§ 57.7.2 - R.D. 17 maggio 1928, n. 1596.
Provvedimenti per il personale degli istituti di istruzione artistica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:17/05/1928
Numero:1596


Sommario
Art. 1.      Il personale insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio dei regi istituti e scuole per industrie artistiche, di cui all'allegato A del regio decreto 21 maggio 1924, n. 1200, può essere [...]
Art. 2.      Il trasferimento per domanda degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, compresi quelli indicati nella tabella A del regio decreto 21 maggio 1924, n. 1200, è vietato durante il [...]
Art. 3.      I professori di regi istituti medi di istruzione, destinati ai regi licei artistici a norma dell'art. 20 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, possono, in seguito a loro domanda o per [...]
Art. 4.      I ruoli organici del personale di segreteria, d'ordine e subalterno degli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica stabiliti dalle tabelle n. 38 dell'allegato II e n. 23 [...]
Art. 5.      Le prove delle materie complementari negli esami di licenza superiore dei regi conservatori di musica possono essere sostenute nelle due sessioni di un anno diverso da quello in cui si [...]
Art. 6.      Le disposizioni dei regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174, e 13 gennaio 1927, n. 99, recanti modificazioni al regolamento 3 giugno 1924, n. 969, sono applicabili anche nei regi istituti e [...]
Art. 7.  Disposizioni transitorie
Art. 8.      Il servizio di ruolo prestato negli istituti pareggiati di istruzione artistica superiore o media, o negli istituti con diritto di pubblicità dei territori del regno già facenti parte della [...]
Art. 9.      Agli effetti del trattamento di quiescenza, il servizio prestato negli istituti pareggiati di istruzione artistica superiore o media dagli insegnanti di cui all'articolo precedente, può essere [...]
Art. 10.      Gli impiegati che risultino in eccedenza nei singoli gradi per l'applicazione della tabella n. 1 annessa al presente decreto saranno mantenuti in soprannumero nel grado attuale sino alle [...]


§ 57.7.2 - R.D. 17 maggio 1928, n. 1596.

Provvedimenti per il personale degli istituti di istruzione artistica.

(G.U. 24 luglio 1928, n. 171)

 

     Art. 1.

     Il personale insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio dei regi istituti e scuole per industrie artistiche, di cui all'allegato A del regio decreto 21 maggio 1924, n. 1200, può essere dispensato, oltrechè nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, anche quando, per manifestazioni compiute dentro o fuori dell'Istituto, non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei propri doveri o si ponga in condizione di incompatibilità con le generali direttive politiche del governo.

     Quando si tratti di personale di grado superiore all'ottavo, la dispensa di cui sopra è deliberata dal consiglio dei ministri; negli altri casi è deliberata dal consiglio di amministrazione del ministero.

 

          Art. 2.

     Il trasferimento per domanda degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, compresi quelli indicati nella tabella A del regio decreto 21 maggio 1924, n. 1200, è vietato durante il primo triennio dalla nomina; i periodi di aspettativa sono a tale effetto esclusi dal computo del triennio.

 

          Art. 3.

     I professori di regi istituti medi di istruzione, destinati ai regi licei artistici a norma dell'art. 20 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, possono, in seguito a loro domanda o per motivi di servizio, essere trasferiti da uno ad altro liceo artistico o restituiti a cattedre di istituti medi. Quando ciò sia determinato da ragioni di servizio, le ragioni stesse sono comunicate all'interessato ove ne faccia richiesta.

     Per i trasferimenti e per le restituzioni a cattedre di istituti medi di cui al precedente comma valgono in ogni caso le norme sullo stato dei professori nei regi istituti medi di istruzione.

 

          Art. 4.

     I ruoli organici del personale di segreteria, d'ordine e subalterno degli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica stabiliti dalle tabelle n. 38 dell'allegato II e n. 23 dell'allegato IV al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono sostituiti a tutti gli effetti da quelli contenuti nelle tabelle 1 e 2, annesse al presente decreto.

 

          Art. 5.

     Le prove delle materie complementari negli esami di licenza superiore dei regi conservatori di musica possono essere sostenute nelle due sessioni di un anno diverso da quello in cui si sostengono le prove della materia principale.

     Chi non abbia superato le prove delle materie complementari non è ammesso a sostenere le prove della materia principale.

 

          Art. 6.

     Le disposizioni dei regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174, e 13 gennaio 1927, n. 99, recanti modificazioni al regolamento 3 giugno 1924, n. 969, sono applicabili anche nei regi istituti e scuole indicati nell'allegato A al regio decreto 21 maggio 1924, n. 1200.

 

          Art. 7. Disposizioni transitorie

     Il ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di prorogare per un biennio o per un anno il collocamento a riposo dei direttori, insegnanti e tecnici degli istituti d'istruzione artistica (ivi compresi gli istituti e scuole indicate nell'allegato A al regio decreto 21 maggio 1924, n. 1200) idonei a continuare nel servizio, e che abbiano raggiunto o che siano per raggiungere il limite di età rispettivamente alla data del 30 settembre 1927 o del 30 settembre 1928.

     La proroga viene concessa su domanda da presentarsi dagli interessati rispettivamente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto o entro il 31 agosto 1928.

 

          Art. 8.

     Il servizio di ruolo prestato negli istituti pareggiati di istruzione artistica superiore o media, o negli istituti con diritto di pubblicità dei territori del regno già facenti parte della cessata monarchia austro-ungarica, dagli attuali insegnanti di ruolo nelle regie accademie di belle arti, dei licei artistici, e dei regi conservatori di musica e della scuola di recitazione, i quali al 30 giugno 1923 trovavansi alla dipendenza dello Stato, sarà riconosciuto ai fini della carriera.

     Per gli insegnanti provenienti dalle scuole dei territori annessi al regno, il servizio di cui al comma precedente sarà valutato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico.

 

          Art. 9.

     Agli effetti del trattamento di quiescenza, il servizio prestato negli istituti pareggiati di istruzione artistica superiore o media dagli insegnanti di cui all'articolo precedente, può essere riscattato per intero secondo le norme del regio decreto 12 agosto 1927, n. 1613.

 

          Art. 10.

     Gli impiegati che risultino in eccedenza nei singoli gradi per l'applicazione della tabella n. 1 annessa al presente decreto saranno mantenuti in soprannumero nel grado attuale sino alle successive vacanze di posto, a condizione che il numero complessivo del personale in servizio in ciascun ruolo non superi il totale rispettivamente stabilito nella predetta tabella.

 

 

     TABELLE

     (Omissis)