§ 57.4.9 – R.D. 23 dicembre 1929, n. 2392.
Riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:23/12/1929
Numero:2392


Sommario
Art. 1.      I reali educandati, i conservatori della Toscana, i collegi di Maria della Sicilia indicati nell'all. A e gli altri istituti pubblici di educazione femminile, che [...]
Art. 2.      Ferma restando la personalità giuridica agli istituti già esistenti, di cui al precedente articolo, a quelli di nuova formazione la personalità giuridica sarà [...]
Art. 3.      Ogni istituto pubblico di educazione femminile ha uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto reale su proposta del Ministro per la [...]
Art. 4.      Ogni istituto pubblico di educazione femminile è governato da un consiglio di amministrazione composto di un presidente e di due consiglieri, salvoché le tavole di [...]
Art. 5.      Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sui contratti e convenzioni di qualsiasi natura, sulla misura delle rette e di [...]
Art. 6.      Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto reale quando, richiamato all'osservanza di obblighi impostigli per legge, persista a violarli, o per altri [...]
Art. 7.      La direttrice sovrintende alla educazione delle alunne e ne risponde: dirige e sorveglia il personale ed i servizi tutti dell'istituto
Art. 8.      Ogni istituto pubblico di educazione femminile deve disciplinare, con regolamento interno, il funzionamento degli uffici e dei servizi, come quello dei convitti e delle [...]
Art. 9.      La tutela dei reali educandati è direttamente esercitata dal Ministero della educazione nazionale
Art. 10.      Gli istituti pubblici di educazione femminile attingono i mezzi necessari al conseguimento dei loro fini
Art. 11.      L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
Art. 12.      Le somme derivanti dalla trasformazione od alienazione di beni facienti parte del patrimonio dell'ente sono investite di regola in titoli del debito pubblico dello Stato [...]
Art. 13.      Le alienazioni, le locazioni, gli appalti di cose e di opere e le forniture, quando oltrepassino il valore di lire 10.000, debbono essere preceduti da pubblici incanti, [...]
Art. 14.      Non è consentito di eccedere per alcuna spesa il relativo stanziamento di bilancio
Art. 15.      I risultati della gestione annuale sono riassunti e dimostrati nel rendiconto che comprende
Art. 16.      Sono sottoposte all'approvazione dell'autorità tutoria, e non diventano esecutive se non quando siano state approvate, le deliberazioni del consiglio di amministrazione [...]
Art. 17.      Il Ministro per la educazione nazionale ha facoltà di
Art. 18.      Alle spese per il personale direttivo, insegnante, educativo, sanitario ed amministrativo dei reali educandati provvede lo Stato nel limite dei posti stabiliti dalle [...]
Art. 19.      All'assunzione delle istitutrici di ruolo a carico dello Stato si provvede
Art. 20.      Ai posti di vice-direttrice si provvede con uno dei modi previsti nelle lettere a) e b) del precedente articolo o con promozione per merito di una delle istitutrici [...]
Art. 21.      Ai posti di direttrice si provvede
Art. 22.      All'assunzione degli insegnanti di ruolo a carico dello Stato si provvede
Art. 23. 
Art. 24.      Egualmente con decreto ministeriale su designazione del consiglio di amministrazione si provvede al conferimento degli incarichi contemplati in organico, e [...]
Art. 25.      L'assunzione del personale di ruolo a carico dell'ente, di quello supplente nei posti di detto ruolo e di quello non di ruolo, è deliberata dal consiglio di [...]
Art. 26.      Salvo quanto sia diversamente disposto dal presente decreto, al personale direttivo, educativo ed amministrativo, si applicano le norme sullo stato degli impiegati [...]
Art. 27.      E’ di competenza della direttrice infliggere al personale di ruolo governativo le due punizioni più lievi; le altre sono inflitte dal Ministro su proposta del consiglio [...]
Art. 28. 
Art. 29.      Le tabelle del personale di qualunque ordine e grado sono stabilite dagli statuti
Art. 30.      Al personale di ruolo si provvede con nomina, in seguito a concorso, deliberata dal consiglio di amministrazione o con trasferimento da altri istituti pubblici di [...]
Art. 31.      Si applicano al personale degli istituti contemplati in questo capo le disposizioni di cui all'art. 26 del presente decreto, e quelle dell'art. 27, sostituendosi, alla [...]
