§ 57.7.403 - Legge 8 agosto 1977, n. 595.
Determinazione dei ruoli organici del personale direttivo della scuola elementare e del personale educativo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:08/08/1977
Numero:595


Sommario
Art. 1.      Il ruolo organico del personale direttivo della scuola elementare è stabilito in 5.000 posti.
Art. 2. 
Art. 3.      Gli incarichi di personale educativo possono essere conferiti, in attesa dell'espletamento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, soltanto per posti disponibili nei ruoli organici determinati [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti dei capitoli numeri 1501, 2400, 2401 e 3201 dello stato di previsione della spesa del Ministero [...]


§ 57.7.403 - Legge 8 agosto 1977, n. 595.

Determinazione dei ruoli organici del personale direttivo della scuola elementare e del personale educativo.

(G.U. 27 agosto 1977, n. 233)

 

     Art. 1.

     Il ruolo organico del personale direttivo della scuola elementare è stabilito in 5.000 posti.

     I nuovi posti sono istituiti come segue:

     per l'anno scolastico 1977-78, sino a un massimo di 200 nuovi posti nei limiti degli stanziamenti di cui all'art. 4 della presente legge;

     per l'anno scolastico 1978-79, altri 200 nuovi posti, oltre quelli eventualmente residui, non istituiti nell'anno precedente;

     per l'anno scolastico 1979-80, altri 222 nuovi posti.

     Il Ministro per la pubblica istruzione provvede alla ripartizione dei nuovi posti da istituire ai sensi del precedente comma dopo avere effettuato l'adeguamento della distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti.

     Ogni circolo didattico ha un organico, di norma, non inferiore a 40 insegnanti di ruolo e non superiore a 60.

     Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono effettuati tenendo prioritariamente presenti le necessità derivanti dallo sviluppo della popolazione scolastica, la situazione ambientale e l'esigenza che ogni circolo sia compreso in un unico distretto scolastico.

     Dall'anno scolastico 1980-81 il Ministro per la pubblica istruzione, entro il 31 marzo di ogni biennio, adegua la distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti.

 

          Art. 2. [1]

     I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, previsti dall'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, modificato dall'art. 64 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ferme restando l'unicità della dotazione organica delle singole istituzioni educative, nonché l'identità delle funzioni del personale assegnato, sono determinati come segue: sino a venticinque convittori, quattro posti; per ogni successivo gruppo di otto convittori, un posto in più; per ogni gruppo di dodici semiconvittori, un posto.

     Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma precedente vengono raddoppiate.

     La determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto.

     Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del precedente primo comma sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

     Il personale educativo in soprannumero per effetto di situazioni sopravvenute rispetto alla predetta data del 31 marzo sarà utilizzato per l'anno scolastico successivo presso istituzioni educative della provincia ovvero presso l'ufficio scolastico provinciale; il trasferimento d'ufficio di tale personale soprannumerario sarà disposto dopo il suddetto anno, ove ancora necessario. Il primo comma dell'art. 3 della presente legge è, pertanto, parzialmente modificato in conformità.

     Il personale di cui al presente articolo può chiedere il passaggio nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Tale passaggio sarà disposto d'ufficio nei confronti del personale in soprannumero.

     L'inquadramento avverrà anche in soprannumero, nella stessa qualifica funzionale di cui all'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati. A tal fine questi sono collocati nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

     Il soprannumero di cui al comma precedente è assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte salve le riserve dei posti necessarie ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 9 e 65 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312.

     Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato.

     Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

     Il passaggio di cui al sesto comma del presente articolo è disposto nei limiti del numero complessivo di unità di personale educativo in soprannumero.

 

          Art. 3.

     Gli incarichi di personale educativo possono essere conferiti, in attesa dell'espletamento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, soltanto per posti disponibili nei ruoli organici determinati sulla base dei criteri di cui al precedente art. 2 e dopo aver utilizzato, anche al di fuori della provincia, il personale educativo che risulti eventualmente in eccedenza rispetto agli organici degli istituti educativi corrispondenti.

     E' fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici.

     A carico degli inadempienti si applicano le norme del terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti dei capitoli numeri 1501, 2400, 2401 e 3201 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1977 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 73 della L. 20 maggio 1982, n. 270.