frequenza.

 

          Art. 9.

     Lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra università o istituto superiore, presentandone domanda al proprio rettore o direttore non oltre il 31 dicembre. Il rettore o direttore può in linea eccezionale accordare il congedo chiesto dopo il 31 dicembre, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi.

     Può egualmente il rettore o direttore accordare il congedo allo studente fuori corso, quando, a suo insindacabile giudizio, ritenga la domanda di trasferimento giustificata da gravi motivi.

     Il rettore o direttore trasmette il foglio di congedo contenente la copia conforme della carriera scolastica dello studente trasferito al rettore o direttore dell'università o istituto cui lo studente ha dichiarato di volersi trasferire.

     Il rettore o direttore dell'università o istituto, ove lo studente si trasferisce, provvede alla determinazione dell'ulteriore svolgimento della carriera scolastica, udito il parere del consiglio della facoltà competente, e ne dà notizia per iscritto all'interessato, salva a questi la facoltà di ricorrere ai sensi dell'art. 151, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

     Chi si è trasferito ad altra università od istituto non può far ritorno presso l'università od istituto di provenienza se non sia trascorso un anno solare, salvo che la domanda di ritorno sia giustificata da gravi motivi.

     Lo studente che ottiene il trasferimento ad altra università o istituto dopo la sessione estiva di esami può sostenere nella nuova sede esami nella sessione autunnale.

 

          Art. 10.

     Lo studente può in qualunque anno di corso passare da uno ad altro corso di laurea o diploma, presentandone domanda non oltre il 31 dicembre.

     Allo studente che passa da uno ad altro corso può essere concessa, su conforme parere della facoltà della quale fa parte il nuovo corso, l'iscrizione ad anno successivo al primo, qualora gli insegnamenti precedentemente seguìti e gli esami superati possano essere, per la loro affinità, valutati ai fini dell'abbreviazione.

     In ogni caso egli deve possedere il titolo di studi medi prescritto per l'iscrizione nel nuovo corso, e da durata complessiva degli studi, tenuto conto degli anni già seguìti nel corso di provenienza, non può essere inferiore a quella prescritta per il corso al quale fa passaggio.

 

          Art. 11.

     Chi sia già fornito di una laurea o di un diploma può iscriversi al corso per il conseguimento di altra laurea o diploma, alle condizioni che sono stabilite dalla competente facoltà, fermo, per ciò che riguarda le eventuali abbreviazioni di corso, quanto è stabilito nel secondo comma del precedente articolo.

     Egli deve in ogni caso possedere il titolo di studi medi prescritto per l'iscrizione al nuovo corso di studi ed è tenuto a depositarlo insieme col titolo accademico.

 

          Art. 12.

     Coloro che intendono iscriversi a un corso universitario in base a titoli di studio conseguito all'estero, giusta le disposizioni di cui all'art. 147 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, debbono, entro i termini stabiliti dall'art. 2, rivolgere al rettore dell'università o direttore dell'istituto superiore prescelto la relativa domanda d'immatricolazione o d'iscrizione, corredata:

     a) dei titoli e documenti comprovanti gli studi secondari compiuti all'estero e gli studi eventualmente compiuti e gli esami sostenuti presso università o istituti superiori esteri;

     b) di un esposto documentato, contenente esatte informazioni circa la natura e il valore degli studi compiuti e dei titoli conseguiti all'estero;

     c) di un certificato della loro cittadinanza.

     Gli italiani non regnicoli debbono comprovare tale loro condizione.

     Gli italiani residenti all'estero debbono fornire la documentata dimostrazione della necessità della loro residenza fuori del regno per il periodo di tempo coincidente con la durata degli studi compiuti all'estero.

     Sulla domanda delibera il senato accademico, udita la facoltà competente, determinando altresì l'ulteriore svolgimento della carriera scolastica.

     Per quanto concerne la determinazione dell'anno di corso cui si richiedenti possono essere iscritti, si applica, in relazione agli anni di corso seguiti presso università o istituti superiori esteri, il disposto dell'art. 10 del presente regolamento.

     Qualora le domande siano corredate di uno dei titoli di studi medi indicati nell'elenco approvato dal ministro, di cui al comma secondo dell'art. 147 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, le deliberazioni del senato accademico sono rese esecutive dal rettore o direttore, con provvedimento definitivo.

     Qualora invece i richiedenti siano in possesso di un titolo di studi medi non compreso in detto elenco, il rettore o direttore, entro quindici giorni dalla deliberazione del senato accademico, trasmette al ministro, per i provvedimenti di competenza, le domande documentate insieme con la coppia delle deliberazioni delle autorità accademiche.

     Gli stranieri, prima di essere ammessi all'università o istituto, debbono dimostrare la conoscenza della lingua italiana, mediante una prova che si svolge in forma di colloquio col preside della facoltà o con un professore da lui designato. Chi non ottiene in tale prova giudizio favorevole non può essere ammesso, nè può ripetere la prova se non nell'anno accademico successivo.

 

          Art. 13. [1]

     Gli stranieri ed i cittadini italiani stabilmente residenti all'estero, provenienti da università o istituti superiori esteri, che intendano frequentare uno o più corsi in una università o istituto superiore italiano, possono ottenere l'ammissione a corsi singoli, presentando soltanto il libretto o altro documento dell'università o istituto di provenienza.

     Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti, e, in seguito a prove di esame determinate dal consiglio di facoltà, anche un attestato del profitto riportato.

     Gli studenti iscritti a corsi singoli possono altresì coordinare i corsi stessi secondo un piano di studi approvato dalla facoltà competente, e, qualora abbiano superato gli esami relativi, possono essere ammessi ad un esame generale, comprendente tutto il gruppo delle materie seguite. In seguito a tale esame è loro rilasciato uno speciale attestato.

     In nessun caso, i corsi di cui al presente articolo potranno essere valutati ai fini dell'iscrizione a normali corsi di laurea o di diploma.

 

          Art. 14.

     Coloro i quali abbiano seguito il corso di studi, cui sono iscritti, per l'intera sua durata, senza aver preso l'iscrizione a tutti gli insegnamenti prescritti per l'ammissione all'esame di laurea o diploma o senza averne ottenuto le relative attestazioni di frequenza, debbono iscriversi come ripetenti per gli insegnamenti mancanti di iscrizione o di frequenza.

     La ripetizione deve esser fatta per uno o più anni a seconda che si tratti di insegnamenti annuali o pluriennali.

     La stessa norma si applica agli studenti dei corsi di laurea o diploma distinti in bienni, che non si siano iscritti o che non abbiano ottenuto le prescritte attestazioni di frequenza per tutti gli insegnamenti del biennio.

 

          Art. 15.

     Sono considerati studenti fuori corso:

     a) coloro che, avendo seguito il proprio corso universitario per l'intera sua durata e avendone frequentato con regolare iscrizione tutti gli insegnamenti prescritti per l'ammissione all'esame di laurea o diploma, non abbiano superato tutti i relativi esami speciali o l'esame di laurea o di diploma, fino a che non conseguano il titolo accademico;

     b) coloro che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed essendo in possesso dei requisiti necessari per potersi iscrivere all'anno successivo, non abbiano chiesto o ottenuto tale iscrizione, per tutta la durata dell'interruzione degli studi;

     c) coloro che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed avendo frequentato i relativi insegnamenti, non abbiano superato gli esami obbligatoriamente richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo, fino a che non superino detti esami.

 

          Art. 16.

     Gli studenti fuori corso non hanno ulteriori obblighi di iscrizione ai corsi riferentisi agli anni compiuti. Essi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dall'iscrizione, debbono presentare annualmente entro termini di cui all'art. 2, domanda di ricognizione della qualità di studente, corredata dalla quietanza di pagamento della tassa di fuori corso.

     Indipendentemente dalla presentazione della domanda di ricognizione e dal pagamento della relativa tassa, essi possono ottenere certificati relativi alla carriera scolastica precedentemente percorsa.

 

§ 2

 

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE ISCRIZIONI ALLA FACOLTA' DI MAGISTERO

 

          Art. 17.

     Il concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi della facoltà di magistero è bandito per un numero di posti determinato, di volta in volta, con decreto ministeriale.

     Anche chi aspiri ad essere iscritto nella facoltà di magistero ad un anno di corso successivo al primo, in base a studi compiuti in altra facoltà o istituto superiore italiano o estero, deve sostenere e superare l'esame di concorso per l'ammissione.

 

          Art. 18.

     Per essere ammessi all'esame di concorso gli aspiranti debbono farne domanda su carta legale al rettore o direttore, entro il 31 ottobre con le medesime modalità stabilite dal primo comma dell'art. 1.

     Alla domanda devono essere allegati, oltre il certificato di nascita legalizzato e il titolo di studi medi prescritto per l'ammissione, il vaglia comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta per l'ammissione all'esame.

 

          Art. 19.

     L'esame di concorso si da in una sola sessione, che ha inizio per tutte le università ed istituti superiori il 12 novembre o, se questo è festivo, il giorno seguente.

 

          Art. 20.

     La commissione per l'esame di concorso è composta dal preside della facoltà o da un professore da lui designato, che la presiede, e da due professori scelti dal preside fra gli insegnanti di materie fondamentali.

     Ogni membro della commissione dispone di dieci punti per la prova scritta di cultura generale. Il candidato che non consegua almeno sei decimi dei punti a disposizione della commissione è eliminato.

     La graduatoria di merito è compilata dalla commissione in base al voto complessivo dei singoli candidati, determinato dalla somma del voto di idoneità conseguito nella prova di cultura generale e dei voti o della media dei voti riportati nel titolo di studi medi richiesto per l'ammissione, nelle discipline indicate a seconda dei casi dalle tabelle annesse al regio decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882.

 

          Art. 21.

     L'immatricolazione nella facoltà è disposta secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso. A tal uopo gli interessati debbono esibire le quietanze di pagamento, o la corrispondente domanda di esonero, e le fotografie, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, entro il termine che sarà stabilito dal rettore dell'università o direttore dell'istituto.

     Il candidato dichiarato idoneo nel concorso di ammissione può essere immatricolato anche in uno dei tre anni accademici successivi, subordinatamente alla disponibilità dei posti.

 

§ 3

 

TASSE E CONTRIBUTI

 

          Art. 22.

     Le tasse d'immatricolazione e d'iscrizione, le tasse di fuori corso, le sopratasse per esami di profitto e per quelli di laurea o diploma, le sopratasse di ripetizione di esame e il contributo per le opere sportive ed assistenziali si pagano alla cassa della università o istituto.

     Le tasse di concorso per l'ammissione alla facoltà di magistero e di laurea o diploma si pagano con vaglia postale intestato al procuratore del registro della circoscrizione in cui ha sede l'università o istituto e consegnato alla segreteria. Questa, presa nota dei vaglia nei fascicoli personali degli studenti e nei registri di carriera scolastica, li descrive in apposito elenco in duplice esemplare e li trasmette all'ufficio del registro cui sono diretti. L'ufficio del registro restituisce uno degli esemplari alla segreteria insieme con la bolletta per l'ammontare complessivo delle tasse risultanti dall'elenco.

     Lo studente può ripartire il pagamento della tassa annuale d'iscrizione in quattro rate bimestrali anticipate, versando la seconda, terza e quarta rata rispettivamente non oltre la fine dei mesi di gennaio, marzo e maggio. Può inoltre ripartire il pagamento della sopratassa per esami di profitto in due rate anticipate, versando la seconda non oltre la fine del mese di marzo. La disposizione del presente comma non è applicabile agli studenti di cittadinanza straniera appartenenti a famiglia residente all'estero, ai quali è concessa la dispensa del pagamento di metà delle tasse e sopratasse.

     La tassa di fuori corso e la sopratassa per gli esami di profitto valgono per il solo anno accademico per il quale sono pagate; la sopratassa per gli esami di laurea o diploma e le sopratasse di ripetizione di esame devono essere nuovamente pagate ogni qualvolta il candidato si presenti ai relativi esami.