Art. 32.      Negli istituti pubblici di educazione femminile le giovinette sono avviate ad assolvere, secondo i dettami della religione e con devozione alla patria, i còmpiti propri [...]
Art. 33.      Gli istituti pubblici di educazione femminile possono mantenere scuole elementari e medie. L'istruzione di primo grado è data secondo i programmi delle pubbliche scuole [...]
Art. 34.      Nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, può essere consentita dal regio provveditore agli studi una costituzione di cattedre di insegnamento diversa [...]
Art. 35.      Quando l'istruzione media non abbia il fine di cui all'ultimo comma dell'art. 33, l'ordinamento degli studi, i programmi e gli orari debbono essere preventivamente [...]
Art. 36.      E’ in facoltà del consiglio di amministrazione stipulare convenzioni con il comune, per il mantenimento di scuole a sgravio dall'obbligo dell'istruzione elementare
Art. 37.      I professori dei reali educandati debbono essere provvisti dei titoli di abilitazione richiesti per i professori dei corrispondenti istituti medi governativi
Art. 38.      Negli istituti pubblici di educazione femminile di maggiore importanza, la direzione degli studi può essere affidata, anziché alla direttrice, ad un preside dei regi [...]
Art. 39.      Agli esami sostenuti nelle scuole medie conformate, è riconosciuto lo stesso valore che agli esami sostenuti nei corrispondenti istituti medi governativi
Art. 40.      Agli istituti pubblici di educazione femminile che non abbiano i mezzi per corrispondere al proprio personale gli stipendi delle tabelle organiche in vigore per i reali [...]
Art. 41.      Il consiglio d'amministrazione può deliberare che le sue scuole siano accessibili anche ad alunne esterne, che siano provviste dei prescritti titoli di studio
Art. 42.      Le tasse scolastiche a carico delle alunne esterne delle scuole medie conformate non possono essere inferiori a quelle stabilite per i corrispondenti regi istituti [...]
Art. 43.      Negli istituti pubblici di educazione femminile sono accolte, come convittrici o semiconvittrici, giovinette, anche straniere, purché appartenenti a famiglia di buona [...]
Art. 44.      L'istruzione religiosa alle convittrici cattoliche è impartita da un sacerdote, scelto d'accordo con l'ordinario diocesano, il quale ha cura che esse adempiano tutti i [...]
Art. 45.      Nelle scuole mantenute dagli istituti pubblici di educazione femminile si osservano le norme disciplinari in vigore per gli alunni delle pubbliche scuole elementari e [...]
Art. 46.      I posti gratuiti a carico del bilancio statale sono ciascun anno determinati nel numero ed assegnati ai singoli istituti pubblici di educazione femminile con decreto del [...]
Art. 47.      Sono ammesse al concorso cittadine italiane e italiane non regnicole
Art. 48.      Il godimento dei posti gratuiti e semigratuiti importa, di regola, il solo esonero totale o parziale dal pagamento della retta, e continua per tutta la durata degli [...]
Art. 49.      I posti che si rendano vacanti dopo l'espletamento del concorso o durante l'anno scolastico e quelli che non siano coperti per mancanza di vincitrici possono essere [...]
Art. 50.      Gli istituti pubblici di educazione femminile, che siano soggetti alla tutela di uno stesso organo, possono essere riuniti sotto un unico consiglio di amministrazione, [...]
Art. 51.      Nei casi previsti dal precedente articolo i patrimoni e i bilanci dei singoli istituti riuniti o degli istituti concentrati presso l'amministrazione di un altro [...]
Art. 52.      Quando per deficienza di mezzi non possa un istituto pubblico di educazione femminile soddisfare adeguatamente al suo fine statutario, o quando il fine statutario sia [...]
Art. 53.      La riunione e il concentramento di cui all'art. 50 e la trasformazione di cui al precedente articolo possono essere disposti su domanda del consiglio di amministrazione [...]
Art. 54.      Ai provvedimenti di riunione, di concentramento o di trasformazione si fa luogo a mezzo di decreto reale, sentito il consiglio di Stato, e, quando trattisi di reali [...]
Art. 55.      Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o diverse da quelle contenute nel presente decreto


§ 57.4.9 – R.D. 23 dicembre 1929, n. 2392. [1]

Riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile.

