§ 57.7.15 - R.D. 11 ottobre 1934, n. 2107.
Norme circa i passaggi dei presidi, direttori e professori dei regi istituti di istruzione media tecnica alle presidenze e alle cattedre dei regi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:11/10/1934
Numero:2107


Sommario
Art. 1.      I presidi, i direttori e i professori delle regie scuole e istituti medi di istruzione tecnica possono ottenere il passaggio alle presidenze e alle cattedre dei regi istituti medi di istruzione [...]
Art. 2.      I passaggi previsti dal precedente articolo sono disposti per ragioni di servizio o su domanda degli interessati; nel primo caso il passaggio non può essere disposto quando importi trasferimento [...]
Art. 3.      Qualora o alla scadenza del periodo normale di prova o alla scadenza dell'eventuale ulteriore anno di proroga l'insegnante non sia giudicato idoneo per la promozione ad ordinario nella cattedra [...]
Art. 4.      I professori che all'atto del passaggio abbiano il grado di ordinario lo conservano, ed il loro passaggio diventa definitivo dopo un anno di esperimento favorevole. In caso negativo saranno [...]
Art. 5.      I passaggi previsti dalle precedenti disposizioni saranno disposti dopo il movimento annuale dei presidi e professori degli istituti di istruzione media tecnica, classica, scientifica e [...]
Art. 6.      È abrogato il regio decreto 9 agosto 1929, n. 1594.


§ 57.7.15 - R.D. 11 ottobre 1934, n. 2107. [1]

Norme circa i passaggi dei presidi, direttori e professori dei regi istituti di istruzione media tecnica alle presidenze e alle cattedre dei regi istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale e viceversa.

(G.U. 12 gennaio 1935, n. 10)

 

     Art. 1.

     I presidi, i direttori e i professori delle regie scuole e istituti medi di istruzione tecnica possono ottenere il passaggio alle presidenze e alle cattedre dei regi istituti medi di istruzione classica, scientifica o magistrale, e viceversa i presidi e i professori dei regi istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale possono ottenere il passaggio alle presidenze e alle cattedre delle regie scuole e istituti medi di istruzione tecnica nei casi e nelle condizioni stabilite nella tabella annessa al presente decreto firmata d'ordine nostro dai nostri Ministri proponenti.

 

          Art. 2.

     I passaggi previsti dal precedente articolo sono disposti per ragioni di servizio o su domanda degli interessati; nel primo caso il passaggio non può essere disposto quando importi trasferimento dal ruolo A al ruolo B e viceversa; nel secondo caso il passaggio è subordinato alla condizione che non ostino speciali esigenze di servizio rispetto al tipo di istituto o cattedra dal quale si chiede il passaggio. L'accoglimento della domanda di passaggio, è subordinata inoltre all'accertamento del merito e delle attitudini dell'insegnante rispetto al tipo di istituto o cattedra al quale si chiede il passaggio.

     Contro i provvedimenti relativi ai passaggi è ammesso ricorso al Ministro per l'educazione nazionale nei modi ed entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni per i ricorsi contro i trasferimenti.

     I professori che all'atto del passaggio abbiano il grado di straordinario, saranno ammessi a completare nelle nuove cattedre il prescritto periodo di prova. All'amministrazione è riservata la facoltà di prorogare in un anno l detto periodo.

 

          Art. 3.

     Qualora o alla scadenza del periodo normale di prova o alla scadenza dell'eventuale ulteriore anno di proroga l'insegnante non sia giudicato idoneo per la promozione ad ordinario nella cattedra alla quale ottenne il passaggio è restituito in una qualunque delle sedi disponibili, alla cattedra di provenienza nella quale completa il periodo di prova.

 

          Art. 4.

     I professori che all'atto del passaggio abbiano il grado di ordinario lo conservano, ed il loro passaggio diventa definitivo dopo un anno di esperimento favorevole. In caso negativo saranno restituiti alle cattedre di provenienza in una qualunque delle sedi disponibili.

 

          Art. 5.

     I passaggi previsti dalle precedenti disposizioni saranno disposti dopo il movimento annuale dei presidi e professori degli istituti di istruzione media tecnica, classica, scientifica e magistrale e per più di un quinto dei posti disponibili.

 

          Art. 6.

     È abrogato il regio decreto 9 agosto 1929, n. 1594.

 

 

     Tabelle [2]

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Tabelle modificate dall'art. unico del D.P.R. 3 febbraio 1971, n. 603.