§ 57.7.80 - D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 830.
Concorsi a posti negli istituti medi e a posti di maestro elementare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:16/04/1948
Numero:830


Sommario
Art. 1.      Gli esami dei concorsi per titoli ed esami riservati di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, a posti di insegnante negli Istituti e [...]
Art. 2.      Nei concorsi a cattedre, i punti di cui, in applicazione dei vigenti regolamenti, le Commissioni giudicatrici dispongono per la valutazione delle prove di esame, sono attribuiti, quando si [...]
Art. 3.      Nei confronti dei candidati che, trovandosi nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sono ammessi ai concorsi riservati di cui al precedente art. 1, la [...]
Art. 4.      Nei concorsi previsti dal primo comma del precedente art. 1, i candidati che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive [...]
Art. 5.      Per la partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1 che siano stati già indetti è consentita la presentazione di domande di ammissione, regolarmente documentate, entro il trentesimo giorno dalla [...]
Art. 6.      Ai concorsi per soli titoli ai posti di direttore nelle Scuola di avviamento professionale previsti dall'art. 2, lettera B e dall'art. 9 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, potranno [...]
Art. 7.      Coloro che si trovino nelle condizioni stabilite nel precedente articolo potranno presentare la domanda di ammissione regolarmente documentata, ai concorsi previsti nello stesso articolo, non [...]
Art. 8.      Fino al 30 settembre 1950 le vedove di guerra e le mogli degli scomparsi in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 ed il 31 dicembre [...]
Art. 9.      L'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, è modificato, limitatamente a quanto riguarda i posti di maestro elementare, nel senso che l'ammontare [...]
Art. 10.      Gli esami dei due tipi di concorsi riservati per titoli ed esami a posti di maestro elementare, previsti dal primo comma del precedente articolo, constano:
Art. 11.      Per i candidati i quali, trovandosi nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del regio decreto 6 giugno 1942, n. 27, sono ammessi ai concorsi riservati per titoli ed esami di cui al primo comma [...]
Art. 12.      E' consentita la presentazione di domande di ammissione, regolarmente documentate, ai concorsi per titoli ed esami indicati nell'art. 10 entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del [...]
Art. 13.      I candidati, non inclusi nella graduatoria dei vincitori dei concorsi riservati, per titoli e per titoli ed esami, previsti dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato [...]
Art. 14.      Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai candidati ai concorsi ordinari a posti di maestro elementare di cui all'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello [...]
Art. 15.      Agli effetti delle nomine a maestro provvisorio o supplente, i candidati in attesa di nomina in ruolo ai sensi degli articoli 13 e 14 hanno diritto di precedenza su ogni altro aspirante, ad [...]
Art. 16.  [5]
Art. 17.      Qualora in una provincia restino disponibili posti di maestro elementare perché non coperti con i concorsi riservati di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello [...]
Art. 18.      Agli effetti del conferimento del numero dei posti stabiliti per singoli tipi dei concorsi a posti di maestro elementare di cui agli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo [...]


§ 57.7.80 - D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 830. [1]

Concorsi a posti negli istituti medi e a posti di maestro elementare.

(G.U. 7 luglio 1948, n. 155)

 

Capo I

CONCORSI A CATTEDRE E A POSTI DI PERSONALE

NON INSEGNANTE NEGLI ISTITUTI MEDI

 

     Art. 1.

     Gli esami dei concorsi per titoli ed esami riservati di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, a posti di insegnante negli Istituti e Scuole di istruzione media di ogni tipo e grado, constano della prova orale (colloquio e lezione) e qualora dai vigenti programmi siano prescritte prove scritto-grafiche, grafiche e pratiche, anche di tali prove.

     La disposizione del comma precedente si applica anche ai concorsi riservati per esame, di cui all'art. 10 del citato decreto, e ai concorsi riservati per titoli ed esami previsti dall'art. 17 dello stesso decreto.

 

          Art. 2.

     Nei concorsi a cattedre, i punti di cui, in applicazione dei vigenti regolamenti, le Commissioni giudicatrici dispongono per la valutazione delle prove di esame, sono attribuiti, quando si tratti dei concorsi riservati di cui al precedente articolo, alle sole prove dall'articolo medesimo previste.

     La ripartizione dei suddetti punti tra la prova orale e le prove scritto-grafiche, grafiche e pratiche, nei concorsi in cui siano prescritte tali prove, è fatta dalle Commissioni giudicatrici nella loro prima adunanza.

 

          Art. 3.

     Nei confronti dei candidati che, trovandosi nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sono ammessi ai concorsi riservati di cui al precedente art. 1, la votazione della prova scritta superata nel concorso originario si cumula con quella delle prove sostenute nel concorso riservato, al solo fine dell'eventuale applicazione dell'art. 3 del predetto decreto e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141. In tal caso la valutazione delle prove sostenute nel concorso riservato sarà fatta con gli stessi criteri seguiti per la ripartizione dei punti tra le varie prove dalla Commissione giudicatrice del concorso originario.