 

          Art. 23.

     Nei casi di trasferimento, di cui all'art. 9, gli studenti non sono tenuti a pagare nuovamente le tasse e sopratasse o rate di esse già versate per l'anno in corso.

     Le rate della tassa d'iscrizione e della sopratassa per esami di profitto, che lo studente avesse pagate in anticipo, sono versate dall'università o istituto di provenienza alla università o istituto presso il quale egli si trasferisce.

     Sono considerate pagate in anticipo, agli effetti del comma precedente, le rate che alla data di presentazione della domanda di trasferimento risultino pagate prima dei rispettivi termini di scadenza stabiliti dallo articolo precedente.

     La sopratassa di ripetizione di esame spetta in ogni caso all'università o istituto in cui l'esame venga effettivamente ripetuto; essa viene quindi versata all'università o istituto presso cui lo studente si trasferisce dalla università o istituto ove lo studente l'abbia pagata senza avervi ripetuto l'esame.

 

          Art. 24.

     Nei casi di passaggio da uno ad altro corso di studi, le tasse pagate per il corso di provenienza nell'anno in cui ha luogo il passaggio sono computate per quelle dello stesso anno del nuovo corso di studi.

     Se peraltro nel nuovo corso le tasse siano più elevate, egli ha l'obbligo di pagare la differenza sia per l'anno in corso al quale è iscritto sia per quelli dai quali fosse dispensato nel nuovo corso.

     Non è ammesso invece il rimborso della differenza, quando le tasse siano meno elevate nel corso di studi cui lo studente fa passaggio.

 

          Art. 25.

     Tutti gli studenti che si iscrivono come ripetenti ad un anno di corso sono tenuti di nuovo al pagamento delle prescritte tasse, sopratasse, e contributi.

     I laureati o diplomati, che intendono conseguire altra laurea o diploma, debbono pagare per il nuovo corso di studi la tassa di immatricolazione e le tasse, sopratasse e contributi relativi agli anni di corso che debbono ancora seguire per il conseguimento del titolo accademico cui aspirano.

     Le stesse norme valgono per coloro che, in seguito a studi compiuti presso istituti superiori esteri, ottengano l'iscrizione a un corso di studi, ad anno successivo al primo.

 

          Art. 26.

     Lo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse, sopratasse e contributi non può essere ammesso agli esami, nè può essere iscritto al successivo anno di corso.

     Egli inoltre non può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica, nella parte cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, nè il congedo per trasferirsi ad altra università o istituto.

 

          Art. 27.

     Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse, sopratasse e contributi pagati.

 

          Art. 28. [2]

     Il provento annuale delle soprattasse per gli esami di profitto e di laurea o di diploma, salvo quelle indicate nel comma seguente, viene, per ciascuna sede complessivamente computato per le Università e gli Istituti superiori statali e gli Istituti superiori ad ordinamento speciale esistenti nella sede stessa.

     Il venticinque per cento del provento annuale suddetto, con l'aggiunta del provento delle soprattasse di specializzazione e perfezionamento, viene trattenuto dalla cassa dell'Università o Istituto della sede e, detrattone l'importo dell'indennità annua supplementare di carica per il rettore o direttore, viene così ripartito:

     a) la metà è destinata al bilancio universitario per concessione agli assistenti di indennità assistenza per esami, secondo modalità che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione;

     b) un quarto viene ripartito fra i componenti le Commissioni degli esami di concorso per l'ammissione alla Facoltà di magistero, degli esami di profitto e degli esami di laurea o diploma; ai componenti delle Commissioni di esame di concorso o di profitto sono attribuite tante quote quanti sono i candidati esaminati; ai commissari per gli esami di laurea o diploma spetta una quota tripla di quella che compete per gli esami di profitto;

     c) un ottavo viene ripartito in quote eguali tra tutti i professori di ruolo o fuori ruolo appartenenti all'Università o Istituti della stessa sede;

     d) un ottavo viene ripartito tra i professori di ruolo proporzionalmente al numero degli iscritti al corso da essi tenuto in qualità di titolari; per i corsi biennali o triennali si considerano come iscritti tutti gli studenti che per il primo anno seguono il corso delle materie medesime e metà di quelli che lo seguono per gli anni successivi al primo.

     Le ripartizioni di cui sopra hanno luogo subito dopo la chiusura della sessione autunnale di esami.

     Nelle sedi in cui esiste solamente una Università o un solo Istituto superiore, esse sono fatte dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto. Nelle sedi in cui esistono anche altri Istituti superiori esse sono fatte collegialmente dal rettore dell'Università e dai direttori degli Istituti; in tal caso il pagamento delle somme liquidate ai singoli interessati viene effettuato dalla cassa dell'Università della sede e, qualora non esista Università, dalla cassa dell'Istituto che ha maggior numero di studenti.

     Il settantacinque per cento del provento annuale di cui al 1° comma, viene a costituire un fondo unico a favore di tutte le Università e Istituti superiori, da ripartirsi in quote eguali tra i professori di ruolo e fuori ruolo.

     Tale ripartizione e quelle di cui alle lettere c) e d) si attuano soltanto nei riguardi dei professori che abbiano svolto durante l'anno accademico l'attività cui sono tenuti, compresa quella di commissari di esame.

 

          Art. 29. [3]

     Il provento annuale delle soprattasse indicate nell'art. 28 viene computato nelle Università e negli Istituti superiori liberi e negli Istituti superiori di magistero pareggiati, limitatamente a ciascuna Università o Istituto. La destinazione del provento anche ai fini del riparto, è determinata dai rispettivi Consigli di amministrazione.

 

          Art. 30.

     Gli speciali contributi, di cui all'art. 152, comma quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, sono destinati a spese di laboratorio, di esercitazioni, di consumo materiale, di viaggi d'istruzione o comunque a particolari prestazioni fatte agli studenti, nonchè a garanzia di danni da essi causati.

     I contributi stessi si pagano alla cassa dell'università o istituto, nella misura e secondo le modalità che vengono stabilite dal consiglio di amministrazione.

     La cassa universitaria mette a disposizione dei singoli direttori degli istituti scientifici il provento dei contributi riscossi in relazione alle prestazioni fatte dagli istituti stessi. I direttori dispongono di tale provento per acquisto di materiale di consumo, e in genere per spese occorrenti per le esercitazioni e le ricerche degli studenti.

 

          Art. 31.

     Coloro che aspirano alla dispensa, totale o parziale, dal pagamento delle tasse e sopratasse, nei casi nei quali essa è ammessa dalla legge, sono tenuti a produrre la relativa istanza corredata dei documenti comprovanti il possesso delle condizioni richieste, insieme con la domanda:

     a) di ammissione al concorso, per la dispensa dal pagamento della tassa di concorso per l'ammissione alla facoltà di magistero;

     b) d'immatricolazione o di iscrizione, per la dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse annuali;

     c) di ammissione all'esame di laurea o diploma, per la dispensa dal pagamento della sopratassa relativa;

     d) di ritiro del titolo accademico, per la dispensa dal pagamento della tassa di laurea o diploma.

     La dispensa è concessa con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'università o istituto.

 

          Art. 32.

     Gli studenti appartenenti a famiglie numerose, ai sensi del n. 1 dell'art. 153 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, possono ottenere l'esonero dal pagamento della tassa d'immatricolazione, della tassa d'iscrizione e della sopratassa per esami di profitto per il primo anno di corso, quando abbiano riportato una media non inferiore ai sette decimi negli esami che costituiscono titolo per l'ammissione al corso universitario; possono ottenere l'esonero dal pagamento della tassa per il concorso di ammissione alla facoltà di magistero, quando abbiano riportato la media stessa negli esami del titolo di studi medi richiesto per la ammissione al concorso.

     Essi possono ottenere l'esonero dal pagamento della tassa d'iscrizione e della sopratassa per esami di profitto negli anni successivi, quando abbiano superato gli esami consigliati dalla facoltà per l'anno precedente o un numero corrispondente di esami, qualora abbiano seguìto un diverso piano di studi, con una media non inferiore ai sette decimi, e non siano stati riprovati in alcun esame.

     Possono ottenere l'esonero dal pagamento della sopratassa di laurea o diploma, quando abbiano superato con una media non inferiore ai sette decimi gli esami consigliati per l'ultimo anno di corso, o un numero corrispondente di esami, se abbiano seguìto un diverso piano di studi, e non siano stati respinti in alcun esame; possono ottenere l'esonero dal pagamento della tassa di laurea o diploma, quando abbiano superato l'esame relativo con una votazione non inferiore ai sette decimi e non siano stati in precedenza respinti nell'esame stesso.

     I laureati o diplomati, appartenenti a famiglie numerose ai sensi del n. 1 dell'art. 153 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, i quali intendono conseguire altra laurea o diploma, possono ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse e sopratasse del primo anno del nuovo corso di studi, se abbiano superato con una media non inferiore ai sette decimi l'esame di laurea o diploma e gli esami dell'ultimo anno di corso secondo le norme di cui ai commi precedenti e non siano stati riprovati in alcuno degli esami stessi.

 

          Art. 33.

     Gli studenti orfani, mutilati o invalidi di guerra o orfani mutilati o invalidi per la causa nazionale o per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, o che si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, possono ottenere, se siano di disagiata condizione economica, la dispensa dal pagamento delle tasse di immatricolazione e d'iscrizione e della sopratassa per esami di profitto per il primo anno di corso, quando abbiano conseguito senza esami di riparazione il titolo di studi medi richiesto per l'ammissione al corso universitario; possono ottenere la dispensa dal pagamento della tassa per il concorso alla facoltà di magistero, quando abbiano conseguito senza esame di riparazione il titolo di studi medi richiesto per tale concorso.

     Essi possono ottenere la dispensa dal pagamento della tassa d'iscrizione e dalla sopratassa per esami di profitto negli anni successivi, quando abbiano superato gli esami consigliati dalla facoltà per l'anno precedente o un numero di esami corrispondente o che comunque sia ritenuto dalle autorità accademiche adeguato al piano di studi consigliato dalla facoltà, e non siano stati respinti in alcun esame.

     Essi possono ottenere la dispensa dal pagamento della sopratassa di laurea o diploma, quando nell'ultimo anno di corso abbiano superato gli esami consigliati dalla facoltà o un numero di esami corrispondente o comunque ritenuto adeguato come nel comma precedente e non siano stati respinti in alcun esame, e possono ottenere la dispensa dal pagamento della tassa di laurea o diploma, se non siano stati in precedenza respinti in detto esame.

 

          Art. 34.

     Gli studenti della facoltà di magistero, che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono ottenere la dispensa totale dal pagamento della tassa d'immatricolazione e della tassa d'iscrizione per il primo anno, quando nella prova dell'esame di concorso per l'ammissione abbiano riportato una votazione non inferiore ai nove decimi. Possono ottenere la dispensa dal pagamento della metà delle tasse stesse, quando nella prova suddetta abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi.

     Negli anni scolastici successivi essi possono ottenere la dispensa dal pagamento dalla tassa di iscrizione, quando abbiano superato tutti gli esami dell'anno precedente, ognuno in unica sessione, conseguendo una media di nove decimi e non meno di otto decimi in ciascun esame, per la dispensa totale, e una media di otto decimi e non meno di sette decimi in ciascun esame, per la dispensa parziale.

     Gli studenti stessi possono ottenere la dispensa totale o parziale dal pagamento della tassa di laurea o diploma, quando abbiano riportato rispettivamente nove o otto decimi nel relativo esame, sostenuto in una sola sessione.

 

          Art. 35.

     Gli studenti, di cui agli art. 33 e 34, debbono unire alla domanda di dispensa dalle tasse i seguenti documenti:

     a) certificato del podestà del comune in cui ha domicilio la famiglia, contenente lo stato di famiglia con tutte le informazioni atte a valutarne le condizioni economiche;

     b) certificato del procuratore delle imposte attestante le condizioni economiche della famiglia.