(G.U. 25 febbraio 1930, n. 46).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

     Art. 1.

     I reali educandati, i conservatori della Toscana, i collegi di Maria della Sicilia indicati nell'all. A e gli altri istituti pubblici di educazione femminile, che abbiano carattere laicale e non siano considerati istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dipendono dal Ministero dell'educazione nazionale.

     Hanno titolo di reali educandati: il reale educatorio Maria Adelaide in Palermo, il collegio reale delle fanciulle in Milano, il reale collegio femminile di S. Benedetto in Montagnana, il reale collegio femminile agli Angeli in Verona, il reale collegio femminile della SS. Annunziata al Poggio Imperiale in Firenze, i reali educandati femminili in Napoli, il regio collegio Uccellis in Udine.

 

          Art. 2.

     Ferma restando la personalità giuridica agli istituti già esistenti, di cui al precedente articolo, a quelli di nuova formazione la personalità giuridica sarà riconosciuta con regio decreto, su proposta del Ministro per la educazione nazionale, udito il consiglio di Stato, ovvero col regio decreto che approva lo statuto, a norma dell'articolo seguente.

 

          Art. 3.

     Ogni istituto pubblico di educazione femminile ha uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto reale su proposta del Ministro per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, udito il consiglio di Stato.

     Lo statuto contiene, in accordo con le prescrizioni delle tavole di fondazione e del presente decreto, le norme relative alla costituzione e al funzionamento del consiglio di amministrazione, allo stato ed al trattamento economico e di quiescenza del personale non espressamente regolato da leggi; alla amministrazione del patrimonio, alla destinazione ed erogazione delle rendite, alla direzione e all'ordinamento dei convitti e delle scuole, alla ammissione delle giovinette, alla determinazione, destinazione, assegnazione e revoca dei posti gratuiti e semigratuiti e, in genere, alla attività dell'istituto in rapporto al conseguimento dei suoi fini.

     Gli statuti degli istituti attualmente esistenti debbono essere, colla procedura sovraindicata, coordinati colle disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 4.

     Ogni istituto pubblico di educazione femminile è governato da un consiglio di amministrazione composto di un presidente e di due consiglieri, salvoché le tavole di fondazione dispongano diversamente.

     Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto reale, dura in carica tre anni e può essere confermato. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite.

     Il consiglio di amministrazione d'un istituto, a cui un'opera od altro ente di assistenza e previdenza si obblighi di affidare per più anni un ragguardevole numero di giovinette, può essere accresciuto di due membri che l'opera o l'ente ha facoltà di designare. Tale aggregazione è disposta dallo stesso consiglio di amministrazione, con deliberazione da approvarsi nei modi indicati negli artt. 9 e 16.

     Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa la direttrice con voto consultivo.

 

          Art. 5.

     Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sui contratti e convenzioni di qualsiasi natura, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzione e sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; cura la conservazione e l'incremento del patrimonio; vigila sul personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto e delle scuole, ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti.

 

          Art. 6.

     Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto reale quando, richiamato all'osservanza di obblighi impostigli per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi.

     In caso di scioglimento il governo dell'ente è affidato per la durata massima di un anno ad un regio commissario straordinario. Le indennità che sia opportuno corrispondere sono determinate dal decreto reale e poste a carico del bilancio dell'ente.

 

          Art. 7.

     La direttrice sovrintende alla educazione delle alunne e ne risponde: dirige e sorveglia il personale ed i servizi tutti dell'istituto.

