§ 57.7.49 - D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 107.
Revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari-economi e dei vice-segretari degli istituti e delle scuole d'istruzione media tecnica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:27/06/1946
Numero:107


Sommario
Art. 1.      La tabella D annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, per la parte concernente i segretari-economi e i vice-segretari degli istituti e delle scuole d'istruzione media tecnica, è sostituita [...]
Art. 2.      Le promozioni al grado 9° (segretario-economo di 1 classe) previsto dalla tabella annessa al presente decreto si conferiscono, mediante esame di merito distinto o esame di idoneità, ai [...]
Art. 3.      L'esame di merito distinto previsto dall'art. 2 del presente decreto è indetto ogni due anni, nel mese di maggio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 4.      Con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno fissate le norme che disciplineranno gli esami di [...]
Art. 5.      Le norme contenute nel regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, per i concorsi ai posti di segretario-economo previsti dalla tabella D annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, si applicano per [...]
Art. 6.  [2]
Art. 7.  [3]
Art. 8.      Sono parimenti inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella annessa al presente decreto i segretari-economi in servizio, alla data del 16 ottobre 1945, presso gli istituti e le scuole [...]
Art. 9.      Al personale collocato nel nuovo ruolo a norma dei precedenti articoli è dovuto, a decorrere dalla data del 16 ottobre 1945, il trattamento economico stabilito per i gradi del gruppo B che, per [...]
Art. 10.      Ferme restando le disposizioni dell'art. 42 della legge 15 giugno 1931, n. 889, con successivi provvedimenti da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto su [...]
Art. 11.      Nelle provincie non ancora restituite alla Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui venga reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.


§ 57.7.49 - D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 107. [1]

Revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari-economi e dei vice-segretari degli istituti e delle scuole d'istruzione media tecnica.

(G.U. 24 settembre 1946, n. 216)

 

     Art. 1.

     La tabella D annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, per la parte concernente i segretari-economi e i vice-segretari degli istituti e delle scuole d'istruzione media tecnica, è sostituita dalla tabella annessa al presente decreto e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2.

     Le promozioni al grado 9° (segretario-economo di 1 classe) previsto dalla tabella annessa al presente decreto si conferiscono, mediante esame di merito distinto o esame di idoneità, ai segretari-economi i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto, rispettivamente, 10 e 12 anni di effettivo servizio complessivo, nei gradi 12°, 11° e 10° dei ruoli di gruppo B nella stessa Amministrazione, tenuto conto, altresì, del periodo di prova.

     I periodi di servizio richiesti dal presente articolo sono ridotti di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea.

 

          Art. 3.

     L'esame di merito distinto previsto dall'art. 2 del presente decreto è indetto ogni due anni, nel mese di maggio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

     L'esame di idoneità previsto dallo stesso articolo è indetto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, entro il mese di maggio di ogni anno, se il numero di coloro i quali posseggono i requisiti richiesti per parteciparvi non sia inferiore a cinque. In ogni caso, l'esame non potrà essere sospeso per più di due anni, qualunque sia il numero di coloro i quali posseggano i requisiti per parteciparvi.

 

          Art. 4.

     Con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno fissate le norme che disciplineranno gli esami di merito distinto e di idoneità previsti dagli articoli precedenti.

 

          Art. 5.

     Le norme contenute nel regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, per i concorsi ai posti di segretario-economo previsti dalla tabella D annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, si applicano per i concorsi a posti di vice-segretario in prova negli istituti e nelle scuole d'istruzione tecnica previsti dalla tabella annessa al presente decreto.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 6. [2]

     I segretari economici in servizio alla data del 16 ottobre 1945, assunti ai posti previsti dalla tabella D annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, sono inquadrati nel ruolo di cui alla tabella annessa al presente decreto. Ad essi sono attribuiti, a decorrere dalla stessa data, il grado e la qualifica corrispondenti agli anni di servizio prestato nel ruolo di provenienza e richiesti dalla tabella annessa al presente decreto per il conseguimento delle promozioni ai gradi successivi all'11° dedotti gli anni dalla tabella stessa prescritti per la permanenza nel grado 12°.

     L'inquadramento nel nuovo ruolo sarà disposto a seguito dell'esito favorevole di una apposita ispezione che sarà ordinata dal Ministro per la pubblica istruzione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Le promozioni al grado 9° dei segretari economici di cui al presente articolo, per le quali è richiesta l'anzianità di anni nove, fin quando continueranno ad essere sospesi i prescritti esami di merito distinto e di idoneità ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, saranno disposte in base al solo requisito della detta anzianità.

