§ 57.7.154 - Legge 10 novembre 1954, n. 1142.
Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:10/11/1954
Numero:1142


Sommario
Art. 1.      Il personale di ruolo addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero, a norma del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce:
Art. 2.      Il contingente numerico del personale di ruolo e non di ruolo da adibire alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero è stabilito annualmente con decreti del Ministro [...]
Art. 3.      Gli assegni di sede di cui all'art. 1, lettera b), sono costituiti:
Art. 4.      Gli assegni di cui all'unita tabella A, maggiorati o diminuiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, competono ai coniugati purché non separati legalmente ed a coloro che abbiano solo [...]
Art. 5.      Gli assegni determinati a norma degli articoli precedenti anche in relazione allo stato di famiglia ed al carico dei figli, sono ridotti per il personale coniugato:
Art. 6.      Qualora il personale considerato dalla presente legge percepisca retribuzioni o assegni da Governi stranieri oppure da enti italiani o stranieri, l'assegno di sede è ridotto di una somma pari [...]
Art. 7.      Gli assegni da corrispondere al personale in servizio all'estero, indicati nell'allegata tabella A, maggiorati o diminuiti in base alle disposizioni contenute negli articoli precedenti e le [...]
Art. 8.      L'assegno di sede è conservato per intero durante il congedo ordinario per un massimo di quarantacinque giorni complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio, al personale in [...]
Art. 9.      Ai professori incaricati o supplenti ed ai maestri elementari incaricati o provvisori inviati dall'Italia il trattamento economico di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 con gli aumenti o le [...]
Art. 10.      Per il personale subalterno assunto sul luogo si applicano le norme di cui al terzo comma dell'art. 9.
Art. 11.      Al personale direttivo ed insegnante destinato all'estero a norma degli articoli 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, spetta una indennità di stabilimento all'atto dell'assunzione [...]
Art. 12.      Al personale insegnante di grado inferiore al 6° incaricato della direzione di scuole italiane all'estero in caso di mancanza del titolare spetta l'indennità indicata nell'allegata tabella B.
Art. 13.      L'assegno di sede compete dal giorno di assunzione delle funzioni nella sede all'estero e cessa il giorno in cui il personale lascia l'ufficio.
Art. 14.      Al personale destinato alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero è dovuto, per raggiungere la sede, per il trasferimento in altra sede all'estero e per il ritorno [...]
Art. 15.      Il personale direttivo delle istituzioni culturali e scolastiche all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia, conserva l'assegno di sede solo per i primi [...]
Art. 16.      Le competenze di cui all'art. 1, lettera a) sono liquidate in lire italiane.
Art. 17.      Qualora per effetto di avvenuta cessazione in una sede all'estero e successiva assunzione in altra, si renda necessario eseguire conguagli tra ratei di assegni trasferibili in valute diverse, le [...]
Art. 18.      Per il personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche in Libia ed in Eritrea, sino all'entrata in vigore della presente legge, si applicano gli assegni base di sede di cui alla [...]
Art. 19.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1951. Fino a tale data continuano ad aver vigore le [...]


§ 57.7.154 - Legge 10 novembre 1954, n. 1142. [1]

Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

(G.U. 14 dicembre 1954, n. 286)

 

     Art. 1.

     Il personale di ruolo addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero, a norma del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce:

     a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

     b) l'assegno di sede con le eventuali maggiorazioni o riduzioni;

     c) le indennità eventuali che gli possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.

 

          Art. 2.

     Il contingente numerico del personale di ruolo e non di ruolo da adibire alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero è stabilito annualmente con decreti del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro.

 

          Art. 3.

     Gli assegni di sede di cui all'art. 1, lettera b), sono costituiti:

     a) dagli assegni base indicati nell'allegata tabella A, vistata dal Ministro per gli affari esteri e da quello per il tesoro;

     b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi, risultanti dai coefficienti determinati per il personale diplomatico e consolare a norma dell'art. 3, lettera b), della legge 4 gennaio 1951, n. 13; per le sedi ove siano stabiliti più coefficienti si applica il coefficiente più favorevole fra quelli assegnati per le qualifiche che non siano di ambasciatore, ministro, console generale, consigliere, consigliere commerciale, consigliere di emigrazione, primo segretario.

     Qualora l'attività culturale e scolastica si svolga in sede diversa da quella di residenza della Rappresentanza diplomatica o consolare, i coefficienti saranno determinati di comune accordo tra il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro, in relazione alla situazione locale, ma non potranno in nessun caso essere superiori a quelli previsti per l'ufficio diplomatico o consolare nella cui giurisdizione si trova l'istituzione culturale o scolastica.

 

          Art. 4.

     Gli assegni di cui all'unita tabella A, maggiorati o diminuiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, competono ai coniugati purché non separati legalmente ed a coloro che abbiano solo figli a carico.

     Gli assegni stessi sono ridotti del 20 per cento per i celibi o vedovi senza prole e sono invece aumentati, per i coniugi non separati legalmente, del 4 per cento per ogni figlio a carico.

     Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo s'intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività.

 

          Art. 5.

     Gli assegni determinati a norma degli articoli precedenti anche in relazione allo stato di famiglia ed al carico dei figli, sono ridotti per il personale coniugato:

     a) del 10 per cento se l'altro coniuge non capo famiglia sia dipendente statale;

     b) del 50 per cento se l'altro coniuge, non capo famiglia, sia dipendente statale e risieda nella stessa sede, del 20 per cento se invece risieda in altra sede.

     Al coniuge non capo famiglia non competono le maggiorazioni per i figli.

 

          Art. 6.

     Qualora il personale considerato dalla presente legge percepisca retribuzioni o assegni da Governi stranieri oppure da enti italiani o stranieri, l'assegno di sede è ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi.

 

          Art. 7.

     Gli assegni da corrispondere al personale in servizio all'estero, indicati nell'allegata tabella A, maggiorati o diminuiti in base alle disposizioni contenute negli articoli precedenti e le indennità di cui alla tabella B, sono pagati nella valuta e secondo il rapporto fisso di ragguaglio stabilito per ciascuna sede con i decreti di cui all'art. 6 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

     L'eventuale maggiore o minore spesa che possa derivare dal trasferimento della valuta in base al costo effettivo dell'operazione è oggetto di conguaglio tra il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro.

 

          Art. 8.

     L'assegno di sede è conservato per intero durante il congedo ordinario per un massimo di quarantacinque giorni complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio, al personale in servizio all'estero che esplica funzioni direttive o mansioni di segreteria o di servizio, e di sessanta giorni complessivamente, ivi compresi i giorni di viaggio, al rimanente personale di ogni ordine e grado.

     L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca di congedo ordinario in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero.

 

          Art. 9.

     Ai professori incaricati o supplenti ed ai maestri elementari incaricati o provvisori inviati dall'Italia il trattamento economico di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 con gli aumenti o le diminuzioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 è attribuito per intero soltanto se prestino servizio per non meno di venti o venticinque ore settimanali rispettivamente.

     Qualora il servizio di cui sopra non raggiunga le ore settimanali di cui al precedente comma, il trattamento stesso è ridotto di tanti ventesimi quante sono le ore settimanali in meno per i professori incaricati o supplenti e di tanti venticinquesimi quante sono le ore settimanali in meno per i maestri elementari incaricati o provvisori.

     Ai professori incaricati o supplenti ed ai maestri incaricati o provvisori assunti sul luogo è assegnata una retribuzione complessiva mensile da determinarsi col provvedimento ministeriale che autorizza l'assunzione del personale stesso, in valuta locale in rapporto al numero delle ore settimanali di insegnamento ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da regolarsi di concerto col Ministro per il tesoro.

     Per le supplenze di durata inferiore a un mese la retribuzione di cui al precedente comma è corrisposta in ragione di tanti trentesimi di quella mensile quanti sono i giorni compresi fra l'inizio e il termine del servizio.

     Ai professori ed ai maestri di cui al presente articolo, assunti posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740.

 

          Art. 10.

     Per il personale subalterno assunto sul luogo si applicano le norme di cui al terzo comma dell'art. 9.

 

          Art. 11.

     Al personale direttivo ed insegnante destinato all'estero a norma degli articoli 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, spetta una indennità di stabilimento all'atto dell'assunzione delle funzioni nella sede all'estero, nella misura della metà dell'assegno di sede mensile di cui all'art. 3 con le maggiorazioni o riduzioni previste dagli articoli 4 e 5. Tale indennità non compete in occasione di trasferimenti ad altre sedi estere né in caso di nuova destinazione all'estero prima che sia trascorso un biennio dalla cessazione del precedente servizio all'estero, né al personale che si trovi già in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 12.

     Al personale insegnante di grado inferiore al 6° incaricato della direzione di scuole italiane all'estero in caso di mancanza del titolare spetta l'indennità indicata nell'allegata tabella B.

     Al professore o funzionario di grado inferiore al 6° incaricato delle funzioni di direttore degli Istituti di cultura di cui all'art. 12 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, in caso di mancanza di titolare, è attribuita una indennità di direzione nel limite massimo di cui alla medesima tabella B, non cumulabile con quella indicata nel precedente comma.

     Al personale di cui ai due precedenti commi non spetta l'indennità di carica stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240.

 

          Art. 13.

     L'assegno di sede compete dal giorno di assunzione delle funzioni nella sede all'estero e cessa il giorno in cui il personale lascia l'ufficio.

 

          Art. 14.