 

          Art. 36.

     La dispensa, di cui agli art. 33 e 34 non può essere concessa e, se concessa, è revocata, agli studenti ai quali nel corso dell'anno sia stata inflitta una punizione disciplinare.

 

          Art. 37.

     L'esonero dal pagamento della metà delle tasse e sopratasse scolastiche, di cui al primo comma dell'art. 156 del testo unico delle leggi su l'istruzione superiore, non può essere concesso a coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano perduto la cittadinanza italiana posteriormente alla data di pubblicazione del regio decreto 11 marzo 1923-I, n. 563.

 

          Art. 38.

     I diritti di segreteria, di cui alla tabella I annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, si pagano alla cassa dell'università o istituto e sono interamente devoluti al rispettivo bilancio.

 

§ 4

 

ESAMI

 

          Art. 39.

     Gli esami presso le università o istituti superiori sono:

     a) di profitto;

     b) di laurea o diploma.

     Gli esami di profitto debbono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella materia sulla quale verte l'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dal professore nel corso cui lo studente è stato iscritto.

     La stessa norma vale per gli esami di laurea o diploma.

 

          Art. 40.

     Le due sessioni d'esame, di cui all'art. 164 del testo unico delle leggi su l'istruzione superiore, si riferiscono entrambe allo stesso anno accademico ed hanno normalmente la durata di un mese.

     Gli esami di operazione sul cadavere possono essere anticipati al mese di maggio con deliberazione delle singole facoltà di medicina e chirurgia.

     In ogni sessione si indicono almeno due appelli in giorni non consecutivi.

 

          Art. 41.

     Per essere ammesso agli esami di profitto, lo studente deve comprovare di avere preso iscrizione alle corrispondenti materie e di averne ottenuto l'attestazione di frequenza.

     Per essere ammesso agli esami di laurea o diploma, lo studente deve comprovare di avere frequentato il rispettivo corso di studi per il numero di anni prescritto, di avere superato tutti i prescritti esami di profitto e di avere pagato tutte le tasse, sopratasse e contributi, o di esserne stato dispensato.

     Egli deve, per ogni sessione, presentare la domanda relativa, entro il termine stabilito dal rettore o direttore.

 

          Art. 42.

     Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà; quelle per gli esami di laurea o diploma dal rettore dell'università o direttore dell'istituto, udito il preside della facoltà.

     Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine, e un libero docente o cultore della materia. Quando un insegnamento, impartito da un professore ufficiale, è comune agli studenti di più corsi di laurea o diploma, appartenenti a diverse facoltà, anche la commissione di esame è comune, ed è nominata, quando per tale insegnamento sia istituito posto di ruolo, dal preside della facoltà cui detto posto appartiene; quando invece all'insegnamento non corrisponda posto di ruolo, dal preside della facoltà che ha proposto l'incarico.

     Le commissioni per gli esami di laurea o diploma sono costituite di professori ufficiali, in maggioranza, e di liberi docenti o cultori delle discipline che fanno parte della facoltà. Di regola il numero dei componenti è di undici; ma può essere ridotto, in caso di necessità, fino a sette.

 

          Art. 43.

     Gli esami di profitto e gli esami di laurea o diploma sono pubblici.

     Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti.

     Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone. Lo studente è approvato a pieni voti legali, se ottiene i nove decimi dei punti; a pieni voti assoluti, se consegue la totalità dei punti.

     In caso di pieni voti assoluti, la commissione può concedere la lode, che deve essere deliberata all'unanimità.

     Lo studente che si ritiri durante un esame è considerato riprovato.

     Lo studente riprovato non può ripetere l'esame nella medesima sessione.

 

          Art. 44. [4]

     Tutti i certificati, attestazioni, copie, estratti e altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti debbono essere rilasciati in conformità della legge sul bollo e debbono essere sottoscritti dal direttore amministrativo e dal funzionario preposto al competente ufficio di segreteria.

     Col consenso del rettore o direttore, le firme possono essere delegate ad altri funzionari della carriera direttiva, di cui uno con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

 

§ 5

 

DISCIPLINA

 

          Art. 45.

     La punizione disciplinare dell'esclusione temporanea dalla università prevista dall'art. 16 del regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, non può superare tre anni.

 

          Art. 46.

     Gli studenti non possono tenere adunanze entro i locali e stabilimenti dell'università o istituto, senza preventiva autorizzazione del rettore o direttore.

     In caso di disordini il rettore o direttore può prendere accordi con la autorità politica per ristabilire la disciplina.

     Quando i disordini riguardino uno o più corsi, i corsi stessi possono essere sospesi dal rettore o direttore, che ne riferisce al senato accademico. I corsi che, a cagione della condotta degli studenti, abbiano subìto una prolungata interruzione, possono essere dichiarati dal senato accademico non validi agli effetti dell'iscrizione.

     Se i disordini riguardino una intera facoltà o l'università o l'istituto nel suo complesso, il ministro può ordinare la temporanea chiusura della università o istituto. Tale facoltà spetta anche, in casi gravi od urgenti, al rettore o direttore, che provvede, udito il senato accademico, e ne riferisce immediatamente al ministro.

     Agli studenti promotori o comunque responsabili di disordini possono essere inflitte le punizioni disciplinari previste dall'art. 16 del regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.

 

          Art. 47.

     Presso ogni università o istituto è stabilita, agli effetti dell'articolo 166 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, la seguente gerarchia fra gli impiegati di amministrazione (escluso il personale di ragioneria e d'ordine) e il personale subalterno:

     1) direttore amministrativo; in caso di assenza o impedimento dello stesso, il più elevato in grado, e a parità di grado il più anziano degli impiegati di cui al n. 2;

     2) personale di amministrazione, secondo il grado o la qualifica;

     3) personale subalterno, qualunque ne sia la qualifica.

     Il direttore amministrativo deve, secondo le istruzioni del rettore o direttore, impartire al personale posto alla sua dipendenza gerarchica le opportune disposizioni dirette ad assicurare l'ordine e la disciplina entro i locali e stabilimenti dell'università o istituto, ed a prevenire e, occorrendo, reprimere ogni tentativo od atto inteso ad interrompere o turbare l'ordine o la continuità e regolarità dei corsi o ad arrecare danneggiamenti agli immobili o al materiale di qualsiasi natura appartenente all'università o istituto.

     Gli impiegati di cui al precedente comma debbono:

     a) intervenire, ottemperando all'ordine dei superiori gerarchici o di propria iniziativa, secondo le circostanze, in tutti i casi previsti dall'articolo precedente e ai fini indicati;

     b) elevare verbali a carico di chiunque li offenda o minacci ovvero commetta o tenti di commettere atti previsti dal presente articolo.

     Gli impiegati ed agenti debbono immediatamente consegnare i verbali di cui alla lettera b) al direttore amministrativo, il quale, a sua volta, li consegna al rettore o direttore, cui spetta di adottare i provvedimenti del caso.

     Ove il rettore o direttore, per la gravità dei fatti, ritenga di dover fare denuncia all'autorità giudiziaria, ai verbali redatti dagli impiegati ed agenti posti alla sua dipendenza viene riconosciuto, a tutti gli effetti, lo stesso valore attribuito ai verbali redatti dagli ufficiali ed agenti della pubblica forza.

 

Capo II

 

TITOLI ACCADEMICI

 

          Art. 48.

     Le lauree e i diplomi, conferiti dalle università e dagli istituti superiori, vengono rilasciati, in nome del Re e Imperatore, dal rettore o direttore e debbono essere sottoscritti anche dal preside della facoltà e dal direttore amministrativo.

     Nelle lauree e nei diplomi non sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame, ma si fa speciale menzione della lode, quando questa sia stata concessa.

     A coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi soltanto, compete la qualifica accademica di dottore.

 

          Art. 49.

     Coloro che, avendo conseguito un titolo accademico all'estero, intendano ottenere il corrispondente titolo accademico italiano, giusta le disposizioni dell'art. 170 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, debbono farne domanda su carta legale al rettore dell'università o direttore dell'istituto prescelto, corredandola, oltre che dei documenti previsti dall'articolo 12 del presente regolamento, anche del titolo accademico estero in originale.

     Gli italiani debbono inoltre dimostrare di possedere un titolo di studi medi conseguito nel regno, che dia adito alla facoltà che rilascia il titolo accademico corrispondente a quello di cui essi sono forniti oppure di possedere uno dei titoli di studi medi esteri di cui all'art. 147 del citato testo unico.

     Sulle domande delibera il senato accademico, udita la facoltà competente.

     Qualora il titolo accademico prodotto sia compreso nell'elenco di cui al comma secondo dell'art. 170 del testo unico, il rettore o direttore rende esecutiva la deliberazione del senato accademico, rilasciando all'interessato il corrispondente titolo italiano.

     Qualora, invece, si tratti di titolo accademico non compreso nel citato elenco, sulle domande si provvede in conformità del penultimo comma dell'art. 12.

     Gli stranieri, prima di ottenere il riconoscimento del titolo accademico estero di cui sono forniti, debbono dimostrare la conoscenza della lingua italiana con le modalità di cui all'art. 12. Qualora l'esito della prova sia sfavorevole, essi non possono ottenere il riconoscimento richiesto, nè ripetere la prova stessa se non nell'anno accademico successivo.

     Per l'applicazione del presente articolo valgano, in quanto non è diversamente disposto, le norme dell'art. 12.

 

          Art. 50. [5]

     Per ciascun laureato o diplomato, oltre il diploma originale, steso sull'apposito modulo e da consegnare all'interessato, viene redatto altro esemplare originale del diploma, steso su carta di tipo e di formato differente, che deve essere anch'esso firmato dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto, dal preside della facoltà e dal direttore amministrativo. Esso è conservato nel fascicolo personale del laureato o diplomato.

     Nei casi di smarrimento o distruzione dei diplomi originali di laurea, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria provvedono direttamente al rilascio dei duplicati dei diplomi, che sono la riproduzione esatta del diploma originale, cui si aggiungerà la dichiarazione, firmata dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto e dal direttore amministrativo e munita del timbro dell'Università o Istituto, che il titolo è duplicato del diploma originale smarrito o distrutto.

     A tal fine, l'interessato deve presentare al rettore o direttore dell'ateneo competente apposita domanda in carta legale corredata dei documenti comprovanti lo smarrimento o la distruzione del diploma.

     Fuori dei casi di smarrimento o di distruzione del diploma, il rettore o direttore può consentire, per giustificati e comprovati motivi, il rilascio del duplicato in sostituzione del diploma a suo tempo rilasciato, che deve essere restituito alla segreteria universitaria e conservato, previo annullamento, nel fascicolo personale dell'interessato.

 

Capo III

 

ESAMI DI STATO

 

§ 1

 

SESSIONI E SEDI DI ESAMI - AMMISSIONE AGLI ESAMI

 

          Art. 51.

     Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione in materia di economia e commercio si danno ogni anno in una sola sessione.

     La sessione è indetta con ordinanza del ministro dell'educazione nazionale, che viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino ufficiale del ministero.

     Con la stessa ordinanza sono indetti gli esami per l'abilitazione nelle discipline statistiche, regolati dalle speciali disposizioni del regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748.

 

          Art. 52.

     Possono essere sedi degli esami di Stato le regie università e i regi istituti superiori.

     Ciascuna università o istituto può essere sede di esami di Stato per l'abilitazione all'esercito di quelle professioni per le quali rilascia le lauree e i diplomi corrispondenti.

     Entro il mese di ottobre di ogni anno tutte le università e gli istituti superiori comunicano al ministero il numero di coloro che, presumibilmente, siano per presentarsi agli esami di Stato per ciascuna professione.