     Ai fini invece dell'inclusione dei predetti candidati nella graduatoria dei vincitori del concorso riservato, le prove sostenute in questo ultimo concorso sono valutate nei modi previsti dal precedente art. 2.

 

          Art. 4.

     Nei concorsi previsti dal primo comma del precedente art. 1, i candidati che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive estensioni e modificazioni, non inclusi nella graduatoria dei vincitori, saranno compresi in una speciale graduatoria ed assunti in ruolo in ordine di merito e fino ad esaurimento, nel limite di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, purché raggiungano la votazione complessiva di 60/100, con sei decimi dei punti assegnati alle prove di esame e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

 

          Art. 5.

     Per la partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1 che siano stati già indetti è consentita la presentazione di domande di ammissione, regolarmente documentate, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto, anche se abbia avuto già inizio lo svolgimento delle prove di esame.

     I documenti di rito sono ritenuti validi come se presentati entro il termine di scadenza stabilito dai relativi bandi per la presentazione delle domande di ammissione. In ogni caso, il requisito dell'età deve essere posseduto alla data del bando; il titolo di studio e gli altri titoli valutabili, devono essere stati acquistati alla data di scadenza per la presentazione delle domande stabilita dal bando medesimo.

 

          Art. 6.

     Ai concorsi per soli titoli ai posti di direttore nelle Scuola di avviamento professionale previsti dall'art. 2, lettera B e dall'art. 9 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, potranno partecipare anche le donne che abbiano conseguito entro il 1933 il titolo di studio prescritto dalla tabella annessa al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, ed abbiano ottenuto entro il 1938 l'abilitazione all'insegnamento delle materie tecniche congiunte ai predetti posti di direttore.

 

          Art. 7.

     Coloro che si trovino nelle condizioni stabilite nel precedente articolo potranno presentare la domanda di ammissione regolarmente documentata, ai concorsi previsti nello stesso articolo, non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto.

     Saranno validi ai fini dei concorsi predetti soltanto i titoli acquisiti anteriormente al 20 ottobre 1947.

 

          Art. 8.

     Fino al 30 settembre 1950 le vedove di guerra e le mogli degli scomparsi in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 ed il 31 dicembre 1945, che a partire dall'anno scolastico 1939-40 abbiano prestato almeno tre anni di servizio nelle scuole governative, possono essere assunte, a domanda, senza concorso, nei ruoli degli insegnanti di istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, indipendentemente dal possesso del titolo di abilitazione e dal limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi [2] .

     Per le mogli degli scomparsi è sufficiente che entro il 30 settembre 1950 sia stata promossa la procedura per la dichiarazione di morte, anche se la relativa sentenza non sia intervenuta. In tal caso la nomina a ordinario, completato il normale periodo di prova, sarà disposta con effetti giuridici dal 1° ottobre 1949 [3] .

     L'assunzione è disposta, previo parere della Sezione seconda del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sulla quantità del servizio prestato e sul tipo di cattedra da assegnare all'aspirante in rapporto all'insegnamento effettivamente impartito e alla richiesta della interessata.

     Per la presentazione e la documentazione della domanda e per la decorrenza della nomina si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 e al secondo comma dell'art. 3 del regio decreto 24 agosto 1942, n. 1091.

 

Capo II

CONCORSI A POSTI DI MAESTRO ELEMENTARE

 

          Art. 9.

     L'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, è modificato, limitatamente a quanto riguarda i posti di maestro elementare, nel senso che l'ammontare dei posti indicati nel primo comma del predetto articolo è conferito attraverso i due seguenti tipi di concorsi riservati per titoli ed esami:

     a) concorso speciale per titoli ed esami, al quale sono ammessi i maestri che abbiano prestato, per almeno tre anni nell'ultimo decennio, lodevole servizio di provvisori e supplenti, per il conferimento del 25% dei posti predetti;

     b) concorso generale per titoli e per esami, per il conferimento dei posti residui.

     La distinzione dei due tipi di concorso, prevista dal precedente comma, si applica anche ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di maestro elementare di cui all'art. 9 del citato decreto, nonché ai concorsi riservati per titoli ed esami a posti di maestro elementare di cui all'art. 17 dello stesso decreto.

 

          Art. 10.

     Gli esami dei due tipi di concorsi riservati per titoli ed esami a posti di maestro elementare, previsti dal primo comma del precedente articolo, constano:

     a) di una prova orale di cultura;

     b) di una lezione pratica.

     Le due prove sono valutate singolarmente; ad ognuna di esse è attribuita una votazione massima di 50 punti.

     I due commi che precedono si applicano anche al concorso ordinario per titoli ed esami del tipo speciale per maestri provvisori e supplenti previsto dal combinato disposto dall'art. 9 dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e dell'ultimo comma dell'art. 9 del presente decreto, nonché ai due tipi di concorsi riservati per titoli ed esami a posti di maestro elementare previsti dal combinato disposto dell'art. 17 del citato decreto e dell'ultimo comma dell'art. 9 del presente decreto.

 

          Art. 11.