 

          Art. 8.

     Ogni istituto pubblico di educazione femminile deve disciplinare, con regolamento interno, il funzionamento degli uffici e dei servizi, come quello dei convitti e delle scuole.

     Il regolamento interno è deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministero per la educazione nazionale.

 

          Art. 9.

     La tutela dei reali educandati è direttamente esercitata dal Ministero della educazione nazionale.

     Su tutti gli altri istituti pubblici di educazione femminile la tutela è esercitata dalla giunta per l'istruzione media del regio provveditorato agli studi della circoscrizione. Contro le deliberazioni di questa è dato ricorso, nel termine di quindici giorni, al Ministro per l'educazione nazionale, che decide con provvedimento definitivo.

 

TITOLO II

Dell'amministrazione

 

          Art. 10.

     Gli istituti pubblici di educazione femminile attingono i mezzi necessari al conseguimento dei loro fini:

     a) dalle rendite del patrimonio;

     b) dalle rette e dalle tasse dovute dalle convittrici ed alunne;

     c) dai contributi e dai sussidi dello Stato, di altri enti e di privati.

 

          Art. 11.

     L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

     Le entrate e le uscite dell'esercizio, siano in denaro, siano in natura, sono previste ed autorizzate dal bilancio che le ripartisce in titoli e capitoli.

 

          Art. 12.

     Le somme derivanti dalla trasformazione od alienazione di beni facienti parte del patrimonio dell'ente sono investite di regola in titoli del debito pubblico dello Stato o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

 

          Art. 13.

     Le alienazioni, le locazioni, gli appalti di cose e di opere e le forniture, quando oltrepassino il valore di lire 10.000, debbono essere preceduti da pubblici incanti, nelle forme stabilite pei contratti dello Stato, salvo che l'autorità di tutela consenta la licitazione o la trattativa privata o l'esercizio in economia.

 

          Art. 14.

     Non è consentito di eccedere per alcuna spesa il relativo stanziamento di bilancio.

     Alla sopraggiunta insufficienza di uno stanziamento nel titolo delle spese effettive, il consiglio di amministrazione provvede per mezzo:

     a) di prelevamento da un fondo di riserva istituito fra le uscite straordinarie effettive nella misura non superiore ad un decimo del totale delle spese previste;

     b) di storni di fondi da altri capitoli del bilancio;

     c) di una maggiore assegnazione di bilancio, sempreché sia compensata da un maggior gettito dei capitoli delle entrate effettive.

 

          Art. 15.

     I risultati della gestione annuale sono riassunti e dimostrati nel rendiconto che comprende:

     1° il rendiconto finanziario o conto del bilancio;

     2° il rendiconto patrimoniale o conto del patrimonio.

 

          Art. 16.

     Sono sottoposte all'approvazione dell'autorità tutoria, e non diventano esecutive se non quando siano state approvate, le deliberazioni del consiglio di amministrazione che abbiano per oggetto:

     a) il bilancio di previsione e il conto consuntivo; le nuove e maggiori spese alle quali non si provveda con prelevamento dal fondo di riserva, sempreché, in questo caso, non impegnino il bilancio per i successivi esercizi finanziari;

     b) i bandi di concorso a posti di ruolo;

     c) le nomine a posti di ruolo e l'assunzione di personale non di ruolo, nel limite dei posti stabiliti per tale personale e delle eventuali vacanze d'organico;

     d) i bandi di concorso a posti gratuiti e semigratuiti;

     e) l'accettazione o la rinuncia di lasciti o donazioni, salve le disposizioni della legge 5 giugno 1850, n. 1037;

     f) le forniture in genere, quando la spesa superi le lire 10.000;

     g) ogni altro affare eccedente i poteri dell'ordinaria amministrazione.

 

          Art. 17.

     Il Ministro per la educazione nazionale ha facoltà di:

     a) inviare un proprio rappresentante ad assistere con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione;

     b) eseguire ispezioni ed inchieste sull'amministrazione, sui convitti e sulle scuole annesse;

     c) annullare, quando siano contrarie alle leggi ed ai regolamenti, le deliberazioni del consiglio di amministrazione o della giunta della istruzione media.