     Il ministro, con l'ordinanza con la quale indice ogni anno la sessione di esami di Stato, ne determina le relative sedi e può impartire disposizioni per regolare la distribuzione dei candidati tra le stesse.

 

          Art. 53.

     I candidati non possono sostenere gli esami di Stato:

     a) nelle sedi presso le quali siano stati iscritti come studenti in corso nell'ultimo biennio;

     b) nelle sedi presso le quali abbiano conseguito la laurea o il diploma che è titolo di ammissione agli esami medesimi;

     c) nelle sedi presso le quali abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo accademico conseguito all'estero.

     Nel caso peraltro che il titolo o i titoli accademici, che dànno accesso a un determinato esame di Stato, siano rilasciati da un sola università o istituto superiore, l'esame di Stato sarà sostenuto presso la stessa università o istituto superiore.

     Non è consentito ai candidati di sostenere nella stessa sessione esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di più d'una delle professioni indicate nell'art. 51.

 

          Art. 54.

     Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di medico-chirurgo possono essere ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia, che abbiano compiuto il tirocinio di pratica ospedaliera per gli insegnamenti della clinica medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica, prescritto dall'ordinamento didattico del proprio corso di studi.

     Il tirocinio, che si inizia entro il mese di luglio, dopo la chiusura della sessione estiva di esami, ha la durata di sei mesi e va suddiviso in tre periodi bimestrali, uno per ciascuno degli insegnamenti ai quali va riferita la pratica. E' tuttavia consentito che uno o anche due dei tre periodi anzidetti siano di durata minore, ma in ogni caso non inferiore a quarantacinque giorni ciascuno, estendendosi proporzionalmente la durata dell'altro o degli altri due periodi.

     Per essere ammessi ai tirocinio pratico gl'interessati debbono farne domanda all'amministrazione di uno degli ospedali compresi nell'elenco compilato annualmente dal ministro dell'educazione nazionale, producendo l'apposito libretto diario rilasciato dalla rispettiva università, alla quale sono tenuti a denunciare preventivamente l'ospedale prescelto.

     E' ammessa la successiva sostituzione con gli altri ospedali fra quelli inclusi nell'elenco anzidetto, previa autorizzazione del rettore.

     Sul libretto diario il primario ospedaliero deve giornalmente annotare le esercitazioni pratiche frequentate e le eventuali assenza del praticante, ed esprimere, alla fine del periodo di pratica eseguita nel reparto che egli dirige, il suo giudizio sulla capacità dimostrata e sul profilo conseguito dal praticante stesso.

     Il libretto diario deve essere consegnato, alla fine del tirocinio, alla segreteria universitaria, che lo conserva nel fascicolo personale di ogni interessato.

 

          Art. 55.

     Chi aspira ad essere ammesso agli esami di Stato per l'abilitazione ad una delle professioni indicate nell'art. 51 deve presentare domanda su carta legale diretta al presidente della commissione esaminatrice presso l'università o istituto dove intende sostenerli, indicando la residenza sua e della famiglia e unendo i seguenti documenti:

     a) titolo originale o certificato di laurea o diploma oppure titolo originale accademico conseguito all'estero, convalidato nel regno;

     b) certificato rilasciato dall'università o istituto dove ha conseguito la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia sostenuto precedentemente esami di Stato, e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti;

     c) certificato di nascita legalizzato:

     d) documento da cui risulti il pagamento della tassa di ammissione agli esami e del contributo di cui all'art. 176 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

     e) quando trattasi di esame di Stato per la professione di medico chirurgo, un certificato dell'università, dove ha conseguito il titolo accademico, attestante il compimento del tirocinio semestrale di pratica ospedaliera.

     La domanda deve essere presentata alla segreteria dell'università o istituto entro il termine stabilito dall'ordinanza che indice la sessione ed è valida anche se il candidato debba, per esuberanza del numero degli iscritti, sostenere gli esami in altra sede.

     La segreteria accerta la regolarità delle domande e dei documenti, redige un elenco dei candidati, indicando se e quante volte essi abbiano eventualmente sostenuto gli esami con esito negativo e lo consegna al presidente della commissione.

 

          Art. 56.

     Le tasse di ammissione agli esami di Stato sono pagate allo erario a mezzo di vaglia postale, indirizzato al procuratore del registro della circoscrizione nella quale ha sede l'università o istituto e consegnato alla segreteria della università o istituto sede di esami, che provvede con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 22.

 

          Art. 57.

     Nella segreteria di ogni università o istituto sono conservate le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni dei risultati ottenuti negli esami, i verbali, gli atti delle commissioni esaminatrici e tutti gli elaborati dei candidati.

     Gli atti restano a disposizione del ministero dell'educazione nazionale.

     Per la eliminazione degli atti stessi valgono le disposizioni del regolamento per gli archivi di Stato.

 

§ 2

 

COMMISSIONI ESAMINATRICI

 

          Art. 58.

     Le commissioni esaminatrici sono nominate, ogni anno, con decreto del ministro e ciascuna di esse è composta come segue:

     a) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo i componenti sono undici: sette professori di ruolo, un libero docente, tre persone estranee all'insegnamento superiore. Due dei professori di ruolo debbono essere scelti fra gli insegnanti delle seguenti discipline: anatomia, anatomia patologica, fisiologia, patologia generale;

     b) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di chimico i componenti sono cinque: tre professori di ruolo, un libero docente, una persona estranea all'insegnamento superiore;

     c) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista i componenti sono cinque: tre professori di ruolo, un libero docente, una persona estranea all'insegnamento superiore;

     d) per l'esame di abilitazione all'esercizio di ingegnere i componenti sono quindici: nove professori di ruolo, tre liberi docenti, tre persone estranee all'insegnamento superiore;

     e) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di architetto i componenti sono sette: cinque professori di ruolo, un libero docente, una persona estranea all'insegnamento superiore;

     f) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo i componenti sono dodici: otto professori di ruolo, un libero docente, due persone estranee all'insegnamento superiore;

     g) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario i componenti sono dodici: otto professori di ruolo, un libero docente, tre persone estranee all'insegnamento superiore;

     h) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale i componenti sono nove: sei professori di ruolo, un libero docente, due persone estranee all'insegnamento superiore;

     i) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione in materia di economia e commercio i componenti sono nove: sei professori di ruolo, un libero docente, due persone estranee all'insegnamento superiore.

     Possono essere chiamati a far parte delle commissioni esaminatrici professori di ruolo dell'università o istituto che è sede di esami di Stato, oppure di altra università od istituto: invece di professori possono essere chiamati a far parte delle commissioni stesse professori emeriti.

 

          Art. 59.

     Qualora non sia possibile formare una commissione esaminatrice col numero di professori di ruolo o emeriti indicato nel precedente articolo, possono essere chiamati, in loro vece, professori incaricati, purchè il numero dei professori di ruolo o emeriti costituisca la maggioranza.

     Per ogni commissione esaminatrice è nominato un numero di supplenti pari almeno ad un quinto del numero dei membri effettivi; in ogni caso deve essere nominato un supplente per ciascuna delle categorie di commissari.

 

          Art. 60.

     I professori di ruolo o emeriti ed i liberi docenti che debbono far parte di ciascuna commissione sono scelti direttamente dal ministro.

     Le persone estranee all'insegnamento universitario sono scelte dal ministro su terne proposte dai locali sindacati professionali.

     Uno dei membri di ciascuna commissione esaminatrice per le professioni di medico-chirurgo e di veterinario è designato dal ministro per l'interno tra i funzionari di grado non inferiore al 7°, appartenenti rispettivamente al ruolo dei medici e dei veterinari.

     Col decreto di costituzione delle commissioni il ministro ne nomina il presidente e la persona che deve supplirlo in caso di sua assenza o impedimento.

     Nella prima adunanza il presidente affida ad uno dei componenti le funzioni di segretario relatore.

     Le commissioni possono essere suddivise in sottocommissioni, secondo le norme di cui gli art. 74, 81, 86, 88 e 92. La formazione delle sottocommissioni è disposta dal presidente. Ciascuna sottocommissione nomina nel proprio seno il presidente e il relatore.

 

          Art. 61.

     Nessuna adunanza di commissione o di sottocommissione è valida se non siano presenti almeno i tre quarti dei componenti.

     Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     Per tutte le adunanze è redatto processo verbale che è firmato dal presidente e dal segretario.

     Le segreterie delle università e degli istituti superiori, presso i quali si tengono esami di Stato, funzionano quali uffici di segreteria di ciascuna commissione sotto la diretta dipendenza dei singoli presidenti.

 

§ 3

 

OPERAZIONI DI ESAME E RILASCIO DEI DIPLOMI

 

          Art. 62.

     Gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni indicate nell'art. 51, consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme stabilite per le singole professioni.

     Tutte le prove debbono essere ordinate e si debbono svolgere in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato, la sua preparazione organica nelle discipline la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio professionale e la capacità pratica di compiere tale esercizio.

     Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stabilito per tutte le sedi con l'ordinanza ministeriale.

     Con avviso affisso all'albo dell'università o istituto è data preventiva notizia, a cura dei presidenti delle commissioni, dell'ordine di svolgimento delle prove e dell'orario prestabilito.

     I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando la tessera universitaria, o il libretto ferroviario se sono in servizio dello Stato, o la loro fotografia di data recente, autenticata dal podestà, con la legalizzazione dell'autorità prefettizia.

     Le prove orali sono pubbliche.

     Per le prove orali e pratiche è consentito un solo appello.

     Il candidato che, senza giustificato motivo, non si sia presentato al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso di tasse o contributi.

     Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.

 

          Art. 63.

     Per gli esami che richiedano prove scritte o grafiche, la commissione esaminatrice un giorno prima dell'inizio delle prove stabilisce in apposita riunione il tema o i temi delle prove e la durata di esse.

     Nei giorni stabiliti per le prove scritte o grafiche, il presidente della commissione, alla presenza dei candidati, fatta costatare la integrità della busta suggellata, nella quale è contenuto il tema o i temi, precedentemente predisposti dalla commissione, estrae il tema o i temi e li detta o li fa dettare.

     Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche i candidati debbono usare esclusivamente carta fornita dall'università o istituto, munita del bollo di ufficio e della firma del presidente della commissione.

     I lavori, muniti della firma del candidato, sono consegnati, insieme con le minute, ai professori incaricati dell'assistenza, i quali vi appongono la loro firma, indicando l'ora della consegna.

     I candidati non possono comunicare tra loro nè con estranei.

     E' escluso dall'esame chi contravviene ad alcuna di queste disposizioni o di quelle altre che possano essere date per assicurare la sincerità dell'esame stesso.

     L'assistenza durante le prove scritte o grafiche è dal presidente di ciascuna commissione affidata, per turno, ai componenti la commissione stessa in numero sufficiente a garantire una efficace sorveglianza.

 

          Art. 64.

     Ogni commissario dispone di dieci punti per ogni prova di esame.

     Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia conseguito almeno sei decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone.

     Il candidato che non abbia raggiunto l'idoneità nel gruppo delle prove scritte o grafiche o in una delle prove orali e pratiche non è ammesso alle successive. La sottocommissione, che abbia negato l'idoneità a un candidato in una delle prove orali o pratiche, ne informa immediatamente il presidente della commissione, il quale dispone che il candidato stesso non sia ammesso alle prove successive.

 

          Art. 65.

     La commissione esaminatrice, terminate le prove scritte o grafiche, procede alla revisione dei lavori ed assegna il voto ai singoli candidati.

     Dei candidati che abbiano raggiunta l'idoneità in ciascuna delle prove anzidette è redatto un elenco che viene affisso nell'albo universitario.

     Sulle prove orali e pratiche la commissione delibera appena compiuta ciascuna delle prove stesse, assegnando i voti di merito.

     La commissione riassume, al termine dei suoi lavori, i risultati dell'esame, ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.

