§ 16.1.38 - D.L. 21 settembre 1987, n. 386.
Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.1 disciplina generale
Data:21/09/1987
Numero:386


Sommario
Art. 1.      1. In applicazione degli articoli 1 e 5 della direttiva del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 515 del 4 ottobre 1983 viene concesso un premio di L. 930.000 per [...]
Art. 2.      1. Il premio previsto dall'art. 21, secondo comma, lettera a), e dall'art. 22 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è concesso alle stesse condizioni di cui all'art. 1 alle navi da pesca la cui [...]
Art. 3.      1. Allo scopo di realizzare l'adattamento della capacità di pesca delle navi ed il riposo biologico nei singoli compartimenti marittimi ovvero nelle aree più estese di pesca stabilite con il [...]
Art. 4.      1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio [...]
Art. 5.      1. Alla determinazione dell'onere di spettanza nazionale relativo all'applicazione dei regolamenti CEE numeri 355/77, 2908/83, 2909/83, 3722/85 e 4028/86, concernenti azioni comunitarie per il [...]
Art. 6.      1. Non si fa luogo a quanto previsto dagli articoli 3, terzo comma, rispettivamente delle leggi 29 novembre 1980, n. 842, 27 aprile 1981, n. 243 e 6 aprile 1982, n. 183, concernenti la ratifica [...]
Art. 7.      1. Per il potenziamento e lo sviluppo dei programmi di ricerca dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima il contributo ordinario dello Stato, [...]
Art. 8. 
Art. 9.      1. Al complessivo onere di L. 45.000.000.000 per l'anno 1987 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 3 del presente decreto si provvede, quanto a L. 24.350.000.000, a carico dello [...]
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 16.1.38 - D.L. 21 settembre 1987, n. 386. [1]

Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonché interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali.

(G.U. 21 settembre 1987, n. 220).

 

Art. 1.

     1. In applicazione degli articoli 1 e 5 della direttiva del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 515 del 4 ottobre 1983 viene concesso un premio di L. 930.000 per tonnellata di stazza lorda nel caso di demolizione, trasferimento definitivo in un Paese non comunitario e cambio di destinazione di navi da pesca.

     1 bis. Dal 1° gennaio 1987 si applicano le disposizioni sull'arresto definitivo di cui al titolo VII del regolamento CEE del Consiglio n. 4028/86 del 18 dicembre 1986 [2].

     2. Alla luce delle previsioni del vigente piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura, adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 14 agosto 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1986, piano che mantiene la propria validità fino all'approvazione del successivo, sono considerate prioritarie le iniziative riguardanti la demolizione, l'affondamento a fini di ripopolamento per zone marine protette, il trasferimento ed il cambio di destinazione delle navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca con reti a strascico oppure adibite alla pesca oceanica [3].

     3. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, stabilisce le norme di attuazione del presente articolo.

     4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1987.

 

     Art. 2.

     1. Il premio previsto dall'art. 21, secondo comma, lettera a), e dall'art. 22 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è concesso alle stesse condizioni di cui all'art. 1 alle navi da pesca la cui lunghezza tra le perpendicolari è inferiore a dodici metri.

     2. Il premio di fermo definitivo, nella misura di cui all'art. 1, viene concesso per le iniziative attivate con domanda prodotta successivamente al 30 giugno 1984, confermata ai fini del presente decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore.

     3. Le navi beneficiarie del premio di fermo definitivo sono permanentemente escluse dall'esercizio della pesca nel Mediterraneo e oltre gli stretti e non possono usufruire dei contributi previsti per le società miste internazionali di pesca.

 

     Art. 3.

     1. Allo scopo di realizzare l'adattamento della capacità di pesca delle navi ed il riposo biologico nei singoli compartimenti marittimi ovvero nelle aree più estese di pesca stabilite con il decreto ministeriale di cui all'art. 4, alle imprese che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con navi aventi lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a nove metri è concesso un premio per il fermo temporaneo dell'attività per l'anno 1987.

     2. Durante il periodo di fermo temporaneo di cui al comma 1, ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta una indennità giornaliera erogata dal Ministero della marina mercantile nella misura di L. 25.000 al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

     3. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e la indennità giornaliera ai pescatori non sono cumulabili con indennità e/o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

     4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 25 miliardi per l'anno 1987.