 

TITOLO III

Del personale

 

Capo I

Reali educandati

 

          Art. 18.

     Alle spese per il personale direttivo, insegnante, educativo, sanitario ed amministrativo dei reali educandati provvede lo Stato nel limite dei posti stabiliti dalle tabelle organiche approvate con regio decreto 28 aprile 1927, n. 801.

     Alle spese del rimanente personale provvede ciascun reale educandato in conformità delle tabelle annesse al proprio statuto.

 

          Art. 19.

     All'assunzione delle istitutrici di ruolo a carico dello Stato si provvede:

     a) con nomina in seguito a pubblico concorso o in seguito a scelta fra il personale di ruolo degli altri istituti pubblici di educazione femminile [2];

     b) con trasferimento da altro reale educandato.

 

          Art. 20.

     Ai posti di vice-direttrice si provvede con uno dei modi previsti nelle lettere a) e b) del precedente articolo o con promozione per merito di una delle istitutrici dello stesso reale educandato.

 

          Art. 21.

     Ai posti di direttrice si provvede:

     a) con nomina in seguito a pubblico concorso;

     b) con trasferimento da altro reale educandato;

     c) con promozione per merito della vice-direttrice o di una delle istitutrici dello stesso reale educandato.

 

          Art. 22.

     All'assunzione degli insegnanti di ruolo a carico dello Stato si provvede:

     a) con nomina in seguito a pubblico concorso;

     b) con trasferimento da altro reale educandato;

     c) col passaggio di insegnanti di ruolo dei regi istituti medi di istruzione, o con la nomina di abilitati all'insegnamento già compresi in graduatorie di vincitori di concorso per corrispondente cattedra nei regi istituti medi.

     Gl'insegnanti di ruolo, dei quali siasi disposto il passaggio a norma della lettera c), possono essere restituiti, su domanda o di ufficio, al loro ruolo di provenienza.

     I trasferimenti e passaggi sono disposti soltanto tra posti di pari gruppo, grado, e sviluppo di carriera.

     I concorsi saranno banditi per i gradi iniziali di ciascuna carriera.

 

          Art. 23. [3]

     Tutti i provvedimenti di nomina, di scelta, di trasferimento, di promozione o di passaggio previsti dai precedenti artt. 19, 20, 21 e 22 sono disposti con decreto ministeriale su proposta del consiglio di amministrazione del reale educandato in cui si trovano i posti vacanti.

     A parità di merito si considerano come titoli di preferenza le benemerenze considerate dalle vigenti disposizioni in materia.

 

          Art. 24.

     Egualmente con decreto ministeriale su designazione del consiglio di amministrazione si provvede al conferimento degli incarichi contemplati in organico, e all'assunzione del personale supplente ai posti di ruolo governativo.

     Al personale supplente, di cui al precedente comma, spetta una retribuzione mensile pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del relativo posto di ruolo; la quale retribuzione è comprensiva della indennità per il caro-viveri.

 

          Art. 25.

     L'assunzione del personale di ruolo a carico dell'ente, di quello supplente nei posti di detto ruolo e di quello non di ruolo, è deliberata dal consiglio di amministrazione.

 

          Art. 26.

     Salvo quanto sia diversamente disposto dal presente decreto, al personale direttivo, educativo ed amministrativo, si applicano le norme sullo stato degli impiegati civili dell'amministrazione statale; e a quello insegnante, le norme sullo stato dei prèsidi e dei professori dei regi istituti medi.

     Per il personale direttivo ed educativo vale inoltre la disposizione vigente per i prèsidi e i professori dei regi istituti medi d'istruzione, relativa al collocamento a riposo d'ufficio per limite d'età.

 

          Art. 27.

     E’ di competenza della direttrice infliggere al personale di ruolo governativo le due punizioni più lievi; le altre sono inflitte dal Ministro su proposta del consiglio di amministrazione.