     Se si sono costituite sottocommissioni, le operazioni di cui al comma precedente sono eseguite dalla commissione plenaria.

 

          Art. 66.

     Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il presidente della commissione dichiara chiusa la sessione, la quale non può per alcun motivo essere riaperta.

     Dopo la chiusura della sessione, il presidente della commissione:

     a) dispone l'affissione nell'albo dell'università o istituto degli elenchi di coloro che hanno superato gli esami. Detti elenchi debbono contenere i voti di ciascuna prova ed il voto complessivo;

     b) cura che un elenco completo di tutti i candidati presentatisi, con l'indicazione dei voti di ciascuna prova, del voto complessivo e del risultato dell'esame, sia inviato al ministero. Detto elenco deve essere firmato da tutti i commissari;

     c) cura altresì che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle università o istituti che hanno loro rilasciato i diplomi e le lauree, affinchè ne sia presa nota nel registro della carriera scolastica di ciascuno di essi.

 

          Art. 67.

     Il presidente della commissione dispone quanto è necessario per garantire la sincerità delle prove e la legalità delle operazioni di esame.

     In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate col presente regolamento, ordina, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame riferendone immediatamente al ministro.

     Il ministro, su proposta del presidente della commissione o anche di sua iniziativa, può disporre l'annullamento parziale o totale delle operazioni di esame in caso di gravi abusi o di violazione di legge.

     Può altresì disporre in ogni tempo l'annullamento degli esami che risultino comunque illegalmente sostenuti, e revocare i relativi diplomi di abilitazione.

 

          Art. 68.

     I candidati sono personalmente responsabili della buona conservazione dei documenti e del materiale, compreso quello bibliografico, ad essi affidati durante le prove scritte e pratiche; e sono tenuti al pagamento dei danni eventualmente arrecati.

 

          Art. 69.

     Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione seguente. Qualora nemmeno in questa consegua l'idoneità, non potrà ripetere l'esame nella sessione immediatamente susseguente. Tale norma si applica anche successivamente, dopo l'esito negativo di esami sostenuti in due sessioni contigue.

 

          Art. 70.

     A coloro, che hanno superato l'esame di abilitazione, spettano le qualifiche di carattere professionale.

     La segreteria dell'università o istituto, sede di esame, provvede alla compilazione ed all'invio al ministero dell'educazione nazionale dell'elenco di coloro che hanno superato l'esame, firmato dal presidente della commissione e dal direttore amministrativo. Tale elenco deve contenere l'indicazione del nome e cognome degli abilitati, della loro paternità, della data e del luogo di nascita, nonchè dei voti riportati in ciascuna prova e del voto complessivo.

     In base a tale elenco il ministero cura la redazione dei diplomi, che muniti della firma del ministro o del funzionario da lui delegato e del bollo a secco del ministero stesso, sono poi trasmessi alle rispettive segreterie per la consegna agli interessati.

     Il detto elenco viene inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno e nel Bollettino ufficiale del ministero.

     Non possono essere consegnati i diplomi, nè essere rilasciati certificati se non a coloro che abbiano depositato la bolletta dalla quale risulti l'effettuato pagamento della tassa per l'opera dell'università o istituto ove hanno conseguito il titolo accademico. Non possono egualmente essere consegnati i diplomi a coloro che, per l'ammissione agli esami abbiano esibito, in luogo del titolo accademico, un certificato, fino a che non presentino il titolo originale.

 

          Art. 71. [6]

     Fermo restando quanto disposto con decreto ministeriale 6 maggio 1963, per il rilascio dei duplicati dei diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni, valgono le disposizioni del precedente art. 50.

 

§ 4

 

ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO

 

          Art. 72.

     Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo consistono nelle seguenti prove orali e pratiche:

     a) una prova di medicina e specialità affini (dermosifilopatia, pediatria, malattie nervose e mentali);

     b) una prova di chirurgia e specialità affini (oculistica, otorinolaringoiatria, odontoiatria e protesi dentaria, ortopedia);

     c) una prova di ostetricia.

     La prova di specialità è a scelta della commissione; in tutti i casi il candidato è tenuto a sostenere la prova di odontoiatria e protesi dentaria.

     La durata delle prove di cui alle lettere a) e b) è di almeno quarantacinque minuti; la durata della prova di ostetricia è di almeno quindici minuti.

 

          Art. 73.

     Per le singole prove si osservano le seguenti modalità:

     a) la prova di medicina si deve svolgere preferibilmente in una corsia ospedaliera o in ambulatorio, allo scopo di poter saggiare la capacità tecnica del candidato nel rilevare i sintomi di più forme morbose.

     Su di un ammalato designato dalla commissione il candidato formulerà per iscritto il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico ragionato, atto a provare la sua cultura generale anche nelle discipline fondamentali.

     Inoltre il candidato deve esporre quali ricerche di laboratorio siano, eventualmente, richieste nel caso in esame per comprovare il giudizio diagnostico, indicandone il rispettivo significato semeiologico, e deve eseguire quelle ricerche che la commissione riterrà opportune.

     I commissari, anche con interrogazioni, si accertano, oltre che della capacità tecnica del candidato nel detto rilievo dei sintomi, delle sue conoscenze sul valore diagnostico dei sintomi rilevati, della sua cultura in fisiologia, patologia ed igiene, in rapporto alle esigenze dell'esercizio professionale, ed infine della sua maturità nel giudizio prognostico, nelle indicazioni e prescrizioni terapeutiche e nella ricettazione.

     La prova della specialità verte su di un caso clinico, con particolare riguardo, oltre che alla diagnosi ed alla prognosi, alla terapia;

     b) la prova di chirurgia è analoga nelle modalità e nei fini a quella di medicina.

     Al candidato, in luogo di ricerche di laboratorio, viene richiesta la dimostrazione della sua capacità pratica nella confezione di apparecchi e in altre prestazioni (medicature, interventi di ambulatorio) con speciale riguardo alle prestazioni per soccorsi d'urgenza.

     Debbono essere altresì saggiate le cognizioni anatomiche del candidato per le esigenze dell'esercizio professionale.

     Nei riguardi delle indicazioni operatorie il candidato è particolarmente interrogato sui criteri nello stabilirle, mentre, per ciò che si riferisce alla tecnica operativa, le interrogazioni sono limitate alle nozioni che abbiano nella pratica una applicazione anche per parte dei medici generici e precisamente a quelle di pronto soccorso.

     Al candidato possono anche essere rivolte domande sulla valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche;

     c) nella prova di ostetricia il candidato, con l'esame di un caso clinico, ed eventualmente, con manovre sul fantoccio, deve dimostrare la sua cultura e la sua capacità tecnica nella fisiopatologia, nella semeiotica, nella clinica e terapia ostetrica.

 

          Art. 74.

     Le commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di medico-chirurgo si suddividono, per lo svolgimento della prova orale e pratica, in tre sottocommissioni: una per ciascuna prova.

     Le sottocommissioni per le prove di cui alle lettere a) e b) dell'art. 72 sono composte di quattro membri, la sottocommissione per la prova di ostetricia è composta di tre membri.

     Qualora nella commissione non sia compreso un professore di qualcuna delle specialità di cui all'articolo stesso, il presidente della commissione ha facoltà di aggregare, in soprannumero, per gli esami della corrispondente specialità il professore della sede.

 

§ 5

 

ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CHIMICO

 

          Art. 75.

     Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico consistono in una prova scritta, una orale e una pratica.

     Per le singole prove si osservano le seguenti modalità:

     a) la prova scritta consiste nella trattazione di un quesito concernente applicazioni delle dottrine fondamentali della chimica.

     La commissione propone, per questa prova, tre temi relativi a rami diversi della chimica. Il candidato ha facoltà di scelta.

     I quesiti debbono contenere i dati necessari per lo svolgimento.

     E' consentita la consultazione di tabelle, purchè contengano solo dati numerici;

     b) la prova pratica, con relazioni scritte, comprende una analisi qualitativa ed una analisi quantitativa.

     La prova di analisi qualitativa verte sopra un miscuglio contenente non più di cinque acidi e di cinque basi. Sono escluse le sostanze non contemplate nelle tabelle di analisi di uso didattico

     La prova di analisi quantitativa consiste nella preparazione e determinazione di due sostanze.

     Per la prova di analisi qualitativa i miscugli sono tanti quanti sono i candidati. Per la prova di analisi quantitativa sono assegnate a ciascun candidato le stesse sostanze da determinare, variandone le proporzioni. In entrambi i casi l'assegnazione del miscuglio da esaminare è fatta per estrazione a sorte.

     Per la prova di analisi qualitativa i candidati dispongono di dieci ore consecutive ed è loro consentito di consultare tabelle e trattati di analisi.

     Per la prova di analisi quantitativa i candidati dispongono di dieci ore al giorno, per due o tre giorni consecutivi, secondo il giudizio della commissione esaminatrice, ed è loro consentito di consultare tabelle e trattati di analisi;

     c) la prova orale, della durata di non meno di trenta minuti, consiste in una serie di interrogazioni su diversi argomenti che attestino la cultura generale del candidato nella chimica e nelle sue principali applicazioni.

     I candidati laureati in chimica industriale e in chimica e farmacia possono richiedere che l'esame di cultura generale in chimica verta specialmente sulle sue applicazioni.

 

§ 6

 

ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI FARMACISTA

 

          Art. 76.

     Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista consistono in una prova pratica e in una prova orale.

     a) La prova pratica, con relazioni scritte, consta delle seguenti parti:

     1) analisi qualitativa di un miscuglio di sali contenente non più di due basi e di due acidi;

     2) reazioni di riconoscimento e saggi di impurezza su due farmaci, secondo la farmacopea ufficiale del regno; una dei saggi deve comprendere un dosamento volumetrico con l'uso di soluzioni apprestate;

     3) preparazione di un medicamento della farmacopea e spedizione di una ricetta.

     I prodotti di cui ai saggi indicati nei n. 1 e 2 sono tanti quanti sono i candidati e vengono assegnati per estrazione a sorte: il medicamento da preparare e la ricetta da spedire possono invece essere gli stessi per tutti i candidati.

     Per ciascuna di queste operazioni è consentito un tempo massimo di otto ore.

     b) La prova orale, di non meno di trenta minuti, consiste in una serie di interrogazioni sopra argomenti di chimica farmaceutica, tossicologia e tecnica farmaceutica riferentisi ai farmaci iscritti nella farmacopea.

     Il candidato deve anche dimostrare la sua conoscenza della dosologia, delle droghe e delle piante officinali, e rispondere sull'arte del ricettare.

 

§ 7

 

ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

 

          Art. 77.

     Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere consistono in prove scritte e grafiche e in una prova orale.

     Nella domanda per l'ammissione agli esami di abilitazione alla professione di ingegnere i candidati debbono dichiarare a quale tra i seguenti rami dell'ingegneria desiderano che gli esami prevalentemente si riferiscano, e cioè:

     costruzioni edili;

     costruzioni di ponti, strade e ferrovie;

     costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque;

     impianti di industrie elettrotecniche;

     impianti di industrie meccaniche;

     impianti di industrie chimiche;

     impianti di industrie chimico-agrarie;

     miniere e metallurgia;

     architettura e costruzioni navali;

     costruzioni navali e meccaniche;

     costruzioni aeronautiche.

 

          Art. 78.

     Le prove scritte e grafiche sono due e consistono:

     a) nello svolgimento di un progetto elementare di costruzioni civili;

     b) nello svolgimento di un progetto specifico per il ramo di ingegneria scelto dal candidato.

     I temi debbono essere scelti e preparati in modo da consentire al candidato di toccare anche problemi non strettamente attinenti al ramo cui il tema appartiene.

     Essi non possono avere per oggetto argomenti la cui risoluzione richieda speciale pratica di cantiere o di officina, nè progetti di speciali apparecchi industriali, o di singole macchine.

     I temi debbono essere corredati dai principali dati numerici relativi al loro svolgimento.

