§ 57.7.143 - Legge 10 aprile 1954, n. 164.
Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo per le scuole elementari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:10/04/1954
Numero:164


Sommario
Art. 1.      Il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari, stabilito col decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è modificato come appresso, in base al numero dei [...]
Art. 2.      Il personale direttivo attualmente inquadrato nel grado 8° ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è collocato nel grado 7° secondo l'ordine di anzianità e con l'attribuzione [...]
Art. 3.      Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 29 e 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione [...]
Art. 4.      La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1952.


§ 57.7.143 - Legge 10 aprile 1954, n. 164.

Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo per le scuole elementari.

(G.U. 10 maggio 1954, n. 106)

 

     Art. 1.

     Il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari, stabilito col decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è modificato come appresso, in base al numero dei posti fissati dal decreto interministeriale 27 luglio 1950, in applicazione dell'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555:

 

Grado

Qualifica

Posti

Ispettori scolastici

n. 281

7°-8°

Direttori didattici

n. 2121

 

 

n. 2402

 

     Ai direttori didattici durante il periodo di prova è attribuito lo stipendio massimo del grado 8°.

     Superato il periodo di prova sono promossi al grado 7°.

     Gli ispettori scolastici sono iscritti nel ruolo al grado 6°.

     Al grado di ispettore scolastico sono promossi, per merito comparativo, i direttori didattici di grado 7° che abbiano almeno quattro anni di anzianità in questo grado.

 

          Art. 2.

     Il personale direttivo attualmente inquadrato nel grado 8° ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è collocato nel grado 7° secondo l'ordine di anzianità e con l'attribuzione nel nuovo grado degli stipendi in relazione ai periodi di anzianità precedentemente compiuti.

     A detto personale, ai fini della promozione al grado di ispettore scolastico, viene computata l'anzianità di servizio acquisita nei gradi precedenti, compreso il periodo di prova.

     Il personale ispettivo attualmente inquadrato nel grado 7° ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è collocato nel grado 6° secondo l'ordine di anzianità e con l'attribuzione al grado stesso degli stipendi in relazione ai periodi di anzianità compiuti come ispettori di circoscrizione.

 

          Art. 3.

     Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 29 e 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1953-54.

 

          Art. 4.

     La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1952.