     Ai fini del computo dell'anzianità prescritta dal precedente comma si applica altresì, per i segretari economi provvisti di laurea, il disposto del secondo comma del precedente art. 2 anche in sede di promozione col solo requisito dell'anzianità.

     I segretari economi che non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nel grado corrispondente alla loro anzianità sono assegnati al grado 11° del nuovo ruolo e restano esclusi dall'avanzamento ai gradi successivi.

 

          Art. 7. [3]

     I vice segretari in servizio alla data del 16 ottobre 1945, assunti ai posti previsti dalla tabella D annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, sono inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella annessa al presente decreto. Ad essi sono attribuiti, a decorrere dalla stessa data, il grado e la qualifica corrispondenti agli anni di servizio prestato nel ruolo di provenienza e richiesti dalla tabella annessa al presente decreto per il conseguimento delle promozioni ai gradi successivi al 12°.

     L'inquadramento nel nuovo ruolo sarà disposto a seguito dell'esito favorevole di una apposita ispezione che sarà ordinata dal Ministro per la pubblica istruzione entro due mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

     Le promozioni al grado 9° dei vice segretari di cui al presente articolo, per le quali è richiesta l'anzianità di anni dodici, fin quando continueranno ad essere sospesi i prescritti esami di merito distinto e di idoneità ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, saranno disposte in base al solo requisito della detta anzianità.

     Ai fini del computo dell'anzianità prescritta dal presente articolo si applica altresì, per i vice segretari provvisti di laurea, il disposto del secondo comma del precedente art. 2 anche in sede di promozione col solo requisito dell'anzianità.

     I vice segretari che non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nel grado corrispondente alla loro anzianità, sono assegnati al grado 12° del nuovo ruolo e restano esclusi dall'avanzamento ai gradi successivi.

 

          Art. 8.

     Sono parimenti inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella annessa al presente decreto i segretari-economi in servizio, alla data del 16 ottobre 1945, presso gli istituti e le scuole d'istruzione tecnica agraria, i quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n. 1293, non siano stati collocati nel ruolo previsto dalla tabella D annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, ma siano, alla data predetta, in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al nuovo ruolo. Ad essi sono attribuiti il grado e la qualifica corrispondenti agli anni di effettivo servizio prestato nel ruolo di provenienza e richiesti dalla tabella annessa al presente decreto per il conseguimento delle promozioni ai gradi successivi al dodicesimo.

     Il collocamento nel nuovo ruolo sarà disposto a seguito dell'esito favorevole di un'apposita ispezione che sarà ordinata dal Ministro per la pubblica istruzione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Coloro i quali non siano in possesso del prescritto titolo di studio o che, pur possedendo tale titolo, non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nel nuovo ruolo, sono mantenuti in servizio nella condizione stabilita dall'art. 3 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1293.

 

          Art. 9.

     Al personale collocato nel nuovo ruolo a norma dei precedenti articoli è dovuto, a decorrere dalla data del 16 ottobre 1945, il trattamento economico stabilito per i gradi del gruppo B che, per effetto dell'inquadramento, sono ad esso attribuiti, tenuto conto altresì dell'anzianità da conferire in tali gradi in base agli anni di effettivo servizio prestato nel ruolo di provenienza.

     I riconoscimenti dei servizi civili e militari che, ai sensi delle norme vigenti, saranno disposti in favore del personale di cui ai precedenti articoli 6 e 7 avranno effetto dalla data di decorrenza dei provvedimenti di inquadramento nel nuovo ruolo [4] .

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 10.

     Ferme restando le disposizioni dell'art. 42 della legge 15 giugno 1931, n. 889, con successivi provvedimenti da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, le tabelle organiche degli istituti e delle scuole d'istruzione media tecnica saranno modificate in conformità delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

 

          Art. 11.

     Nelle provincie non ancora restituite alla Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui venga reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

 

 

     Tabella

     Trattamento del personale amministrativo degli istituti e delle scuole d'istruzione media tecnica

 

     Segretari

     (Gruppo B)

     Di prima nomina, vice-segretario in prova, grado 12° ;

     Dopo 3 anni di servizio, segretario-economo, grado 11° ;

     Dopo 5 anni di servizio, segretario-economo di seconda classe, grado 10° ;

     Dopo 10 anni di servizio, a seguito di esame di merito distinto o dopo 12 anni di servizio, a seguito di esame di idoneità, segretario-economo di prima classe, grado 9° .

 


[1]  Ratificato dalla legge 2 aprile 1953, n. 260.

[2]  Articolo così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1312.

[3]  Articolo così modificato dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1312.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1312.