     I candidati che desiderino sostenere gli esami nel ramo di miniere e metallurgia, oltre alle prove suddette, debbono sostenerne anche una di ricerca e dosamento di uno o due elementi di un minerale o prodotto metallurgico.

 

          Art. 79.

     I temi debbono contenere l'indicazione del tempo concesso ai candidati per lo svolgimento, che deve essere non superiore a due giorni.

     Per lo svolgimento della prova supplementare, per coloro che sostengono gli esami nel ramo di miniere e metallurgia, è concesso un tempo massimo di dieci ore.

     I candidati possono portare con sè, per le prove scritte e grafiche, soltanto i necessari oggetti di cancelleria e di disegno (eccetto la carta di qualsiasi tipo), il regolo calcolatore ed i manuali di ingegneria o di calcoli numerici.

     L'orario giornaliero per le prove scritte e grafiche non può essere superiore a dieci ore consecutive, con un intervallo per la refezione, che si deve consumare nei locali di esame.

     Al termine di ogni giorno di prova i manoscritti ed i disegni sono ricoperti di carta velina, incollata per tutta la lunghezza dei bordi, timbrata con bollo speciale da un commissario e firmata da lui, allo scopo di impedire al candidato di apportare qualsiasi modificazione ai lavori già fatti pur essendogli consentito di consultarli nei giorni seguenti. E' fatto divieto ai candidati di distruggere od asportare alcun foglio, sia pure contenente minute od abbozzi di disegno.

     Alla fine di ogni giornata il candidato deve restituire tutti i fogli di carta di qualsiasi specie che gli sono stati consegnati: essi sono contati e controllati.

     E' annullata la prova del candidato che non ottemperi a quest'obbligo.

     I candidati non possono allontanarsi dai locali della prova prima della fine dell'orario di ciascun giorno, a meno che non consegnino il tema.

     Il lavoro del candidato che sia uscito prima del termine dell'orario giornaliero, o non sia presentato all'inizio della prova nel giorno successivo, è considerato come ultimato.

 

          Art. 80.

     La prova orale, da sostenersi dinanzi alla commissione plenaria, della durata di almeno trenta minuti, consiste in una discussione sulle prove scritte e grafiche, e in una serie di interrogazioni su argomenti che attestino le cognizioni teoriche e pratiche del candidato, particolarmente nel ramo di ingegneria che egli ha prescelto. La commissione però, ha facoltà di estendere le domande anche agli altri rami.

 

          Art. 81.

     Ogni commissione può suddividersi in sottocommissioni, composte ciascuna di non meno di quattro membri, uno dei quali deve, possibilmente, appartenere alla categoria delle persone estranee all'insegnamento superiore.

     La revisione degli elaborati può essere fatta da sottocommissioni secondo il numero dei candidati e dei rami di ingegneria da essi prescelti, ma il voto deve essere riassunto dalla commissione plenaria.

 

§ 8

 

ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO

 

          Art. 82.

     Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto consistono in prove estemporanee grafiche e in una prova orale.

     Per i candidati che posseggono la laurea in architettura le prove estemporanee grafiche sono tre:

     a) su tema di composizione architettonica;

     b) su tema di carattere decorativo;

     c) su tema concernente la scienza delle costruzioni.

     Per i candidati che posseggano la laurea in ingegneria le prove estemporanee grafiche sono cinque: tre prove uguali a quelle indicate alle lettere a), b) e c) e due prove consistenti:

     d) nello sviluppo di qualche particolare di progetto architettonico redatto nella prova di cui alla lettera b);

     e) nella illustrazione storica di un monumento italiano sulla base di rilievi e fotografie fornite dalla commissione.

     I temi debbono essere svolti ciascuno in un giorno. Il periodo di tempo concesso ai candidati è indicato dalla commissione.

     La prova orale, della durata di almeno trenta minuti, consiste in una serie di interrogazioni su argomenti relativi a problemi tecnici e artistici e sulle prove estemporanee grafiche svolte dai candidati.

 

§ 9

 

ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AGRONOMO

 

          Art. 83.

     Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo consistono in prove scritte e grafiche e in prove orali e pratiche.

 

          Art. 84.

     Le prove scritte e grafiche sono due e consistono:

     a) nello svolgimento di un tema di indole pratica relativo ad un problema concreto di tecnica colturale o di zootecnia;

     b) nello svolgimento di un progetto di miglioramento fondiario o di un piano di riordinamento economico-agrario o di una perizia estimativa in rapporto ad una determinata azienda agraria od a singole parti o momenti di essa.

     Per la prova di cui alla lettera a) i temi formulati dalla commissione debbono essere due, uno di tecnica colturale e l'altro di zootecnia: il candidato ha facoltà di scelta.

     Per la prova di cui alla lettera b) il tema e l'azienda agraria sono dalla commissione determinati per ciascun candidato.

     Per lo svolgimento della prova di cui alla lettera a) sono assegnate otto ore dal momento della dettatura del tema.

     Per la prova di cui alla lettera b) il candidato deve, nella azienda agraria assegnatagli, eseguire personalmente e sotto sorveglianza i rilievi tecnici necessari allo svolgimento del tema. La commissione, in relazione al tempo disponibile e ad altre possibilità pratiche, può limitare i rilievi personali del candidato ad una parte di quelli necessari, facendogli noti i risultati degli altri.

     La durata della prova, estesa anche a più giorni, non oltre quattro, è determinata dalla commissione, la quale deve anche fissare le modalità di esecuzione e sorveglianza necessarie per l'efficacia della prova stessa.

     Per lo svolgimento di questa prova si applicano le disposizioni contenute nei commi dal terzo all'ultimo dell'art. 79.

 

          Art. 85.

     Le prove orali e pratiche, della durata di almeno trenta minuti ciascuna, sono le seguenti:

     a) una prova di agricoltura;

     b) una prova di zootecnia;

     c) una prova di enologia o di caseificio o di oleificio, a scelta del candidato;

     d) una prova di economia, estimo e contabilità rurale.

     La prova di agricoltura si svolge nel campo ed accerta la capacità tecnica del candidato nella scelta e modalità di attuazione delle colture, in rapporto alle necessità dell'esercizio professionale.

     La prova di zootecnia riflette l'esteriore conformazione e l'attitudine zootecnica dei soggetti presi in esame. Riflette, inoltre, la tecnica dell'allevamento in relazione particolarmente all'abitazione, all'alimentazione ed alle risorse alimentari del luogo.

     La prova di enologia o di caseificio o di oleificio si svolge, possibilmente, secondo la specialità, in un enopolio, o in caseificio, od in un oleificio, ed accerta le conoscenze tecniche del candidato in rapporto alle esigenze dell'ordinamento e direzione delle industrie ed al giudizio sui relativi prodotti.

     Nelle suddette prove può essere richiesta al candidato l'esposizione di quelle ricerche di laboratorio che fossero necessarie o utili alla soluzione dei quesiti proposti, ed eventualmente l'esecuzione di alcune di esse.

     La prova di economia, estimo e contabilità rurale accerta le conoscenze economiche del candidato in rapporto alle esigenze dell'organizzazione, direzione ed amministrazione di aziende agrarie e della pratica delle stime, e si svolge, almeno in parte, sui libri contabili di un'azienda agraria, per accertare la capacità del candidato ad usarne per le suddette esigenze.

 

          Art. 86.

     Le commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di agronomo si suddividono, per lo svolgimento della prova orale e pratica, in quattro sottocommissioni: una per la prova di agricoltura; una per la prova di zootecnia; una per la prova di enologia o di caseificio o di oleificio; una per la prova di economia, estimo e contabilità rurale.

     Ogni sottocommissione è composta di tre membri.

     Qualora nella commissione non sia compreso un professore di qualcuna delle specialità di cui al primo comma, il presidente della commissione ha facoltà di aggregare, in soprannumero, per gli esami della corrispondente specialità, il professore della sede.

     La revisione degli elaborati può essere fatta dalle sottocommissioni, secondo il numero dei candidati e dei rami di agraria da essi prescelti, ma il voto deve essere riassunto dalla commissione plenaria.

 

§ 10

 

ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI VETERINARIO

 

          Art. 87.

     Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario consistono nelle seguenti prove orali e pratiche:

     a) una prova di medicina;

     b) una prova di chirurgia;

     c) una prova di zootecnia;

     d) una prova che rifletta la tecnica delle ispezioni delle carni da macello.

     La durata di ciascuna delle prove orali e pratiche è di almeno trenta minuti.

     La prova di zootecnia verte sull'esteriore conformazione e sull'attitudine zootecnica dei soggetti presi in esame. Riflette, inoltre, la tecnica dell'allevamento in relazione particolarmente all'abitazione, alla alimentazione ed alle risorse alimentari del luogo.

     La prova che concerne la tecnica delle ispezioni delle carni da macello si deve fare o sull'animale macellato, o sul cadavere o su pezzi patologici sequestrati al macello.

     Il candidato, rilevata una determinata lesione, deve riconoscerne la natura, interpretarne la patogenesi e l'istogenesi, giudicare se, in dipendenza delle lesiono riscontrate, le carni siano o no atte al consumo alimentare. Se del caso deve ricorrere alle ricerche di laboratorio necessarie per assicurare il diagnostico cadaverico. E' obbligatoria la lettura di un preparato di istologia patologica.

     Le prove di medicina e chirurgia si svolgono sull'animale.

     La commissione si accerta della capacità tecnica del candidato nel rilevare i sintomi, delle sue conoscenze sul valore diagnostico dei sintomi rilevati, della sua cultura in anatomia, fisiologia, patologia ed igiene, in rapporto alle esigenze dell'esercizio professionale, ed infine della sua maturità nel giudizio prognostico e nelle indicazioni terapeutiche.

     Le interrogazioni hanno inizio solo dopo che il candidato abbia completato l'esame clinico dell'animale. Inoltre il candidato deve esporre quali ricerche di laboratorio siano, eventualmente, richieste nel caso in esame per comprovare il giudizio diagnostico, indicandone il rispettivo significato semeiologico, e deve eseguire quelle ricerche che la commissione ritenga opportune.

     Il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico, ragionato, di cui ai precedenti commi, deve essere richiesto per iscritto, in guisa che il candidato dia prova di possedere anche la necessaria cultura generale nelle discipline fondamentali.

 

          Art. 88.

     Le commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario si suddividono, per lo svolgimento della prova orale e pratica, in quattro sottocommissioni: una per la prova di medicina, una per la prova di chirurgia, una per quella di zootecnia, una per quella che riflette la tecnica delle ispezioni delle carni da macello.

     Ogni sottocommissione è composta da tre membri.

 

§ 11

 

ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PERITO FORESTALE

 

          Art. 89.

     Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale in prove scritte e grafiche e in prove orali e pratiche.

 

          Art. 90.

     Le prove scritte e grafiche sono due e consistono:

     a) nello svolgimento di un tema di indole pratica relativo ad un problema concreto di tecnica forestale;

     b) nello svolgimento di un progetto di sistemazione idraulico-forestale di un determinato torrente o nella redazione di un piano economico relativo ad una determinata azienda silvo-pastorale, oppure nella compilazione di una perizia estimativa ad un determinato bosco.

     I temi di cui alle prove a) e b) ed i luoghi riferentisi alla prova b) sono determinati per ciascun candidato dalla commissione giudicatrice.

     Alle prove scritte si applicano le norme contenute nei commi quarto a settimo dell'art. 84.

 

          Art. 91.

     Le prove orali e pratiche, della durata di almeno trenta minuti ciascuna, sono le seguenti:

     a) prova di selvicoltura e alpicoltura;

     b) prova di economia ed estimo forestale;

     c) prova di dendrometria e topografia.

     La prova di selvicoltura ed alpicoltura si svolge in un bosco e in un pascolo ed accerta la capacità tecnica del candidato nell'impianto, nel governo, nell'utilizzazione e nel miglioramento di essi in rapporto all'ambiente, e, in generale, le sue conoscenze tecnico-forestali in relazione alle necessità dell'esercizio professionale.