     Al personale destinato alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero è dovuto, per raggiungere la sede, per il trasferimento in altra sede all'estero e per il ritorno in Patria al termine definitivo del servizio all'estero:

     a) il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo in posto di prima classe per il personale dei gruppi A, B, C, ed a quello non di ruolo oppure estraneo all'Amministrazione che venga ad essi parificato, ed in seconda classe per il rimanente personale, o il rimborso del biglietto in aereo per i viaggi intercontinentali;

     b) il rimborso del prezzo di trasporto sugli altri servizi pubblici di linea per i percorsi che non possono compiersi per mezzo di ferrovia o di piroscafo;

     c) il rimborso del prezzo di trasporto con i mezzi più economici sui percorsi per i quali non esistono servizi di linea;

     d) il rimborso delle spese per il trasporto del bagaglio limitatamente al peso di 100 chilogrammi;

     e) l'aumento di due decimi sui rimborsi di cui alle lettere a) e b).

     Il rimborso delle spese di viaggio, escluse quelle per il bagaglio, è dovuto con l'aumento di due decimi di cui alla lettera e), anche se tutto o parte del viaggio venga compiuto per via aerea.

     Per i giorni di viaggio su percorso estero strettamente necessari per raggiungere la sede o per trasferirsi in altra sede all'estero per ragioni di servizio, o per il ritorno in Patria al termine definitivo del servizio all'estero, compete una diaria pari ad un trentesimo dell'assegno di sede mensile relativo alla sede di destinazione o, per i casi di rientro in Italia, a quella di provenienza. Tale diaria non compete per i viaggi marittimi. Per i percorsi sul territorio italiano compete il trattamento previsto per le missioni all'interno.

     Il rimborso di cui alle lettere a), b), c), e), del presente articolo è dovuto anche per la moglie, purché non separata legalmente e per i figli a carico ai sensi del precedente art. 4.

     Non si applicano le disposizioni del presente articolo qualora il viaggio di ritorno in Patria si inizi dopo il sessantesimo giorno dalla data di cessazione definitiva del servizio all'estero.

 

          Art. 15.

     Il personale direttivo delle istituzioni culturali e scolastiche all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia, conserva l'assegno di sede solo per i primi dieci giorni.

 

          Art. 16.

     Le competenze di cui all'art. 1, lettera a) sono liquidate in lire italiane.

     E' consentito tuttavia che, su domanda degli interessati, le competenze stesse siano trasferite all'estero nella valuta adottata per il pagamento degli assegni di sede. Le operazioni di trasferimento sono peraltro effettuate nell'importo effettivamente realizzabile in base al costo dell'operazione.

 

          Art. 17.

     Qualora per effetto di avvenuta cessazione in una sede all'estero e successiva assunzione in altra, si renda necessario eseguire conguagli tra ratei di assegni trasferibili in valute diverse, le relative operazioni saranno disposte unicamente in lire italiane, nelle misure fissate per gli assegni dalle tabelle allegate alla presente legge, con le maggiorazioni o riduzioni relative.

     Il saldo eventualmente da versare può essere trasferito in valuta secondo le disposizioni di cui all'art. 7. Per il personale rientrato in Italia i ratei eventualmente spettanti sono corrisposti unicamente in lire.

 

          Art. 18.

     Per il personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche in Libia ed in Eritrea, sino all'entrata in vigore della presente legge, si applicano gli assegni base di sede di cui alla tabella A e relative maggiorazioni di famiglia.

 

          Art. 19.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1951. Fino a tale data continuano ad aver vigore le disposizioni di cui alla legge 9 ottobre 1951, n. 1570.

 

 

     Tabella A

     Tabella degli assegni di sede per il personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero

 

 

Lire mensili

Professori universitari e funzionari dei gradi 3°, 4° e 5° e presidi di grado 5°

164.000

Professori universitari di grado 6° e 7°, presidi, direttori effettivi e professori

 

di scuole d'istruzione media di grado 6°, funzionari del gruppo A di grado 6°

145.000

Professori di scuole d'istruzione media e funzionari del gruppo A dei gradi

 

7°, 8° e 9°

109.000

Ispettori scolastici, direttori didattici, funzionari del gruppo B dei gradi 7° e

 

8°, maestri elementari del grado 8°

91.000

Professori di scuole d'istruzione media dei gradi 10° e 11° incaricati e

 

supplenti inviati dall'Italia e funzionari del gruppo A dei gradi 10° e 11°

73.000

Maestri elementari dei gradi 9° e 10°, funzionari del gruppo B dei gradi 9° e

 

10°

73.000

Maestri elementari dei gradi 11° e 12°, funzionari del gruppo B dei gradi 11°

 

e 12°, maestri d'arte, maestre di scuole materne, maestri provvisori e

55.000

incaricati inviati dall'Italia, personale del gruppo C

 

Personale subalterno inviato dall'Italia

19.000

 

 

     Tabella B

     Tabella delle indennità spettanti al personale incaricato della direzione delle scuole o degli istituti italiani di cultura

 

 

Lire mensili

Direzione di scuola secondaria (scuola media e liceo o istituto tecnico) o

 

equiparabile

13.000

Direzione di scuola media o equiparabile

9.000

Direzione di scuola elementare di almeno dieci classi

8.000

Direzione di scuola elementare di almeno cinque classi

6.000

Direzione di Istituto italiano di coltura

26.000

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.