§ 57.7.95 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1188.
Istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei Licei classici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:07/05/1948
Numero:1188


Sommario
Art. 1.      E' istituito il ruolo dei professori di storia dell'arte nei Licei classici.
Art. 2.  [2]
Art. 3.      I professori di ruolo di storia dell'arte sono collocati nel gruppo A, ruolo A ad essi si applicano tutte le norme relative allo stato giuridico ed economico dei professori dello stesso gruppo e [...]


§ 57.7.95 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1188. [1]

Istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei Licei classici.

(G.U. 30 settembre 1948, n. 228)

 

     Art. 1.

     E' istituito il ruolo dei professori di storia dell'arte nei Licei classici.

 

          Art. 2. [2]

     Nei licei classici è istituita una cattedra di ruolo di storia dell'arte per ogni tre corsi completi.

     Gli insegnanti di storia dell'arte sono tenuti a completare l'orario, nella stessa materia fino a sedici ore settimanali nei corsi collaterali o classi aggiunte, senza alcun diritto a compenso speciale.

 

          Art. 3.

     I professori di ruolo di storia dell'arte sono collocati nel gruppo A, ruolo A ad essi si applicano tutte le norme relative allo stato giuridico ed economico dei professori dello stesso gruppo e ruolo.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 21 marzo 1953, n. 190.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 20 giugno 1956, n. 613.