 

     Art. 4.

     1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le norme di attuazione per il fermo temporaneo previsto dalla direttiva CEE n. 515 del 4 ottobre 1983, dal regolamento n. 4029 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della CEE e dal presente decreto. In particolare il predetto decreto ministeriale stabilisce:

     a) i sistemi di pesca che possono operare il fermo temporaneo. A tal fine il Ministero acquisirà anche il parere preventivo del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

     b) l'entità del premio per il fermo temporaneo nei limiti fissati dalla direttiva comunitaria;

     c) i periodi dell'anno nei quali il fermo temporaneo deve essere effettuato. Tali periodi possono essere differenziati per compartimento marittimo ovvero per più estese aree di pesca, con eventuale turno di fermo tra le navi che operano nel medesimo compartimento o area;

     d) le aree di pesca considerate con priorità in relazione inversa allo sforzo di pesca che vi viene esercitato;

     e) le modalità tecniche per il controllo del fermo delle navi e per l'erogazione del premio e dell'indennità giornaliera, con riferimento per lo svolgimento del fermo delle navi dei produttori facenti parte delle relative associazioni o delle cooperative dei pescatori, al ruolo delle associazioni e delle cooperative medesime;

     f) eventuali altre modalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto ivi comprese, qualora necessarie, le modalità di ripartizione del premio.

 

     Art. 5.

     1. Alla determinazione dell'onere di spettanza nazionale relativo all'applicazione dei regolamenti CEE numeri 355/77, 2908/83, 2909/83, 3722/85 e 4028/86, concernenti azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura, si provvede, fino alla data di inizio della operatività del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della marina mercantile.

     2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 viene disposto il prelievo delle somme occorrenti dal conto corrente infruttifero di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863.

 

     Art. 6.

     1. Non si fa luogo a quanto previsto dagli articoli 3, terzo comma, rispettivamente delle leggi 29 novembre 1980, n. 842, 27 aprile 1981, n. 243 e 6 aprile 1982, n. 183, concernenti la ratifica e l'esecuzione degli scambi di note tra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga, rispettivamente al 31 dicembre 1978, al 31 dicembre 1979 e al 31 dicembre 1980, dell'accordo di pesca firmato a Belgrado il 15 giugno 1973.

     2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 434 milioni per l'anno 1987.

 

     Art. 7.

     1. Per il potenziamento e lo sviluppo dei programmi di ricerca dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima il contributo ordinario dello Stato, previsto dall'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è integrato di lire 1.200 milioni per l'anno 1987, di lire 2.200 milioni per l'anno 1988 e di lire 3.200 milioni per l'anno 1989.

 

     Art. 8. [4]

     1. Il termine di presentazione delle istanze previste dall'art. 12, comma 5-bis, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è prorogato al 31 dicembre 1987.

 

     Art. 9.

     1. Al complessivo onere di L. 45.000.000.000 per l'anno 1987 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 3 del presente decreto si provvede, quanto a L. 24.350.000.000, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento, e quanto a L. 20.650.000.000, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parzialmente lo stesso accantonamento.

     2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6 e 7 del presente decreto, determinato in complessive lire 1.634 milioni per l'anno 1987, lire 2.200 milioni per l'anno 1988 e lire 3.200 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 41/1982 concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 10. [5]

 

     Art. 11. [5]

 

     Art. 12. [6]

     1. I posti di primo dirigente nel ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile comunque vacanti alla data del 1° gennaio 1988 sono destinati ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, ad un unico concorso speciale per esami.

     2. I vincitori del concorso saranno nominati primi dirigenti con decorrenza 1° gennaio 1988.

 

     Art. 13.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 19 novembre 1987, n. 471.

[2] Comma inserito dalla L. di conversione 19 novembre 1987, n. 471.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione 19 novembre 1987, n. 471.

[4] Articolo così modificato dalla L. di conversione 19 novembre 1987, n. 471.

[5] Articolo abrogato dalla L. di conversione 19 novembre 1987, n. 471.

[5] Articolo abrogato dalla L. di conversione 19 novembre 1987, n. 471.

[6] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 19 novembre 1987, n. 471.