§ 80.5.33 – D.Lgs.Lgt. 26 marzo 1946, n. 141.
Norme per lo svolgimento dei concorsi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:26/03/1946
Numero:141


Sommario
Art. 1.      Ai concorsi riservati previsti dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, oltre le persone ivi indicate, sono ammessi a partecipare, indipendentemente [...]
Art. 2.      La metà dei posti accantonati in ciascun ruolo, in applicazione del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, può essere conferita, anche prima della data di cessazione dello [...]
Art. 3.      Ferma restando la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, coloro che abbiano partecipato ad un concorso riservato, senza [...]
Art. 4.      Le disposizioni dell'art. 3 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si applicano soltanto in favore di coloro che, ammessi a sostenere in un concorso riservato le sole [...]
Art. 5.      Nei concorsi per i gradi iniziali di ciascun ruolo, il numero dei posti può essere stabilito anche in eccedenza a quelli già disponibili, entro i limiti delle vacanze [...]
Art. 6.      Salva l'applicazione dell'art. 34 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per le Amministrazioni aventi uffici periferici, nei bandi dei concorsi che saranno [...]
Art. 7.      Fino al 31 dicembre 1946, i posti disponibili nei gradi iniziali delle carriere d'ordine possono essere conferiti mediante concorsi per titoli
Art. 8.      Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, al personale degli enti pubblici
Art. 9.      Con successivo provvedimento, saranno emanate le norme per l'applicazione del presente decreto al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 80.5.33 – D.Lgs.Lgt. 26 marzo 1946, n. 141.

Norme per lo svolgimento dei concorsi.

(G.U. 9 aprile 1946, n. 83).

 

     Art. 1.

     Ai concorsi riservati previsti dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, oltre le persone ivi indicate, sono ammessi a partecipare, indipendentemente dalle condizioni previste nei detti articoli, i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia o deportazione.

 

          Art. 2.

     La metà dei posti accantonati in ciascun ruolo, in applicazione del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, può essere conferita, anche prima della data di cessazione dello stato di guerra, mediante concorsi riservati ai sensi di detto decreto.

 

          Art. 3.

     Ferma restando la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, coloro che abbiano partecipato ad un concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni dell'art. 3 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si applicano soltanto in favore di coloro che, ammessi a sostenere in un concorso riservato le sole prove orali ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte.

 

          Art. 5.

     Nei concorsi per i gradi iniziali di ciascun ruolo, il numero dei posti può essere stabilito anche in eccedenza a quelli già disponibili, entro i limiti delle vacanze che potranno verificarsi nei gradi superiori, nel semestre successivo alla data del bando di concorso, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio.

     In tal caso detti collocamenti a riposo dovranno essere disposti entro sei mesi dal bando di concorso.

 

          Art. 6.

     Salva l'applicazione dell'art. 34 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per le Amministrazioni aventi uffici periferici, nei bandi dei concorsi che saranno indetti non oltre il 31 dicembre 1946, potrà disporsi che le prove scritte dei concorsi stessi abbiano luogo in più sedi da determinarsi successivamente in relazione al numero dei concorrenti residenti in ciascuna provincia o regione.

     Con lo stesso provvedimento che determina le sedi di esami, saranno costituite apposite commissioni di vigilanza.

 

          Art. 7.

     Fino al 31 dicembre 1946, i posti disponibili nei gradi iniziali delle carriere d'ordine possono essere conferiti mediante concorsi per titoli.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, al personale degli enti pubblici.

 

          Art. 9.

     Con successivo provvedimento, saranno emanate le norme per l'applicazione del presente decreto al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.