     Se, a norma dell'art. 38, la direzione delle scuole sia affidata ad un preside di regio istituto medio di istruzione, questi infligge le due punizioni più lievi al personale insegnante.

 

          Art. 28. [4]

 

Capo II

Conservatori, collegi di Maria ed altri istituti pubblici di educazione femminile

 

          Art. 29.

     Le tabelle del personale di qualunque ordine e grado sono stabilite dagli statuti.

 

          Art. 30.

     Al personale di ruolo si provvede con nomina, in seguito a concorso, deliberata dal consiglio di amministrazione o con trasferimento da altri istituti pubblici di educazione femminile, o con promozione per merito.

 

          Art. 31.

     Si applicano al personale degli istituti contemplati in questo capo le disposizioni di cui all'art. 26 del presente decreto, e quelle dell'art. 27, sostituendosi, alla competenza del Ministro, la competenza del consiglio di amministrazione.

 

TITOLO IV

Della educazione ed istruzione

 

          Art. 32.

     Negli istituti pubblici di educazione femminile le giovinette sono avviate ad assolvere, secondo i dettami della religione e con devozione alla patria, i còmpiti propri della donna nella famiglia e nella società contemporanea.

 

          Art. 33.

     Gli istituti pubblici di educazione femminile possono mantenere scuole elementari e medie. L'istruzione di primo grado è data secondo i programmi delle pubbliche scuole elementari; ad essi, tuttavia, il consiglio di amministrazione può aggiungere, con l'approvazione del regio provveditore agli studi, alcuni insegnamenti facoltativi.

     L'istruzione media, se abbia per fine di far conseguire i titoli di studio che sono rilasciati dai regi istituti medi di istruzione o al termine degli studi che si compiono negli stessi, deve essere impartita in iscuole conformate, per programmi ed orari, ai detti istituti regi.

 

          Art. 34.

     Nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, può essere consentita dal regio provveditore agli studi una costituzione di cattedre di insegnamento diversa da quella fissata per i corrispondenti istituti regi entro i limiti di organico e di spesa stabiliti per i singoli istituti.

     La disposizione del regio provveditore agli studi può essere annullata o riformata dal Ministro per la educazione nazionale, su ricorso del consiglio di amministrazione, o di ufficio.

 

          Art. 35.

     Quando l'istruzione media non abbia il fine di cui all'ultimo comma dell'art. 33, l'ordinamento degli studi, i programmi e gli orari debbono essere preventivamente approvati dal Ministro per la educazione nazionale.

 

          Art. 36.

     E’ in facoltà del consiglio di amministrazione stipulare convenzioni con il comune, per il mantenimento di scuole a sgravio dall'obbligo dell'istruzione elementare.

 

          Art. 37.

     I professori dei reali educandati debbono essere provvisti dei titoli di abilitazione richiesti per i professori dei corrispondenti istituti medi governativi.

     Per i professori degli altri istituti pubblici di educazione femminile valgono le disposizioni in vigore per gli istituti privati.

     In ogni caso, fatta eccezione per gli insegnanti di ruolo nominati dal Ministro per l'educazione nazionale, occorre l'iscrizione nell'albo professionale.

 

          Art. 38.

     Negli istituti pubblici di educazione femminile di maggiore importanza, la direzione degli studi può essere affidata, anziché alla direttrice, ad un preside dei regi istituti di istruzione media autorizzato dal Ministro per l'educazione nazionale e collocato all'uopo fuori ruolo, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 17 del regio decreto 10 gennaio 1926 n. 46, e dall'art. 3 del regio decreto-legge 16 agosto 1926, numero 1387, prorogato con regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457.

     Lo stipendio di detto preside graverà sul bilancio dell'ente, se non si tratti di un reale educandato.

     I presidi, di cui al presente articolo, potranno essere restituiti, su domanda o per ragioni di servizio, al ruolo da cui provengono.

