§ 57.6.17 - Legge 13 dicembre 1956, n. 1420.
Titolo di studio obbligatorio per l'ammissione alle scuole-convitto professionali per infermiere, istituite a norma del regio decreto-legge 15 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.6 istruzione professionale
Data:13/12/1956
Numero:1420


Sommario
Art. 1.      All'art. 8 del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è premesso il seguente comma:
Art. 2.      Il Governo emanerà, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari di applicazione del precedente art. 1, modificando in conseguenza il regolamento approvato [...]


§ 57.6.17 - Legge 13 dicembre 1956, n. 1420. [1]

Titolo di studio obbligatorio per l'ammissione alle scuole-convitto professionali per infermiere, istituite a norma del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832.

(G.U. 31 dicembre 1956, n. 327)

 

     Art. 1.

     All'art. 8 del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è premesso il seguente comma:

     "Per l'ammissione alle scuole-convitto è prescritta, come titolo di studio minimo, la licenza di scuola media inferiore o di scuole di avviamento o altro titolo di studio equipollente".

 

          Art. 2.

     Il Governo emanerà, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari di applicazione del precedente art. 1, modificando in conseguenza il regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.