     La prova di economia ed estimo forestale accerta le conoscenze economiche del candidato in rapporto alle esigenze della gestione dei patrimoni silvo-pastorali e alla pratica delle stime forestali.

     La prova di dendrometria e topografia si svolge in un bosco, ed accerta la capacità tecnica del candidato nella determinazione del volume delle singole piante e della massa legnosa di un appezzamento boschivo e nei rilievi topografici attinenti all'assestamento e alla viabilità forestale.

 

          Art. 92.

     La commissione per gli esami di abilitazione alla professione di perito forestale si suddivide, per lo svolgimento delle prove orali, in tre sottocommissioni, una per ciascuno dei gruppi di materie. Ogni sottocommissione è composta di tre membri.

     Qualora nella commissione non sia compreso un professore di qualcuna delle specialità di cui al primo comma dell'art. 91, il presidente della commissione ha facoltà di aggregare, in soprannumero, per gli esami della corrispondente specialità, il professore della sede.

 

§ 12

 

ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN MATERIA DI ECONOMIA E COMMERCIO

 

          Art. 93.

     Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione in materia di economia e commercio consistono in prove scritte e in una prova orale.

     Le prove scritte sono tre e consistono nello svolgimento di tre temi scelti dalla commissione fra le seguenti materie: economia politica, diritto e pratica commerciale, ragioneria, tecnica bancaria e mercantile, tecnica industriale (rilevazione dei costi), diritto tributario.

     Per ciascuna delle tre prove scritte la commissione formula tre temi e nei giorni stabiliti per le prove procede al sorteggio del tema da svolgersi secondo le norme dell'art. 63, comma secondo.

     I temi debbono essere formulati in modo che il candidato, nel loro svolgimento, possa dar saggio della sua conoscenza dei principii e delle dottrine generali e dimostrare la sua attitudine a farne applicazione a casi pratici controversi.

     Uno dei temi scritti deve avere carattere puramente pratico.

     Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati sette ore dal momento della dettatura del tema.

     La prova orale ha la durata di trenta minuti e verte sulle materie di cui al comma secondo del presente articolo e particolarmente su argomenti relativi all'organizzazione di aziende e alle funzioni giudiziarie e revisionali.

 

Capo IV

 

ASSISTENZA SCOLASTICA

 

§ 1

 

CASSE SCOLASTICHE

 

          Art. 94.

     Gli studenti di disagiate condizioni economiche e più meritevoli possono ottenere dalla cassa scolastica assegni in misura pari all'intero ammontare delle tasse, sopratasse e contributi o alla metà di esso.

     Il direttorio della cassa scolastica deve deliberare sulle domande di assegni relativi alle tasse d'iscrizione e alle sopratasse d'esami e contributi entro il mese di marzo di ciascun anno; sulle domande di assegni relativi alle sopratasse e alle tasse di laurea o diploma entro un mese dalla loro presentazione.

     L'assegno è direttamente versato dalla cassa scolastica alla cassa della università o istituto superiore; il pagamento della tassa di laurea o di diploma è fatto dalla stessa cassa scolastica con le norme di cui al comma secondo dell'art. 22.

 

          Art. 95.

     In caso di trasferimento dello studente, sulla domanda di assegno provvede il direttorio della cassa scolastica dell'università o istituto cui lo studente si trasferisce, ove su di essa non abbia ancora provveduto, alla data della domanda di trasferimento, il direttorio della cassa scolastica dell'università o istituto di provenienza, in tal caso la domanda di assegno, colle informazioni che eventualmente già fossero state raccolte dalla cassa scolastica dell'università o istituto di provenienza, è trasmessa all'università o istituto cui lo studente si trasferisce.

     Lo studente, cui sia stato concesso l'assegno nell'università o istituto di provenienza, lo conserva, per l'anno accademico in corso, nell'università o istituto cui si trasferisce.

     In ogni caso, l'onere dell'assegno è ripartito fra la cassa scolastica della università o istituto di provenienza e quella dell'università o istituto cui lo studente si trasferisce, in conformità dei criteri di cui all'art. 23.

 

          Art. 96.

     I regolamenti speciali per le casse scolastiche, da emanarsi ai sensi dell'art. 185 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, debbono uniformarsi alle seguenti norme:

     a) l'intero assegno può essere concesso a chi abbia riportato la media di nove decimi, e non meno di otto decimi in ogni prova, in tutti gli esami consigliati dalla facoltà per l'anno precedente, o in numero corrispondente di esami, se abbia seguito un diverso piano di studi; l'assegno parziale può essere concesso a chi abbia conseguito non meno di otto decimi in ciascun esame.

     Se nell'anno in corso, o in quelli successivi, non siano prescritti esami di profitto, l'assegno può essere conservato in base ai risultati dei colloqui che, secondo gli ordinamenti del proprio corso di studi, lo studente debba sostenere o in base agli attestati di operosità e diligenza che debbono essere rilasciati, a tale effetto, dai professori ai cui corsi egli è iscritto;

     b) nel primo anno l'assegno totale o parziale può essere concesso in base ai punti conseguiti nell'esame che costituisce titolo per l'ammissione all'università o istituto; o, per i laureati o diplomati che si iscrivano pel conseguimento di una nuova laurea o di un nuovo diploma, nell'esame di laurea o diploma, e negli esami dell'ultimo anno di corso, secondo le disposizioni di cui alla lettera a);

     c) l'assegno pari all'ammontare totale o parziale della sopratassa e della tassa di laurea può essere concesso, con i criteri di cui alla lettera a), tenuto conto del risultato, rispettivamente, degli esami dell'ultimo anno di corso e di quello di laurea o diploma;

     d) lo studente, cui sia stato concesso un assegno totale o parziale, ne è privato ove incorra in una punizione disciplinare;

     e) non può concedersi alcun assegno allo studente che in un esame sostenuto nell'anno precedente sia stato riprovato;

     f) se la somma di cui la cassa scolastica dispone per assegni non consente la concessione degli assegni totali e parziali a tutti gli aspiranti che ne hanno i titoli, la somma disponibile è equamente ripartita in due quote, la prima destinata agli assegni totali e la seconda agli assegni parziali.

     Entro i limiti e fino all'esaurimento della somma corrispondente alla prima quota, gli assegni totali sono conferiti agli aspiranti che ne hanno titolo, secondo l'ordine determinato dalla preferenza a coloro che si trovino in condizioni economiche più disagiate.

     Gli aspiranti all'assegno totale, che pur avendone titolo, non l'abbiano potuto ottenere per insufficienza del fondo di cui al comma precedente, concorrono agli assegni parziali insieme con gli aspiranti che hanno titolo per l'assegno parziale.

     Entro i limiti e fino all'esaurimento della somma corrispondente alla seconda quota, gli assegni parziali sono conferiti indistintamente a coloro che, pur avendo titolo per l'assegno totale, non l'abbiano potuto ottenere e a coloro che hanno titolo per l'assegno parziale, secondo l'ordine determinato dalla preferenza a coloro che si trovino in condizioni economiche piu' disagiate.

 

§ 2

 

BORSE DI PERFEZIONAMENTO E DI STUDIO

 

          Art. 97.

     In ogni anno accademico è bandito un concorso fra laureati e diplomati nelle università o istituti superiori per borse di perfezionamento negli studi all'interno o all'estero.

     Il ministro stabilisce anno per anno, con apposito avviso di concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale:

     a) il numero delle borse;

     b) l'importo di ciascuna di esse.

 

          Art. 98.

     Possono prender parte al concorso pel conferimento di una borsa i cittadini italiani, iscritti al P.N.F., che abbiano conseguito la laurea o il diploma nei cinque anni accademici immediatamente precedenti a quello nel quale viene indetto il concorso.

     La borsa tanto all'interno quanto all'estero non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

 

          Art. 99.

     Il concorso è per titoli: sono ammessi lavori manoscritti.

     La commissione giudicatrice, nominata dal ministro, presenta una relazione che contiene il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria di coloro che essa giudica meritevoli.

     Ogni membro della commissione dispone di dieci punti: non possono essere compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone.

     A parità di merito si applicano i criteri preferenziali stabiliti per le nomine negli impieghi dello Stato.

 

          Art. 100.

     Le borse sono conferite dal ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso. In caso di rinuncia degli assegnatari, possono essere conferite ai successivi graduati.

     Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal ministero, non dichiarino di accettarla o non forniscano l'indicazione dell'istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'istituto prescelto, nei termini indicati dal ministero. In tali casi si applicano le norme di cui al comma precedente.

     La borsa non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle province, dei comuni e di enti pubblici.

     Il pagamento delle borse è effettuato in due rate: la prima all'atto del conferimento, la seconda dopo un quadrimestre di frequenza ai corsi dell'istituto dove si compie il perfezionamento, dimostrata mediante regolare certificato.

     Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi fatti nell'istituto nazionale o estero, trasmettere al ministero una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

 

          Art. 101.

     Le norme per il conferimento delle quattro borse di studio istituite presso la facoltà di scienze politiche e della borsa istituita presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali della regia università di Roma, sono contenute nello statuto dell'università stessa.

     I concorsi sono banditi dal rettore, udito il consiglio della facoltà, e dell'esito di essi viene data notizia al ministero, che provvede all'assegnazione delle borse ai vincitori.

     Il pagamento è effettuato dal ministero, mediante ordine di accreditamento intestato all'economo della università, il quale corrisponde agli assegnatari le singole rate, in base a nulla osta rilasciato di volta in volta dal preside della facoltà o dai direttori degli istituti scientifici presso cui gli studenti sono iscritti e compiono studi o ricerche.

     Le borse possono essere revocate se gli assegnatari, entro quattro mesi dal conferimento, non abbiano dato prova di profitto. La revoca è disposta dal ministro, su proposta del consiglio di facoltà.

 

          Art. 102.

     Le borse di studio per gli studenti delle facoltà di magistero sono ogni anno equamente ripartite dal consiglio della facoltà fra gli iscritti dei quattro corsi.

     Le borse sono assegnate dal ministro, su proposta del consiglio anzidetto, ai giovani che abbiano riportato le migliori votazioni:

     a) nell'esame di concorso, per gli studenti del primo anno;

     b) negli esami annuali di profitto, per gli studenti degli anni successivi al primo.

     A parità di merito sono preferiti coloro che versano in condizioni economicamente più disagiate.

     Il ministro, su proposta delle autorità accademiche, può privare del godimento della borsa di studio, anche durante il corso dell'anno accademico, lo studente che per indisciplina, negligenza o mancata frequenza non ne sia più ritenuto meritevole.

     Le borse si pagano in otto rate mensili, dal 1° novembre al 30 giugno, con ruoli di spese fisse.

 

          Art. 103.

     Lo studente che goda di altro assegno di studio, o abbia retribuzione di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, di provincie, di comuni o di altri enti pubblici, non può ottenere il conferimento di una delle borse di cui al precedente articolo.

 

§ 3

 

OPERE UNIVERSITARIE

 

          Art. 104.

     Il direttorio dell'opera costituita presso ciascuna università o istituto è composto:

     a) dal rettore o direttore, presidente:

     b) dal segretario della federazione dei fasci di combattimento o, se la città in cui ha sede l'università o istituto, non sia capoluogo di provincia, dal segretario del fascio di combattimento locale;

     c) dal professore universitario, fiduciario della sezione locale dell'associazione fascista della scuola;

     d) da un membro del consiglio di amministrazione dell'università o istituto, designato collegialmente dal consiglio stesso;

     e) dal segretario del gruppo universitario fascista della sede;

     f) dal comandante del locale reparto della milizia universitaria;

     g) dal direttore amministrativo.

     Nel caso di parità di voti nelle deliberazioni del direttorio prevale il voto del presidente.

