§ 57.7.17d - Legge 20 giugno 1956, n. 613.
Modificazione dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, concernente istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:20/06/1956
Numero:613


Sommario
Art. unico.      L'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, è sostituito dal seguente


§ 57.7.17d - Legge 20 giugno 1956, n. 613.

Modificazione dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, concernente istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei licei classici.

(G.U. 6 luglio 1956, n. 166).

 

 

     Art. unico.

     L'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, è sostituito dal seguente:

     "Nei licei classici è istituita una cattedra di ruolo di storia dell'arte per ogni tre corsi completi.

     "Gli insegnanti di storia dell'arte sono tenuti a completare l'orario, nella stessa materia fino a sedici ore settimanali nei corsi collaterali o classi aggiunte, senza alcun diritto a compenso speciale".