§ 16.4.20 - L. 8 agosto 1991, n. 267.
Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.4 sovvenzioni e agevolazioni
Data:08/08/1991
Numero:267


Sommario
Art. 1.      1. Per l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima, adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con decreto del Ministro della marina mercantile 15 [...]
Art. 2.      1. A decorrere dall'anno 1994, per l'attuazione del piano nazionale di cui all'articolo 1 e della legge 28 agosto 1989, n. 302, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della [...]
Art. 3.      1. Al fine di agevolare la riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante, è concesso, per l'anno 1991, ai titolari di licenze di pesca di cui all'articolo 4 della [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 15.000 milioni per l'anno 1991, si provvede, quanto a lire 10.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello [...]


§ 16.4.20 - L. 8 agosto 1991, n. 267.

Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante.

(G.U. 23 agosto 1991, n. 197).

 

TITOLO I

ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO

 

Art. 1.

     1. Per l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima, adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con decreto del Ministro della marina mercantile 15 gennaio 1991, pubblicato sul supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 1991, è autorizzata la complessiva spesa di lire 287.000 milioni per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 89.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 99.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

     2. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, è autorizzata la complessiva spesa di lire 8.000 milioni per il triennio 1991-1993 in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

     3. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991- 1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca".

     4. All'onere di cui al comma 2 si provvede, quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991- 1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca" e quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 1991, mediante riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 15, comma 32, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), come rimodulata dalla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al capitolo 8559 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1991.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2.

     1. A decorrere dall'anno 1994, per l'attuazione del piano nazionale di cui all'articolo 1 e della legge 28 agosto 1989, n. 302, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

 

TITOLO II

RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE

 

     Art. 3.

     1. Al fine di agevolare la riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante, è concesso, per l'anno 1991, ai titolari di licenze di pesca di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, obbligati a sospendere l'attività di pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante, un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento della spesa documentata e riconosciuta per l'acquisto di nuove attrezzature da pesca, con esclusione delle reti a strascico e degli apparecchi turbosoffianti. Le relative istanze dovranno essere presentate entro il 30 settembre 1991.

     2. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì concesso, per l'anno 1991, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della spesa documentata e riconosciuta per l'acquisto delle esche connesse all'uso del palangaro.

     3. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma possono avvalersi delle agevolazioni previste dal piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e dalle normative comunitarie e regionali in materia di pesca.

     4. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le associazioni professionali e sindacali dei pescatori a base nazionale, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 15.000 milioni per l'anno 1991, si provvede, quanto a lire 10.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca" e quanto a lire 5.000 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 15, comma 32, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), come rimodulata dalla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), parzialmente utilizzando, quanto a lire 1.500 milioni, gli stanziamenti relativi al capitolo 8559 e, quanto a lire 3.500 milioni gli stanziamenti relativi al capitolo 8560 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1991.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.