§ 56.6.223 - L. 5 luglio 2007, n. 87.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:05/07/2007
Numero:87


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio [...]


§ 56.6.223 - L. 5 luglio 2007, n. 87.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.

(G.U. 7 luglio 2007, n. 156)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 MAGGIO 2007, N. 61

 

     All'articolo 1:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     " 1. Entro il termine dello stato di emergenza fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta di rifiuti solidi urbani nella regione Campania, anche al fine di evitare l'insorgere di nuove situazioni emergenziali, sono attivati, anche in deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonchè igienico~ sanitaria, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e dell'ambiente e salvo l'obbligo per il Commissario delegato di assicurare le misure occorrenti alla tutela della salute e dell'ambiente, i siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento ";

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     " 3. L'uso finale del sito ubicato all'interno del Parco nazionale del Vesuvio, nel comune di Terzigno di cui al comma 1, è consentito per il solo recapito di frazione organica stabilizzata ed esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito medesimo. Il Commissario delegato assicura la ricomposizione morfologica del sito utilizzato e l'adozione delle occorrenti misure di mitigazione ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel territorio del comune di Terzigno, mediante la predisposizione di un piano da adottarsi d'intesa con il Presidente della regione Campania e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ";

     i commi 4 e 5 sono soppressi.

     All'articolo 2.

     al comma 1, capoverso 2:

     al primo periodo, le parole: "trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione " sono sostituite dalle seguenti: ", prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005, trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione in conformità al Piano di cui all'articolo 3, comma 1-ter " e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , in modo da garantire in ogni caso l'affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio ";

     al secondo periodo, la parola: " previa " è sostituita dalle seguenti: " anche tramite " e le parole: " del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni,. dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290 " sono sostituite dalle seguenti: " del presente decreto ";

     il terzo periodo è soppresso,

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Il Commissario delegato, preliminarmente alla requisizione, assicura la ricognizione delle cave dismesse della regione, selezionando su tale base quelle che non presentano profili di rischio dal punto di vista ambientale e sanitario ";

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     " 1-bis. Il Commissario delegato, qualora le discariche situate in Campania siano allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle regioni confinanti ";

     al comma 2, le parole. " è elevato a non più di " sono sostituite dalle seguenti: " non può superare le ".

     All'articolo 3:

     al comma 1, le parole: " del territorio " sono sostituite dalle seguenti. " nel territorio " e le parole da: " contermine " fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: " contermine a quello della discarica "Masseria Riconta" - e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti ";

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     " 1-bis. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3596 del 15 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2007, decorso il termine di venti giorni dall'inizio del conferimento dei rifiuti nel sito di Difesa Grande, non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale nel territorio del comune di Ariano Irpino e il sito di Difesa Grande è definitivamente chiuso ";

     nella rubrica dell'articolo le parole: " in alcuni comuni della provincia di Napoli " sono soppresse.

     All'articolo 4:

     al comma 2, le parole: ", limitatamente alla durata ivi prevista, i contratti già stipulati alla " sono sostituite dalle seguenti: " i contratti già stipulati, nonchè quelli in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe già concordate tra le parti prima della ";

     al comma 3, le parole. " Qualora i consorzi " sono sostituite dalle seguenti: " Il Commissario delegato propone alla regione di disporre l'accorpamento dei consorzi ovvero il loro scioglimento, qualora i consorzi "; la parola: " significativo " è soppressa, le parole: ", il Commissario delegato può disporre l'accorpamento dei consorzi, ovvero il loro scioglimento " sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " In particolare dovranno essere assunte misure tali, anche attraverso sistemi di raccolta differenziata a domicilio, da raggiungere l'obiettivo minimo di raccolta differenziata di cui ai commi 1108 e 1109 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ";

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     " 3-bis. I consorzi predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi piani economico-finanziari, che sono approvati dal Commissario delegato e che contengono tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione della congruità e della sostenibilità dei costi, dei ricavi e degli investimenti anche con riferimento al riflessi tariffari sulle utenze ".

     All'articolo 5:

     al camma 1, le parole: "poste in essere" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dal presente decreto e che sono attuati".

     All'articolo 6:

     al comma 1, dopo le parole: "sono nominati sub-commissari" sono inserite le seguenti: " a titolo gratuito "; le parole: " ed attuano " sono sostituite dalle seguenti: " : essi concorrono alla programmazione ed attuano nei rispettivi ambiti provinciali " e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con particolare riferimento all'impiantistica e all'esigenza di incrementare la raccolta differenziata ".

     All'articolo 7, comma 1:

     il primo periodo è sostituito dal seguente: " In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4 ";

     a1 secondo periodo, le parole da: " si applicano " fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: " si applicano le sanzioni di cui all'articolo 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie ".

     L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     " ART. 8. - (Clausola di invarianza della spesa). - 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     2. Il Commissario delegato provvede alle attività di sua pertinenza previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.

     3. Ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto e riferisce bimestralmente al Parlamento in merito all'utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 2 ".

     - All'articolo 9, comma 1, capoverso 1-ter:

     il primo periodo è sostituito dal seguente: " Il Commissario delegato adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania ";

     al secondo periodo, le parole: " che dovranno operare per ciascuna provincia, ovvero per ciascuno degli ambiti territoriali interprovinciali che potranno essere individuati d'intesa fra le province interessate " sono soppresse,

     sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Per la redazione del Piano di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonchè del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici. Il Piano, oltre al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, assicura anche la piena tracciabilità del ciclo dei rifiuti, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, metodi di trattamento biologico ed un elevato livello di tutela ambientale e sanitaria. Il Commissario delegato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura, nel limite massimo delle risorse disponibili per la gestione commissariale, l'individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti di compostaggio e la prevista messa a norma di almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile da rifiuti ai fini della produzione di combustibile da rifiuti di qualità e di frazione organica stabilizzata di qualità ".