     Il servizio predetto, prestato alla dipendenza degli istituti di educazione femminile, è computato, agli effetti della carriera, della anzianità e della pensione o indennità, come se fosse stato prestato nei regi istituti di istruzione media.

     Per il periodo relativo a tale servizio, la quota parte della pensione o della indennità, da liquidarsi in base agli stipendi effettivamente goduti, sarà a carico dell'ente che ha corrisposto lo stipendio.

 

          Art. 39.

     Agli esami sostenuti nelle scuole medie conformate, è riconosciuto lo stesso valore che agli esami sostenuti nei corrispondenti istituti medi governativi.

     E’ in facoltà del Ministro per la educazione nazionale di nominare un commissario governativo per la vigilanza sugli esami stessi.

     Il riconoscimento di cui al presente articolo può essere sospeso dal Ministro per la educazione nazionale per ragioni didattiche o disciplinari.

 

          Art. 40.

     Agli istituti pubblici di educazione femminile che non abbiano i mezzi per corrispondere al proprio personale gli stipendi delle tabelle organiche in vigore per i reali educandati, il Ministro per la educazione nazionale può, previo parere della giunta per l'istruzione media, accordare un contributo nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.

 

          Art. 41.

     Il consiglio d'amministrazione può deliberare che le sue scuole siano accessibili anche ad alunne esterne, che siano provviste dei prescritti titoli di studio.

     L'inscrizione di tali alunne è in facoltà insindacabile della direttrice.

 

          Art. 42.

     Le tasse scolastiche a carico delle alunne esterne delle scuole medie conformate non possono essere inferiori a quelle stabilite per i corrispondenti regi istituti d'istruzione media.

 

TITOLO V

Delle convittrici e dei posti gratuiti e semigratuiti

 

          Art. 43.

     Negli istituti pubblici di educazione femminile sono accolte, come convittrici o semiconvittrici, giovinette, anche straniere, purché appartenenti a famiglia di buona condizione sociale, le quali abbiano età non minore dei sei anni e non maggiore dei dodici al 31 dicembre dell'anno in corso.

     Nessuna limitazione di età è stabilita per le provenienti da altri convitti.

 

          Art. 44.

     L'istruzione religiosa alle convittrici cattoliche è impartita da un sacerdote, scelto d'accordo con l'ordinario diocesano, il quale ha cura che esse adempiano tutti i doveri del culto.

 

          Art. 45.

     Nelle scuole mantenute dagli istituti pubblici di educazione femminile si osservano le norme disciplinari in vigore per gli alunni delle pubbliche scuole elementari e medie, sostituendosi alla competenza del collegio dei professori quella del consiglio di amministrazione.

     Le norme disciplinari per le convittrici e le semiconvittrici, sono stabilite dal regolamento interno.

 

          Art. 46.

     I posti gratuiti a carico del bilancio statale sono ciascun anno determinati nel numero ed assegnati ai singoli istituti pubblici di educazione femminile con decreto del Ministero per la educazione nazionale.

     Essi sono conferiti mediante concorso per soli titoli indetto annualmente dal Ministero per la educazione nazionale.

     Ugualmente per concorso sono conferiti i posti gratuiti e semigratuiti a carico del bilancio dei singoli istituti o di altri enti e fondazioni.

 

          Art. 47.

     Sono ammesse al concorso cittadine italiane e italiane non regnicole.

     Le graduatorie sono formate dal consiglio di amministrazione che, salvo particolari disposizioni di statuti e di tavole di fondazione relative ai posti non a carico del bilancio statale, avrà riguardo alle condizioni economiche, al profitto, alla buona condotta delle aspiranti e alle particolari benemerenze nazionali delle loro famiglie.

 

          Art. 48.

     Il godimento dei posti gratuiti e semigratuiti importa, di regola, il solo esonero totale o parziale dal pagamento della retta, e continua per tutta la durata degli studi, salvo i casi di decadenza, di sospensione e di revoca.

     L'esonero totale o parziale delle tasse scolastiche per le alunne esterne è regolato dalle norme vigenti per le corrispondenti scuole regie e pareggiate.

