§ 57.6.8 - D.Lgs.C.P.S. 29 maggio 1947, n. 690.
Provvidenze a favore dell'istruzione tecnica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.6 istruzione professionale
Data:29/05/1947
Numero:690


Sommario
Art. 1.      Il personale insegnante di materie tecniche nelle scuole e istituti governativi d'istruzione tecnica, oltre che nei modi previsti dagli articoli 36 e 48 della legge 15 giugno 1931, n. 889, può [...]
Art. 2.      A partire dall'anno scolastico 1946-47 sono istituite presso il Ministero della pubblica istruzione borse di studio annuali del complessivo importo di L. 2.100.000 a favore di coloro che siano [...]
Art. 3.      Sono ammessi a concorrere alle borse di studio, di cui all'articolo precedente, coloro che non abbiano superato l'età di 30 anni, siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami [...]
Art. 4.      La domanda di ammissione, diretta al Ministero della pubblica istruzione, deve essere presentata entro il termine fissato nell'apposito bando, nel quale saranno stabilite le particolari modalità [...]
Art. 5.      La Commissione giudicatrice esamina le domande e le relative documentazioni degli aspiranti e propone al Ministro coloro che possono essere ammessi a sostenere l'esame.
Art. 6.      A ciascuno dei vincitori delle borse di studio verrà fatto compiere un corso di magistero secondo un piano determinato, presso uno o due istituti d'istruzione tecnica ed eventualmente anche [...]
Art. 7.      Una commissione composta come quella di cui al precedente art. 3, in base all'esame della relazione che il beneficiario dovrà presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti [...]
Art. 8.      A partire dall'anno 1947 sono istituite presso il Ministero della pubblica istruzione borse di perfezionamento per l'importo complessivo annuale di L. 900.000 a favore di insegnanti ordinari di [...]
Art. 9.      A partire dall'anno scolastico 1946-47 sono istituite presso i consorzi per l'istruzione tecnica borse di studio annuali per un importo complessivo di L. 2.000.000 a favore di alunni di istituti [...]
Art. 10.      Per l'istituzione delle borse di studio e di perfezionamento è autorizzata la spesa annua di L. 5.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e con [...]


§ 57.6.8 - D.Lgs.C.P.S. 29 maggio 1947, n. 690. [1]

Provvidenze a favore dell'istruzione tecnica.

(G.U. 2 agosto 1947, n. 175)

 

     Art. 1.

     Il personale insegnante di materie tecniche nelle scuole e istituti governativi d'istruzione tecnica, oltre che nei modi previsti dagli articoli 36 e 48 della legge 15 giugno 1931, n. 889, può essere assunto in ruolo anche mediante il procedimento straordinario di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     A partire dall'anno scolastico 1946-47 sono istituite presso il Ministero della pubblica istruzione borse di studio annuali del complessivo importo di L. 2.100.000 a favore di coloro che siano in possesso di laurea avente attinenza alle discipline che nelle scuole e istituti governativi d'istruzione tecnica sono oggetto d'insegnamento delle cattedre di materie tecniche e che intendano frequentare speciali corsi di magistero, appositamente predisposti dal Ministero della pubblica istruzione, allo scopo di provvedere le cattedre stesse di personale insegnante specializzato.

     La ripartizione e l'ammontare delle predette borse di studio vengono fissate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze e il tesoro.

 

          Art. 3.

     Sono ammessi a concorrere alle borse di studio, di cui all'articolo precedente, coloro che non abbiano superato l'età di 30 anni, siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80% e che superino uno speciale esame consistente in una prova scritta e un colloquio, atti ad accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

     A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale si aspira, nella qualità di incaricato o supplente per almeno un intero anno scolastico, riportando la qualifica in ottimo.

     L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo d'istituto d'istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

 

          Art. 4.

     La domanda di ammissione, diretta al Ministero della pubblica istruzione, deve essere presentata entro il termine fissato nell'apposito bando, nel quale saranno stabilite le particolari modalità del concorso. Il termine non può essere minore di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.

     Alla domanda debbono essere uniti i documenti seguenti:

     1) certificato di nascita;

     2) certificato di cittadinanza italiana;

     3) certificato generale del casellario giudiziario;

     4) certificato di regolare condotta civile e morale;

     5) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'attitudine all'insegnamento;

     6) certificato di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

     7) originale della laurea richiesta per la cattedra di materie tecniche speciali per cui si bandisce la borsa di studio;

     8) certificato attestante i voti riportati negli esami universitari antecedenti quelli di laurea;

     9) certificato di servizio prestato in qualità di insegnante negli istituti o scuole di istruzione tecnica, nel caso che si desideri usufruire del beneficio di cui al primo capoverso del precedente art. 3.

     Sia la domanda che i documenti su elencati sono esenti da tassa di bollo.

 

          Art. 5.

     La Commissione giudicatrice esamina le domande e le relative documentazioni degli aspiranti e propone al Ministro coloro che possono essere ammessi a sostenere l'esame.

     Dopo l'esame la Commissione giudicatrice compila la graduatoria dei vincitori che sottoporrà al Ministro per l'approvazione con particolareggiata relazione su ciascuno di essi.

 

          Art. 6.

     A ciascuno dei vincitori delle borse di studio verrà fatto compiere un corso di magistero secondo un piano determinato, presso uno o due istituti d'istruzione tecnica ed eventualmente anche presso aziende e istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, per la durata complessiva di un anno scolastico.

     Le borse di studio saranno pagate posticipatamente in rate mensili, in base a certificato di frequenza rilasciato dagli istituti, dalle aziende o dalle istituzioni scientifiche presso le quali il beneficiario compie il corso di magistero.

     Gli assegnatari delle borse di studio sono ammessi a usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti o scuole d'istruzione tecnica.

     Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

 

          Art. 7.

     Una commissione composta come quella di cui al precedente art. 3, in base all'esame della relazione che il beneficiario dovrà presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti dagli enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato da prove scritte, orali o pratiche, lo dichiarerà idoneo o meno ad essere assunto nei ruoli dello Stato.

     Il Ministro, veduta la relazione della Commissione decreta l'assunzione del candidato dichiarato idoneo nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui egli ha seguito il corso di magistero, con il grado di straordinario e con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera, esclusi gli effetti economici al 16 ottobre dell'anno in cui il corso di magistero ebbe inizio.

 

          Art. 8.

     A partire dall'anno 1947 sono istituite presso il Ministero della pubblica istruzione borse di perfezionamento per l'importo complessivo annuale di L. 900.000 a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole governativi d'istruzione media tecnica e nelle scuole di avviamento professionale per permettere ad essi di aggiornare e perfezionare la loro cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali ed estere di particolare rinomanza, durante il periodo delle ferie estive o in via eccezionale, durante altri periodi dell'anno.

     Le borse saranno conferite mediante concorso.

     Il numero, l'ammontare delle borse, le modalità del concorso e del godimento delle borse stesse verranno fissati anno per anno con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze e il tesoro.

 

          Art. 9.

     A partire dall'anno scolastico 1946-47 sono istituite presso i consorzi per l'istruzione tecnica borse di studio annuali per un importo complessivo di L. 2.000.000 a favore di alunni di istituti e scuole di istruzione media tecnica e scuole di avviamento professionale bisognosi e particolarmente meritevoli.

     La ripartizione, l'ammontare e le modalità di assegnazione delle borse di studio fra i concorsi sono determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze e il tesoro.

 

          Art. 10.

     Per l'istituzione delle borse di studio e di perfezionamento è autorizzata la spesa annua di L. 5.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e con decreti del Ministro per le finanze e il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190.