§ 57.7.364 - D.P.R. 3 febbraio 1971, n. 603.
Modificazioni alle tabelle dei passaggi di presidenza approvate con regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2107.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:03/02/1971
Numero:603

§ 57.7.364 - D.P.R. 3 febbraio 1971, n. 603. [1]

Modificazioni alle tabelle dei passaggi di presidenza approvate con regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2107.

(G.U. 17 agosto 1971, n. 207)

 

     A modifica delle tabelle I e II, annesse al regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2107, nelle parti concernenti i passaggi di presidenza (lettera A), è ammesso il passaggio dei presidi da uno ad altro tipo dei seguenti istituti: licei classici, licei scientifici, istituti magistrali, istituti tecnici commerciali e per geometri, istituti tecnici femminili, istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.

     I presidi degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici che abbiano ottenuto il passaggio ad altro tipo di istituto tecnico non possono successivamente ottenere il passaggio ad istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, salvo che provengano da cattedre da cui sia ammesso il passaggio a cattedre dei licei classici, dei licei scientifici e degli istituti magistrali.

     E' richiesto, in ogni caso, il possesso della laurea.

 


[1] Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.