§ 57.7.157 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1262.
Integrazione degli organici dei professori e degli assistenti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:24/12/1954
Numero:1262


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'anno accademico 1955-56, sono istituiti, presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, ottantacinque nuovi posti di professore di ruolo.
Art. 2. 
Art. 3.      A decorrere dall'anno accademico 1954-55, al ruolo organico degli assistenti ordinari di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e [...]
Art. 4.      Il contributo statale annuo di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465, destinato all'assunzione di assistenti straordinari da parte delle Università e degli Istituti d'istruzione [...]
Art. 5.      All'onere di lire 147.000.000 derivante, per l'esercizio 1954-55, dall'applicazione degli articoli 3 e 4, sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota del provento dell'aumento dei prezzi [...]
Art. 6.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio.


§ 57.7.157 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1262.

Integrazione degli organici dei professori e degli assistenti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

(G.U. 21 gennaio 1955, n. 16)

 

     Art. 1.

     A decorrere dall'anno accademico 1955-56, sono istituiti, presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, ottantacinque nuovi posti di professore di ruolo.

     Alla ripartizione dei posti predetti tra le singole Facoltà sarà provveduto, in relazione alle esigenze delle Facoltà stesse, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3.

     A decorrere dall'anno accademico 1954-55, al ruolo organico degli assistenti ordinari di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono aggiunti 200 posti di ruolo.

 

          Art. 4.

     Il contributo statale annuo di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465, destinato all'assunzione di assistenti straordinari da parte delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, è aumentato di annue lire 60.000.000.

     La predetta somma è annualmente ripartita, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, fra le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, ai fini dell'assunzione di altri 200 assistenti straordinari, in aggiunta a quelli di cui al citato art. 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dall'anno accademico 1954-1955: il contributo di cui al primo comma del presente articolo è aumentato, per l'esercizio finanziario 1954-55, dei soli due terzi della somma indicata nel comma stesso, e cioè di lire 40.000.000.

 

          Art. 5.

     All'onere di lire 147.000.000 derivante, per l'esercizio 1954-55, dall'applicazione degli articoli 3 e 4, sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota del provento dell'aumento dei prezzi di vendita di taluni tipi di tabacchi lavorati, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292.

     All'onere risultante, a carico dell'esercizio 1955-56, dall'attuazione dell'art. 1, verrà fatto fronte con una corrispondente aliquota dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio.

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 3 maggio 1955, n. 369.