§ 91.2.0a - Legge 18 dicembre 1930, n. 1748.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, concernente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:91. Statistica
Capitolo:91.2 disciplina generale
Data:18/12/1930
Numero:1748


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, concernente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche, con la seguente modificazione


§ 91.2.0a - Legge 18 dicembre 1930, n. 1748. [1]

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, concernente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

(G.U. 16 gennaio 1931, n. 12).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, concernente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche, con la seguente modificazione:

     All'art. 5 è sostituito il seguente:

     "Art. 5. - Entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le Amministrazioni statali, autarchiche e parastatali, presso le quali sia istituito un ufficio di statistica, dovranno provvedere alla sistemazione della direzione del servizio statistico, in conformità delle nuove disposizioni.

     "In attesa che le disposizioni stesse abbiano completa applicazione, gli enti tenuti alla osservanza delle medesime potranno affidare incarichi a persone fornite di titoli per l'ammissione agli esami di abilitazione".


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.