     Il direttorio amministra l'opera secondo le norme stabilite dal regolamento speciale e promuove le opportune forme di interessamento e di contribuzione finanziaria da parte di enti e di privati.

 

          Art. 105.

     Per il raggiungimento dei suoi fini l'opera:

     a) concede assegni e sussidi a studenti per il pagamento totale o parziale delle tasse, sopratasse e contributi, secondo le norme fissate nel proprio regolamento, fermo peraltro il seguente ordine di preferenza:

     1) studenti italiani appartenenti a famiglie residenti all'estero;

     2) studenti italiani appartenenti a famiglie residenti nelle provincie della Venezia Giulia o della Venezia Tridentina;

     3) studenti di disagiata condizione economica;

     b) istituisce borse di studio e premi d'incoraggiamento;

     c) concorre alla costituzione e al funzionamento della casa dello studente;

     d) istituisce uffici di propaganda e d'informazione a favore degli studenti universitari;

     e) può assumere qualsiasi iniziativa che corrisponda alle sue finalità e prestare ogni forma di assistenza morale e materiale, della stessa natura, che non le sia negata dal regolamento.

 

          Art. 106.

     Presso l'opera di ciascuna università o istituto è costituito un ufficio sanitario diretto da un sanitario nominato dal direttorio. Nelle città che siano sedi di più università e istituti superiori, le singole opere possono giovarsi di uno o più uffici sanitari in relazione alle rispettive esigenze giusta le determinazioni che saranno stabilite dal comitato locale di coordinamento di cui all'art. 197 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

     L'ufficio funziona sotto la forma di ambulatorio durante tutto l'anno accademico.

     Durante il periodo delle iscrizioni sono stabiliti turni speciali per le visite.

 

          Art. 107.

     All'atto della immatricolazione e ogni anno all'atto della iscrizione, gli studenti possono essere, a loro richiesta, sottoposti a visita medica gratuita. Per gli studenti che intendano partecipare alle manifestazioni sportive la visita è obbligatoria.

     Per ogni studente esaminato è istituita una cartella sanitaria, che viene conservata e tenuta al corrente dall'ufficio. I dati in essa raccolti sono segreti.

     Ciascuna cartella, corredata dalla fotografia dello studente, contiene le sue generalità e le seguenti notizie:

     a) i dati anamnestici familiari e personali, remoti e recenti;

     b) i dati morfologici più importanti e le misure antropometriche essenziali;

     c) le note obbiettive più importanti riferite per sistemi ed apparati;

     d) i dati radiologici, qualora le notizie anamnestiche e i dati obbiettivi lo consiglino;

     e) i risultati delle indagini di laboratorio ove il caso lo richieda (esame delle urine, esame del sangue, ecc.).

     Per gli studenti dediti allo sport la cartella deve inoltre contenere i risultati delle indagini sulla capacità sportiva del soggetto, e cioè: capacità respiratoria, metabolismo, pressione sanguigna, ecc., prima e dopo lo sforzo.

     Nella cartella sono annotate tutte le infermità successivamente contratte dallo studente.

     La cartella è consegnata allo studente al compimento degli studi.

     Il medico addetto all'ufficio sanitario è personalmente responsabile della conservazione delle cartelle e del segreto di quanto in esse è contenuto.

 

          Art. 108.

     Gli studenti infermi possono usufruire gratuitamente di visite e cure ambulatorie presso l'ufficio e presso le cliniche universitarie.

     Per gli studenti infermi di disagiata condizione economica l'ufficio provvede gratuitamente, nei limiti delle disponibilità dei fondi ad esso assegnati, all'assistenza domiciliare e alla somministrazione di medicinali; oppure, ove occorra, al ricovero presso reparti clinici od ospedalieri.

     In casi speciali l'ufficio propone l'invio degli studenti presso stazioni idroclimatiche.

     I rapporti tra università, opere e istituti clinici od ospedalieri sono determinati da particolari accordi da stabilirsi in ciascuna sede.

 

          Art. 109.

     L'opera ha gestione e bilancio distinti da quelli dell'università o istituto. Tuttavia i bilanci preventivi e i conti consuntivi sono comunicati per cognizione al consiglio d'amministrazione dell'università o istituto.

     Alle opere, per ciò che concerne i bilanci preventivi e i conti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

 

          Art. 110.

     Tutte le altre norme per il funzionamento delle opere e degli uffici annessi sono contenute nei rispettivi regolamenti speciali, che saranno vistati dal ministro per l'educazione nazionale, d'accordo, qualora vi siano comprese disposizioni concernenti materia finanziaria o di personale, col ministro per le finanze.

 

§ 4

 

FONDAZIONI

 

          Art. 111.

     Il riconoscimento della personalità giuridica delle istituzioni indicate nell'art. 191 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, ove non sia disposto per legge, è concesso per decreto reale, udito il parere del consiglio di Stato.

     Non si procede alla creazione di nuovi enti tutte le volte che i lasciti, le donazioni o le elargizioni in genere, anche aventi fini speciali, siano disposti in favore di enti già riconosciuti, semprechè la creazione di una nuova persona giuridica non sia espressamente richiesta dall'atto di fondazione.

 

          Art. 112.

     Ogni istituzione, avente personalità giuridica propria, ha uno statuto contenente le norme per il proprio ordinamento e funzionamento.

     Gli statuti sono approvati con decreto reale, udito il parere del consiglio di Stato.

     Ogni istituzione non avente personalità giuridica propria ha un regolamento, da approvarsi con provvedimento del ministro per l'educazione nazionale.

     Lo statuto o regolamento deve stabilire:

     a) il nome dell'opera o fondazione;

     b) i fini che essa vuole raggiungere;

     c) i mezzi di cui dispone;

     d) gli organi che la rappresentano e le loro attribuzioni;

     e) le norme relative all'amministrazione;

     f) qualora l'istituzione abbia tra i suoi fini il conferimento di premi, assegni o borse di studio, tutte le norme necessarie per stabilire le condizioni relative all'ammissibilità al beneficio e al godimento di esso;

     g) ogni altra opportuna norma per disciplinare il funzionamento dell'istituzione.

     Quando nello statuto o regolamento siano comprese disposizioni concernenti materia finanziaria o di personale, occorre, per la loro approvazione, il consenso del ministro per le finanze.

 

          Art. 113.

     Il ministro per l'educazione nazionale, nell'esercizio del suo potere di vigilanza, ha facoltà di ordinare visite, ispezioni e inchieste sull'andamento morale, disciplinare ed economico delle opere o fondazioni; ne può annullare le deliberazioni e i provvedimenti quando contengono violazioni di legge o dello statuto o del regolamento o delle tavole di fondazione; può promuovere lo scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni stesse, per gravi motivi o quando, richiamate all'osservanza degli obblighi imposti dalle leggi, statuti, regolamenti o tavole di fondazione, persistano a violarli.

     Le amministrazioni di detti enti sono sciolte con decreto reale, udito il consiglio di Stato.

     La gestione temporanea è affidata ad un commissario, per un tempo non superiore ad un anno. Le indennità che si ritenga opportuno di corrispondere al commissario sono stabilite, d'intesa col ministro per le finanze, nel decreto di nomina e sono a carico della istituzione, salvo rivalsa contro gli amministratori in caso di dolo o colpa.

 

          Art. 114.

     L'applicazione delle disposizioni, di cui all'art. 192 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, può essere promossa d'iniziativa del ministro per l'educazione nazionale, su proposta degli amministratori o dei patroni degli enti, dei comuni e delle provincie interessate, se le istituzioni abbiano carattere locale, o del rettore o direttore delle università o istituti direttamente o indirettamente interessati.

 

Capo V

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 115.

     Le disposizioni contenute negli art. 12 e 49 del presente regolamento valgono, in quanto applicabili, nei casi di cui all'art. 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

     Le deliberazioni adottate dalle competenti autorità accademiche sulle domande presentate agli effetti del citato art. 332 sono rese esecutive dal rettore o direttore con provvedimento definitivo.

 

          Art. 116.

     Coloro che abbiano conseguito il titolo accademico posteriormente all'anno 1931-32 e fino a tutto l'anno 1935-36 possono essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale soltanto se nel corso degli studi universitari abbiano superato gli esami di profitto nelle discipline appresso indicate per ciascuna professione:

     per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo: anatomia, fisiologia, patologia generale, anatomia patologica, igiene farmacologica, patologia speciale medica, patologia speciale chirurgica, clinica medica, clinica chirurgica, clinica ostetrica, clinica pediatrica, medicina legale;

     per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di chimico: fisica, chimica generale, chimica organica, chimica fisica, chimica analitica;

     per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista: chimica generale, chimica farmaceutica e tossicologica, farmacologia e farmacognosia, tecnica farmaceutica;

     per gli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni di ingegnere, di architetto, di agronomo, di veterinario, di perito forestale, e in materia di economia e commercio: le discipline indicate come obbligatorie negli statuti, per il conseguimento del titolo accademico, secondo l'ordinamento didattico anteriore ai regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044 e 7 maggio 1936-XIV, n. 882. I laureati in scienze economiche, politiche e sociali, secondo l'antico ordinamento, e i laureati in economia e commercio, in scienze politiche e in scienze economico-marittime, che intendano sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della professione in materia di economia e commercio, debbono peraltro, nel corso degli studi per il conseguimento del titolo accademico, avere superato gli esami di profitto nelle seguenti discipline: istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto pubblico, economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario.

 

          Art. 117.

     Le disposizioni del precedente articolo si applicano a coloro che abbiano conseguito il titolo accademico posteriormente all'anno 1935-36 o lo conseguiranno dopo l'emanazione del presente regolamento, quando abbiano iniziato il corso di studi universitari anteriormente all'anno accademico 1935-36.

 

          Art. 118.

     I laureati o diplomati, di cui agli articoli precedenti, sono tenuti a presentare, per l'ammissione agli esami di Stato, in aggiunta agli altri documenti prescritti, anche un certificato dell'università o istituto dove hanno conseguito il titolo accademico, dal quale risulti che essi hanno superato gli esami delle discipline indicate nell'art. 116.

 

          Art. 119.

     I laureati o diplomati, di cui agli art. 116 e 117, i quali durante gli studi per il conseguimento del titolo accademico non abbiano preso iscrizione ai corsi di alcune discipline tra quelle elencate nell'art. 116 o non abbiano superato gli esami relativi, qualora intendano sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, sono tenuti a integrare il titolo accademico.

     Essi debbono a tal uopo prendere in ogni caso iscrizione ai corsi delle discipline suindicate e sostenere i relativi esami, pagando le tasse d'iscrizione, le sovratasse di esame e i contributi per l'anno o per gli anni cui i corsi si riferiscono.

 

          Art. 120.

     Non sono tenuti al compimento del tirocinio semestrale di pratica ospedaliera, di cui all'art. 54, coloro che siano regolarmente iscritti al sesto corso di laurea in medicina e chirurgia fino a tutto l'anno accademico 1935-36.

 

          Art. 121.

     Coloro che, in virtù dell'art. 329, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, sono ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere, presentando come titolo di ammissione la laurea in fisica, debbono sostenere, oltre alle prove scritte e grafiche stabilite dall'art. 78 del presente regolamento, anche una prova scritta e grafica su di un tema di meccanica applicata alle costruzioni e alle macchine, scelto dalla commissione.

     La stessa disciplina deve essere oggetto di apposita discussione orale.


[1]  Articolo così sostituito dal D.P.R. 26 marzo 1970, n. 825.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 1° dicembre 1952, n. 4512.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 1° dicembre 1952, n. 4512.

[4]  Articolo così sostituito dal D.P.R. 28 gennaio 1965, n. 234.

[5]  Articolo così sostituito dal D.P.R. 8 settembre 1976, n. 791.

[6]  Articolo così sostituito dal D.P.R. 8 settembre 1976, n. 791.