§ 57.7.74 - D.Lgs. 11 marzo 1948, n. 240
Miglioramenti economici al personale direttivo, insegnante ed educativo degli Istituti di istruzione e di educazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:11/03/1948
Numero:240


Sommario
Art. 1.      Ai professori di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado, nonché ai professori e al personale educativo di ruolo degli istituti di [...]
Art. 2.      Oltre all'indennità di studio di cui all'art. 1, ai presidi o direttori delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica di ogni ordine e grado, nonché ai rettori e alle [...]
Art. 3.      In relazione all'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1947, n. 19, ai capi di istituto, ai vice-capi di istituto, agli insegnanti di quelle materie per le quali [...]
Art. 4.      Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 decorrono dal 1° gennaio 1948 e non sono dovute durante i periodi di aspettativa per motivi di famiglia e durante la sospensione dall'ufficio. Dalla [...]
Art. 5.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


§ 57.7.74 - D.Lgs. 11 marzo 1948, n. 240 [1]

Miglioramenti economici al personale direttivo, insegnante ed educativo degli Istituti di istruzione e di educazione.

(G.U. 12 aprile 1948, n. 86)

 

     Art. 1.

     Ai professori di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado, nonché ai professori e al personale educativo di ruolo degli istituti di educazione, è corrisposta, in aggiunta allo stipendio, una indennità di studio, non computabile agli effetti della pensione, di L. 5000 mensili.

     L'indennità di studio è corrisposta anche ai professori non di ruolo delle dette scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado, nonché ai professori non di ruolo degli educandati femminili, nella misura di L. 3000 mensili.

     In nessun caso potrà essere percepita più di una indennità di studio.

 

          Art. 2.

     Oltre all'indennità di studio di cui all'art. 1, ai presidi o direttori delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica di ogni ordine e grado, nonché ai rettori e alle direttrici degli istituti di educazione, è corrisposta, in aggiunta allo stipendio, un'indennità di carica, non computabile agli effetti della pensione, nella misura di L. 6000 mensili per i capi d'istituto titolari di 1 categoria, e per i direttori di conservatori di musica di 1 classe e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica; di L. 5000 mensili per i capi di istituto titolari di 2 categoria e per i direttori di conservatori di musica di 2 classe, degli istituti e scuole d'arte; di L. 4000 mensili per i capi d'istituto incaricati e supplenti. Per i capi di istituto incaricati e supplenti l'indennità di carica sostituisce quella di cui all'art. 7 del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni, e quelle di cui all'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595.

     In nessun caso potrà essere percepita più di una indennità di carica.

 

          Art. 3.

     In relazione all'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1947, n. 19, ai capi di istituto, ai vice-capi di istituto, agli insegnanti di quelle materie per le quali sono prescritte esercitazioni scritte o grafiche o esercitazioni di tirocinio negli istituti magistrali, nonché agli insegnanti che hanno cura di gabinetti o di biblioteche, sono assegnati compensi per lavoro straordinario in misura forfettaria ragguagliata ad un importo non superiore ad un quinto della corrispondente indennità di studio.

 

          Art. 4.

     Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 decorrono dal 1° gennaio 1948 e non sono dovute durante i periodi di aspettativa per motivi di famiglia e durante la sospensione dall'ufficio. Dalla stessa data decorrono i compensi di cui all'art. 3 i quali, peraltro, sono dovuti soltanto per i periodi di effettiva prestazione del servizio.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 190.