     Per i candidati i quali, trovandosi nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del regio decreto 6 giugno 1942, n. 27, sono ammessi ai concorsi riservati per titoli ed esami di cui al primo comma del precedente art. 9, la votazione della prova scritta superata nel concorso originario si cumula con quella della prova orale sostenuta nel concorso riservato, al solo fine dell'eventuale applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

     Ai fini, invece, della loro inclusione nella graduatoria dei vincitori del concorso riservato, i predetti candidati possono chiedere di sostenere soltanto la prova orale, ovvero di sostenere la prova orale e la prova della lezione pratica; nel primo caso, la votazione della prova orale si cumula con quella della prova scritta superata nel concorso originario; nel secondo caso, la prova orale e la lezione pratica sono valutate ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, e non si tiene conto della votazione riportata nella prova scritta.

 

          Art. 12.

     E' consentita la presentazione di domande di ammissione, regolarmente documentate, ai concorsi per titoli ed esami indicati nell'art. 10 entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto, anche se abbia già avuto inizio lo svolgimento delle prove orali di esame.

     I documenti di rito sono ritenuti validi come se presentati entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande di ammissione, dai singoli bandi dei provveditori agli studi. In ogni caso il requisito dell'età deve essere posseduto alla data del bando; il titolo di studio e gli altri titoli valutabili devono essere stati acquisiti dal candidato alla data di scadenza per la presentazione delle domande fissata dal bando medesimo.

 

          Art. 13.

     I candidati, non inclusi nella graduatoria dei vincitori dei concorsi riservati, per titoli e per titoli ed esami, previsti dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e dall'art. 4 dello stesso decreto, modificato ai sensi del primo comma del precedente art. 9, i quali abbiano raggiunto la votazione complessiva di punti 105/175, con non meno di sei decimi nelle prove di esame, saranno assunti in ordine di merito e fino ad esaurimento, nel limite di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico.

     L'ordine di merito è determinato dalla votazione complessiva conseguita dai predetti candidati, qualunque sia il tipo di concorso riservato nel quale hanno conseguito la votazione stabilita dal comma precedente.

 

          Art. 14.

     Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai candidati ai concorsi ordinari a posti di maestro elementare di cui all'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, modificato dall'ultimo comma dell'art. 9 del presente decreto, limitatamente al concorso per titoli e al concorso speciale per titoli ed esami per maestri provvisori o supplenti.

     L'assunzione fino ad esaurimento dei candidati che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente comma nonché dei candidati del concorso ordinario generale per titoli ed esami a posti di maestro elementare che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ha luogo nel limite di un altro quinto dei posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico [4] .

 

          Art. 15.

     Agli effetti delle nomine a maestro provvisorio o supplente, i candidati in attesa di nomina in ruolo ai sensi degli articoli 13 e 14 hanno diritto di precedenza su ogni altro aspirante, ad eccezione dei candidati di cui all'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

     I candidati di cui all'art. 13 hanno inoltre diritto di precedenza su quelli di cui all'art. 14.

 

          Art. 16. [5]

     L'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, è abrogato per quanto riguarda i concorsi riservati ed ordinari a posti di maestro elementare, ad eccezione del concorso ordinario generale per titoli ed esami.

 

          Art. 17.

     Qualora in una provincia restino disponibili posti di maestro elementare perché non coperti con i concorsi riservati di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, prima di far luogo alla applicazione del secondo comma dell'art. 11 del citato decreto, i posti anzidetti sono offerti ai candidati dei tre tipi di concorsi riservati indetti nelle altre provincie, che, non essendo inclusi nelle graduatorie dei vincitori abbiano raggiunto la votazione complessiva di 105/175 e non meno di sei decimi nelle prove di esame.

     Il numero dei posti disponibili a norma del comma precedente è reso noto con avviso pubblicato nell'albo del Provveditorato agli studi ed è fissato un termine di almeno venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso affinché i candidati che si trovino nelle condizioni stabilite per aspirare all'assunzione possano presentare domanda corredata da un certificato rilasciato dal competente provveditore agli studi attestante la votazione complessiva ed analitica conseguita nel concorso.

     I posti disponibili sono conferiti nell'ordine determinato dalla votazione complessiva, qualunque sia il tipo di concorso riservato nel quale è stata conseguita.

     Se, dopo le anzidette operazioni, rimanessero ancora posti disponibili, questi saranno portati in aumento ai posti stabiliti per i concorsi ordinari indetti nella provincia ai sensi del secondo comma dell'art. 11 citato.

 

          Art. 18.

     Agli effetti del conferimento del numero dei posti stabiliti per singoli tipi dei concorsi a posti di maestro elementare di cui agli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, non sono computati i vincitori che siano già maestri di ruolo nella stessa o in altra provincia, per i quali il risultato del concorso ha il solo effetto dell'assegnazione di una nuova sede di servizio.

 


[1]  Ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1950, n. 191. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 19 maggio 1950, n. 317.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 19 maggio 1950, n. 317.

[4]  Comma così sostituito dalla legge di ratifica 5 aprile 1950, n. 191.

[5]  Articolo così sostituito dalla legge di ratifica 5 aprile 1950, n. 191.