 

          Art. 49.

     I posti che si rendano vacanti dopo l'espletamento del concorso o durante l'anno scolastico e quelli che non siano coperti per mancanza di vincitrici possono essere conferiti per un solo anno dal consiglio di amministrazione ad altre concorrenti dello stesso istituto, riconosciute meritevoli in base ai criteri di cui all'art. 47.

 

TITOLO VI

Delle riforme dell'amministrazione e delle trasformazioni

 

          Art. 50.

     Gli istituti pubblici di educazione femminile, che siano soggetti alla tutela di uno stesso organo, possono essere riuniti sotto un unico consiglio di amministrazione, quando se ne ravvisi l'opportunità per una più economica amministrazione e un più facile adempimento dei loro fini di educazione e d'istruzione.

     Può, altresì, di uno o più istituti affidarsi l'amministrazione al consiglio di amministrazione di un altro istituto.

 

          Art. 51.

     Nei casi previsti dal precedente articolo i patrimoni e i bilanci dei singoli istituti riuniti o degli istituti concentrati presso l'amministrazione di un altro istituto, sono mantenuti distinti in modo che l'erogazione delle rendite sia fatta secondo i fini statutari di ognuno di essi.

 

          Art. 52.

     Quando per deficienza di mezzi non possa un istituto pubblico di educazione femminile soddisfare adeguatamente al suo fine statutario, o quando il fine statutario sia venuto a mancare, o sia prossimo ad esaurirsi, l'istituto è soggetto a trasformazione, giusta il principio stabilito dagli artt. 6 della legge 25 maggio 1913, n. 517, e 8 del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1387.

     Il patrimonio dell'istituto soggetto a trasformazione è posto in liquidazione e i beni risultanti, dopo soddisfatte le passività e i pesi inerenti allo stesso, saranno investiti, preferibilmente in titoli dello Stato, per la istituzione, a seconda dei casi e nel modo che meno si discosti dalla volontà dei fondatori dell'istituto trasformato, di borse di studio, di premi scolastici, di posti gratuiti presso convitti nazionali femminili o presso altri istituti pubblici di educazione femminile, o, infine, di assegni a favore di altri istituti pubblici di educazione femminile, o di casse scolastiche di regi istituti medi d'istruzione, o di patronati scolastici.

     Speciali cautele saranno osservate per la liquidazione (che sarà consentita nel solo caso che siano acquirenti il comune o altri enti del luogo), o per la destinazione degli oggetti ed arredi sacri e del materiale avente interesse artistico, storico o bibliografico.

     In ogni caso, il patrimonio dell'istituto trasformato, invece di essere liquidato, potrà essere fuso col patrimonio di convitti nazionali femminili o di altri istituti pubblici di educazione femminile, di casse scolastiche di regi istituti medi d'istruzione o di patronati scolastici o potrà essere conservato e destinato senz'altro alla istituzione di borse di studio, di premi scolastici o di posti gratuiti, sempre tenendo nel debito conto la originaria destinazione territoriale dell'istituto trasformato.

 

          Art. 53.

     La riunione e il concentramento di cui all'art. 50 e la trasformazione di cui al precedente articolo possono essere disposti su domanda del consiglio di amministrazione dell'istituto, o dell'autorità comunale del comune in cui l'istituto ha sede, o, di ufficio, dal Ministro per la educazione nazionale, sentiti i suddetti organi.

 

          Art. 54.

     Ai provvedimenti di riunione, di concentramento o di trasformazione si fa luogo a mezzo di decreto reale, sentito il consiglio di Stato, e, quando trattisi di reali educandati, di concerto col Ministero delle finanze.

 

          Art. 55.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o diverse da quelle contenute nel presente decreto.

 

 

Allegato

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Lettera abrogata dall'art. 7 del D.P.R. 22 giugno 1964, n. 1625.

[3] Articolo abrogato, nella parte relativa alla nomina delle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dall'art. 7 del D.P.R. 22 giugno 1964, n. 1625.

[4] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 17 febbraio 1992, n. 161.